REGOLAMENTO (UE) 2019/521 DELLA COMMISSIONE EUROPEA
REGOLAMENTO (UE) 2019/521 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2019
recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE
e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1),
in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza le
disposizioni e i criteri relativi alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze, delle
miscele e di taluni articoli specifici all'interno dell'Unione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 tiene conto
del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed
etichettatura delle sostanze chimiche (Globally
Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals ?
GHS) delle Nazioni Unite. |
(3) |
I criteri di classificazione e le norme
relative all'etichettatura del GHS sono rivisti periodicamente a
livello delle Nazioni Unite. La sesta e la settima edizione
riveduta del GHS sono il risultato delle modifiche adottate,
rispettivamente nel 2014 e nel 2016, dal comitato di esperti
delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul
sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura
delle sostanze chimiche. |
(4) |
Sulla scorta della sesta e della settima
edizione riveduta del GHS è necessario modificare alcune
disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio del regolamento (CE) n. 1272/2008. In
particolare, con la revisione del GHS sono state introdotte una
nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e
una nuova categoria di pericolo, «gas piroforici», all'interno
della classe di pericolo «gas infiammabili». Tra le modifiche
rientra anche l'adeguamento di una serie di elementi: i criteri
per le sostanze e le miscele che a contatto con l'acqua emettono
gas infiammabili; i valori soglia generici; le disposizioni
generali per classificare le miscele sotto forma di aerosol; il
dettaglio delle definizioni e i criteri di classificazione,
secondo il caso, per le classi di pericolo esplosivi, gas
infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili,
tossicità acuta, corrosione/irritazione della pelle, gravi
lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie
respiratorie e della pelle, mutagenicità sulle cellule
germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione;
tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di
aspirazione. Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune
indicazioni di pericolo e alcuni consigli di prudenza. È perciò
necessario adeguare alcune disposizioni e alcuni criteri tecnici
degli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento (CE) n.
1272/2008 per tenere conto della sesta e settima edizione
riveduta del GHS. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza
il regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(6) |
Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il
tempo di adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio,
l'applicazione del regolamento dovrebbe essere differita. |
(7) |
In linea con le disposizioni transitorie del
regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione
volontaria delle nuove disposizioni prima che siano effettive, i
fornitori dovrebbero avere la facoltà di applicare le nuove
disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio su base volontaria prima della data di
applicazione del presente regolamento. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono
conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così
modificato:
1) |
l'allegato I è modificato in conformità
all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato II è modificato in conformità
all'allegato II del presente regolamento; |
3) |
l'allegato III è modificato in conformità
all'allegato III del presente regolamento; |
4) |
l'allegato IV è modificato in conformità
all'allegato IV del presente regolamento; |
5) |
l'allegato V è modificato in conformità
all'allegato V del presente regolamento; |
6) |
l'allegato VI è modificato in conformità
all'allegato VI del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020.
In deroga al secondo comma, le sostanze e le
miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate,
etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che
modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n.
793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione,
nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del
30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 è
così modificato:
1. |
la parte 1 è così modificata:
a) |
al punto 1.1.2.2.2, la tabella 1.1
è sostituita dalla seguente:
«Tabella
1.1
Valori soglia generici
Classe di pericolo |
Valori soglia generici da
prendere in considerazione |
Tossicità acuta: |
|
0,1 % |
|
1 % |
Corrosione/irritazione
della pelle |
1 % (1) |
Gravi lesioni
oculari/irritazione oculare |
1 % (2) |
Tossicità specifica per
organi bersaglio, esposizione singola,
categoria 3 |
1 % (3) |
Tossicità in caso di
aspirazione |
1 % |
Pericoloso per l'ambiente
acquatico |
|
0,1 % (4) |
|
0,1 % (4) |
|
1 % |
|
b) |
il punto 1.1.3.7. è sostituito dal
seguente:
«1.1.3.7. Aerosol
Nel caso della classificazione
delle miscele di cui alle sezioni 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.8 e 3.9, una miscela sotto forma di aerosol è
classificata nella stessa categoria di pericolo
della miscela sottoposta a prova in altra forma, a
condizione che il gas propellente aggiunto non
alteri le proprietà di pericolo della miscela al
momento della vaporizzazione.»; |
c) |
il punto 1.3.2.1. è sostituito dal
seguente:
«1.3.2.1. |
Se il propano, il butano e
il gas di petrolio liquefatto (GPL) o una
miscela contenente queste sostanze,
classificate secondo i criteri del presente
allegato, sono immessi sul mercato in
bombole chiuse ricaricabili o in cartucce
non ricaricabili conformi alla norma EN 417
come gas combustibili che sono liberati
unicamente in vista della loro combustione
(EN 417, edizione in vigore: ?Cartucce
metalliche a gas di petrolio liquefatti non
ricaricabili, con o senza valvola, per
l'alimentazione di apparecchi utilizzatori
portatili ? Costruzione, controlli, prove e
marcatura?), queste bombole o cartucce
devono essere etichettate soltanto con il
pittogramma appropriato, le indicazioni di
pericolo e i consigli di prudenza
riguardanti l'infiammabilità.»; |
|
|
2. |
la parte 2 è così modificata:
a) |
al punto 2.1.1.1., la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
«c) |
le sostanze, le miscele e
gli articoli non menzionati alle lettere a)
e b) che siano fabbricati al fine di
produrre un effetto pratico esplosivo o
pirotecnico.»; |
|
b) |
al punto 2.1.2.2., la lettera f) è
sostituita dalla seguente:
«f) |
Divisione 1.6 Articoli
estremamente poco sensibili che non
presentano un pericolo di esplosione di
massa:
? |
articoli
contenenti in prevalenza sostanze o
miscele estremamente poco sensibili; |
? |
e per i quali la
probabilità di innesco o di
propagazione accidentale è
trascurabile.»; |
|
|
c) |
al punto 2.1.4.1., il terzo comma
è sostituito dal seguente:
«Alcune sostanze e miscele
esplosive sono umidificate con acqua o alcoli,
diluite con altre sostanze oppure disciolte o
sospese in acqua o altre sostanze liquide per
ridurne o neutralizzarne le proprietà esplosive.
Sono classificabili come esplosivi desensibilizzati
(cfr. sezione 2.17).»; |
d) |
al punto 2.1.4.1., la figura 2.1.3
è sostituita dalla seguente:
«
DIVISIONE 1.5
DIVISIONE 1.6
DIVISIONE 1.1
DIVISIONE 1.2
DIVISIONE 1.3
Il prodotto èper definizione un
articolo escluso?(cfr. 2.1.1.1 (b))
La sostanza/miscelao l'articolo è
fabbricato allo scopodi produrre un effetto pratico
esplosivo o pirotecnico?
Vi sonoeffetti pericolosi
all'esterno dell'imballaggio?
Si applica ladisposizione
speciale347? (1)
Il pericolopotrebbe ostacolare
l'azione antincendio nelle immediatevicinanze?
Il pericoloprincipale è il
caloreradiante e/o combustione violenta ma senza
spostamen-to d'aria o proiezionepericolosi?
Il pericoloprincipale è quello di
proiezionipericolose?
È unasostanza/miscela esplosiva
molto poco sensibile con un pericolo di esplosione
dimassa?
È un articolo estre-mamente
pocosensibile?
La sostanza/miscela è assegnabile
alla divisione 1.5?
ARTICOLO O SOSTANZA/MISCELA
PROVVISORIAMENTE ACCETTATO IN QUESTA CLASSE (segue
dalla figura 2.1.2)
DIVISIONE 1.4
Gruppi di compatibilità diversi da
S
DIVISIONE 1.4
Gruppo di compatibilità S
Il risultato è un'esplosione di
massa?
PROVE DELLA SERIE 5
PROVE DELLA SERIE 6
Imballare la sostanza/ miscela
L'articolo è assegnabile alla
divisione 1.6?
NON È UN ESPLOSIVO
PROVE DELLA SERIE 7
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
(1) |
Per i
dettagli, cfr. capitolo 3.3 delle UN RTDG,
Regolamenti tipo.»; |
|
e) |
il punto 2.1.4.3. è così
modificato:
i) |
la frase introduttiva è
sostituita dalla seguente:
«2.1.4.3. |
La procedura di
accettazione per la classe di
pericolo ?esplosivi? non deve essere
applicata:»; |
|
ii) |
la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
«c) |
se per la sostanza
organica o la miscela omogenea di
sostanze organiche contenente uno o
più gruppi chimici associati a
proprietà esplosive:
? |
l'energia
di decomposizione esotermica
è inferiore a 500 J/g,
oppure |
? |
la
temperatura iniziale di
decomposizione esotermica è
pari o superiore a 500 °C |
come indicato
nella tabella 2.1.3»; |
|
iii) |
al punto 2.1.4.3, lettera
c), è aggiunta la tabella 2.1.3:
«Tabella
2.1.3
Decisione di applicare la procedura di
accettazione per la classe di pericolo
?esplosivi? per una sostanza organica o una
miscela omogenea di sostanze organiche
Energia di
decomposizione
(J/g) |
Temperatura
iniziale di decomposizione
(°C) |
Procedura di
accettazione?
(Sì/No) |
< 500 |
< 500 |
No |
< 500 |
≥ 500 |
No |
≥ 500 |
< 500 |
Sì |
≥ 500 |
≥ 500 |
No |
L'energia di
decomposizione esotermica può essere
determinata con una tecnica calorimetrica
appropriata (cfr. punto 20.3.3.3 delle
UN RTDG, Manuale delle
prove e dei criteri).»; |
|
f) |
alla sezione 2.2, il titolo è
sostituito dal seguente:
«2.2. Gas
infiammabili»; |
g) |
il punto 2.2.1. è sostituito dal
seguente:
«2.2.1. Definizioni
2.2.1.1. |
Per gas infiammabile
s'intende un gas o una miscela di gas con un
campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e
a una pressione standard di 101,3 kPa. |
2.2.1.2. |
Per gas piroforico
s'intende un gas infiammabile che può
accendersi spontaneamente in presenza d'aria
a una temperatura pari o inferiore a 54 °C. |
2.2.1.3. |
Per gas chimicamente
instabile s'intende un gas infiammabile in
grado di reagire in modo esplosivo anche in
assenza di aria o di ossigeno.»; |
|
h) |
i punti 2.2.2.1. e 2.2.2.2. sono
sostituiti dai seguenti:
«2.2.2.1. |
Un gas infiammabile è
classificato nella categoria 1 A, 1B o 2 in
base alla tabella 2.2.1. I gas infiammabili
che sono piroforici e/o chimicamente
instabili sono sempre classificati nella
categoria 1 A.
