DIRETTIVA (UE) 2019/130 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/112 |
DIRETTIVA (UE) 2019/130 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
del 16 gennaio 2019
che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con
l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (3) ha come scopo
la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la
loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni sul luogo di lavoro. Tale direttiva, mediante un quadro di
principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare
l'applicazione uniforme dei requisiti minimi, prevede un livello
coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti
cancerogeni e mutageni. Valori limite di esposizione professionale
vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili,
compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una
valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e la
disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione
dell'esposizione sul luogo di lavoro, sono elementi importanti del
regime generale di protezione dei lavoratori istituito dalla
direttiva. In tale contesto è essenziale tenere conto del principio
di precauzione, ove vi siano incertezze. Le prescrizioni minime di
cui alla suddetta direttiva mirano a proteggere i lavoratori a
livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire
valori limite di esposizione professionale vincolanti o altre misure
di protezione più rigorosi. |
(2) |
I valori limite di esposizione professionale
rientrano nelle misure di gestione del rischio di cui alla direttiva
2004/37/CE. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli
altri obblighi dei datori di lavoro ai sensi di tale direttiva, in
particolare la riduzione dell'utilizzazione di agenti cancerogeni e
mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione
dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e
le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure
dovrebbero includere, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, la
sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza,
una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo per la
salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure
volte a ridurre l'esposizione dei lavoratori al livello più basso
possibile, promuovendo in tal modo l'innovazione. |
(3) |
Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e
mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di
sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi.
Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro
relativamente agli agenti cancerogeni o mutageni a norma della
presente direttiva non elimini i rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori derivanti dall'esposizione durante il lavoro (rischio
residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa
dei rischi derivanti da tale esposizione nell'ambito di un approccio
graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della
direttiva 2004/37/CE. Per gli altri agenti cancerogeni e mutageni è
scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali
l'esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi. |
(4) |
I livelli massimi di esposizione dei lavoratori ad
alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori limite
che, a norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati.
È opportuno rivedere detti valori limite e fissarne altri per agenti
cancerogeni e mutageni aggiuntivi. |
(5) |
I valori limite fissati dalla presente direttiva
dovrebbero essere rivisti quando necessario alla luce delle
informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici e le
migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti
per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di
lavoro. Se possibile, tali informazioni dovrebbero includere dati
sui rischi residui per la salute dei lavoratori e pareri del
comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale
agli agenti chimici (SCOEL) e del comitato consultivo per la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS). Le informazioni
relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello
di Unione, sono preziose per i lavori futuri tesi a limitare i
rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti
cancerogeni e mutageni, anche per le prossime revisioni dei valori
limite fissati nella presente direttiva. |
(6) |
Entro il primo trimestre del 2019 la Commissione,
tenendo conto degli ultimi sviluppi nelle conoscenze scientifiche,
dovrebbe valutare la possibilità di modificare l'ambito di
applicazione della direttiva 2004/37/CE per includervi le sostanze
tossiche per la riproduzione. Su tale base la Commissione dovrebbe
presentare, se del caso, una proposta legislativa, previa
consultazione delle parti sociali. |
(7) |
Per taluni agenti cancerogeni privi di soglia non
è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla
salute, tuttavia è ancora possibile fissare un valore limite per
tali agenti cancerogeni sulla base delle informazioni disponibili,
compresi i dati scientifici e tecnici. |
(8) |
Al fine di garantire il livello più alto di
protezione possibile contro alcuni agenti cancerogeni e mutageni, è
necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, anche
attraverso la pelle. |
(9) |
Lo SCOEL assiste la Commissione, in particolare,
nel valutare i più recenti dati scientifici disponibili e nel
proporre i valori limite di esposizione professionale per la
protezione dei lavoratori contro i rischi chimici, che devono essere
fissati a livello dell'Unione a norma della direttiva 98/24/CE del
Consiglio (4) e della direttiva
2004/37/CE. Il CCSS è un organo tripartito che assiste la
Commissione nella preparazione, nell'esecuzione e nella valutazione
delle attività nei settori della sicurezza e della salute
professionali. In particolare, il CCSS adotta pareri tripartiti su
iniziative volte a fissare i valori limite di esposizione
professionale a livello dell'Unione sulla base delle informazioni
disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici nonché i dati
sugli aspetti sociali e sulla fattibilità economica di tali
iniziative. Sono state esaminate anche altre fonti di informazioni
scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico, in
particolare l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC),
l'Organizzazione mondiale della sanità e agenzie nazionali. |
(10) |
Il lavoro dello SCOEL e la trasparenza di tali
attività sono parte integrante di un processo politico responsabile.
