DIRETTIVA (UE) 2019/983 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/23 |
DIRETTIVA (UE) 2019/983
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2019
che modifica la direttiva 2004/37/CE
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un?esposizione
ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL?UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell?Unione europea,
in particolare l?articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato
disposto con l?articolo 153, paragrafo 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai
parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La realizzazione degli obiettivi del pilastro
europeo dei diritti sociali (3),
proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione
al Vertice sociale per l?occupazione equa e la crescita tenutosi a
Göteborg il 17 novembre 2017, dipende dall?impegno politico e dalla
responsabilità condivisi. Il principio 10 del pilastro europeo dei
diritti sociali sancisce che i lavoratori hanno diritto a un
ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto dei
lavoratori a un elevato livello di protezione della loro salute e
della sicurezza sul lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle
loro esigenze professionali, comprende anche la protezione dagli
agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro, indipendentemente
dalla durata dell?occupazione o dell?esposizione. |
(2) |
La presente direttiva rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei
diritti fondamentali dell?Unione europea, in particolare il diritto
alla vita e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui,
rispettivamente, agli articoli 2 e 31. |
(3) |
La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (4) ha come scopo
la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la
loro sicurezza derivanti dall?esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro. Tale direttiva, mediante un quadro di
principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare
l?applicazione uniforme dei requisiti minimi, prevede un livello
coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti
cancerogeni e mutageni. Detti requisiti minimi si prefiggono di
proteggere i lavoratori a livello dell?Unione, di contribuire a
ridurre le differenze nei livelli di protezione dei lavoratori
all?interno dell?Unione e di garantire condizioni di parità. I
valori limite di esposizione professionale vincolanti sono elementi
importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori
istituite dalla direttiva 2004/37/CE. Tali valori limite devono
essere proporzionati, misurabili e basati sull?evidenza scientifica
e dovrebbero essere stabiliti sulla base delle informazioni
disponibili, compresi dati scientifici e tecnici aggiornati, la
fattibilità economica della loro applicazione e della loro
osservanza, una valutazione approfondita dell?impatto
socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di
misurazione dell?esposizione sul luogo di lavoro. Gli Stati membri
hanno facoltà di stabilire, in stretta cooperazione con le parti
sociali, valori limite di esposizione professionale vincolanti più
rigorosi. Inoltre la direttiva 2004/37/CE non impedisce agli Stati
membri di applicare ulteriori misure, quali il valore limite
biologico. |
(4) |
La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto le sostanze
o miscele che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze
cancerogene o mutagene di categoria 1A o 1B di cui all?allegato I
del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio (5), nonché le
sostanze, le miscele o i procedimenti di cui all?allegato I della
direttiva 2004/37/CE. Le sostanze che rispondono ai criteri di
classificazione come sostanze cancerogene e/o mutagene di categoria
1A o 1B di cui all?allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono
quelle oggetto di una classificazione armonizzata o classificate in
conformità degli articoli 4 o 36 di tale regolamento e notificate
all?Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma
dell?articolo 40 del medesimo regolamento. Dette sostanze sono
elencate nell?inventario pubblico delle classificazioni e delle
etichettature gestito dall?ECHA. Qualsiasi nuova aggiunta all?elenco
di sostanze, miscele e procedimenti di cui all?allegato I della
direttiva 2004/37/CE, ai sensi dell?articolo 2, lettera a), punto ii)
della direttiva stessa, è subordinata alla dimostrazione di solide
prove scientifiche sulla cancerogenicità della pertinente sostanza,
sulla base di valide fonti scientifiche disponibili quali il
comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell?ECHA, il Centro
internazionale di ricerca sul cancro (IARC) e gli organismi
nazionali, prestando particolare attenzione alle pubblicazioni
scientifiche pubblicate e sottoposte a valutazione inter pares
riguardanti la sostanza in questione. |
(5) |
I valori limite di esposizione professionale
rientrano nelle misure di gestione del rischio di cui alla direttiva
2004/37/CE. I valori limite dovrebbero essere riesaminati
periodicamente in conformità del principio di precauzione e del
principio di protezione dei lavoratori, nonché alla luce di solidi
dati scientifici e tecnici disponibili in materia di agenti
cancerogeni e mutageni. Dovrebbero essere altresì presi in
considerazione il miglioramento delle tecniche di misurazione, le
misure di gestione del rischio e altri fattori pertinenti. Il
rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi a
carico dei datori di lavoro ai sensi di tale direttiva, in
particolare la riduzione dell?impiego di agenti cancerogeni o
mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione
dell?esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni e
le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure
dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la
sostituzione dell?agente cancerogeno o mutageno con una sostanza,
una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla
salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso e altre misure
volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. |
(6) |
I farmaci pericolosi, compresi i farmaci
citotossici principalmente impiegati per la terapia del cancro,
potrebbero avere proprietà genotossiche, cancerogene o mutagene. È
dunque importante proteggere i lavoratori esposti a tali farmaci
attraverso attività lavorative che comportano: la preparazione, la
somministrazione o lo smaltimento di farmaci pericolosi, compresi i
farmaci citotossici; servizi di pulizia, trasporto, lavanderia o
smaltimento di farmaci pericolosi o materiali contaminati da tali
farmaci; oppure l?assistenza a pazienti trattati con farmaci
pericolosi. I farmaci pericolosi, inclusi quelli citotossici, sono
soggetti a misure dell?Unione che prevedono requisiti minimi per la
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, in
particolare quelli previsti nella direttiva 98/24/CE del Consiglio (6).
