Decreto Ministero dell'Interno
Ministero dell'interno, Dec. 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto
2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Ministero dell'interno
Decreto 12 aprile 2019
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139.
G.U. 23 aprile 2019, n. 95
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante le disposizioni
relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti
di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29
agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante l'approvazione
di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;
Ravvisata la necessità di continuare l'azione di semplificazione e
razionalizzazione dell'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli
incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al
progresso tecnologico e agli standard internazionali;
Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di
cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 il comma 2 è
abrogato.
Art. 2
Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. L'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 è sostituito dal
seguente:
«Art. 2 (Campo di applicazione e modalità applicative). - 1. Le norme tecniche
di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione
e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19
a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture
turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli
asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalità applicative
alternative di cui all'art. 2-bis.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di
cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al
comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme
tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di
sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata
dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di
cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad
applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5
comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di
prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la
possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento
per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non
rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate
nel medesimo allegato.».
Art. 3
Introduzione dell'art. 2-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 è aggiunto
il seguente articolo:
«Art. 2-bis (Modalità applicative alternative). - 1. In alternativa alle norme
tecniche di cui all'art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare
le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attività,
così come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei
rifugi alpini;
b) 67, ad esclusione degli asili nido;
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e
l'esposizione di beni;
d) 71;
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al
ricovero di natanti ed aeromobili.».
Art. 4
Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui
all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli
grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei
materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli
impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative all'installazione
ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo
le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei
prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche
disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di
classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco
di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle
costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante «Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione
e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;
l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante «Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle
attività ricettive turistico-alberghiere»;
m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante «Approvazione della
regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi
per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9
aprile 1994»;
n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di
prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero
di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di
sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e
simili»;
p) decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in
materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto
all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto;
q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante «Norme di
prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive integrazioni»;
r) decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le attività di cui all'art. 2 in regola con gli adempimenti previsti
agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.».
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Le modifiche introdotte con gli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle
attività interessate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2019
Il Ministro dell'interno: Salvini
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