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Abrogazione del registro infortuni

Il D.Lgs. 151/2015 c.d. “semplificazioni”, attuativo del Jobs Act, ha abrogato, a decorrere dal 23.12.2015, l’obbligo della tenuta del registro degli infortuni, istituito con l’art. 403 del D.P.R. 547/1955.

Il D.Lgs. 81/2008 aveva già previsto l’abrogazione della tenuta del registro degli infortuni, subordinandola alla istituzione del Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali, SINP, da attivarsi con emanazione di un decreto interministeriale.

Tuttavia, poiché i tempi di emanazione del decreto interministeriale SINP risultano oltremodo dilatati, il decreto ”semplificazioni” ha stabilito che, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero il 23 dicembre 2015, sia abolito l’obbligo di tenute del registro degli infortuni, di conseguenza non sarà più applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 626/1994 in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni.


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