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Quesito:
Un serbatoio, installato presso una stazione di spinta per
oleodotti di collegamento tra depositi di oli minerali e pontili,
separato fisicamente dallo stabilimento per cui esercisce, può
essere considerato soggetto al D.Lgs. 105/2015?
Presentazione/argomentazione della problematica:
Un serbatoio, installato in una area delimitata (separato
fisicamente dallo stabilimento per cui esercisce), consistente in
una stazione di spinta per oleodotti di collegamento tra deposito di
oli minerali (soggetto al D.Lgs. 105/2015) e pontili, è utilizzato
quale strumento funzionale per la movimentazione di prodotti
petroliferi (es. greggio, OCD, slop, ecc.), ovvero per l?attività di
stazione di pompaggio.
Il serbatoio, nello specifico, può prevedere, generalmente, i
seguenti utilizzi:
- spiazzamento prodotto in caso di perdita dell?oleodotto servito
(emergenza) ? spiazzamento prodotto per manutenzione linea
(straordinario);
- raccolta sfiori delle tubazioni e delle vasche di raccolta dei
reflui (ordinario);
- accumulo prodotti utilizzati per successivo spiazzamento oleodotto
dopo le operazioni commerciali (ordinario).
Per quanto concerne i momenti salienti dell?attività dell?oleodotto,
sono possibili, fondamentalmente:
- condizione di riposo: serbatoio vuoto; oleodotto in conservazione
es. (greggio/slop);
- preparazione all'esercizio: serbatoio pieno (greggio/slop pompato
dal deposito di oli minerali al serbatoio); oleodotto disponibile
esercizio (ovvero riempito con greggio/OCD successivamente da
movimentare);
- esercizio: serbatoio pieno (greggio/slop); oleodotto in esercizio
(movimentazione di prodotti);
- messa in conservazione: serbatoio vuoto; oleodotto in
conservazione (greggio/slop).
Per quanto riguarda il dettato normativo, all?art. 2 comma 2 lettera
d) del D.Lgs. 105/2015 è indicato che ??il decreto non si applica
al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le
stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al
presente decreto??.
Sempre in riferimento al D.Lgs. 105/2015, all?art. 3 comma 1, si
definisce, tra gli altri:
- lettera a): ?stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo
di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose
all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le
attività comuni o connesse;??
- lettera h) ?impianto: un'unità tecnica all'interno di uno
stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel
quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le
sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le
strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni
ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l?impianto,
i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno,
necessari per il funzionamento di tale impianto?.
In base a ciò (art. 2 comma 2 lettera d)), essendo escluse le
stazioni di pompaggio esterne ai confini di stabilimento, in caso di
esclusivo ausilio, di queste, all?attività di rilancio in linea del
prodotto, sarebbe possibile, conseguentemente, escludere il
serbatoio in questione, in quanto parte integrante delle stazioni
stesse e quindi funzionale solo ed esclusivamente al sistema di
trasporto in questione, ritenendolo, così, un asset utilizzato al
solo fine dell?esercizio degli oleodotti sia in condizioni normali
sia in caso di emergenza.
Tutto ciò a meno di una eventuale utilizzazione di tale serbatoio
con finalità che non possono essere direttamente ed esclusivamente
collegate al trasporto delle sostanze pericolose, ma piuttosto a
necessità operative diverse da quella propria di trasporto, come
deducibili, ad es., dal profilo di utilizzo del serbatoio stesso
(andamento delle movimentazioni di prodotto). In tal caso, infatti,
trovando applicazione l?art. 3 comma 1 lettere a) e h), esso non può
venire escluso dagli obblighi connessi al D.Lgs. 105/2015,
configurandosi come un vero e proprio impianto, collegato a livello
operativo e gestionale allo stabilimento per cui esercisce o,
eventualmente, come stabilimento a sé stante, ovviamente in caso di
presenza di quantitativi compatibili con le soglie di riferimento
del D.Lgs. 105/2015
Risposta:
Un serbatoio, installato in una area delimitata, consistente in
una stazione di spinta per oleodotti di collegamento tra deposito di
oli minerali e pontili, è utilizzato quale strumento funzionale per
la movimentazione di prodotti petroliferi, ovvero per l?attività di
stazione di pompaggio.
In base al dettato normativo, con particolare riferimento alle
condizioni indicate all?art. 2 comma 2 lettera d) del D. Lgs.
105/2015, essendo escluse le stazioni di pompaggio esterne ai
confini di stabilimento, in caso di esclusivo ausilio, di queste,
all?attività di rilancio in linea del prodotto, sarebbe possibile
escludere il serbatoio, in quanto parte integrante delle stazioni
stesse e quindi funzionale solo ed esclusivamente al sistema di
trasporto in questione.
Tutto ciò a meno di una eventuale utilizzazione di tale serbatoio
con finalità che non possono essere direttamente ed esclusivamente
collegate al trasporto delle sostanze pericolose, ma piuttosto a
necessità operative diverse da quella propria di trasporto. In tal
caso, infatti, trovando applicazione l?art. 3 comma 1 lettere a) e
h), esso non può venire escluso dagli obblighi connessi al D. Lgs.
105/2015, configurandosi come un vero e proprio impianto, collegato
a livello operativo e gestionale allo stabilimento per cui esercisce
o, eventualmente, come stabilimento a sé stante, ovviamente in caso
di presenza di quantitativi compatibili con le soglie di riferimento
del D. Lgs. 105/2015.
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