PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIA DI TREVISO
Protocollo d'intesa per potenziare la salute e la sicurezza sul lavoro in ambiti
particolarmente a rischio, Treviso, 28 marzo 2019
PROTOCOLLO D'INTESA PER POTENZIARE LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITI
PARTICOLARMENTE A RISCHIO
? LA PREFETTURA DI TREVISO
? LA PROVINCIA DI TREVISO
? LA CCIAA DI TREVISO - BELLUNO
? LA ULSS 2 - SPISAL DI TREVISO
? L'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TREVISO
? L'INAIL DI TREVISO
? L'INPS DI TREVISO
? IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO
? L'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TREVISO
? LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI CGIL, CISL, UIL DELLA PROVINCIA DI
TREVISO,
? ASSINDUSTRIA VENETO CENTRO,
? ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI TREVISO,
? CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA,
? CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO TREVISO,
? CASARTIGIANI TREVISO,
? CONFCOMMERCIO TREVISO,
? CONFESERCENTI TREVISO,
? CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI TREVISO,
? CONFAGRICOLTURA TREVISO,
? FEDERAZIONE COLDIRETTI TREVISO
? ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
? ORDINE DEGLI AVVOCATI
? ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
? ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
? CONSULTA DEGLI ORDINI E COLLEGI DELLE PROFESSIONI TECNICHE
promuovono e sottoscrivono il presente Protocollo
VISTI
? il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
? il D.Lgs. n. 272 del 27 luglio 1999;
? il D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011 ?Regolamento recante norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g),
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.?;
? la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano dei 21 dicembre 2011: ?Accordo su disciplina art.
37 del D.Lgs. n. 81/2008 per la formazione dei lavoratori?;
? la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012: ?Accordo ai sensi dell'art. 4
del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata e gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della
formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008?;
? il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012 ?Procedure di
standardizzazione per la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
n. 81/2008? ed il documento del dicembre 2012 del Comitato Regionale di
coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro del Veneto (D.P.C.M. del 21 dicembre 2007, D.Lgs. n.
81/2008, DGRV del 30 dicembre 2008, n. 4182): ?Indicazioni per la stesura del
documento standardizzato di valutazione dei rischi";
? la circolare del Ministero del Lavoro n. 42/2010 del 9 dicembre 2010 relativa
agli spazi confinati ed avente ad oggetto la salute e la sicurezza nei lavori in
ambienti sospetti di inquinamento;
? la circolare del Ministero de! Lavoro dell'11 luglio 2011 "Chiarimenti sul
sistema di controllo ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare per
le aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito
conformemente alla Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS
18001:2007";
? il Decreto del Ministero del Lavoro del 13 febbraio 2014 "Recepimento delle
procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese (art.
30, comma 5/bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)";
? la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 dell'11 gennaio 2018
contenente indicazioni operative sulla corretta applicazione della disciplina di
cui all'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relative allo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, di
prevenzione incendi e di evacuazione;
? il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 adottato con Intesa in
Conferenza Stato Regioni del 13.11.2014 e con il successivo Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25.03.2015
concernente il ?Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2014-2018.
Documento di valutazione";
? la deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 1055 del 17 luglio
2018 recante ?Piano strategico per il consolidamento e il miglioramento delle
attività a tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori? anni 2018-2020;
CONSIDERATO
che le Parti firmatarie intendono delineare un modello efficace di contrasto al
fenomeno degli infortuni sul lavoro nelle imprese che eseguono i lavori ritenuti
a maggiore esposizione di incidenti sul lavoro, nella consapevolezza, altresì,
che una sempre più diffusa formazione e un crescente impiego di risorse
tecnologiche di supporto alle imprese possano costituire strumenti per attuare
adeguati livelli di salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto in settori
esposti a maggior rischio.