Tabella 2.2.1
Criteri
di categorizzazione dei gas infiammabili
Categoria |
Criteri |
1 A |
Gas infiammabile |
Gas che, a una
temperatura di 20 °C e alla
pressione standard di 101,3 kPa:
a) |
sono
infiammabili quando sono in
miscela pari o inferiore al
13 % (volume) in aria;
oppure |
b) |
hanno un
campo di infiammabilità con
l'aria di almeno 12 punti
percentuali, qualunque sia
il limite inferiore di
infiammabilità |
a meno che dai
dati risultino rispondere ai criteri
della categoria 1B |
Gas piroforico |
Gas infiammabili
che si accendono spontaneamente in
presenza d'aria a una temperatura
pari o inferiore a 54 °C |
Gas chimicamente
instabile |
A |
Gas infiammabili
che sono chimicamente instabili a 20
°C e a una pressione standard di
101,3 kPa |
B |
Gas infiammabili
che sono chimicamente instabili a
una temperatura superiore a 20 °C
e/o a una pressione superiore a
101,3 kPa |
1B |
Gas infiammabile |
Gas che
rispondono ai criteri di
infiammabilità della categoria 1 A
ma non sono piroforici, né
chimicamente instabili e hanno
almeno:
a) |
un limite
inferiore di infiammabilità
superiore a 6 % (volume)
nell'aria; oppure |
b) |
una
velocità di propagazione
della fiamma inferiore a 10
cm/s |
|
2 |
Gas infiammabile |
Gas diversi da
quelli di categoria 1 A o 1B che, a
una temperatura di 20 °C e a una
pressione standard di 101,3 kPa,
hanno un campo di infiammabilità se
miscelati in aria |
NOTA 1: |
gli aerosol non
sono classificati come gas
infiammabili. Cfr. la sezione 2.3. |
NOTA 2: |
in assenza di
dati che consentano la
classificazione nella categoria 1B,
un gas infiammabile che risponde ai
criteri della categoria 1 A è
classificato automaticamente in
quest'ultima. |
NOTA 3: |
l'accensione
spontanea dei gas piroforici non è
sempre immediata ed è possibile che
sia ritardata. |
NOTA 4: |
una miscela di
gas infiammabile di cui non si
dispongono di dati sulla
piroforicità è classificata come gas
piroforico se contiene più dell'1 %
(volume) di componenti piroforici.»; |
|
|
i) |
alla sezione 2.2.3, la tabella
2.2.3 è sostituita dalla seguente:
«Tabella
2.2.2
Gas
infiammabili ? Elementi dell'etichetta
|
Categoria 1 A |
Gas di categoria 1 A
rispondenti ai criteri del gas piroforico o
del gas instabile A/B |
Categoria 1B |
Categoria 2 |
|
Gas piroforico |
Gas chimicamente
instabile |
|
|
Categoria A |
Categoria B |
Pittogramma GHS |
 |
 |
 |
 |
 |
Nessun pittogramma |
Avvertenza |
Pericolo |
Pericolo |
Pericolo |
Pericolo |
Pericolo |
Attenzione |
Indicazione di pericolo |
H220: Gas altamente
infiammabile |
H220: Gas altamente
infiammabile
H232: Spontaneamente
infiammabile all'aria |
H220: Gas altamente
infiammabile
H230: Può esplodere anche
in assenza di aria |
H220: Gas altamente
infiammabile
H231: Può esplodere anche
in assenza di aria a pressione e/o
temperatura elevata |
H221: Gas infiammabile |
H221: Gas infiammabile |
Consiglio di prudenza ?
Prevenzione |
P210 |
P210
P222
P280 |
P202
P210 |
P202
P210 |
P210 |
P210 |
Consiglio di prudenza ?
Reazione |
P377
P381 |
P377
P381 |
P377
P381 |
P377
P381 |
P377
P381 |
P377
P381 |
Consiglio di prudenza ?
Conservazione |
P403 |
P403 |
P403 |
P403 |
P403 |
P403 |
Consiglio di prudenza ?
Smaltimento |
|
|
|
|
|
|
La procedura di classificazione è
illustrata nel seguente diagramma (cfr. figura
2.2.1).»; |
j) |
alla sezione 2.2.3, è aggiunto il
paragrafo seguente dopo la tabella 2.2.2.:
«Se un gas o una miscela di gas
infiammabile è classificato come piroforico e/o
chimicamente instabile, tutte le pertinenti
classificazioni sono comunicate nella scheda dei
dati di sicurezza di cui all'allegato II del
regolamento (CE) n. 1907/2006 e i pertinenti
elementi di comunicazione del pericolo figurano
sull'etichetta.»; |
k) |
alla sezione 2.2.3, la figura
2.2.1 è sostituita dalla seguente:
«Figura
2.2.1
Gas infiammabili
È chimicamente instabile a 20 °C e
a pressione standard di 101,3 kPa?
Si accende spontaneamente all'aria
alla temperaturadi 54 °C o inferiore? (1)
Category 1A
Gas chimicamente instabile A
Categoria 1A
Gas piroforico
Categoria 1A
Gas piroforico e gas chimicamente
instabile B
Pericolo
Pericolo
Pericolo
Pericolo
Categoria 1A
Gas piroforico e gas chimicamente
instabile A
È chimicamente instabile a una
temperatura maggiore di20 °C e/o a pressione
maggiore di 101,3 kPa?
È chimicamente instabile a 20 °C e
a pressione standard di 101,3 kPa?
Non classificata comegas
infiammabile
Ha un campo di infiammabilità con
l?aria a 20 °C e a pressionestandard di 101,3 kPa?
Sì
No
No
No
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
La sostanza/miscela è un gas
(1) |
Una
miscela di gas infiammabile di cui non si
dispongono di dati sulla piroforicità è
classificata come gas piroforico se contiene
più dell'1 % (volume) di componenti
piroforici. |
Categoria 2
Nessun pittogramma
Attenzione
Ha un limite inferiore di
infiammabilità > 6 %(volume) nell'aria e/o una
velocità di propagazione della fiamma < 10 cm/s?
A 20 °C e pressione standard di
101,3 kPa:
(a) si accende quando presente in
una miscela pari o inferiore al 13 %(volume) in
aria?; o
(b) ha un campo di infiammabilità
con l'aria di almeno 12 punti percentuali, qualunque
sia il limite inferiore di infiammabilità?
È chimicamente instabile a una
temperatura maggiore di 20 °C e/o
a pressione maggiore di 101,3 kPa?
No o non noto
Sì
Sì
Sì
No
No
Categoria 1B
Categoria 1A
Pericolo
Pericolo
Pericolo
Categoria 1A
Gas chimicamente instabile B
»; |
l) |
alla sezione 2.2.3. la figura
2.2.2. è soppressa; |
m) |
la sezione 2.2.4 è modificata come
segue:
il punto 2.2.4.1. è sostituito dal
seguente:
«2.2.4.1. |
L'infiammabilità è
determinata mediante prove o, nel caso di
miscele per le quali sono disponibili dati
sufficienti, mediante calcoli effettuati
secondo metodi approvati dall'ISO (cfr. la
norma ISO 10156 modificata Gas e miscele di
gas ? Determinazione del potenziale di
infiammabilità e della capacità ossidante
per la scelta delle connessioni di uscita
delle valvole per bombole e, se si usa la
velocità di propagazione della fiamma per la
categoria 1B, cfr. anche la norma ISO 817
modificata
Refrigerants?Designation and safety
classification, Annex C:? Method of test for
burning velocity measurement of flammable
gases ? Refrigeranti: designazione e
classificazione in base alla sicurezza,
allegato C: metodo di prova per la misura
della velocità di combustione dei gas
infiammabili). Anziché l'apparato di prova
indicato nella ISO 10156 modificata, è
possibile utilizzare l'apparato per il
metodo del tubo di cui al punto 4.2 della
norma EN 1839 modificata (Determinazione dei
limiti di esplosione per gas e per vapori
infiammabili).»; |
sono inseriti i seguenti punti
2.2.4.2. e 2.2.4.3.:
«2.2.4.2. |
La piroforicità è
determinata alla temperatura di 54 °C in
conformità della norma IEC 60079-20-1 ed.
1.0 (2010-01) Explosive
atmospheres ? Part 20-1: Material
characteristics for gas and vapour
classification ? Test methods and data
(Atmosfere esplosive ? parte 20-1:
Caratteristiche dei materiali per la
classificazione dei gas e dei vapori ?
Metodi di prova e dati) o DIN 51794
Determining the
ignition temperature of petroleum products
(Determinazione della temperatura di
accensione dei prodotti del petrolio). |
2.2.4.3. |
Non è necessario applicare
la procedura di classificazione per i gas
piroforici quando l'esperienza acquisita
nella fabbricazione o nella manipolazione
dimostra che la sostanza non si accende
spontaneamente a contatto con l'aria a una
temperatura pari o inferiore a 54 °C. Le
miscele di gas infiammabili che non sono
state sottoposte a prove di piroforicità e
che contengono più dell'1 % di componenti
piroforici sono classificate come gas
piroforico. In sede di valutazione della
necessità di classificare le miscele di gas
infiammabili il cui contenuto di componenti
piroforici è pari o inferiore a 1 % si
ricorre al giudizio di esperti sulle
proprietà e sui pericoli fisici dei gas
piroforici e delle loro miscele. In tal caso
si considera di sottoporle a prova solo se
il giudizio degli esperti indica la
necessità di dati supplementari a sostegno
del processo di classificazione.»; |
|
n) |
il punto 2.2.4.2. è così
modificato:
«2.2.4.4.»; |
o) |
al punto 2.6.4.2., il testo prima
dei paragrafi da a) a d) è sostituito dal seguente:
«2.6.4.2. |
Nel caso delle miscele (5)
contenenti liquidi infiammabili noti in
concentrazioni definite, anche se possono
contenere componenti non volatili come
polimeri e additivi, non è necessario
determinare il punto di infiammabilità per
via sperimentale se il punto di
infiammabilità della miscela calcolato
secondo il metodo descritto al punto 2.6.4.3
è superiore di almeno 5 °C (6) al pertinente
criterio di classificazione e a condizione
che: |
(5) Attualmente il metodo di
calcolo è stato convalidato per le miscele
contenenti fino a sei componenti volatili. Tali
componenti possono essere liquidi infiammabili come
idrocarburi, eteri, alcoli, esteri (esclusi gli
acrilati) e acqua. Il metodo di calcolo non è stato
ancora convalidato per le miscele contenenti
composti alogenati solforosi e/o fosforici nonché
acrilati reattivi."