I farmaci pericolosi contenenti sostanze che sono anche cancerogene
o mutagene sono oggetto della direttiva 2004/37/CE. La Commissione
dovrebbe valutare quale sia lo strumento più idoneo a garantire la
sicurezza sul lavoro dei lavoratori esposti ai farmaci pericolosi,
compresi i farmaci citotossici. In questo contesto è opportuno che
non sia pregiudicato l?accesso ai migliori trattamenti possibili per
i pazienti. |
(7) |
Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e
mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di
sotto dei quali l?esposizione non produrrebbe effetti nocivi.
Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro
relativamente agli agenti cancerogeni e mutageni a norma della
suddetta direttiva non elimini completamente i rischi per la salute
e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall?esposizione durante il
lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione
significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell?ambito
di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi
ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Per altri agenti cancerogeni e
mutageni è scientificamente possibile individuare livelli al di
sotto dei quali l?esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi. |
(8) |
I livelli massimi di esposizione dei lavoratori ad
alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori che, a
norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati. |
(9) |
La presente direttiva rafforza la protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. La
Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la direttiva
2004/37/CE e presentare, se del caso, proposte legislative. È
opportuno fissare in tale direttiva nuovi valori limite alla luce
delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e
tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su
dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul
luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, laddove possibile,
comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori,
raccomandazioni del comitato scientifico per i limiti
dell?esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), pareri
del RAC, pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro (ACSH) e monografie dell?IARC. La trasparenza
delle informazioni è uno strumento di prevenzione in tale contesto e
dovrebbe essere garantita. Le informazioni relative al rischio
residuo sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi
derivanti da un?esposizione professionale ad agenti cancerogeni e
mutageni e dovrebbero essere rese disponibili al pubblico a livello
di Unione. La presente direttiva è in linea con le raccomandazioni
specifiche dello SCOEL, del RAC e dell?ACSH, la cui importanza è
stata messa in evidenza in occasione di precedenti modifiche della
direttiva 2004/37/CE. |
(10) |
Alla luce dei dati scientifici, è inoltre
necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti
cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria, compresa la
possibilità di assorbimento cutaneo, e, in tali casi, assegnare una
nota «cute» per le sostanze pertinenti, al fine di garantire il
miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all?allegato
III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva
costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per
l?aggiornamento di tale direttiva. |
(11) |
La valutazione degli effetti sulla salute degli
agenti cancerogeni oggetto della presente direttiva si è basata
sulle competenze scientifiche pertinenti dello SCOEL e del RAC. |
(12) |
Lo SCOEL, che è stato istituito dalla decisione
2014/113/UE della Commissione (7),
assiste la Commissione, in particolare, nell?identificazione, nella
valutazione e nell?analisi dettagliata dei dati scientifici più
recenti e nel proporre i valori limite di esposizione per la tutela
dei lavoratori contro i rischi chimici, che devono essere stabiliti
a livello di Unione a norma delle direttive 98/24/CE e 2004/37/CE. |
(13) |
A norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio (8),
il RAC elabora i pareri dell?ECHA in relazione ai rischi delle
sostanze chimiche per la salute umana e l?ambiente. Nell?ambito
della presente direttiva il RAC ha elaborato il suo parere come
richiesto ai sensi dell?articolo 77, paragrafo 3, lettera c), di
detto regolamento. |
(14) |
La campagna 2018-2019 «Salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose» è un buon
esempio del modo in cui l?Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro (EU-OSHA) può sostenere l?attuazione nell?Unione
della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È
auspicabile che l?EU-OSHA operi a stretto contatto con gli Stati
membri allo scopo di fornire informazioni personalizzate e esempi di
