MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Interpello n. 3/2019 - Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004.
MLPS, Interpello 8 maggio 2019, n. 3 - Istanza di interpello ai sensi
dell'articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Autorizzazione amministrativa ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 300/1970
MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI
Interpello n. 3 / 2019
Al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
Via del Caravaggio, 84
00147 Roma
consiglionazionale@consulentidellavoro.it
Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004.
Autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n.
300/1970.
Il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha proposto istanza
di interpello per conoscere il parere di questa Amministrazione in merito alla
configurabilità della fattispecie del silenzio- assenso con riferimento alla
richiesta di autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti
audiovisivi e degli altri strumenti di cui all'attuale articolo 4, comma 1,
della legge 20 maggio 1970, n. 300. E ciò in considerazione delle disposizioni
della legge n. 241/1990 che dispongono che il silenzio dell'amministrazione
competente equivalga ad accoglimento della domanda.
Più in particolare, si chiede se il silenzio dell'organo amministrativo adito,
in relazione all'istanza di autorizzazione, possa essere considerato un assenso
tacito all'istanza medesima, in virtù del quale l'impresa possa procedere
all'installazione degli impianti richiesti.
Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, si rappresenta quanto segue.
Per espressa previsione del secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n.
300 del 1970, sono esclusi dall'ambito applicativo del primo comma del medesimo
articolo gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione
lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Il
terzo comma stabilisce, invece, l'utilizzabilità delle informazioni raccolte per
tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al
lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di
effettuazione dei controlli e nel rispetto delle previsioni del decreto
legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Le disposizioni contenute nell'articolo 4 sono volte a contemperare le esigenze
datoriali con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul
luogo di lavoro. Più in particolare, si vuole evitare che l'attività lavorativa
risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo
continuo e anelastico, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e
riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro.
La formulazione della norma affida, in primis, ad un accordo tra la parte
datoriale e le rappresentanze sindacali la possibilità di impiego degli impianti
e degli altri strumenti che consentano anche il controllo dell'attività dei
lavoratori. In mancanza di accordo, l'installazione è subordinata
all'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto più volte per
regolare, con provvedimenti e linee guida, tale fattispecie, in considerazione
della stretta interazione tra l'articolo 4 della legge n. 300 e la normativa in
materia di protezione dei dati personali, spesso richiamata anche nei
provvedimenti di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, con i quali sono
stabilite le prescrizioni di utilizzo degli impianti e degli altri strumenti di
controllo.
Giova evidenziare, in proposito, che con nota del 16 aprile 2012 (prot. n. 7162)
l'allora Direzione Generale per l'attività ispettiva di questo Ministero aveva
fornito istruzioni operative in relazione al rilascio delle autorizzazioni
previste dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970. In quella occasione era
stata sottolineata la necessità di considerare i presupposti legittimanti la
richiesta di installazione di impianti di controllo, ovvero l'effettiva
sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, sottolineando inoltre il
necessario rispetto del Codice per la privacy, nonché dei successivi
provvedimenti del Garante, in particolare delle prescrizioni del Provvedimento
generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, nel quale, tra l'altro, si
afferma l'esclusione dell'applicazione del principio del silenzio-assenso in
questo caso specifico.
Con nota del 18 giugno 2018 (prot. n. 302) in tema di rilascio delle
autorizzazioni in esame per esigenze di sicurezza sul lavoro, l'Ispettorato
nazionale del lavoro ha altresì ribadito alle proprie strutture territoriali la
necessità della stretta connessione teleologica che deve intercorrere tra la
richiesta di installazione e l'esigenza manifestata.
Per quanto sin qui rilevato, la formulazione dell'articolo 4, primo comma, della
legge n. 300 del 1970 non consente la possibilità di installazione ed utilizzo
degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione,
sia esso di carattere negoziale (l'accordo sindacale) o amministrativo (il
provvedimento).
Tale interpretazione appare condivisa anche dalla giurisprudenza, la quale ha da
ultimo affermato che ?la diseguaglianza di fatto e quindi l'indiscutibile e
maggiore forza economico-sociale dell'imprenditore, rispetto a quella del
lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia
da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita
dall'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro" (cfr. Cass. pen. n.
22148/2017), in continuità con un orientamento interpretativo consolidato in
materia (cfr. Cass. pen. n. 51897/2016; Cass. civ. n. 1490/1986).
Alla luce di quanto evidenziato, con riferimento ai procedimenti attivabili
mediante la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni non è, quindi, configurabile
l'istituto del silenzio-assenso, occorrendo l'emanazione di un provvedimento
espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.
Il Direttore Generale
Romolo de Camillis
|