CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
19/169/CR11/C7-C9
Conferenza delle regioni e delle province autonome, 24 ottobre 2019
19/169/CR11/C7-C9 - Contributo delle regioni e p.a. al tavolo politico in
materia di sicurezza sul lavoro
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
19/169/CR11/C7-C9
CONTRIBUTO DELLE REGIONI E P.A. AL TAVOLO POLITICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
Premessa
Le Regioni e le Province autonome esprimono apprezzamento per l?iniziativa dei
Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute di costituire un
tavolo di confronto articolato e aperto ai contributi e alle esperienze delle
Istituzioni, delle Parti sociali e di tutti gli Stakeholders per individuare
opportuni ed efficaci interventi da mettere in campo per contrastare il grave
fenomeno degli incidenti e degli infortuni che si verificano sui luoghi di
lavoro e che negli ultimi anni hanno conosciuto un marcato trend in aumento.
Le Regioni e le Province autonome apprezzano la volontà di riportare il tema
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro tra le priorità dell?agenda
politica in una logica di forte collaborazione istituzionale per trovare insieme
soluzioni concrete che nella direzione della semplificazione possano dare
risposte idonee a contrastare il fenomeno delle morti sul lavoro che in questo
momento conosce purtroppo una fase emergenziale.
Alla luce di quanto sopra, si pone quanto mai necessario adottare una Strategia
Nazionale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in coerenza con
il Quadro Strategico Europeo 2014-2020, che tenga conto anche delle
progettualità che si stanno definendo congiuntamente tra Stato e Regioni nel
nuovo Piano per la Prevenzione 2020-2025, con specifico riguardo ai progetti
nazionali predefiniti negli ambiti di edilizia e agricoltura, e per
l?esposizione al rischio relativo alle patologie da sovraccarico biomeccanico,
stress lavoro correlato, tumori professionali.
Dal confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l?Inail
e con le parti sociali presenti al tavolo istituito nell?ambito della
Commissione consultiva permanente di cui all?art. 6 del d.lgs. 81/2008, si è
trovata una convergenza sulla necessità di intervenire su alcuni aspetti
dell?attuale sistema attuativo del d.lgs. 81/2008 ritenuti critici:
1. Garantire uniformità, omogeneità e razionalizzazione del quadro normativo
2. Assicurare un sistema di monitoraggio, controllo e vigilanza
3. Migliorare la qualità della formazione
Entrando nel merito, si ritiene di evidenziare che a garanzia della tutela del
lavoratore è essenziale l'attività di controllo nelle imprese svolta dalle ASL,
ovvero dal Sistema delle Regioni. Le ASL, controllano le imprese di ogni settore
merceologico, pubblico e privato, garantendo il rispetto del relativo Livello
Essenziale di Assistenza, ovvero il controllo nel 5% delle imprese attive. In
concreto vigilano annualmente su circa 130.000-150.000 aziende con un totale di
circa 150.000-200.000 controlli che comprendono ispezioni in loco, verifiche
documentali, indagini di polizia giudiziaria ed assistenza.
Diversamente, la competenza ispettiva per la materia salute e sicurezza sul
lavoro affidata, da disposto normativo, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro è
sostanzialmente limitata ai cantieri.
Fermo restando che la sovrapposizione tra gli interventi dell?ASL e dell?INL non
costituisce criticità- giacché ove si verifica è residuale (gli INL, come già
accennato, effettuano essenzialmente la verifica degli aspetti della formazione
nei soli cantieri, stante la distinzione tra le competenze dei due organi di
controllo), si ritiene di porre in via esclusiva la vigilanza sulla applicazione
normativa in capo alle ASL, garantendo, in questo modo uniformità del quadro
normativo.
Per assicurare un intervento modulato in attività di assistenza a quelle imprese
che, pur avendo la motivazione alla prevenzione hanno un gap di capacità
nell?applicazione di ulteriori misure di tutela - d?ordine tecnico,
organizzativo e/o procedurale - per il miglioramento delle condizioni e dei
requisiti di sicurezza sul lavoro, le ASL realizzano i Piani Mirati di
Prevenzione. Con i Piani le ASL assistono - ovvero controllano - più imprese
accomunate da un identico profilo di rischio, in un unico contesto
organizzativo; in questo modo, peraltro, innalzano il grado di efficienza dei
controlli compensando, per quanto possibile, la carenza ormai strutturata di
organico (medici del lavoro, chimici, ingegneri, tecnici della prevenzione) che
risulta essere diminuito nel periodo 2013- 2017 del 19%.
Detta carenza si manifesta in tutta la sua criticità laddove sul territorio si
verificano emergenze naturali (ad esempio, in caso di terremoti) che richiedono
l?impiego urgente di personale per esercitare il controllo non solo nelle
imprese danneggiate, ma anche nei cantieri di ricostruzione edilizia.
