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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27187 Anno 2019 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: PICARDI FRANCESCA

Penale Sent. Sez. 4 Num. 27187 Anno 2019 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 17/04/2019
Fatto

1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato le attenuanti generiche prevalenti e ha ridotto la pena a mesi 9 di reclusione, confermando la condanna di A.DB. per il reato di cui agli artt. 40, 113, 589, primo e secondo comma, cod.pen., perché, in cooperazione colposa con altri, nella veste di coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, per colpa consistita nel non aver verificato con le opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento relative alla presenza di linee elettriche in cantiere e al rischio di elettrocuzione e per non aver verificato l'idoneità del piano di sicurezza operativo, non impediva la morte di L.DF., dipendente della Edil Group di C.F., che restava folgorato per contatto - elettrocuzione con il cavo mono-fase di servizio ad illuminazione privata della chiesa, dove si stavano svolgendo i lavori - 26 settembre 2014.
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato A.DB. deducendo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in ordine al carattere abnorme della condotta del lavoratore, il quale anziché utilizzare la scala d'accesso all'area di lavoro situata in prossimità dell'ingresso della chiesa decideva di ricorrere ad un passaggio alternativo che prevedeva il transito in un'area ove non erano previsti lavori e ove vi era la necessità di scavalcare il ponteggio in un punto privo di idoneo passaggio, con il rischio di contatto con il cavo in tensione e con un elevatissimo pericolo di caduta, in quanto, come emerge dalle indicazioni dello Spisal e del consulente tecnico del P.M. (in particolare dalla ricostruzione fenomenica indicata dall'ing.Al.), non vi sono ipotesi alternative rispetto a quella del tentativo di scavalcamento dell'asta del ponteggio, da parte di L.DF., per raggiungere l'altra struttura. Secondo la prospettazione difensiva, l'evidente illogicità del ragionamento della Corte consiste nel porre in rapporto causale diretto "l'usuale praticabilità del piano di calpestio" del ponteggio con la condotta posta in essere da L.DF., in quanto il sinistro non si è verificato nel corso del semplice accesso al ponteggio, ma nel corso di un'operazione eccentrica, imprevedibile ed abnorme posta in essere dal lavoratore e, cioè, nel corso dello scavalcamento di una parte del ponteggio per raggiungere l'altro ponteggio esistente - "tra tutte le operazioni esercitabili sull'impalcatura non era ipotizzabile e prevedibile la condotta con la quale, contro ogni sensata logica, il L.DF. intendeva oltrepassare volontariamente i traversi/parapetti/corrimano di riparo e confinamento. Per attivare questo intento, il lavoratore ha dovuto, peraltro, forzare una manovra estremamente complicata (e quindi intrinsecamente pericolosa), del tutto innaturale, in equilibrio precario, aggrappandosi e spingendo anche con tutto il peso del proprio corpo su un cavo posto al di fuori del volume accessibile dai lavoratori".