RIAFFERMATA
- nel rispetto della disciplina concernente il trattamento dei dati personali di
cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'opportunità di un sistema
integrato di scambio informativo tra le pubbliche Istituzioni deputate ad
attività di verifica e controllo, le amministrazioni pubbliche firmatarie e le
Parti sociali, utilizzando le banche dati già costituite e promuovendo il
costante popolamento delle stesse per i profili di rispettiva competenza
- l'esigenza di accrescere la cultura e la pratica della salute e sicurezza
delle imprese e dei lavoratori per aumentare il grado della sicurezza delle
attività ritenute a rischio, elevando il livello di formazione ed informazione
dei lavoratori e degli operatori;
- la necessità di sviluppare sul tema della sicurezza del lavoro più proficue
collaborazioni tra le imprese, le Parti sociali, le pubbliche Istituzioni, gli
Ordini e Collegi professionali;
- la necessità di integrare gli interventi, attraverso la valorizzazione del
contributo specifico di tutti gli attori coinvolti, secondo le rispettive
competenze, al fine di rendere più incisiva ed unitaria l'azione a tutela della
salute dei lavoratori, nonché promuovere, sostenere e diffondere la cultura
della sicurezza, attraverso l'organizzazione, con il coinvolgimento di tutti i
soggetti interessati, di specifici percorsi informativi aggiuntivi, rivolti ai
lavoratori, ai preposti, agli RSPP, agli ASPP, agli RLS, ai medici competenti,
ai dirigenti e ai datori di lavoro;
- la necessità di proseguire sull'azione di sensibilizzazione volta a creare una
permanente educazione alla cultura della sicurezza come etica di responsabilità
sociale, anche integrando i progetti già in essere, al fine di introdurre
percorsi formativi specifici;
- la necessità di valorizzare il ruolo degli Enti bilaterali e dei Comitati
paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, degli Ordini e
Collegi professionali, con particolare riferimento alla promozione di attività
formative, alla determinazione di modalità di attuazione della formazione
professionale in azienda nonché allo sviluppo di azioni inerenti la salute e la
sicurezza sul lavoro;
TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Le Parti condividono di circoscrivere l'ambito dell'intesa focalizzando
l'attenzione in settori ritenuti esposti maggiormente a rischio.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di intesa;
1. AMBITO DI OPERATIVITA' DEL PROTOCOLLO
Le priorità di intervento negli ambiti da ritenere a rischio sono state definite
a partire dai flussi informativi nazionali consolidati, relativi ai danni alla
salute e ai rischi presenti negli ambienti di lavoro, dai flussi informativi
INAIL- Regioni.
Il confronto e l'esame dei dati disponibili da parte dei soggetti firmatari ha
condotto a ritenere maggiormente esposti a rischio determinati settori e
specifici scenari.
Le Parti condividono di considerare prioritari soprattutto i seguenti settori di
attività:
- gestione rifiuti,
- metallurgia e metalmeccanica;
- logistica/trasporti;
- edilizia;
- agricoltura;
Scenari da attenzionare:
- interventi di manutenzione, pulizia, regolazione di macchine e impianti;
- utilizzo di prodotti chimici pericolosi per l'uomo o l'ambiente, infiammabili;
- ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- lavori in quota;
- lavori in somministrazione;
- attività rese in regime di appalto;
- utilizzo di mezzi ed attrezzature agricole;
Resta inteso che, oltre a tali interventi, proseguirà l'attività di vigilanza e
controllo in altri settori, a riscontrabile rischio infortunistico, secondo
specifiche competenze e indirizzi operativi degli organi istituzionalmente
competenti.
2.1 AZIONI MIRATE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE
Le Parti concordano sulla necessità di potenziare al massimo l'attività di
informazione dedicata a tutti gli attori coinvolti nei settori e negli scenari
ritenuti a rischio, come evidenziati nel punto 1.
Al fine di favorire la azioni di informazione nei settori a rischio, le Parti
firmatarie del presente Protocollo promuoveranno le seguenti azioni di:
a. informazione, per imprese e lavoratori, sui rischi professionali presenti
nelle tipologie produttive e negli scenari precisati al punto 1; particolare
attenzione sarà rivolta al datore di lavoro, al lavoratore mediante consegna di
materiale informativo appositamente predisposto anche all'atto dell'assunzione;
b. prevenzione e valutazione dei rischi nei nuovi ambienti di lavoro (FabLab,
StartUp e Coworking);
c. sensibilizzazione alla cultura della sicurezza, alla percezione del rischio
ed alla necessaria assunzione di responsabilità per la propria ed altrui
sicurezza, in particolare per piccoli imprenditori, lavoratori autonomi,
committenti privati;
d. promozione della cultura della sicurezza in ambito scolastico anche in
occasione del safety day;
e. potenziamento dell'assistenza amministrativa e psicologica ai familiari di
vittime di lesioni gravissime o mortali;
f. promozione di eventi di analisi dei rischi in esito ad infortuni;
g. diffusione di buone pratiche e modelli di contrattazione di secondo livello
volte all'incremento della sicurezza con l'obiettivo di superare il modello
premiale basato esclusivamente sulla riduzione del numero degli infortuni:
Tali proposte saranno realizzate attraverso incontri promossi appositamente con
la specifica presenza di relatori, campagne di informazione/comunicazione pure
tramite i mass media e iniziative pubbliche organizzate sul territorio anche con
il coinvolgimento di Enti locali.
2.2 COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE
I sottoscrittori del presente Protocollo cureranno l'organizzazione delle
iniziative citate nel punto 2.1 che individueranno:
a. le modalità di scelta dei soggetti interessati;
b. gli Organismi Paritetici Provinciali, competenti per settore e territorio e
rispondenti ai requisiti di legge, per l'espletamento delle proprie prerogative
ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento all'indirizzare e
all'erogare attività di formazione con riguardo ai settori di attività di cui al
presente protocollo, punto 1.;
c. gli strumenti più efficaci per il coinvolgimento di tali soggetti.
Si procederà secondo i seguenti criteri:
- individuazione delle aziende più a rischio per frequenza infortunistica e
gravità degli infortuni;
- individuazione dei sottogruppi di lavoratori che necessitano di maggiore
attenzione (ad es., lavoratori stranieri, lavoratori con contratto a tempo
determinato, lavoratori anziani ecc.).