Pertanto, è inderogabile sottolineare l?urgenza di potenziare gli organici dei
Servizi ASL di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Parimenti, si ricorda
l?importanza di utilizzare anche i proventi delle sanzioni irrogate alle imprese
per la realizzazione di ulteriore attività di prevenzione per dare attuazione al
disposto normativo.
Nel merito delle misure per contrastare gli infortuni preme sottolineare la
necessità di intervenire sulla formazione alla salute e sicurezza sul lavoro.
Una delle criticità ad oggi è rappresentata dalla mancanza di chiarezza in
merito a chi siano effettivamente i soggetti formatori ope legis. Quelli
accreditati dalle Regioni sono facilmente individuabili perché inseriti appunto
nell?elenco degli enti accreditati, lo stesso non può dirsi per gli altri.
Potrebbe essere individuato all?uopo un elenco nazionale. La proposta di
istituire un sistema di accreditamento parallelo a quello esistente per
l?erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza, non si ritiene
utile. Si potrebbe invece condividere un set di requisiti aggiuntivi/specifici
per chi eroga formazione in materia di salute e sicurezza. Tali requisiti
aggiuntivi potrebbero risiedere nel possesso da parte dei soggetti formatori di
titoli di studio specifici e/o esperienza professionale maturata. Andrebbero
chiarite altresì le tipologie di attestazioni finali (frequenza, qualifica,
aggiornamento) e chi le rilascia, così da garantire omogeneità a livello
nazionale e sostenibilità delle procedure.
Occorre altresì prevedere un idoneo sistema di monitoraggio, verifica e
controllo circa l?operato dei soggetti formatori, al fine di consentire
interventi correttivi sanzionatori certi e mirati in seguito ad accertate
difformità nell?erogazione dei percorsi formativi sull?intero territorio
nazionale.
Altro aspetto da approfondire potrebbe riguardare la necessità di regolamentare
la professione del Responsabile e addetto a servizi di prevenzione e protezione
(RSPP e ASPP), del Coordinatore alla Sicurezza nei cantieri in fase di
esecuzione e in fase di progettazione (CSE e CSP), andando a definirne le
competenze specifiche e di conseguenza creando un vincolo ?esterno? anche per i
soggetti formatori, che dovrebbero progettare l?organizzazione e l?erogazione
della formazione insieme a questi professionisti. Inoltre, a vantaggio delle
microimprese, laddove il datore di lavoro eserciti direttamente il ruolo di RSPP,
occorre definire il profilo professionale del consulente alla SSL, figura oggi
non definita dalla norma nazionale. Si ritiene, altresì, che, per alcune
professionalità, il percorso formativo debba essere rivisto al fine di
riconoscere che l?esecuzione di speciali mansioni lavorative deve essere
considerata a tutti gli effetti una competenza riconosciuta, individuata previa
partecipazione a percorsi formativi ovvero a percorsi di abilitazione. La
regolamentazione dei suddetti profili professionali renderebbe possibile la
creazione di un albo, garantendo qualità al relativo servizio.
In questo contesto è necessaria una norma nazionale che definisca in maniera
cogente la rappresentatività all?interno degli Organismi Paritetici.
D?altra parte, più in generale si ritiene che sia fondamentale promuovere un
approccio culturale alla materia di salute e sicurezza sul lavoro, anticipando
già ai primi momenti formativi dello studente ? lavoratore del domani ?
insegnamenti appositamente modulati sia al grado di apprendimento in tema di
tutela della salute e della sicurezza che alla tipologia di scuola secondaria di
secondo grado frequentata. In concreto, si tratterebbe di coinvolgere il sistema
dell?istruzione per rendere la materia argomento trasversale ad ogni
insegnamento. Peraltro una proposta potrebbe essere quella di inserire i moduli
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nell?ambito delle nuove discipline di
educazione civica, nelle scuole di ogni ordine e grado.
Altri ambiti di intervento sono rappresentati da: allineamento dei piani
didattici dei corsi di Laurea per Tecnici della prevenzione, integrando moduli
didattici tecnico-scientifici più ampi rispetto agli attuali a carattere
prettamente sanitario e prevedendo master specificamente dedicati alla sicurezza
e salute sui luoghi di lavoro; nonché la riqualificazione dei percorsi di
aggiornamento del personale in servizio con funzioni di vigilanza e controllo
per un maggiore interscambio e interazione.
Sul piano normativo, si rileva che gli Accordi sottoscritti in Conferenza Stato
Regioni oggi vigenti hanno costruito in un decennio un apparato formativo che
risulta inefficace perché basato sul principio di lezioni frontali ad adulti. La
sua inefficacia rende vano l?impegno organizzativo e l?onere economico in capo
alle imprese, inoltre si sottrae da interventi efficaci di controllo da parte
degli organi di vigilanza e delle Regioni perché avulso da regole certe e da
strumenti correttivi/repressivi. Pertanto è necessario pervenire ad un unico
accordo in tema di formazione obbligatoria (titolo I del D.Lgs. 81/2008), con
eventuali allegati per specifiche tipologie di formazione, che fissi requisiti e
criteri univoci sugli elementi comuni e superi la frammentazione e poca
sistematizzazione della materia.
