Penale Sent. Sez. 4 Num. 6418 Anno 2019 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: SERRAO EUGENIA
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6418 Anno 2019 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore:
SERRAO EUGENIA Data Udienza: 24/01/2019
FattoDiritto
1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la
pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Cremona in relazione al reato di
lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche commesso,
secondo l'imputazione, da L.M. (ed altri separatamente giudicati), in qualità di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai danni di M.D..
In Sesto ed Uniti il 28 aprile 2011.
2. Il fatto era stato così ricostruito: il 28 aprile 2011 presso l'Azienda
Agricola Siringhini, ove era in atto un cantiere per il rifacimento del tetto di
uno stabile, M.D., dipendente dell'impresa A.D., subappaltratrice di B.T., si
trovava sulla falda del tetto; il lavoratore aveva perso l'equilibrio ed era
scivolato lungo la falda, fino ad impattare i guardacorpo che delimitavano il
contorno del tetto; le protezioni non avevano, tuttavia, resistito all'urto ed
il lavoratore era caduto a terra riportando plurime fratture; in particolare, le
mensole sulle quali poggiavano i montanti verticali che, unitamente ai
longheroni orizzontali in legno, avrebbero dovuto assicurare una protezione
continua contro il rischio di cadute dall'alto, avevano ceduto perché erano
state infisse in una parete in muratura non affidabile mediante fissaggio non
conforme alle istruzioni date dal costruttore del sistema; al coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione era stata contestata la violazione dell'art.92,
comma 1, lett.a) e b) d. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 per non avere verificato che i
parapetti fossero installati idoneamente, per non avere preteso
dall'installatore la verifica della tenuta, per non avere adeguatamente
verificato l'idoneità dei contenuti del Piano Operativo di Sicurezza
dell'impresa affidataria (Tiziano B.T.) e dell'impresa installatrice (SCS
Eurotetti).
3. L.M. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per
errata interpretazione di legge, con riferimento al ruolo ed alle incombenze del
coordinatore per la sicurezza. Secondo il ricorrente, il giudicante avrebbe
dovuto riconoscere il diverso ruolo del coordinatore per la sicurezza rispetto a
quello del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. L'imputato aveva
preteso che venisse impiegato materiale di sicurezza di primissima qualità e che
tale materiale fosse installato da un'azienda specializzata in impianti di
sicurezza quale la SCS Eurotetti, mentre le verifiche sulla corretta
installazione dei guardiacorpo e sulla conformità alle istruzioni del
fabbricante incombevano al datore di lavoro ai sensi dell'art.35 d. Lgs. n.626/94.
Al coordinatore per la sicurezza spetta un ruolo di vigilanza che riguarda la
generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente
vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative. In ogni caso,
essendosi il ricorrente attivato perché venisse impiegato materiale di
primissima qualità da azienda specializzata in impianti di sicurezza, si sarebbe
dovuta applicare la sola pena pecuniaria o la pena minima edittale.
4. Le censure svolte nel ricorso riguardano questioni non manifestamente
infondate. Tale rilievo esclude l'inammissibilità del ricorso ed impone di
rilevare l'intervenuta estinzione del reato per decorso dei termini di
prescrizione, trattandosi di fatto commesso in data 28 aprile 2011 in relazione
al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251;
con la conseguenza che, trattandosi di delitto, il termine massimo di
prescrizione deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, in virtù del
combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. ed, in
assenza di periodi di sospensione, è decorso alla data odierna.
5. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro
dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del
ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In
presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen.
soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del
fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza
penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto
di constatazione, ossia di percezioni ictu oculi, che a quello di apprezzamento
e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Nel
caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2,
cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza
necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza
dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva.
6. Va disposto, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
essendo il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 24 gennaio 2019
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