Per riorganizzare l'attività dello SCOEL è auspicabile garantire che
siano stanziate risorse specifiche e che non vadano perse competenze
specifiche in materia di epidemiologia, tossicologia e medicina e
igiene del lavoro. |
(11) |
Le modifiche degli allegati I e III della
direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva costituiscono un
passo ulteriore in un processo a più lungo termine per
l'aggiornamento della direttiva 2004/37/CE. Come passo successivo in
tale processo, la Commissione ha presentato una proposta intesa a
stabilire valori limite e osservazioni relative alla pelle per
cinque agenti cancerogeni aggiuntivi. Inoltre, nella comunicazione
del 10 gennaio 2017 dal titolo «Lavoro più sicuro e più sano per
tutti ? Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in
materia di salute e sicurezza sul lavoro», la Commissione ha
affermato che dovrebbero essere previste successive modifiche della
direttiva 2004/37/CE. La Commissione dovrebbe proseguire
costantemente i lavori sugli aggiornamenti degli allegati I e III
della direttiva 2004/37/CE, in linea con l'articolo 16 di tale
direttiva e con la prassi consolidata e, se necessario, modificare
tali allegati alla luce delle informazioni disponibili, compresi i
dati scientifici e tecnici acquisiti progressivamente, come per
esempio i dati sui rischi residui. Tali lavori dovrebbero
concretizzarsi, se del caso, in proposte di future revisioni dei
valori limite di cui alla direttiva 2004/37/CE e alla presente
direttiva, nonché in proposte relative a sostanze, miscele e
procedimenti supplementari di cui all'allegato I e a valori limite
supplementari di cui all'allegato III. |
(12) |
È importante proteggere i lavoratori esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni derivanti dalla preparazione,
somministrazione o smaltimento di medicinali pericolosi, compresi i
farmaci citostatici o citotossici, e da lavori comportanti
l'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene in settori quali
pulizie, trasporti, lavanderia e smaltimento di medicinali
pericolosi o materiali contaminati dagli stessi, nonché nell'ambito
dell'assistenza personale a pazienti sottoposti a terapie con
medicinali pericolosi. Come primo passo, la Commissione ha
pubblicato, in una guida dedicata alla prevenzione e alle buone
pratiche, orientamenti volti a ridurre i rischi per la salute e la
sicurezza sul lavoro nel settore sanitario, compreso il rischio
legato all'esposizione ai farmaci citostatici o citotossici. Tali
orientamenti non pregiudicano ulteriori eventuali proposte o
iniziative legislative di altro tipo. |
(13) |
Conformemente alle raccomandazioni dello SCOEL e
del CCSS, ove disponibili, i valori limite di esposizione per via
inalatoria sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento
di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione
di lunga durata) e, per alcuni agenti cancerogeni o mutageni, di
periodi di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti,
media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve
durata) al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti
derivanti da un'esposizione di breve durata. Anche le osservazioni
relative alla pelle sono stabilite in linea con le raccomandazioni
dello SCOEL e del CCSS. Dovrebbero essere prese in esame anche
ulteriori fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente
solide e di dominio pubblico. |
(14) |
Il principio di prevenzione sul luogo di lavoro
dovrebbe altresì essere promosso in relazione alle ripercussioni
degli agenti cancerogeni e mutageni sulle generazioni future, quali
gli effetti negativi sulla capacità riproduttiva degli uomini e
delle donne e sullo sviluppo fetale. A tal fine gli Stati membri
dovrebbero condividere le migliori pratiche in questo settore. |
(15) |
Vi sono sufficienti elementi di prova della
cancerogenicità degli oli minerali precedentemente usati nei motori
a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili
all'interno del motore. Tali oli motore minerali usati sono generati
da un procedimento di lavorazione e pertanto non sono soggetti a
classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Lo SCOEL ha individuato la possibilità che tali oli siano assorbiti
in misura significativa attraverso la pelle, ha concluso che
l'esposizione professionale avviene per via cutanea e ha vivamente
raccomandato l'introduzione di osservazioni relative alla pelle. Il
CCSS ha convenuto che gli oli motore minerali usati dovrebbero
essere aggiunti alle sostanze, miscele e procedimenti cancerogeni di
cui all'allegato I della direttiva 2004/37/CE nonché sulla
possibilità di un significativo assorbimento attraverso la pelle.