Peraltro, si ritiene che si possa incrementare il grado di tutela dei
lavoratori, anche prevedendo una premialità sotto forma di incentivi,
finanziamenti e defiscalizzazione alle imprese ?virtuose". Parimenti è
necessario prevedere disincentivi /sanzioni a carico delle imprese ?non
virtuose? ossia quelle in cui si sono verificati gravi infortuni o incidenti
mortali a causa del mancato rispetto della normativa vigente in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Infine, la complessità della materia salute e sicurezza sul lavoro rende
inderogabile disporre di un sistema informativo nazionale che, nel rispetto
della normativa nazionale sulla privacy, possa ricondurre ad un'unica anagrafica
delle aziende i controlli su di queste effettuati allo scopo di discernere le
imprese virtuose da quelle non ottemperanti. Detto sistema diverrebbe strumento
per migliorare e perfezionare il coordinamento operativo tra i diversi soggetti
preposti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, oltre che base per
un'interazione su contenuti reali tra il Comitato di coordinamento ex art. 5,
Commissione consultiva permanente ex art. 6 e i Comitati regionali di
coordinamento ex art. 7, tutti articoli del D.Lgs 81/2008. In questa logica,
l?attivazione del SINP, ovvero il perfezionamento della sua architettura così
come già condivisa all'interno del tavolo all?uopo costituito (vi partecipano le
Regioni ed Inail), richiederebbe maggiore slancio e un governo più attento dei
tempi e dei contenuti da parte del Ministero competente.
Allegato ? Prime proposte emendative al Dlgs. 81/2008
? All?art. 13 ?Vigilanza?- per consentire il controllo sulle macchine agricole
le cui non conformità rappresentano le cause di tanti infortuni mortali, si
ritiene di legittimarne la vigilanza sulle strade da parte delle ASL. In questo
modo superando la difficoltà di verificarle nei campi di coltivazione, nei
capannoni agricoli ove sono ricoverate in un assetto che le vede prive degli
organi lavoratori.
? Articolo 13 comma 1 Dlgs 81/08 ?La vigilanza sull?applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualsiasi
settore produttivo o luogo di lavoro è svolta in via esclusiva dalla Azienda
Sanitaria Locale competente per territorio?.?).
? Articolo 13 comma 6 DLgs 81/08 (?L?importo delle somme che l?ASL, in qualità
di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi
dell?articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758(N), integra l?apposito capitolo regionale per finanziare l?attività
di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle
AA.SS.LL..?).
? Articolo 14 ?Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la
tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori? ? è necessario istituire un
sistema informativo delle sanzioni irrogate dalle ASL e dall?INL per consentire
la verifica della reiterazione delle violazioni.
? Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell?impresa familiare di
cui all?articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi - 1. I
componenti dell?impresa familiare ? devono: ? aa) utilizzare opere
provvisionali, apprestamenti o in genere qualsiasi oggetto necessario al lavoro
secondo le indicazioni del fabbricante e nel rispetto delle norme del presente
decreto; ?
? Articolo 65 - Locali interrati o seminterrati ? Si propone l?abrogazione della
concessione in deroga da parte delle ASL di utilizzare come luogo di lavoro
locali seminterrati.
? Articolo 67 ? Notifiche all?organo di vigilanza competente per territorio ?
Abrogazione
L?obbligo di cui al presente articolo si ritiene assolto dall?obbligo di
presentazione della SCIA. Per questo si propone la sua abrogazione.
? Titolo IV - Si propone l?integrazione (se non l?emanazione di una normativa
nazionale dedicata) con specifico riguardo alla sicurezza dei lavori in
copertura.
? Articolo 244 ? Registrazione dei tumori - 3-bis. Allo scopo di alimentare i
registri con l?emersione delle neoplasie di cui al comma 3 ed, in generale,
delle malattie professionali, INPS rende disponibili alle Regioni, ovvero alle
ASL ed ai COR, in cooperazione applicativa, l?estratto delle storie lavorative a
garanzia dell?operatività di Occupation Cancer Monitoring (OCCAM).
Attualmente INPS non fornisce le storie lavorative alle ASL se non per i singoli
casi oggetto di indagine per sospetta malattia professionale. La fruibilità
completa della banca dati, in cooperazione applicativa, nel rispetto della
privacy, consentirebbe il funzionamento di Occupation Cancer Monitoring (OCCAM),
strumento nato all?Istituto dei Tumori di Milano, in grado di rilevare nuove
potenziali malattie di probabile origine professionale.
? La regolamentazione dei profili di RSPP/ASPP/CSE/CSP/Consulenti, deve
diventare requisito essenziale all?erogazione di servizi di informazione,
formazione ed addestramento in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In questa logica, si propone di integrare il DLgs 81/08 con il disposto: ?E?
vietato fornire, a qualunque titolo, servizi di informazione, formazione ed
addestramento in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di
soggetti non previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia?.
Roma, 24 ottobre 2019
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