(6) Se il punto di infiammabilità calcolato è meno
di 5 °C superiore al pertinente criterio di
classificazione, il metodo di calcolo non può essere
utilizzato e il punto di infiammabilità deve essere
determinato per via sperimentale.»;"
|
p) |
il punto 2.7.2.2. è sostituito dal
seguente:
«2.7.2.2. |
Le polveri di metalli o di
leghe metalliche sono classificate come
solidi infiammabili quando si ha
un'accensione e se la reazione si propaga su
tutta la lunghezza del campione (100 mm) in
dieci minuti o un tempo inferiore.»; |
|
q) |
al punto 2.12.2.1. la tabella
2.12.1 è sostituita dalla seguente:
«Tabella
2.12.1
Criteri di
classificazione delle sostanze e miscele che, a
contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili
Categoria |
Criteri |
1 |
Sostanza o miscela che
reagisce energicamente con l'acqua a
temperatura ambiente sviluppando un gas che
in generale tende ad accendersi
spontaneamente, o che reagisce facilmente
con l'acqua a temperatura ambiente in modo
che la quantità di gas infiammabile
sviluppata in un minuto è pari o superiore a
10 litri per chilogrammo di sostanza. |
2 |
Sostanza o miscela che
reagisce facilmente con l'acqua a
temperatura ambiente in modo che la quantità
massima di gas infiammabile sviluppata in
un'ora è pari o superiore a 20 litri per
chilogrammo di sostanza, e che non risponde
ai criteri per la categoria 1. |
3 |
Sostanza o miscela che
reagisce lentamente con l'acqua a
temperatura ambiente in modo che la quantità
massima di gas infiammabile sviluppata in
un'ora è superiore a 1 litro all'ora per
chilogrammo di sostanza, e che non risponde
ai criteri per le categorie 1 e 2. |
Nota
La prova è
eseguita sulla sostanza o miscela nella forma fisica
in cui si presenta. Se, ad esempio, ai fini della
fornitura o del trasporto, la stessa sostanza o
miscela deve essere presentata in una forma fisica
diversa da quella sulla quale è stata eseguita la
prova e suscettibile di alterare materialmente il
suo comportamento in una prova di classificazione,
essa deve essere sottoposta a una prova anche nella
nuova forma.»; |
r) |
è aggiunta la seguente sezione
2.17.:
«2.17. Esplosivi desensibilizzati
2.17.1. Definizioni
e considerazioni generali
2.17.1.1. Gli esplosivi
desensibilizzati sono sostanze o miscele esplosive
solide o liquide che sono flemmatizzate per
neutralizzarne le proprietà esplosive in modo che
non esplodano in massa e non brucino troppo
rapidamente e pertanto possono essere escluse dalla
classe di pericolo «esplosivi» (cfr. anche il
paragrafo 3 del punto 2.1.4.1) (7)
2.17.1.2. La classe di pericolo
degli esplosivi desensibilizzati comprende:
a) |
esplosivi solidi
desensibilizzati: sostanze o miscele
esplosive che sono umidificate con acqua o
alcoli oppure diluite con altre sostanze per
formare una miscela solida omogenea al fine
di neutralizzarne le proprietà esplosive.
NOTA:
vi rientrano gli esplosivi desensibilizzati
tramite formazione di idrati delle sostanze; |
b) |
esplosivi liquidi
desensibilizzati: sostanze o miscele
esplosive che sono disciolte o sospese in
acqua o altre sostanze liquide per formare
una miscela liquida omogenea al fine di
neutralizzarne le proprietà esplosive. |
2.17.2. Criteri
di classificazione
2.17.2.1. Qualsiasi esplosivo
allo stato desensibilizzato è considerato
appartenere a questa classe salvo se, in tale stato:
a) |
è inteso a produrre un
effetto pratico esplosivo o pirotecnico; |
b) |
presenta un pericolo di
esplosione di massa in base alle prove della
serie 6 (a) o 6 (b) o la velocità corretta
di combustione determinata in base alla
prova di cui alla parte V, punto 51.4, delle
UN RTDG, Manuale delle
prove e dei criteri è superiore a
1 200 kg/min; oppure |
c) |
l'energia di
decomposizione esotermica è inferiore a
300 J/g. |
NOTA 1: le
sostanze o miscele che allo stato desensibilizzato
rispondono al criterio a) o b) sono classificate
come esplosivi (cfr. sezione 2.1). Le sostanze o
miscele che rispondono al criterio c) possono
rientrare nel campo di applicazione di altre classi
di pericolo fisico.
NOTA 2:
l'energia di decomposizione esotermica può essere
stimata con una tecnica calorimetrica appropriata
(cfr. parte II, sezione 20, punto 20.3.3.3, delle UN
RTDG, Manuale delle prove e dei criteri).
2.17.2.2. Gli esplosivi
desensibilizzati sono classificati e imballati per
la fornitura e l'uso in una delle quattro categorie
di questa classe in funzione della velocità corretta
di combustione (Ac)
determinata mediante la prova di infiammabilità
all'esterno («burning rate test
? external fire»)
illustrata nella parte V, punto 51.4, delle
UN RTDG, Manuale delle prove e
dei criteri, secondo la tabella 2.17.1:
Tabella 2.17.1
Criteri di
classificazione degli esplosivi desensibilizzati
Categoria |
Criteri |
1 |
Esplosivi
desensibilizzati con una velocità corretta
di combustione (AC)
pari o superiore a 300 kg/min ma non
superiore a 1 200 kg/min |
2 |
Esplosivi
desensibilizzati con una velocità corretta
di combustione (AC)
pari o superiore a 140 kg/min ma inferiore a
300 kg/min |
3 |
Esplosivi
desensibilizzati con una velocità corretta
di combustione (AC)
pari o superiore a 60 kg/min ma inferiore a
140 kg/min |
4 |
Esplosivi
desensibilizzati con una velocità corretta
di combustione (AC)
inferiore a 60 kg/min |
Nota 1: gli
esplosivi desensibilizzati sono preparati in modo
che restino omogenei e non si separino durante la
normale conservazione e manipolazione, in
particolare se desensibilizzati a umido. Il
fabbricante/fornitore riporta nella scheda dei dati
di sicurezza informazioni sulla durata di
conservazione e istruzioni sulla verifica della
desensibilizzazione. A determinate condizioni il
contenuto dell'agente desensibilizzante (ad esempio,
flemmatizzante, agente o trattamento umidificante)
potrebbe diminuire durante la fornitura e l'uso, con
il conseguente aumento del potenziale di pericolo
dell'esplosivo desensibilizzato. Nella scheda dei
dati di sicurezza devono anche figurare indicazioni
su come evitare l'aumento del pericolo di incendio,
di spostamento d'aria o di proiezione quando la
sostanza o miscela non è desensibilizzata a
sufficienza.
Nota 2: le
proprietà esplosive degli esplosivi desensibilizzati
sono determinate in base alle prove della serie 2
delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri, e
riportate nella scheda dei dati di sicurezza.
Nota 3: ai
fini di conservazione, fornitura e uso, gli
esplosivi desensibilizzati non rientrano nel campo
di applicazione delle sezioni 2.1 (esplosivi), 2.6
(liquidi infiammabili) e 2.7 (solidi infiammabili).
2.17.3. Comunicazione
del pericolo
Gli elementi dell'etichetta delle
sostanze o miscele liquide o solide che rispondono
ai criteri di classificazione in questa classe di
pericolo sono indicati in conformità della tabella
2.17.2.
Tabella 2.17.2
Esplosivi
desensibilizzati ? Elementi dell'etichetta
|
Categoria 1 |
Categoria 2 |
Categoria 3 |
Categoria 4 |
Pittogramma GHS |
 |
 |
 |
 |
Avvertenza |
Pericolo |
Pericolo |
Attenzione |
Attenzione |
Indicazione di pericolo |
H206 Pericolo d'incendio,
di spostamento d'aria o di proiezione;
maggior rischio di esplosione se l'agente
desensibilizzante è ridotto |
H207 Pericolo d'incendio
o proiezione; maggior rischio di esplosione
se l'agente desensibilizzante è ridotto |
H207 Pericolo d'incendio
o proiezione; maggior rischio di esplosione
se l'agente desensibilizzante è ridotto |
H208 Pericolo di
incendio; maggior rischio di esplosione se
l'agente desensibilizzante è ridotto |
Consiglio di prudenza
Prevenzione |
P210
P212
P230
P233
P280 |
P210
P212
P230
P233
P280 |
P210
P212
P230
P233
P280 |
P210
P212
P230
P233
P280 |
Consiglio di prudenza
Reazione |
P370 +
P380 +
P375 |
P370 +
P380 +
P375 |
P370 +
P380 +
P375 |
P371 +
P380 +
P375 |
Consiglio di prudenza
Conservazione |
P401 |
P401 |
P401 |
P401 |
Consiglio di prudenza
Smaltimento |
P501 |
P501 |
P501 |
P501 |
2.17.4. Altre
considerazioni relative alla classificazione
Figura 2.17.1
Esplosivi desensibilizzati
Esplosivo
Divisione1.1
Esplosivo
Divisione1.1
Classe di pericolo
?esplosivi"(cfr. criteri in sezione 2.1)
Sì
No
Non classificata come esplosivo
desensibilizzato
Potrebbe rientrare inaltre classi
di pericolo fisico
Sì
Sì
Pericolo
Pericolo
Sì
Il risultato è un?esplosione di
massa?
Prova 6(a), 6(b)
L'e re rgia di decomposizione e
soterraica è inferiore a 300 J/g?
Contiene una sostanza o miscela
esplosiva flemmatizzata per neutralizzarne le
proprietà esplosive?
La sostanza/miscela è solida o
liquida?
No
No
Sì
No
AC > 1 200 kg/min?
Il risultato è un'esplosione di
massa?
Prova della velocità di
combustione
(parte V. sezione 51.4)
AC ≥ 60 kg/min ma < 140 kg/min
Categoria 4
Categoria 3
Categoria 2
AC < 60 kg/min
Pericolo
Sì
No
AC ≥ 140 kg/min ma < 300 kg/min
No
Pericolo
Pericolo
Pericolo
Categoria 1
Sì
Sì
Sì
AC ≥ 300 kg/min ma≤ 1 200 kg/min?
No
No
2.17.4.1. Non si applica la
procedura di classificazione per gli esplosivi
desensibilizzati se:
a) |
la sostanza o miscela non
contiene esplosivi secondo i criteri della
sezione 2.1; oppure |
b) |
l'energia di
decomposizione esotermica è inferiore a
300 J/g. |
2.17.4.2. L'energia di
decomposizione esotermica è determinata utilizzando
l'esplosivo già desensibilizzato (ossia, la miscela
omogenea solida o liquida formata dall'esplosivo e
dalla o dalle sostanze utilizzate per neutralizzarne
le proprietà esplosive). L'energia di decomposizione
esotermica può essere stimata con una tecnica
calorimetrica appropriata (cfr. parte II, sezione
20, punto 20.3.3.3, delle UN
RTDG, Manuale delle prove e dei criteri).»; |
|
3. |
la parte 3 è così modificata:
a) |
il punto 3.1.1.1. è sostituito dal
seguente:
«3.1.1.1. |
Per tossicità acuta
s'intende la proprietà di una sostanza o
miscela di produrre effetti nocivi gravi
(ossia, mortalità) che si manifestano in
seguito a un'unica o breve esposizione per
via orale, cutanea o inalatoria.»; |
|
b) |
al punto 3.1.2.1., il paragrafo
introduttivo è sostituito dal seguente:
«3.1.2.1. |
Le sostanze possono essere
classificate in una delle quattro categorie
di pericolo basate sulla tossicità acuta per
via orale, cutanea o inalatoria in base ai
criteri numerici soglia indicati nella
tabella sottostante. I valori di tossicità
acuta sono espressi in valori (approssimati)
di DL50 (orale,
cutanea) o CL50
(inalazione) o in stime della tossicità
acuta (STA). Se alcuni metodi in vivo
determinano direttamente i valori di DL50/CL50,
altri metodi in vivo più recenti (che usano
meno animali, ad esempio) considerano altri
indicatori della tossicità acuta, quali i
segni clinici significativi di tossicità,
utilizzati come riferimento per
l'attribuzione della categoria di
pericolo. La tabella 3.1.1 è seguita da
alcune note esplicative.»; |
|
c) |
al punto 3.1.2.1., il titolo della
tabella 3.1.1 è sostituito dal seguente:
«Tabella
3.1.1
Stime della
tossicità acuta (STA) e criteri per le categorie di
pericolo di tossicità acuta»; |
d) |
il punto 3.2.1.1. è sostituito dal
seguente:
«3.2.1.1. |
Per corrosione della pelle
s'intende la produzione di lesioni
irreversibili della pelle, ossia una necrosi
visibile dell'epidermide e del derma che si
manifesta dopo l'esposizione a una sostanza
o miscela.