buone pratiche per i lavoratori esposti ad alcune sostanze, mettendo
in evidenza gli sviluppi delle politiche e il quadro legislativo già
in vigore. |
(15) |
Il cadmio e molti dei suoi composti inorganici
rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene
(categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono
pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In
base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e
tecnici, è pertanto opportuno stabilire, nella suddetta direttiva,
un valore limite per il cadmio e suoi composti inorganici. Inoltre,
il cadmio, il nitrato di cadmio, l?idrossido di cadmio e il
carbonato di cadmio sono stati identificati come sostanze
estremamente preoccupanti a norma dell?articolo 57, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1907/2006 e sono inseriti nell?elenco di
sostanze candidate di cui all?articolo 59, paragrafo 1, dello stesso
regolamento. |
(16) |
Per quanto riguarda il cadmio, è prevedibile che
sarà difficile conformarsi al valore limite di 0,001 mg/m3
nel breve termine. È pertanto opportuno introdurre un periodo di
transizione di otto anni durante il quale si dovrebbe applicare il
valore limite di 0,004 mg/m3 (frazione
inalabile). Per proteggere le legittime aspettative ed evitare
potenziali perturbazioni delle pratiche vigenti negli Stati membri
che applicano, alla data di entrata in vigore della presente
direttiva, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite
biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine,
il valore limite di 0,004 mg/m3 dovrebbe,
in detti Stati membri, essere misurato come frazione respirabile
durante il periodo di transizione, tenuto conto dei pareri dello
SCOEL e dell?ACSH concernenti il cadmio e suoi composti inorganici. |
(17) |
Sulla base di valide fonti scientifiche
disponibili, quali quelle fornite dallo SCOEL, dal RAC e dai
pertinenti organismi nazionali, la Commissione dovrebbe valutare,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
direttiva, l?opzione di modificare la direttiva 2004/37/CE
aggiungendovi disposizioni riguardanti la combinazione di un limite
di esposizione professionale nell?aria e un valore limite biologico
per il cadmio e suoi composti inorganici. |
(18) |
La fissazione di un valore limite biologico per il
cadmio e suoi composti inorganici proteggerebbe i lavoratori dalla
loro tossicità sistemica, che colpisce prevalentemente reni e ossa.
Il monitoraggio biologico può quindi contribuire alla protezione dei
lavoratori sul posto di lavoro, ma solo quale strumento
complementare al monitoraggio della concentrazione del cadmio e dei
suoi composti inorganici nell?aria, ossia all?interno della zona di
respirazione dei lavoratori. La Commissione dovrebbe pubblicare
linee guida pratiche per il monitoraggio biologico. |
(19) |
Il berillio e la maggior parte dei suoi composti
inorganici rispondono ai criteri di classificazione come sostanze
cancerogene (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e
sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva
2004/37/CE. Oltre alle sue proprietà di agente cancerogeno il
berillio è noto per provocare la berilliosi cronica (CBD) e la
sensibilizzazione al berillio (BeS). In base alle informazioni
disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è pertanto
opportuno stabilire un valore limite per il berillio e i suoi
composti inorganici nella suddetta direttiva e corredarlo di una
nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e delle vie
respiratorie. |
(20) |
Per quanto riguarda il berillio, è prevedibile che
sarà difficile conformarsi al valore limite di 0,0002 mg/m3
nel breve termine. È pertanto opportuno introdurre un periodo di
transizione di sette anni durante il quale si dovrebbe applicare il
valore limite di 0,0006 mg/m3. |
(21) |
L?acido arsenico e i suoi sali, come pure la
maggior parte dei composti inorganici dell?arsenico, rispondono ai
criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A)
di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti
cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle
informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è
pertanto opportuno stabilire nella suddetta direttiva un valore
limite per l?acido arsenico e i suoi sali e per i composti
inorganici dell?arsenico. Inoltre, l?acido arsenico, il pentaossido
di diarsenico e il triossido di diarsenico sono stati identificati
come sostanze estremamente preoccupanti a norma dell?articolo 57,
lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e sono inseriti
nell?allegato XIV dello stesso regolamento. Per il loro uso è
necessaria un?autorizzazione. |
(22) |
Per quanto riguarda l?acido arsenico, è
prevedibile che il settore della fusione del rame avrà difficoltà a
rispettare il valore limite di 0,01 mg/m3.
È pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di quattro
anni. |
(23) |
La formaldeide risponde ai criteri di
classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai
sensi della direttiva 2004/37/CE. La formaldeide è una sostanza
cancerogena genotossica che agisce a livello locale ed esistono
prove scientifiche sufficienti della sua cancerogenicità per gli
esseri umani. La formaldeide è inoltre un allergene da contatto per
la cute (sensibilizzante cutaneo). In base alle informazioni
disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è pertanto
opportuno stabilire nella suddetta direttiva un valore limite di
lungo e breve termine per la formaldeide e corredarlo di una nota
relativa alla sensibilizzazione cutanea. Inoltre, su richiesta della
Commissione l?ECHA sta raccogliendo le informazioni esistenti per
valutare la potenziale esposizione alla formaldeide e ai prodotti
che rilasciano formaldeide sul luogo di lavoro, compresi gli usi
industriali e professionali. |
(24) |
I fissativi a base di formaldeide sono comunemente
usati nel settore sanitario in tutta l?Unione grazie alla facilità
di manipolazione, l?elevato grado di precisione e l?estrema
adattabilità. In alcuni Stati membri è prevedibile che il settore
sanitario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il valore
limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm. Per tale
settore è pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di
cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite
di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm. Il settore
sanitario dovrebbe in ogni caso ridurre al minimo l?esposizione alla
formaldeide; tale settore è incoraggiato a rispettare il valore
limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm durante il
periodo di transizione ove possibile. |
(25) |
In alcuni Stati membri la formaldeide è utilizzata
abitualmente per imbalsamare i defunti nel quadro di pratiche
culturali o religiose nazionali. È prevedibile che il settore
funerario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il valore
limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm. Per tale
settore è pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di
cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite
di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm. |
(26) |
Le note relative alla sensibilizzazione al
berillio e alla formaldeide sono introdotte dalla presente direttiva
a fini di maggiore chiarezza. Nell?elaborare tali note, in occasione
di un aggiornamento della direttiva 2004/37/CEE, è opportuno
garantire che siano coerenti con il pertinente diritto dell?Unione.
Il che potrebbe comportare l?eventuale aggiunta di note sulla
sensibilizzazione a sostanze per le quali esiste già una voce
specifica nell?allegato III di detta direttiva, ove opportuno. |
(27) |
Il 4,4′-metilenbis(2-cloroanilina) («MOCA»)
risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena
(categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto
un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. La sua
cancerogenicità, unitamente alle sue palesi caratteristiche
genotossiche, ha reso possibile classificare tale sostanza come
cancerogena per l?uomo. Nel caso del MOCA è stata identificata la
possibilità che tale sostanza sia assorbita in misura significativa
attraverso la cute. È opportuno pertanto stabilire un valore limite
per il MOCA e corredarlo di una nota «cute». Inoltre, tale sostanza
è stata identificata come sostanza estremamente preoccupante a norma
dell?articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e
inserita nell?allegato XIV dello stesso regolamento. Per l?uso o
l?immissione sul mercato è necessaria un?autorizzazione. In base
alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e
tecnici, è possibile stabilire un valore limite per il MOCA. |
(28) |
La Commissione ha consultato l?ACSH e ha
effettuato una consultazione in due fasi delle parti sociali a
livello dell?Unione, conformemente all?articolo 154 del trattato sul
funzionamento dell?Unione europea. L?ACSH ha adottato pareri per le
sostanze contemplate dalla presente direttiva e ha proposto un
valore limite di esposizione professionale vincolante per ciascuna
di esse, suffragando le note pertinenti per alcune di esse. |
(29) |
I valori limite fissati dalla presente direttiva
saranno oggetto di un controllo e di un riesame periodici per
garantirne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006, per
tenere conto in particolare dell?interazione tra i valori limite
stabiliti nella direttiva 2004/37/CE e i livelli derivati senza
effetto determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del
di tale regolamento, al fine di proteggere i lavoratori in modo
efficace. |
(30) |
Poiché l?obiettivo della presente direttiva, vale
a dire proteggere i lavoratori contro i rischi per la loro salute e
la loro sicurezza, compresa la prevenzione di tali rischi, derivanti
o che potrebbero derivare dall?esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni durante il lavoro, non può essere conseguito in misura
sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei
suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione,