Una serie di migliori pratiche può essere utilizzata per limitare la
penetrazione cutanea, fra cui il ricorso a dispositivi di protezione
individuale, quali i guanti, e la rimozione e la pulizia degli
indumenti contaminati. Il pieno rispetto di tali pratiche nonché di
nuove migliori pratiche emergenti potrebbe contribuire a ridurre
tale esposizione. È opportuno pertanto includere i lavori
comportanti esposizione agli oli minerali precedentemente usati nei
motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti
mobili all'interno del motore nell'allegato I della direttiva
2004/37/CE e assegnare a essa osservazioni relative alla pelle
nell'allegato III della medesima direttiva, che indichino la
possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle. |
(16) |
Vi sono sufficienti elementi di prova della
cancerogenicità delle emissioni di gas di scarico dei motori diesel
derivanti dalla combustione di gasolio nei motori ad accensione
spontanea. Le emissioni di gas di scarico dei motori diesel sono
generate da un procedimento di lavorazione e pertanto non sono
soggette a classificazione conformemente al regolamento (CE) n.
1272/2008. Il CCSS ha convenuto che le emissioni di gas di scarico
dei motori diesel tradizionali dovrebbero essere aggiunte alle
sostanze, miscele e procedimenti cancerogeni di cui all'allegato I
della direttiva 2004/37/CE e ha richiesto ulteriori indagini sugli
aspetti scientifici e tecnici dei nuovi tipi di motori. Lo IARC ha
classificato i gas di scarico dei motori diesel come cancerogeni per
l'uomo (categoria IARC 1) e ha precisato che, se è vero che l'entità
di particolato e sostanze chimiche è ridotta nei nuovi tipi di
motori diesel, non è però ancora chiaro in che modo le modifiche
quantitative e qualitative possano incidere sulla salute. Lo IARC ha
precisato inoltre che il carbonio elementare, che costituisce una
quota significativa di tali emissioni, è comunemente utilizzato come
marcatore di esposizione. Tenuto conto di quanto sopra e del numero
di lavoratori esposti, è opportuno inserire nell'allegato I della
direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti l'esposizione a emissioni
di gas di scarico dei motori diesel nonché definire, nell'allegato
III della suddetta direttiva, un valore limite per le emissioni di
gas di scarico dei motori diesel calcolato in base al carbonio
elementare. Le voci degli allegati I e III della direttiva
2004/37/CE dovrebbero riguardare le emissioni di gas di scarico di
tutti i tipi di motori diesel. |
(17) |
Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico
dei motori diesel, potrebbe essere difficile, in taluni settori,
raggiungere in tempi rapidi un valore limite di 0,05 mg/m3
misurato sotto forma di carbonio elementare. In aggiunta al periodo
di recepimento, dovrebbe pertanto essere introdotto un periodo
transitorio di due anni prima che si applichi il valore limite.