Per irritazione della
pelle s'intende la produzione di lesioni
reversibili della pelle che si manifestano
dopo l'esposizione a una sostanza o
miscela.»; |
|
e) |
il punto 3.3.1.1. è sostituito dal
seguente:
«3.3.1.1. |
Per gravi lesioni oculari
s'intendono le lesioni dei tessuti oculari o
un grave deterioramento della vista, non
totalmente reversibili, che si manifestano
dopo l'esposizione dell'occhio a una
sostanza o miscela.
Per irritazione oculare
s'intende la produzione di alterazioni
oculari, totalmente reversibili, che si
manifestano dopo l'esposizione dell'occhio a
una sostanza o miscela.»; |
|
f) |
il punto 3.4.1.1. è sostituito dal
seguente:
«3.4.1.1. |
Per sensibilizzazione delle
vie respiratorie s'intende
un'ipersensibilità delle vie respiratorie
che si manifesta dopo l'inalazione di una
sostanza o miscela.»; |
|
g) |
il punto 3.4.1.2. è sostituito dal
seguente:
«3.4.1.2. |
Per sensibilizzazione della
pelle s'intende una reazione allergica che
si manifesta dopo il contatto della pelle
con una sostanza o miscela.»; |
|
h) |
il punto 3.4.2.1.3.1. è sostituito
dal seguente:
«3.4.2.1.3.1. |
I dati ottenuti da studi
appropriati su animali (8)
che potrebbero indicare la capacità di una
sostanza di provocare una sensibilizzazione
per inalazione nell'uomo (9)
possono comprendere:
a) |
la misura
dell'immunoglobulina E (IgE) e di
altri parametri immunologici
specifici, ad esempio nei topi; |
b) |
risposte polmonari
specifiche nelle cavie. |
|
(8) Per
il momento non sono disponibili modelli animali
riconosciuti e convalidati per saggiare
l'ipersensibilità respiratoria. In determinate
circostanze, i dati ottenuti da studi sugli animali
possono fornire informazioni valide ai fini della
valutazione basata sulla forza probante."
(9) I
meccanismi attraverso i quali le sostanze inducono
sintomi di asma non sono ancora completamente noti.
A fini di prevenzione, tali sostanze sono
considerate sensibilizzanti delle vie respiratorie.
Tuttavia, tali sostanze non sono considerate
sensibilizzanti delle vie respiratorie se può essere
dimostrato sulla base dell'evidenza che inducono
sintomi d'asma per irritazione soltanto nei soggetti
con iperreattività bronchiale.»;" |
i) |
al punto 3.4.3.3.2. la
Nota 1 della tabella
3.4.6 è sostituita dalla seguente:
«Nota
1
Questo limite di concentrazione
per lo scatenamento è utilizzato per l'applicazione
delle disposizioni particolari per l'etichettatura
di cui alla sezione 2.8 dell'allegato II, per
proteggere persone già sensibilizzate. Per le
miscele contenenti un componente in concentrazione
pari o superiore a questo limite è richiesta una
scheda dei dati di sicurezza. Per le sostanze
sensibilizzanti con un limite di concentrazione
specifico, il limite di concentrazione per lo
scatenamento è fissato a un decimo del limite di
concentrazione specifico.»; |
j) |
il punto 3.5.1.1. è sostituito dal
seguente:
«3.5.1.1. |
Per mutagenicità sulle
cellule germinali s'intendono le mutazioni
genetiche ereditarie, tra cui le aberrazioni
cromosomiche ereditarie strutturali e
numeriche nelle cellule germinali che si
manifestano dopo l'esposizione a una
sostanza o miscela.»; |
|
k) |
il punto 3.5.1.1. è così
rinumerato:
«3.5.1.2. |
Per mutazione s'intende una
variazione permanente della quantità o della
struttura del materiale genetico di una
cellula. Il termine «mutazione» designa sia
i mutamenti genetici ereditari che possono
manifestarsi a livello fenotipico, sia le
modificazioni sottostanti del DNA, se note
(comprese le modificazioni di specifiche
coppie di basi e le traslocazioni
cromosomiche). Il termine ?mutageno? designa
gli agenti che aumentano la frequenza delle
mutazioni in popolazioni di cellule e/o di
organismi.»; |
|
l) |
il punto 3.5.1.2. è così
rinumerato:
«3.5.1.3. |
I termini più generali
?genotossico? e ?genotossicità? designano
gli agenti o i processi che modificano la
struttura, il contenuto di informazioni o la
segregazione del DNA, compresi quelli che
danneggiano il DNA interferendo con i
normali processi di replicazione o che
alterano la replicazione del DNA in maniera
non fisiologica (temporanea). I risultati
delle prove di genotossicità servono in
generale come indicatori degli effetti
mutageni.»; |
|
m) |
il punto 3.5.2.3.5. è sostituito
dal seguente:
«3.5.2.3.5. |
Prove in vivo di
mutagenicità delle cellule somatiche, come:
? |
prova di
aberrazione cromosomica in vivo nel
midollo osseo dei mammiferi; |
? |
test micronucleare
di eritrocita di mammifero.»; |
|
|
n) |
il punto 3.6.1.1. è sostituito dal
seguente:
«3.6.1.1. |
Il termine
«cancerogenicità» designa l'induzione del
cancro o l'aumento dell'incidenza del cancro
dopo l'esposizione a una sostanza o miscela.
Le sostanze e le miscele che hanno fatto
insorgere tumori benigni o maligni nel corso
di studi sperimentali correttamente eseguiti
su animali sono considerate cancerogene
presunte o sospette anche per l'uomo, a meno
che non sia chiaramente dimostrato che il
meccanismo della formazione del tumore non è
rilevante per l'uomo.
La
classificazione di una sostanza o miscela
come pericolosa perché cancerogena si basa
sulle sue proprietà intrinseche e non
fornisce informazioni sul livello del
rischio oncologico per l'uomo associato al
suo uso.»; |
|
o) |
il punto 3.7.1.1. è sostituito dal
seguente:
«3.7.1.1. |
Il termine «tossicità per
la riproduzione» designa gli effetti nocivi
sulla funzione sessuale e sulla fertilità
degli uomini e delle donne adulti, nonché
sullo sviluppo della progenie, che si
manifestano dopo l'esposizione a una
sostanza o miscela. Le definizioni riportate
di seguito riprendono, con adattamenti,
quelle che figurano nel documento IPCS/EHC
n. 255, Principles for
Evaluating Health Risks to Reproduction
Associated with Exposure to Chemicals
(Principi per la valutazione dei rischi
sanitari per la riproduzione associati
all'esposizione a sostanze chimiche). Ai
fini della classificazione, gli effetti
genetici ereditari osservati nella progenie
sono trattati nella sezione 3.5
(Mutagenicità sulle cellule germinali),
poiché nell'attuale sistema di
classificazione si ritiene più appropriato
inserirli nella classe di pericolo della
mutagenicità sulle cellule germinali.
Nel presente sistema di
classificazione, la tossicità per la
riproduzione è suddivisa in due grandi
categorie di effetti:
a) |
effetti nocivi
sulla funzione sessuale e la
fertilità; |
b) |
effetti nocivi
sullo sviluppo della progenie. |
Non sempre gli effetti
tossici per la riproduzione possono essere
chiaramente classificati nell'una o
nell'altra di queste categorie. Le sostanze
e miscele che producono questi effetti sono
comunque classificate come tossiche per la
riproduzione con un'indicazione di pericolo
generale.»; |
|
p) |
il punto 3.7.2.5.1. è sostituito
dal seguente:
«3.7.2.5.1. |
Esistono vari metodi di
prova accettati a livello internazionale;
essi comprendono metodi di prova della
tossicità per lo sviluppo (per esempio,
linea guida OCSE 414) e metodi di prova
della tossicità per una o due generazioni
(per esempio, linee guida OCSE 415, 416,
443).»; |
|
q) |
il punto 3.8.1.1. è sostituito dal
seguente:
«3.8.1.1. |
Per tossicità specifica per
organi bersaglio (esposizione singola)
s'intende la proprietà di una sostanza o
miscela di produrre effetti tossici non
letali su organi bersaglio dopo un'unica
esposizione. Sono compresi tutti gli effetti
significativi per la salute che possono
alterare la funzione, reversibili o
irreversibili, immediati e/o ritardati e non
trattati in maniera specifica nelle sezioni
da 3.1 a 3.7 e nella sezione 3.10 (cfr.