Diritto

1. Il ricorso è destituito di fondamento.
2. Occorre premettere che il ricorrente si è limitato ad impugnare la sentenza di appello limitatamente al punto concernente l'esclusione della condotta abnorme del lavoratore, insistendo nel riproporre la tesi del tentato scavalcamento del ponteggio da parte del lavoratore, che è stata esclusa dalla Corte di appello con le seguenti argomentazioni: "sui motivi per i quali il L.DF. si fosse trovato nel posto in cui è stato trovato dal direttore dei lavori V. sono state avanzate solo delle ipotesi. Ed invero l'ipotesi che egli fosse salito al terzo piano da terra non trova alcun spunto nelle dichiarazioni rilasciate dal collega D.C. il quale riferisce "verso le ore 11,10, mentre io terminavo di togliere la grondaia e di eseguire la pulizia dei solai, il collega si recava sulla falda a nord della chiesa per finire la posa della barriera a vapore", non essendovi alcun cenno al fatto che il L.DF. potesse essere sceso a terra tramite la scala allestita accanto all'ingresso principale della chiesa, per poi risalire dall'altro lato dove non era presente alcuna scala. Né il fatto che fosse stato trovato a cavalcioni sulla transenna dimostra ex sé che volesse scavalcarla per poi salire al piano superiore".
Nel ricorso si desume la contraddittorietà della motivazione della sentenza, in quanto nella prima parte il giudice di appello, nella descrizione dello svolgimento del primo grado di giudizio, ha richiamato la ricostruzione ipotetica dei tecnici dello Spisal, secondo i quali il lavoratore stava raggiungendo la postazione di lavoro seguendo un'altra traiettoria rispetto alla scala d'accesso al ponteggio collocata nei pressi dell'ingresso della chiesa e stava, quindi, cercando di scavalcare il ponteggio, facendola propria. Si tratta, tuttavia, di una inesatta interpretazione della sentenza di appello, atteso che, dopo la parte meramente descrittiva, in cui sono riportati tutti gli atti del processo in modo puntuale e completo, il giudice dell'impugnazione ha tratto le proprie conclusioni relativamente alla dinamica del sinistro, discostandosi, senza alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità, dalla ricostruzione meramente ipotetica dei tecnici Spisal e da quella del consulente della pubblica accusa, ritenute prive di riscontri probatori, e ha valorizzato specifici elementi probatori, trascurati nel ricorso, consistenti nelle dichiarazioni dell'altro lavoratore di D.C., già riportate, e del direttore dei lavori V., "il quale ha riferito di aver trovato il L.DF. mentre stava camminando lungo il ponteggio che, pertanto, era accessibile e normalmente percorso dai lavoratori". In proposito occorre sottolineare che il ricorrente non ha indicato alcuno specifico riscontro probatorio evidenziato dai tecnici Spisal o dall'Ing. A., che possa effettivamente contraddire o rendere manifestamente illogica la conclusione della Corte di appello, secondo cui si tratta di mere ipotesi.
Del resto, va ricordato che, in tema di istruzione dibattimentale, quando per la ricostruzione della eziologia dell'evento sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, il giudice non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell'iter" di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso (Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017 ud. - dep. 06/12/2017, Rv. 271668 - 01). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte si è discostata dalle ipotesi formulate dei tecnici della Spisal e del consulente delle pubblica accusa non sulla base di cognizioni tecniche specialistiche, ma semplicemente sulla base dell'esame dei luoghi e degli elementi di fatto a loro disposizione, pervenendo a conclusioni diverse del tutto legittime alla luce del principio del libero convincimento, fondate sull'analisi di tutti gli elementi probatori raccolti.
A ciò si aggiunga che il giudice di appello ha sottolineato che "il ponteggio non era protetto dalla rete nel lato interno dove passava tangenziale la linea elettrica fino all'attacco sulla parete dell'edificio e verso la quale, ragionevolmente, il L.DF., che ragionevolmente stava trasportando un cavo arrotolato elettrico, poi trovato sul terreno in corrispondenza, si era sporto per motivi che costituiscono oggetto di ipotesi" e che "è certo che il L.DF. non ha cercato di aggirare la rete di protezione dato che in quel tratto di ponteggio non era stata allestita". Su tali ulteriori argomentazioni - in particolare sulla seconda - il ricorrente non si è in alcun modo soffermato.
In definitiva, tutta la censura formulata si fonda su una ipotetica ricostruzione della dinamica del sinistro, che è stata respinta dal giudice dell'impugnazione con una motivazione nient'affatto contraddittoria ed illogica.
Peraltro, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482). Nel caso di specie, è, dunque, precluso sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito, secondo cui il sinistro si è verificato mentre il lavoratore, intento a lavorare sul ponteggi, si è sporto, laddove non c'era rete di protezione, ed è venuto a contatto con il cavo elettrico non protetto, con quella suggerita dal ricorrente.
3. Per mera completezza deve evidenziarsi che, in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza (Sez. 4, n. 34869 del 12/04/2017 ud. - dep. 17/07/2017, Rv. 270756 - 01) e che la condotta contestata e accertata è riconducibile alla funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore, riferita anche sul rischio che deriva dall?interferenza delle imprese con un determinato luogo di lavoro.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 



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