Penale Sent. Sez. 1 Num. 18221
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza:
09/04/2019
Fatto
1. Tratto a giudizio davanti al Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Locri per il reato di cui all'art. 437 cod. pen., per avere
alterato il funzionamento del tachigrafo digitale installato sull'autocarro
Iveco 140, in tal modo rimuovendo cautele stabilite contro gli infortuni sul
lavoro, con sentenza In data 23/5/2018 M.S. era stato assolto "perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato", dovendo nella specie configurarsi
unicamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 179 del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (c.d. Codice della strada).
Secondo quanto accertato nel corso dell'istruttoria, Invero, l'imputato aveva
Installato quattro magneti in prossimità della scatola del cambio dell'autocarro
che conduceva, i quali impedivano la trasmissione dei dati all'unità centrale
del tachigrafo digitale installato a bordo del mezzo, facendo sì che il veicolo
risultasse fermo anche quando era in movimento. Secondo le spontanee ammissioni
dello stesso M.S., le caiamite erano state apposte a causa dell'impellente
necessità di rientrare a casa per motivi familiari, anche a costo dì aggirare le
disposizioni sui tempi di recupero e di riposo degli autotrasportatori.
Secondo il primo Giudice, doveva ritenersi che, in una ipotesi siffatta,
rimanesse integrato l'illecito amministrativo previsto dall'art. 179 del Codice
della strada, in quanto fattispecie speciale rispetto al delitto di cui all'art.
437 cod. pen., che punisce l'omessa collocazione, la rimozione o il
danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro.
2. Avverso la sentenza assolutoria ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio
Calabria, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato
nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi
dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. In particolare, il ricorrente
lamenta che, con diversa interpretazione, questa Suprema Corte abbia ritenuto
che non sussista alcun rapporto di specialità tra la fattispecie prevista
dall'art. 179 Cod. della Strada e quella di cui all'art. 437 cod. pen., stante
la diversità dei beni giuridici tutelati e della struttura tra le due
fattispecie. Una soluzione interpretativa, quella accolta dal ricorrente, che
consentirebbe di soddisfare le esigenze di prevenzione, "in un settore
particolarmente sensibile della pubblica Incolumità".
Diritto
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2. Secondo un primo orientamento interpretativo, correttamente richiamato nel
ricorso del Pubblico ministero, tra la disposizione di cui all'art. 179 cod.
della strada - che punisce, con una sanzione amministrativa, colui che mette in
circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso - e quella di cui all'art.
437 cod. pen. - che sanziona, invece, l'omessa collocazione, la rimozione o il
danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro -
non sussisterebbe alcun rapporto di specialità, stante la diversità sia dei beni
giuridici tutelati - rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale,
la prima, e la sicurezza dei lavoratori, la seconda - sia della struttura delle
due fattispecie, sotto l'aspetto tanto oggettivo, quanto soggettivo (Sez. 1, n.
47211 del 25/5/2016, Vercesi, Rv. 268892; Sez. 1, n. 34107 del 29/3/2017,
Trandafir, non massimata).
3. Osserva, nondimeno, il Collegio che tale indirizzo esegetico è stato
successivamente superato da altra preferibile opzione interpretativa, secondo la
quale il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o
alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 179 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ciò in quanto è stato ritenuto sussistente un
rapporto di specialità tra tale illecito amministrativo e il delitto di cui
all'art. 437 cod. pen., il quale punisce l'omessa collocazione, la rimozione o
il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro
(Sez. 1, n. 2200 del 12/9/2017, dep. 2018, Gailini, Rv. 272364).
Detta impostazione è pienamente condivisa da questo Collegio, dovendo rilevarsi
che, effettivamente, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 437 cod. pen.
presenta una maggiore "ampiezza" rispetto a quella prevista dall'art. 179 del
Codice della strada, dal momento che, mentre la prima, individua, tra i soggetti
attivi, tutti coloro in capo ai quali incomba l'obbligo di prevenire - tramite
impianti, apparecchi o segnali - disastri o infortuni sul lavoro, la seconda ha
come destinatario unicamente il conducente del mezzo di trasporto; e che anche
l'ambito delle condotte tipiche è assai più esteso rispetto a quello della
fattispecie amministrativa, concernente, come detto, la sola messa in
circolazione di un veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso.
Inoltre, deve osservarsi che il delitto previsto dall'art. 437 cod. pen. è posto
a tutela della pubblica incolumità con riferimento all'ambiente di lavoro,
imponendo l'adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di
disastri o infortuni, sicché la fattispecie in questione appare chiaramente
finalizzata a regolamentare le attività di impresa. Ne consegue che ( in ogni
caso in cui l'alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente eseguita
dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all'esercizio
dell'attività di impresa.dovrà ritenersi integrata la fattispecie di illecito
amministrativo di cui all'art. 179 del Codice della strada, con conseguente
esclusione, secondo quanto previsto dall'art. 9 legge n.689 del 1981,
dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 437 cod. pen.. Viceversa, ove la
violazione sia stata commessa, direttamente dal datore di lavoro, o comunque su
sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento
dell'attività di impresa, appare del tutto coerente con la ratio del delitto
previsto dall'art. 437 cod. pen. configurare tale fattispecie incriminatrice
(così Sez. 1, n. 2200 del 12/9/2017, Gailini, citata).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere
rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 9 aprile 2019