anche il punto 3.8.1.6).»; |
|
r) |
il punto 3.8.3.4.1. è sostituito
dal seguente:
«3.8.3.4.1. |
Se non esistono dati o
risultati sperimentali attendibili relativi
alla miscela e non è possibile ricorrere ai
fini della classificazione ai principi
ponte, la classificazione della miscela si
basa su quella delle sostanze che la
compongono. In tal caso, la miscela è
classificata come tossica per uno specifico
organo bersaglio a seguito di un'esposizione
singola, se almeno uno dei suoi componenti è
classificato come tossico per un organo
bersaglio (esposizione singola) di categoria
1 o di categoria 2 ed è presente in
concentrazione pari o superiore al limite di
concentrazione generico appropriato indicato
nella tabella 3.8.3 per le categorie 1
e 2.»; |
|
s) |
al punto 3.8.3.4. è aggiunto il
punto 3.8.3.4.6.:
«3.8.3.4.6. |
Nei casi in cui per i
componenti di categoria 3 si utilizza la
regola dell'additività, per «componenti
rilevanti» di una miscela s'intendono quelli
che sono presenti in concentrazioni ≥ 1 %
(in p/p per solidi, liquidi, polveri, nebbie
e vapori e in v/v per i gas), a meno che si
possa supporre che un componente presente in
concentrazioni < 1 % sia ancora rilevante
per classificare la miscela come irritante
delle vie respiratorie o avente effetti
narcotici.»; |
|
t) |
il punto 3.9.1.1. è sostituito dal
seguente:
«3.9.1.1. |
Per tossicità specifica per
organi bersaglio (esposizione ripetuta)
s'intende la proprietà di una sostanza o
miscela di produrre effetti tossici
specifici su organi bersaglio dopo
un'esposizione ripetuta. Sono compresi tutti
gli effetti significativi per la salute che
possono alterare la funzione, reversibili o
irreversibili, immediati e/o ritardati. Sono
tuttavia esclusi altri effetti specifici
tossici trattati nelle sezioni da 3.1 a 3.8
e nella sezione 3.10.»; |
|
u) |
il punto 3.9.3.4.1. è sostituito
dal seguente:
«3.9.3.4.1. |
Se non esistono dati o
risultati sperimentali attendibili relativi
alla miscela e non è possibile ricorrere ai
fini della classificazione ai principi
ponte, la classificazione della miscela si
basa su quella delle sostanze che la
compongono. In tal caso, la miscela è
classificata come tossica per uno specifico
organo bersaglio a seguito di un'esposizione
ripetuta se almeno uno dei suoi componenti è
classificato come tossico per un organo
bersaglio (esposizione ripetuta) di
categoria 1 o di categoria 2 ed è presente
in concentrazione pari o superiore al limite
di concentrazione generico appropriato
indicato nella tabella 3.9.4 per le
categorie 1 e 2.»; |
|
v) |
il punto 3.10.1.3. è sostituito
dal seguente:
«3.10.1.3. |
Per pericolo in caso di
aspirazione s'intendono gli effetti acuti
gravi, quali polmonite chimica, lesioni
polmonari o il decesso che si manifestano
dopo l'aspirazione di una sostanza o
miscela.»; |
|
w) |
al punto 3.10.3.3. è aggiunto il
nuovo punto seguente:
«3.10.3.3.1.1. |
Per «componenti rilevanti»
di una miscela s'intendono quelli che sono
presenti in concentrazioni ≥ 1 %.»; |
|
x) |
il punto 3.10.3.3.1.1. è
rinumerato e sostituito dal seguente:
«3.10.3.3.1.2. |
Una miscela è classificata
nella categoria 1 se la somma delle
concentrazioni dei componenti di categoria 1
è ≥ 10 % e la miscela ha una viscosità
cinematica ≤ 20,5 mm2/s,
misurata a 40 °C.»; |
|
y) |
il punto 3.10.3.3.1.2. è
rinumerato e sostituito dal seguente:
«3.10.3.3.1.3. |
Se una miscela si separa in
due o più strati distinti l'intera miscela è
classificata nella categoria 1 se in uno
degli strati la somma delle concentrazioni
dei componenti di categoria 1 è ≥ 10 % e ha
una viscosità cinematica ≤ 20,5 mm2/s,
misurata a 40 °C.»; |
|
|
4. |
la parte 4 è così modificata:
il punto 4.1.3.5.5.3.1. è sostituito dal
seguente:
«4.1.3.5.5.3.1. |
Si considerano in primo luogo tutti
i componenti classificati nella categoria Acuto 1.
Se la somma delle concentrazioni (in %) di tali
componenti moltiplicata per i loro fattori M
corrispondenti è ≥ 25 %, l'intera miscela è
classificata nella categoria Acuto 1.». |
|
(5) Attualmente il metodo di calcolo è stato
convalidato per le miscele contenenti fino a sei componenti
volatili. Tali componenti possono essere liquidi infiammabili come
idrocarburi, eteri, alcoli, esteri (esclusi gli acrilati) e acqua.
Il metodo di calcolo non è stato ancora convalidato per le miscele
contenenti composti alogenati solforosi e/o fosforici nonché
acrilati reattivi.
(6) Se il punto di infiammabilità calcolato è meno di 5 °C
superiore al pertinente criterio di classificazione, il metodo di
calcolo non può essere utilizzato e il punto di infiammabilità deve
essere determinato per via sperimentale.»;
(8) Per il momento non sono disponibili modelli animali
riconosciuti e convalidati per saggiare l'ipersensibilità
respiratoria. In determinate circostanze, i dati ottenuti da studi
sugli animali possono fornire informazioni valide ai fini della
valutazione basata sulla forza probante.
(9) I meccanismi attraverso i quali le sostanze inducono sintomi di
asma non sono ancora completamente noti. A fini di prevenzione, tali
sostanze sono considerate sensibilizzanti delle vie respiratorie.
Tuttavia, tali sostanze non sono considerate sensibilizzanti delle
vie respiratorie se può essere dimostrato sulla base dell'evidenza
che inducono sintomi d'asma per irritazione soltanto nei soggetti
con iperreattività bronchiale.»;»
(1) O < 1 % se pertinente, cfr. 3.2.3.3.1.
(2) O < 1 % se pertinente, cfr. 3.3.3.3.1.
(3) O < 1 % se pertinente, cfr. 3.8.3.4.6.
(4) O < 0,1 % se pertinente cfr. 4.1.3.1.»
(7) Anche gli esplosivi instabili di cui alla sezione 2.1 possono
essere stabilizzati mediante desensibilizzazione e pertanto essere
classificati come esplosivi desensibilizzati, a condizione che
rispondano a tutti i criteri di cui alla sezione 2.17. In tal caso
l'esplosivo desensibilizzato è testato in base alle prove della
serie 3 (parte I delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri)
perché è probabile che le informazioni sulla sua sensibilità agli
stimoli meccanici siano importanti per determinare le condizioni di
manipolazione e uso in sicurezza. I risultati sono comunicati nella
scheda dei dati di sicurezza.
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1272/2008 è
così modificato:
1. |
la parte I è così modificata:
a) |
la voce seguente è soppressa:
«1.1.1. EUH001 ? ?Esplosivo allo stato secco?
Sostanze e miscele esplosive di
cui all'allegato I, punto 2.1, immesse sul mercato
umidificate con acqua o alcoli o diluite con altre
sostanze per neutralizzarne le proprietà
esplosive.»; |
b) |
il punto 1.1.3 è rinumerato come
segue:
«1.1.1»; |
c) |
il punto 1.1.4 è rinumerato come
segue:
«1.1.2»; |
d) |
il punto 1.1.5 è rinumerato come
segue:
«1.1.3»; |
e) |
il punto 1.1.6 è rinumerato come
segue:
«1.1.4»; |
|
2. |
la parte II è modificata come segue:
alla sezione 2.10, il terzo trattino è
sostituito dal seguente:
«? |
≥ un decimo del limite di
concentrazione specifico per una sostanza
classificata come sensibilizzante della pelle o
delle vie respiratorie con limite di concentrazione
specifico, oppure». |
|
ALLEGATO III
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 è
così modificato:
1. |
la parte 1 è così modificata:
a) |
alla tabella 1.1 sono aggiunte le
indicazioni di pericolo seguenti:
«H206 |
Lingua |
2.17 ? Esplosivi
desensibilizzati, categoria di pericolo 1 |
|
BG |
Опасност от пожар или
разпръскване; повишен риск от експлозия при
понижено съдържание на десенсибилизиращ
агент. |
|
ES |
Peligro de incendio, onda
expansiva o proyección; mayor riesgo de
explosión si se reduce el agente
insensibilizante. |
|
CS |
Nebezpečí po?áru, tlakové
vlny nebo zasa?ení částicemi; zvý?ené
nebezpečí výbuchu, sní?í-li se objem
znecitlivujícího prostředku. |
|
DA |
Fare for brand,
eksplosion eller udslyngning af fragmenter;
øget risiko for eksplosion, hvis det
desensibiliserende middel reduceres. |
|
DE |
Gefahr durch Feuer,
Druckstoß oder Sprengstücke; erhöhte
Explosionsgefahr wenn das
Desensibilisierungsmittel reduziert wird. |
|
ET |
Süttimis-, plahvatus- või
laialipaiskumisoht, desensibilisaatori
vähenemise korral suurenenud plahvatusoht. |
|
EL |
Κίνδυνος πυρκαγιάς,
ανατίναξης ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος
έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας
απευαισθητοποίησης. |
|
EN |
Fire, blast or projection
hazard; increased risk of explosion if
desensitising agent is reduced. |
|
FR |
Danger d'incendie,
d'effet de souffle ou de projection; risque
accru d'explosion si la quantité d'agent
désensibilisateur est réduite. |
|
GA |
Guais dóiteáin,
phléasctha nó teilgin; baol méadaithe
pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir. |
|
HR |
Opasnost od vatre,
udarnog vala ili rasprskavanja; povećan
rizik od eksplozije ako je smanjen udio
desenzitirajućeg agensa. |
|
IT |
Pericolo d'incendio, di
spostamento d'aria o di proiezione; maggior
rischio di esplosione se l'agente
desensibilizzante è ridotto. |
|
LV |
Ugunsbīstamība,
triecienviļņbīstamība vai izmetbīstamība; ja
desensibilizācijas līdzekļa daudzums
samazinājies, palielinās eksplozijas risks. |
|
LT |
Gaisro, sprogimo arba
i?svaidymo pavojus; suma?ėjus
desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla
didesnė sprogimo rizika. |
|
HU |
Tűz, robbanás vagy
kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a
deszenzibilizáló szer csökkenésével. |
|
MT |
Periklu tà nar, blast jew
projjezzjoni; riskju ikbar tà splużjoni jekk
l-aġent disensitizzanti jitnaqqas. |
|
NL |
Gevaar voor brand,
luchtdrukwerking of scherfwerking;
toegenomen ontploffingsgevaar als de
ongevoeligheidsagens wordt verminderd. |
|
PL |
Zagrożenie pożarem,
wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko
wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego
została zmniejszona. |
|
PT |
Perigo de incêndio, sopro
ou projeções; risco acrescido de explosão se
