DIRETTIVA (UE) 2018/1846 DELLA COMMISSIONE
26.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/58 |
DIRETTIVA (UE) 2018/1846
DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2018
che modifica gli allegati della direttiva
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto
interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso
scientifico e tecnico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose (1), in particolare
l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione
II.1, e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE
fanno riferimento a disposizioni stabilite negli accordi
internazionali sul trasporto interno di merci pericolose effettuato
su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne, quale definito
all'articolo 2 di tale direttiva. |
(2) |
Le disposizioni di detti accordi internazionali
vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate di
tali accordi si applicano quindi a decorrere dal 1o
gennaio 2019, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2019. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza
l'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1 e l'allegato
III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE. |
(4) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono
conformi al parere del comitato per il trasporto di merci
pericolose, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2008/68/CE
La direttiva 2008/68/CE è così modificata:
1. |
nell'allegato I, la sezione I.1 è sostituita
dalla seguente:
«I.1 ADR
Allegati A e B dell'ADR, applicabili a
decorrere dal 1o gennaio 2019, fermo
restando che il termine «parte contraente» è sostituito da
«Stato membro», se del caso.»; |
2. |
nell'allegato II, la sezione II.1 è sostituita
dalla seguente:
«II.1 RID
Allegato del RID, figurante nell'appendice C
della COTIF e applicabile a decorrere dal 1o
gennaio 2019, fermo restando che il termine «Stato contraente
del RID» è sostituito da «Stato membro», se del caso.»; |
3. |
nell'allegato III, la sezione III.1 è
sostituita dalla seguente:
«III.1 ADN
I regolamenti allegati all'ADN, applicabili a
decorrere dal 1o gennaio 2019, nonché
l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3,
dell'ADN, fermo restando che il termine «parte contraente» è
sostituito da «Stato membro», se del caso.». |
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2019.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 260 del 30.9.2008,
pag. 13.
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