Si favorirà il confronto e la collaborazione tra le figure degli RLS, degli RLST
e degli RSPP, dei Medici competenti anche attraverso l'intervento degli
organismi di vigilanza preposti.
Le Associazioni datoriali, gli Ordini e Collegi professionali assicureranno la
collaborazione per mettere a disposizione le competenze specialistiche,
facilitando l'interazione con le Imprese. In particolare, verranno assicurate le
attività, quali check sulle valutazioni dei rischi e aggiornamenti conseguenti,
predisposizione di Linee-guida e documenti tecnici, la collaborazione per lo
scambio di "buone pratiche", l'erogazione di formazione specifica su procedure
previste e comportamenti, anche attraverso l'attivazione di azioni sinergiche
tra le Imprese.
Le sedi provinciali dell'Ispettorato del Lavoro, dello SPISAL dell'INAIL,
dell'INPS, dei Vigili del fuoco parteciperanno con proprio personale per
l'assolvimento delle attività informative.
3.1 ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI CONTROLLO
Gli Enti deputati all'attività di vigilanza ai sensi della normativa vigente
confermano l'impegno a potenziare e programmare, nell'ambito delle rispettive
competenze e indirizzi operativi, all'interno del sistema istituzionale
disegnato dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in relazione alle risorse umane e
strumentali disponibili, gli interventi di vigilanza/controllo, specie nei
settori a maggior rischio, anche valorizzando gli effetti della deterrenza e il
possibile operato di assistenza.
3.2 ORGANISMO DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO
L'organismo di coordinamento locale delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro è il Comitato Provinciale di
Coordinamento di cui all'art. 2 del DPCM 21.12.2007.
Gli Enti operanti nel suo ambito provvedono alla reciproca informazione circa la
pianificazione delle attività di controllo ed individueranno le modalità più
idonee per giungere alla condivisione degli esiti della complessiva attività di
controllo effettuata al fine di rilevare eventuali criticità e per predisporre
le conseguenti azioni.
4. RAFFORZAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI CONDIVISE
Le Parti si impegnano ad intensificare, nel rispetto dei principi di autonomia e
di sussidiarietà e nello spirito della leale collaborazione, gli scambi di
conoscenza tra gli Enti istituzionali e i diversi soggetti pubblici e privati
interessati alla problematica, al fine di favorire la realizzazione di un
sistema integrato di scambio informativo, in cui la condivisione di elementi di
analisi e di valutazione delle situazioni è suscettibile di potenziare le
capacità di intervento degli Enti che operano nell'attività di prevenzione e di
vigilanza a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. TAVOLO PERMANENTE Dl COORDINAMENTO
È costituito presso la Prefettura un "Tavolo di coordinamento permanente per la
sicurezza e la prevenzione degli incidenti", con tutti gli attori istituzionali
interessati e le Parti sociali, con il compito di monitorare il fenomeno degli
infortuni sui luoghi di lavoro nei settori a rischio indicati nel punto 1 e dare
impulso all'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione, attraverso la
raccolta continua delle segnalazioni degli infortuni e delle informazioni
provenienti dai soggetti accreditati, allo scopo di garantire elevati livelli di
sicurezza. Il Tavolo metterà in rete metodi, modelli e percorsi formativi
selezionati dalle diverse componenti al fine di individuare i temi di comune
interesse e sviluppare studi ed approfondimenti utilizzando la "rete delle
competenze" e le "buone pratiche", anche già avviate.
6. RISORSE
Le Parti si impegnano a prevedere, ove dovessero rendersi disponibili specifiche
risorse secondo i rispettivi ordinamenti e compatibilmente con gli obblighi di
razionalizzazione delle risorse pubbliche, appositi fondi per promuovere e
mettere in atto mirati progetti di prevenzione a tutela della sicurezza dei
lavoratori, rendendone trasparenti le modalità di utilizzazione, nonché ad
individuare apposite risorse umane da destinare all'attuazione degli impegni
assunti.
7 Modifiche e recesso
Le Parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni potranno essere
apportate solo mediante accordo scritto e sottoscritto dalle medesime. Ciascuna
delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento,
previa comunicazione scritta da inviare alle altre Parti, con un preavviso di
almeno sessanta giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o
con messaggio di posta elettronica certificata indirizzato alla casella
istituzionale delle Parti destinatane. Il recesso non ha effetto sulle attività
già in corso al momento della comunicazione.
8 CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti con riferimento a validità,
interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo sono attribuite alla
competenza esclusiva del Foro di Treviso".
9 DURATA E RINNOVO
Il presente Accordo ha la durata di tre anni a partire dalla data di
sottoscrizione delle Parti e potrà essere rinnovato per un uguale periodo
mediante accordo scritto e sottoscritto dalle Parti".
10 CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA
Dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Treviso, 28.03.2019
I SOTTOSCRITTORI
Fonte: interno.gov.it
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