houver redução do agente dessensibilizante. |
|
RO |
Pericol de incendiu,
detonare sau proiectare; risc sporit de
explozie dacă se reduce agentul de
desensibilizare. |
|
SK |
Nebezpečenstvo po?iaru,
výbuchu alebo rozletenia úlomkov; zvý?ené
riziko výbuchu, ak sa zní?i obsah
desenzibilizačného činidla. |
|
SL |
Nevarnost za nastanek
po?ara, udarnega vala ali drobcev; povečana
nevarnost eksplozije, če se zmanj?a vsebnost
desenzibilizatorja. |
|
FI |
Palo-, räjähdys- tai
sirpalevaara; suurentunut, jos
flegmatointitekijää vähennetään. |
|
SV |
Fara för brand, tryckvåg
eller splitter och kaststycken, ökad
explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet
minskas.» |
«H207 |
Lingua |
2.17 ? Esplosivi
desensibilizzati, categoria di pericolo 2, 3 |
|
BG |
Опасност от пожар или
разпръскване; повишен риск от експлозия при
понижено съдържание на десенсибилизиращ
агент. |
|
ES |
Peligro de incendio o
proyección; mayor riesgo de explosión si se
reduce el agente insensibilizante. |
|
CS |
Nebezpečí po?áru nebo
zasa?ení částicemi; zvý?ené nebezpečí
výbuchu, sní?í-li se objem znecitlivujícího
prostředku. |
|
DA |
Fare for brand eller
udslyngning af fragmenter; øget risiko for
eksplosion, hvis det desensibiliserende
middel reduceres. |
|
DE |
Gefahr durch Feuer oder
Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn
das Desensibilisierungsmittel reduziert
wird. |
|
ET |
Süttimis- või
laialipaiskumisoht, desensibilisaatori
vähenemise korral suurenenud plahvatusoht. |
|
EL |
Κίνδυνος πυρκαγιάς ή
εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν
μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης. |
|
EN |
Fire or projection
hazard; increased risk of explosion if
desensitising agent is reduced. |
|
FR |
Danger d'incendie ou de
projection; risque accru d'explosion si la
quantité d'agent désensibilisateur est
réduite. |
|
GA |
Guais dóiteáin nó
teilgin; baol méadaithe pléasctha má
laghdaítear an dí-íogróir. |
|
HR |
Opasnost od vatre ili
rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije
ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa. |
|
IT |
Pericolo d'incendio o di
proiezione; maggior rischio di esplosione se
l'agente desensibilizzante è ridotto. |
|
LV |
Ugunsbīstamība vai
izmetbīstamība; ja desensibilizācijas
līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās
eksplozijas risks. |
|
LT |
Gaisro arba i?svaidymo
pavojus; suma?ėjus desensibilizacijos
veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo
rizika. |
|
HU |
Tűz vagy kivetés
veszélye; fokozott robbanásveszély a
deszenzibilizáló szer csökkenésével. |
|
MT |
Periklu tà nar jew
projezzjoni; riskju ikbar tà splużjoni jekk
l-aġent disensitizzanti jitnaqqas. |
|
NL |
Gevaar voor brand of
scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar
als de ongevoeligheidsagens wordt
verminderd. |
|
PL |
Zagrożenie pożarem lub
rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli
zawartość środka odczulającego została
zmniejszona. |
|
PT |
Perigo de incêndio ou
projeções; risco acrescido de explosão se
houver redução do agente dessensibilizante. |
|
RO |
Pericol de incendiu sau
proiectare; risc sporit de explozie dacă se
reduce agentul de desensibilizare. |
|
SK |
Nebezpečenstvo po?iaru
alebo rozletenia úlomkov; zvý?ené riziko
výbuchu, ak sa zní?i obsah
desenzibilizačného činidla. |
|
SL |
Nevarnost za nastanek
po?ara ali drobcev; povečana nevarnost
eksplozije, če se zmanj?a vsebnost
desenzibilizatorja. |
|
FI |
Palo- tai sirpalevaara;
suurentunut, jos flegmatointitekijää
vähennetään. |
|
SV |
Fara för brand eller
splitter och kaststycken. ökad
explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet
minskas.» |
«H208 |
Lingua |
2.17 ? Esplosivi
desensibilizzati, categoria di pericolo 4 |
|
BG |
Опасност от пожар;
повишен риск от експлозия при понижено
съдържание на десенсибилизиращ агент. |
|
ES |
Peligro de incendio;
mayor riesgo de explosión si se reduce el
agente insensibilizante. |
|
CS |
Nebezpečí po?áru; zvý?ené
nebezpečí výbuchu, sní?í-li se objem
znecitlivujícího prostředku. |
|
DA |
Brandfare; øget risiko
for eksplosion, hvis det desensibiliserende
middel reduceres. |
|
DE |
Gefahr durch Feuer;
erhöhte Explosionsgefahr wenn das
Desensibilisierungsmittel reduziert wird. |
|
ET |
Süttimisoht;
desensibilisaatori vähenemise korral
suurenenud plahvatusoht. |
|
EL |
Κίνδυνος πυρκαγιάς·
αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο
παράγοντας απευαισθητοποίησης. |
|
EN |
Fire hazard; increased
risk of explosion if desensitising agent is
reduced. |
|
FR |
Danger d'incendie; risque
accru d'explosion si la quantité d'agent
désensibilisateur est réduite. |
|
GA |
Guais dóiteáin; baol
méadaithe pléasctha má laghdaítear an
dí-íogróir. |
|
HR |
Opasnost od vatre;
povećan rizik od eksplozije ako je smanjen
udio desenzitirajućeg agensa. |
|
IT |
Pericolo d'incendio;
maggior rischio di esplosione se l'agente
desensibilizzante è ridotto. |
|
LV |
Ugunsbīstamība; ja
desensibilizācijas līdzekļa daudzums
samazinājies, palielinās eksplozijas risks. |
|
LT |
Gaisro pavojus; suma?ėjus
desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla
didesnė sprogimo rizika. |
|
HU |
Tűz veszélye; fokozott
robbanásveszély a deszenzibilizáló szer
csökkenésével. |
|
MT |
Periklu tà nar; riskju
ikbar tà splużjoni jekk l-aġent
disensitizzanti jitnaqqas. |
|
NL |
Gevaar voor brand;
toegenomen ontploffingsgevaar als de
ongevoeligheidsagens wordt verminderd. |
|
PL |
Zagrożenie pożarem;
zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość
środka odczulającego została zmniejszona. |
|
PT |
Perigo de incêndio; risco
acrescido de explosão se houver redução do
agente dessensibilizante. |
|
RO |
Pericol de incendiu; risc
sporit de explozie dacă se reduce agentul de
desensibilizare. |
|
SK |
Nebezpečenstvo po?iaru;
zvý?ené riziko výbuchu, ak sa zní?i obsah
desenzibilizačného činidla. |
|
SL |
Nevarnost za nastanek
po?ara; povečana nevarnost eksplozije, če se
zmanj?a vsebnost desenzibilizatorja. |
|
FI |
Palovaara; suurentunut,
jos flegmatointitekijää vähennetään. |
|
SV |
Fara för brand, ökad
explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet
minskas.» |
«H232 |
Lingua |
2.2 ? Gas infiammabili,
categoria di pericolo 1 A, gas piroforico |
|
BG |
Може да се запали
спонтанно при контакт с въздух. |
|
ES |
Puede inflamarse
espontáneamente en contacto con el aire. |
|
CS |
Při styku se vzduchem se
mů?e samovolně vznítit. |
|
DA |
Kan selvantænde ved
kontakt med luft. |
|
DE |
Kann sich bei Kontakt mit
Luft spontan entzünden. |
|
ET |
Kokkupuutel õhuga võib
süttida iseenesest. |
|
EL |
Ενδέχεται να
αυτοαναφλεγεί εάν εκτεθεί στον αέρα. |
|
EN |
May ignite spontaneously
if exposed to air. |
|
FR |
Peut s'enflammer
spontanément au contact de l'air. |
|
GA |
D'fhéadfadh an ní
uathadhaint i gcás nochtadh don aer. |
|
HR |
Mo?e se spontano zapaliti
u dodiru sa zrakom. |
|
IT |
Spontaneamente
infiammabile all'aria. |
|
LV |
Saskarē ar gaisu var
spontāni aizdegties. |
|
LT |
Ore gali u?sidegti
savaime. |
|
HU |
Levegővel érintkezve
öngyulladásra hajlamos. |
|
MT |
Jistà jieħu n-nar
spontanjament jekk ikun espost għall-arja. |
|
NL |
Kan spontaan ontbranden
bij blootstelling aan lucht. |
|
PL |
Może ulegać samozapaleniu
w przypadku wystawienia na działanie
powietrza. |
|
PT |
Pode inflamar-se
espontaneamente em contacto com o ar. |
|
RO |
Se poate aprinde spontan
dacă intră în contact cu aerul. |
|
SK |
Pri kontakte so vzduchom
sa mô?e spontánne vznietit. |
|
SL |
V stiku z zrakom lahko
pride do samodejnega v?iga. |
|
FI |
Voi syttyä itsestään
palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman
kanssa. |
|
SV |
Kan spontanantända vid
kontakt med luft.» |
|
b) |
la tabella 1.1 è così modificata:
i) |
la prima riga della voce
relativa al codice H220 è sostituita dalla
seguente:
«H220 |
Lingua |
2.2 ? Gas
infiammabili, categoria di pericolo
1 A» |
|
ii) |
la prima riga della voce
relativa al codice H221 è sostituita dalla
seguente:
«H221 |
Lingua |
2.2 ? Gas
infiammabili, categoria di pericolo
1B, 2» |
|
iii) |
la prima riga della voce
relativa al codice H230 è sostituita dalla
seguente:
«H230 |
Lingua |
2.2 ? Gas
infiammabili, categoria di pericolo
1 A, gas chimicamente instabile A» |
|
iv) |
la prima riga della voce
relativa al codice H231 è sostituita dalla
seguente:
«H231 |
Lingua |
2.2 ? Gas
infiammabili, categoria di pericolo
1 A, gas chimicamente instabile B» |
|
|
c) |
la decima riga della voce relativa
al codice H314 è sostituita dalla seguente:
|
«FR |
Provoque
de graves
brûlures de la peau et de graves lésions des
yeux.» |
|
|
2. |
la parte 2 è così modificata:
a) |
alla tabella 2.1, la voce relativa
al codice EUH 001 è soppressa. |
|
ALLEGATO IV
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 è
così modificato:
1) |
all'allegato IV, parte introduttiva, il
primo comma è sostituito dal seguente:
«Il presente allegato stabilisce uno
schema in cui sono enumerati, raggruppati per tipo, i
consigli di prudenza raccomandati per ogni classe e
categoria di pericolo. Lo schema è articolato in modo da
guidare nella scelta dei consigli di prudenza adeguati e
contiene elementi per tutte le categorie di azione di
prudenza. Si utilizzano tutti gli elementi specifici di
ciascuna classe di pericolo. Se pertinenti, si utilizzano
anche i consigli di prudenza generali non riferiti
espressamente a una determinata classe o categoria di
pericolo.
L'applicazione dei consigli di prudenza
s'intende flessibile: per ragioni di spazio e leggibilità
dell'etichetta s'incoraggia a combinarli o accorparli. Lo
schema e le tabelle della parte 1 del presente allegato
contengono alcune combinazioni, che però sono solo esempi; i
fornitori possono combinare e accorpare altre frasi se ciò
contribuisce a rendere più chiare e comprensibili le
informazioni che figurano sull'etichetta in conformità
dell'articolo 22 e dell'articolo 28, paragrafo 3.