quest?ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall?articolo 5 del trattato sull?Unione europea. La
presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo. |
(31) |
Nell?attuare la presente direttiva, gli Stati
membri dovrebbero evitare di imporre vincoli amministrativi,
finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e
lo sviluppo di piccole e medie imprese. A tale riguardo gli Stati
membri e gli organismi pertinenti a livello di Unione e nazionale
sono incoraggiati a offrire incentivi, orientamenti e consulenze
alle micro, piccole e medie imprese per facilitarne la conformità
alla presente direttiva. In questa prospettiva, sono particolarmente
utili gli accordi tra le parti sociali, linee guida e altre azioni
comuni che individuino e sviluppino le migliori pratiche. |
(32) |
Dato che la presente direttiva riguarda la
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo
di lavoro, dovrebbe essere recepita entro due anni dalla sua entrata
in vigore. |
(33) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la
direttiva 2004/37/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2004/37/CE è così modificata:
1) |
all?articolo 18 bis,
è aggiunto il comma seguente:
«Al più tardi l?11 luglio 2022, la Commissione
valuta l?eventualità di modificare la presente direttiva per
includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite
di esposizione professionale nell?aria e un valore limite
biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.
Al più tardi entro il 30 giugno 2020 la
Commissione, tenuto conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze
scientifiche e previa opportuna consultazione con le parti
interessate, in particolare gli operatori e i professionisti in
campo sanitario, valuta la possibilità di modificare la presente
direttiva per includervi i farmaci pericolosi, tra cui i farmaci
citotossici, o se proporre uno strumento più adeguato per
garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori
dall?esposizione a tali farmaci. Su tale base la Commissione
presenta, se del caso e previa consultazione delle parti
sociali, una proposta legislativa.»; |
2) |
l?allegato III è modificato conformemente
all?allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro l?11 luglio 2021. Essi
ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di tale riferimento all?atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell?Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 145.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 maggio
2019.
(3) GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.
(4) Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un?esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta
direttiva particolare ai sensi dell?articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).
(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all?etichettatura e
all?imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le
direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)
(6) Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai
sensi dell?articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131
del 5.5.1998, pag. 11).
(7) Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che
istituisce un comitato scientifico per i limiti dell?esposizione
professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L
62 del 4.3.2014, pag. 18).
(8) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione,
l?autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che
istituisce un?Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag.
1).
ALLEGATO
Al punto A dell'allegato III della direttiva
2004/37/CE sono aggiunte le righe seguenti:
Nome agente |
N. CE (1) |
N. CAS (2) |
Valori limite |
Nota |
Misure transitorie |
8 ore (3) |
Breve durata (4) |
mg/m3 (5) |
Ppm (6) |
f/ml (7) |
mg/m3 (5) |
Ppm (6) |
f/ml (7) |
«Cadmio e suoi composti inorganici |
? |
? |
0,001 (1)
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
Valore limite 0,004 mg/m3
(2) fino all'11 luglio
2027. |
Berillio e composti inorganici del
berillio |
? |
? |
0,0002 (1)
|
? |
? |
? |
? |
? |
sensibilizzazione cutanea e delle vie
respiratorie (3) |
Valore limite 0,0006 mg/m3
fino all'11 luglio 2026. |
Acido arsenico e suoi sali e composti
inorganici dell'arsenico |
? |
? |
0,01 (1)
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
Per il settore della fusione del rame il
valore limite si applica dall'11 luglio 2023. |
Formaldeide |
200-001-8 |
50-00-0 |
0,37 |
0,3 |
? |
0,74 |
0,6 |
? |
sensibilizzazione cutanea (4)
|
Valore limite di 0,62 mg/m3
o 0,5 ppm (3) per i settori
sanitario, funerario e dell'imbalsamazione fino all'11
luglio 2024. |
4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina) |
202-918-9 |
101-14-4 |
0,01 |
? |
? |
? |
? |
? |
Cute (10) |
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(1) Frazione inalabile.
(2) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che
applicano, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, un
sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore
a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
(3) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie
respiratorie.
(4) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.».
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