Nonostante l'articolo 22, il testo dei
consigli di prudenza che figurano sull'etichetta o nella
scheda dei dati di sicurezza può presentare leggere
differenze rispetto a quello stabilito nel presente allegato
se ciò serve alla comunicazione delle informazioni sulla
sicurezza e purché il consiglio non sia diluito o
compromesso. Per «leggere differenze» s'intendono, ad
esempio, varianti ortografiche, sinonimi o altri termini
equivalenti appropriati alla regione in cui il prodotto è
fornito e usato.»; |
2) |
la tabella 6.1 è così modificata:
la voce relativa al codice P103 è
sostituita dalla seguente:
«P103 |
Leggere attentamente e seguire
tutte le istruzioni. |
pertinente |
|
Prodotti di consumo ?
omettere se è utilizzato P202» |
|
3) |
la tabella 6.2 è così modificata:
a) |
le voci relative ai codici P201 e
P202 sono sostituite dalle seguenti:
«P201 |
Procurarsi le istruzioni
prima dell'uso. |
Esplosivi (punto 2.1) |
Esplosivo instabile |
|
Mutagenicità sulle
cellule germinali (punto 3.5) |
1 A, 1B, 2 |
Prodotti di consumo ?
omettere se è
utilizzato P202» |
Cancerogenicità (punto
3.6) |
1 A, 1B, 2 |
Tossicità per la
riproduzione (punto 3.7) |
1 A, 1B, 2 |
Tossicità per la
riproduzione ? effetti sull'allattamento o
attraverso l'allattamento (punto 3.7) |
Categoria supplementare |
P202 |
Non manipolare prima di
avere letto e compreso tutte le avvertenze. |
Gas infiammabili (punto
2.2) |
A, B (gas chimicamente
instabili) |
|
Mutagenicità sulle
cellule germinali (punto 3.5) |
1 A, 1B, 2 |
|
Cancerogenicità (punto
3.6) |
1 A, 1B, 2 |
|
Tossicità per la
riproduzione (punto 3.7) |
1 A, 1B, 2 |
|
Tossicità per la
riproduzione, effetti sull'allattamento o
attraverso l'allattamento (punto 3.7) |
Categoria supplementare |
|
|
b) |
la voce relativa al codice P210 è
sostituita dalla seguente:
«P210 |
Tenere lontano da fonti
di calore, superfici riscaldate, scintille,
fiamme e altre fonti di innesco. Vietato
fumare. |
Esplosivi (punto 2.1) |
Divisioni 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5 |
|
Gas infiammabili (punto
2.2) |
1 A, 1B, 2 |
|
Aerosol (punto 2.3) |
1, 2, 3 |
Liquidi infiammabili
(punto 2.6) |
1, 2, 3 |
Solidi infiammabili
(punto 2.7) |
1, 2 |
Sostanze e miscele
autoreattive (punto 2.8) |
Tipi A, B, C, D, E, F |
Liquidi piroforici (punto
2.9) |
1 |
Solidi piroforici (punto
2.10) |
1 |
Liquidi comburenti (punto
2.13) |
1, 2, 3 |
|
Solidi comburenti (punto
2.14) |
1, 2, 3 |
|
Perossidi organici (punto
2.15) |
Tipi A, B, C, D, E, F |
|
Esplosivi
desensibilizzati (punto 2.17) |
1, 2, 3, 4» |
|
|
c) |
è inserita la voce relativa al
codice P212:
«P212 |
Evitare di riscaldare
sotto confinamento o di ridurre l'agente
desensibilizzante. |
Esplosivi
desensibilizzati (punto 2.17) |
1, 2, 3, 4» |
|
|
d) |
la voce relativa al codice P222 è
sostituita dalla seguente:
«P222 |
Evitare il contatto con
l'aria. |
Gas infiammabili (punto
2.2) |
Gas piroforico |
? |
se si ritiene
necessario sottolineare
l'indicazione di pericolo» |
|
Liquidi piroforici (punto
2.9) |
1 |
Solidi piroforici (punto
2.10) |
1 |
|
e) |
la voce relativa al codice P230 è
sostituita dalla seguente:
«P230 |
Mantenere umido con ? |
Esplosivi (punto 2.1) |
Divisioni 1.1, 1.2, 1.3,
1.5 |
Il fabbricante/fornitore
è tenuto a specificare il materiale
? |
appropriato per
sostanze e miscele umidificate,
diluite, disciolte o sospese con un
flemmatizzante al fine di
neutralizzarne le proprietà
esplosive |
|
Esplosivi
desensibilizzati (punto 2.17) |
1, 2, 3, 4 |
Il fabbricante/fornitore
è tenuto a specificare il materiale
appropriato» |
|
f) |
la voce relativa al codice P233 è
sostituita dalla seguente:
«P233 |
Tenere il recipiente ben
chiuso. |
Liquidi infiammabili
(punto 2.6) |
1, 2, 3 |
? |
se la volatilità
del liquido è tale da generare
un'atmosfera esplosiva |
|
Liquidi piroforici (punto
2.9) |
1 |
|
Solidi piroforici (punto
2.10) |
1 |
|
Esplosivi
desensibilizzati (punto 2.17) |
1, 2, 3, 4 |
|
Tossicità acuta ? per
inalazione (punto 3.1) |
1, 2, 3 |
? |
se la volatilità
della sostanza chimica è tale da
generare un'atmosfera pericolosa» |
|
Tossicità specifica per
organi bersaglio ? esposizione singola;
irritazione delle vie respiratorie (punto
3.8) |
3 |
Tossicità specifica per
organi bersaglio ? esposizione singola;
effetti narcotici (punto 3.8) |
3 |
|
g) |
la voce relativa al codice P280 è
sostituita dalla seguente:
«P280 |
Indossare
guanti/indumenti protettivi/proteggere gli
occhi/proteggere il viso/proteggere
l'udito/... |
Esplosivi (punto 2.1) |
Esplosivo instabile e
divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |
Il fabbricante/fornitore
è tenuto a precisare il tipo appropriato di
dispositivo di protezione individuale. |
Gas infiammabili (punto
2.2) |
Gas piroforico |
Liquidi infiammabili
(punto 2.6) |
1, 2, 3 |
Solidi infiammabili
(punto 2.7) |
1, 2 |
Sostanze e miscele
autoreattive (punto 2.8) |
Tipi A, B, C, D, E, F |
Liquidi piroforici (punto
2.9) |
1 |
Solidi piroforici (punto
2.10) |
1 |
Sostanze e miscele
autoriscaldanti (punto 2.11) |
1, 2 |
Sostanze e miscele che, a
contatto con l'acqua, sviluppano gas
infiammabili (punto 2.12) |
1, 2, 3 |
Liquidi comburenti (punto
2.13) |
1, 2, 3 |
Solidi comburenti (punto
2.14) |
1, 2, 3 |
Perossidi organici (punto
2.15) |
Tipi A, B, C, D, E, F |
Esplosivi
desensibilizzati (punto 2.17) |
1, 2, 3, 4 |
Tossicità acuta ? per via
cutanea (punto 3.1) |
1, 2, 3, 4 |
? |
Specificare
guanti/indumenti protettivi. |
Il fabbricante/fornitore
può precisare ulteriormente il tipo di
dispositivo, se del caso. |
Corrosione della pelle
(punto 3.2) |
1 A, 1B, 1C |
? |
Specificare
guanti/indumenti protettivi e
protezione degli occhi/del viso. |
Il fabbricante/fornitore
può precisare ulteriormente il tipo di
dispositivo, se del caso. |
Irritazione della pelle
(punto 3.2) |
2 |
? |
Specificare:
guanti protettivi. |
Il fabbricante/fornitore
può precisare ulteriormente il tipo di
dispositivo, se del caso. |
Sensibilizzazione della
pelle (punto 3.4) |
1, 1 A, 1B |
Gravi lesioni oculari
(punto 3.3) |
1 |
? |
Specificare
protezione degli occhi/del viso. |
Il fabbricante/fornitore
può precisare ulteriormente il tipo di
dispositivo, se del caso. |
Irritazione oculare
(punto 3.3) |
2 |
Mutagenicità sulle
cellule germinali (punto 3.5) |
1 A, 1B, 2 |
Il fabbricante/fornitore
è tenuto a precisare il tipo appropriato di
dispositivo di protezione individuale.» |
Cancerogenicità (punto
3.6) |
1 A, 1B, 2 |
Tossicità per la
riproduzione (punto 3.7) |
1 A, 1B, 2 |
|
|
4) |
la tabella 6.3 è così modificata:
a) |
le voci relative ai codici P301 e
P302 sono sostituite dalle seguenti:
«P301 |
IN CASO DI INGESTIONE: |
Tossicità acuta ? per via
orale (punto 3.1) |
1, 2, 3, 4 |
|
Corrosione della pelle
(punto 3.2) |
1, 1 A, 1B, 1C |
Pericolo in caso di
aspirazione (punto 3.10) |
1 |
P302 |
IN CASO DI CONTATTO CON
LA PELLE: |
Liquidi piroforici (punto
2.9) |
1 |
|
Solidi piroforici (punto
2.10) |
1 |
Sostanze e miscele che, a
contatto con l'acqua, sviluppano gas
infiammabili (punto 2.12) |
1, 2 |
Tossicità acuta ? per via
cutanea (punto 3.1) |
1, 2, 3, 4 |
Irritazione della pelle
(punto 3.2) |
2 |
Sensibilizzazione della
pelle (punto 3.4) |
1, 1 A, 1B» |
|
b) |
la voce relativa al codice P332 è
sostituita dalla seguente:
«P332 |
In caso di irritazione
della pelle: |
Irritazione della pelle
(punto 3.2) |
2 |
può essere omesso se P333
figura sull'etichetta.» |
|
c) |
le voci relative ai codici P370 e
P371 sono sostituite dalle seguenti:
«P370 |
In caso di incendio: |
Esplosivi (punto 2.1) |
Esplosivi instabili e
divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |
|
Gas comburenti (punto
2.4) |
1 |
Liquidi infiammabili
(punto 2.6) |
1, 2, 3 |
Solidi infiammabili
(punto 2.7) |
1, 2 |
Sostanze e miscele
autoreattive (punto 2.8) |
Tipi A, B, C, D, E, F |
Liquidi piroforici (punto
2.9) |
1 |
Solidi piroforici (punto
2.10) |
1 |
Sostanze e miscele che, a
contatto con l'acqua, sviluppano gas
infiammabili (punto 2.12) |
1, 2, 3 |
Liquidi comburenti (punto
2.13) |
1, 2, 3 |
Solidi comburenti (punto
2.14) |
1, 2, 3 |
Perossidi organici (punto
2.15) |
Tipi A, B, C, D, E, F |
Esplosivi
desensibilizzati (punto 2.17) |
1, 2, 3 |
|
P371 |
In caso di incendio grave
e di grandi quantità: |
Liquidi comburenti (punto
2.13) |
1 |
|
Solidi comburenti (punto
2.14) |
1 |
|
Esplosivi
desensibilizzati (punto 2.17) |
4» |
|
|
d) |
la voce relativa al codice P375 è
sostituita dalla seguente:
«P375 |
Rischio di esplosione.
Utilizzare i mezzi estinguenti a grande
distanza. |
Esplosivi (punto 2.1) |
Divisione 1.4 |
? |
per gli esplosivi
della divisione 1.4 (gruppo di
compatibilità S) in imballaggi di
trasporto.» |
|
Sostanze e miscele
autoreattive (punto 2.8) |
Tipo B |
|
Liquidi comburenti (punto
2.13) |
1 |
Solidi comburenti (punto
2.14) |
1 |
Perossidi organici (punto
2.15) |
Tipo B |
Esplosivi
desensibilizzati (punto 2.17) |
1, 2, 3, 4 |
|
e) |
la voce relativa al codice P377 è
sostituita dalla seguente:
«P377 |
In caso d'incendio dovuto
a perdita di gas, non estinguere a meno che
non sia possibile bloccare la perdita senza
pericolo. |
Gas infiammabili (punto
2.2) |
1 A, 1B, 2» |
|
|
f) |
la voce relativa al codice P380 è
sostituita dalla seguente:
«P380 |
Evacuare la zona. |
Esplosivi (punto 2.1) |
Esplosivi instabili e
divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |
|
Sostanze e miscele
autoreattive (punto 2.8) |
Tipi A, B |
|
Liquidi comburenti (punto
2.13) |
1 |
|
Solidi comburenti (punto
2.14) |
1 |
|
Perossidi organici (punto
2.15) |
Tipi A, B |
|
Esplosivi
desensibilizzati (punto 2.17) |
1, 2, 3, 4» |
|
|
g) |
la voce relativa al codice P381 è
sostituita dalla seguente:
«P381 |
In caso di perdita,
eliminare ogni fonte di accensione. |
Gas infiammabili (punto
2.2) |
1 A, 1B, 2» |
|
|
h) |
La voce relativa al codice
P301 + P312 è sostituita dalla seguente:
«P301 + P312 |
IN CASO DI INGESTIONE: in
presenza di malessere contattare un CENTRO
ANTIVELENI/un medico/? |
Tossicità acuta ? per via
orale (punto 3.1) |
4 |
?Il
fabbricante//fornitore è tenuto a indicare
un centro adeguato di consulenza medica di
emergenza.» |
|
i) |
Le voci relative ai codici
P370 + P380 + P375 e P371 + P380 + P375 sono
sostituite dalle seguenti:
«P370 + P380 + P375 |
In caso di incendio,
evacuare la zona. Rischio di esplosione.
Utilizzare i mezzi estinguenti a grande
distanza. |
Esplosivi (punto 2.1) |
Divisione 1.4 |
? |
per gli esplosivi
della divisione 1.4 (gruppo di
compatibilità S) in imballaggi di
trasporto.» |
|
Esplosivi
desensibilizzati (punto 2.17) |
1, 2, 3 |
|
«P371 + P380 + P375 |
In caso di incendio grave
e di grandi quantità, evacuare la zona.
Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi
estinguenti a grande distanza. |
Liquidi comburenti (punto
2.13) |
1 |
|
Solidi comburenti (punto
2.14) |
1 |
Esplosivi
desensibilizzati (punto 2.17) |
4 |
|
|
5) |
la tabella 6.4 è così modificata:
a) |
la voce relativa al codice P401 è
sostituita dalla seguente:
«P401 |
Conservare secondo? |
Esplosivi (punto 2.1) |
Esplosivi instabili e
divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |
?Il fabbricante/fornitore
è tenuto a precisare la regolamentazione
locale/regionale/nazionale/internazionale
applicabile.» |
Esplosivi
desensibilizzati (punto 2.17) |
1, 2, 3, 4 |
|
b) |
la voce relativa al codice P403 è
sostituita dalla seguente:
«P403 |
Conservare in luogo ben
ventilato. |
Gas infiammabili (punto
2.2) |
1 A, 1B, 2 |
|
Gas comburenti (punto
2.4) |
1 |
Gas sotto pressione
(punto 2.5) |
Gas compresso |
Gas liquefatto |
Gas liquefatto
refrigerato |
Gas disciolto |
Liquidi infiammabili
(punto 2.6) |
1, 2, 3 |
? |
per i liquidi
infiammabili di categoria 1 e gli
altri liquidi infiammabili la cui
volatilità è tale da generare
un'atmosfera esplosiva. |
|
Sostanze e miscele
autoreattive (punto 2.8) |
Tipi A, B, C, D, E, F |
? |
fatta eccezione
per sostanze e miscele autoreattive
a temperatura controllata o
perossidi organici, perché può
prodursi condensazione e conseguente
congelamento. |
|
Perossidi organici (punto
2.15) |
Tossicità acuta ? per
inalazione (punto 3.1) |
1, 2, 3 |
? |
se la sostanza o
miscela è volatile e può generare
un'atmosfera pericolosa.» |
|
Tossicità specifica per
organi bersaglio ? esposizione singola;
irritazione delle vie respiratorie (punto
3.8) |
3 |
Tossicità specifica per
organi bersaglio ? esposizione singola;
effetti narcotici (punto 3.8) |
3 |
|
|
6) |
la tabella 6.5 è così modificata:
a) |
la voce relativa al codice P501 è
sostituita dalla seguente:
«P501 |
Smaltire il
contenuto/recipiente in? |
Liquidi infiammabili
(punto 2.6) |
1, 2, 3 |
? in conformità alla
regolamentazione
locale/regionale/nazionale/internazionale
(specificare).
Il fabbricante/fornitore
è tenuto a specificare se le disposizioni in
materia di smaltimento si applicano al
contenuto, al contenitore o ad entrambi.» |
Sostanze e miscele
autoreattive (punto 2.8) |
Tipi A, B, C, D, E, F |
Sostanze e miscele che, a
contatto con l'acqua, sviluppano gas
infiammabili (punto 2.12) |
1, 2, 3 |
Liquidi comburenti (punto
2.13) |
1, 2, 3 |
Solidi comburenti (punto
2.14) |
1, 2, 3 |
Perossidi organici (punto
2.15) |
Tipi A, B, C, D, E, F |
Esplosivi
desensibilizzati (punto 2.17) |
1, 2, 3, 4 |
Tossicità acuta ? per via
orale (punto 3.1) |
1, 2, 3, 4 |
Tossicità acuta ? per via
cutanea (punto 3.1) |
1, 2, 3, 4 |
Tossicità acuta ? per
inalazione (punto 3.1) |
1, 2, 3 |
Corrosione della pelle
(punto 3.2) |
1, 1 A, 1B, 1C |
Sensibilizzazione delle
vie respiratorie (punto 3.4) |
1, 1 A, 1B |
Sensibilizzazione della
pelle (punto 3.4) |
1, 1 A, 1B |
Mutagenicità sulle
cellule germinali (punto 3.5) |
1 A, 1B, 2 |
Cancerogenicità (punto
3.6) |
1 A, 1B, 2 |
Tossicità per la
riproduzione (punto 3.7) |
1 A, 1B, 2 |
Tossicità specifica per
organi bersaglio ? esposizione singola
(punto 3.8) |
1, 2 |
Tossicità specifica per
organi bersaglio ? esposizione singola;
irritazione delle vie respiratorie (punto
3.8) |
3 |
Tossicità specifica per
organi bersaglio ? esposizione singola;
effetti narcotici (punto 3.8) |
3 |
Tossicità specifica per
organi bersaglio ? esposizione ripetuta
(punto 3.9) |
1, 2 |
Pericolo in caso di
aspirazione (punto 3.10) |
1 |
Pericoloso per l'ambiente
acquatico ? pericolo acuto per l'ambiente
acquatico (punto 4.1) |
1 |
Pericoloso per l'ambiente
acquatico ? pericolo cronico per l'ambiente
acquatico (punto 4.1) |
1, 2, 3, 4 |
|
b) |
la nuova voce seguente è inserita
dopo il codice P502:
«P503 |
Chiedere informazioni al
fabbricante/fornitore? su
smaltimento/recupero/riciclaggio |
Esplosivi (punto 2.1) |
Esplosivi instabili e
divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |
?Il fabbricante/fornitore
è tenuto a specificare una fonte adeguata di
informazione in conformità della
regolamentazione
locale/regionale/nazionale/internazionale
applicabile.» |
|
|
7) |
la tabella 1.2 è così modificata:
i) |
è inserita la nuova voce seguente:
«P212 |
Lingua |
|
|
BG |
Да се избягва нагряване в
затворено пространство или понижаване на
съдържанието на десенсибилизиращия агент. |
|
ES |
Evitar el calentamiento
en condiciones de aislamiento o la reducción
del agente insensibilizante. |
|
CS |
Zamezte zahřívání v
uzavřeném obalu nebo sní?ení objemu
znecitlivujícího prostředku. |
|
DA |
Undgå opvarmning under
indeslutning eller reduktion af det
desensibiliserende middel. |
|
DE |
Erhitzen unter Einschluss
und Reduzierung des
Desensibilisierungsmittels vermeiden. |
|
ET |
Vältida suletuna
kuumutamist ja desensibilisaatori
vähenemist. |
|
EL |
Να αποφεύγεται η θέρμανση
σε περιορισμένο χώρο και η μείωση του
παράγοντα απευαισθητοποίησης. |
|
EN |
Avoid heating under
confinement or reduction of the
desensitising agent. |
|
FR |
Éviter d'échauffer en
milieu confiné ou en cas de diminution de la
quantité d'agent désensibilisateur. |
|
GA |
Seachain an téamh i
limistéar iata nó i gcás laghdú ar an
dí-íogróir. |
|
HR |
Izbjegavati zagrijavanje
u zatvorenom prostoru ili smanjenje udjela
desenzitirajućeg agensa. |
|
IT |
Evitare di riscaldare
sotto confinamento o di ridurre l'agente
desensibilizzante. |
|
LV |
Nepieļaut karsē?anu
slēgtā vidē vai desensibilizējo?ā aģenta
daudzuma samazinā?anos. |
|
LT |
Vengti kaitimo u?daroje
talpykloje arba desensibilizacijos veiksnio
poveikio suma?ėjimo. |
|
HU |
Kerülje a hevítést zárt
térben vagy a deszenzibilizáló szer
mennyiségének csökkenése esetén. |
|
MT |
Evita t-tisħin
fil-magħluq jew it-tnaqqis tal-aġenti
disensitizzanti. |
|
NL |
Vermijd verwarming onder
opsluiting of vermindering van de
ongevoeligheidsagens. |
|
PL |
Unikać ogrzewania pod
zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej
zawartości środka odczulającego. |
|
PT |
Evitar o aquecimento em
ambiente fechado ou a redução do agente
dessensibilizado. |
|
RO |
A se evita încălzirea în
mediu confinat sau în caz de scădere a
agentului de desensibilizare |
|
SK |
Zabráňte zahrievaniu v
ohraničenom priestore alebo zní?eniu obsahu
desenzibilizačného činidla. |
|
SL |
Izogibati se segrevanju v
zaprtem prostoru ali zmanj?anju vsebnosti
desenzibilizatorja. |
|
FI |
Vältettävä kuumentamista
suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen
vähentämistä. |
|
SV |
Undvik uppvärmning i
sluten behållare eller reducering av det
okänsliggörande ämnet.» |
|
|
ALLEGATO V
Il punto 1.2, parte 1 dell'allegato V al
regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
a) |
alla colonna 2, la frase «Gas
infiammabili, categoria di pericolo 1» è sostituita dalla
frase «Gas infiammabili, categorie di pericolo 1 A, 1B»; |
b) |
alla colonna 2, la frase «Sezione 2.17
Esplosivi desensibilizzati, categorie di pericolo 1, 2, 3 e
4» è aggiunta dopo l'ultima voce. |
ALLEGATO VI
L'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n.
1272/2008 è così modificato:
a) |
alla tabella 1.1, la riga concernente il
gas infiammabile è sostituita dalla seguente:
«Gas infiammabili |
Flam. Gas 1 A
Flam. Gas 1B
Flam. Gas 2
Pyr. Gas
Chem. Unst. Gas A
Chem. Unst. Gas B» |
|
b) |
alla tabella 1.1 la riga seguente è
aggiunta dopo la riga «Sostanza o miscela corrosiva per i
metalli»:
«Esplosivi desensibilizzati |
Desen. Expl. 1
Desen. Expl. 2
Desen. Expl. 3
Desen. Expl. 4» |
|
|