Tuttavia, per i settori delle attività minerarie sotterranee e della
costruzione di gallerie, in aggiunta al periodo di recepimento,
dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio di cinque anni
prima che si applichi il valore limite. |
(18) |
Alcune miscele di idrocarburi policiclici
aromatici (IPA), in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene,
rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene
(categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono
pertanto agenti cancerogeni secondo la definizione della direttiva
2004/37/CE. L'esposizione a tali miscele può verificarsi, tra
l'altro, durante lavori che comportano processi di combustione, come
da gas di scarico dei motori a combustione e da processi di
combustione ad alta temperatura. In relazione a tali miscele lo
SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo
attraverso la pelle e il CCSS ha riconosciuto l'importanza di
introdurre un valore limite di esposizione professionale per le
miscele di IPA e ha raccomandato di valutare gli aspetti scientifici
allo scopo di proporre un valore limite di esposizione professionale
in futuro. È opportuno pertanto assegnare a essa osservazioni
relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE,
che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso
la pelle. È altresì opportuno procedere a ulteriori indagini per
valutare se sia necessario stabilire un valore limite per le miscele
di IPA al fine di proteggere più efficacemente i lavoratori contro
dette miscele. |
(19) |
Il tricloroetilene risponde ai criteri di
classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del
regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno
secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Lo SCOEL ha
individuato il tricloroetilene come agente cancerogeno genotossico. In
base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici
e tecnici, è possibile stabilire valori limite per il
tricloroetilene in funzione di un periodo di riferimento di otto ore
(valore limite di lunga durata) e di un periodo di riferimento più
breve di quindici minuti come media ponderata nel tempo (valore
limite di esposizione di breve durata). In relazione a tale agente
cancerogeno lo SCOEL ha individuato la possibilità di un
assorbimento significativo attraverso la pelle, mentre il CCSS ha
concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni
disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per il
tricloroetilene è opportuno pertanto definire valori limite per
esposizioni di lunga e di breve durata e assegnare a esso
osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della direttiva
2004/37/CE, che indichino la possibilità di un rilevante
assorbimento attraverso la pelle. Alla luce dell'evoluzione delle
prove scientifiche e del progresso tecnico, i valori limite per
detta sostanza dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio
particolarmente attento. |
(20) |
La 4,4′-metilendianilina (MDA) risponde ai criteri
di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma
del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente
cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Lo
SCOEL è giunto alla conclusione che, per tale agente cancerogeno
privo di soglia, non è possibile calcolare un limite di esposizione
basato sulla salute. In base alle informazioni disponibili, ivi
compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile, tuttavia,
stabilire un valore limite per la 4,4′-metilendianilina. In
relazione a detto agente cancerogeno lo SCOEL ha individuato la
possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle, e
il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle
informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici.
Per la 4,4′-metilendianilina è opportuno pertanto definire un valore
limite e assegnare a esso osservazioni relative alla pelle
nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la
possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle. |
(21) |
L'epicloridrina (1-cloro-2,3-epossipropano)
risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena
(categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è
pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della
direttiva 2004/37/CE. Lo SCOEL è giunto alla conclusione che, per
tale agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare
un valore limite di esposizione basato sulla salute e ha
raccomandato di evitare l'esposizione durante l'attività lavorativa.
In relazione all'epicloridrina lo SCOEL ha individuato la
possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle e
il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle
informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici.
Per l'epicloridrina è opportuno pertanto definire un valore limite e
assegnare a esso osservazioni relative alla pelle nell'allegato III
della direttiva 2004/37/CE, che indichino la possibilità di un
rilevante assorbimento attraverso la pelle. |
(22) |
L'etilene dibromuro (1,2-dibromoetano, DBE)
risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena
(categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è
pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della
direttiva 2004/37/CE. Lo SCOEL è giunto alla conclusione che, per
tale agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare
un valore limite di esposizione basato sulla salute e ha
raccomandato di evitare l'esposizione durante l'attività lavorativa.
In relazione all'etilene dibromuro lo SCOEL ha individuato la
possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide
e il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle
informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici.
Per l'etilene dibromuro è opportuno pertanto definire un valore
limite e assegnare a esso osservazioni relative alla pelle
nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la
possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle. |
(23) |
L'etilene dicloruro (1,2-dicloroetano, DCE)
risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena
(categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è
pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della
direttiva 2004/37/CE. Lo SCOEL è giunto alla conclusione che, per
tale agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare
un valore limite di esposizione basato sulla salute. In base alle
informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici,
è possibile, tuttavia, stabilire un valore limite per l'etilene
dicloruro. In relazione all'etilene dicloruro lo SCOEL ha
individuato la possibilità di un assorbimento significativo
attraverso la pelle e il CCSS ha concordato un valore limite pratico
basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati
scientifici e tecnici, pur sottolineando la mancanza di dati
scientifici affidabili e aggiornati, in particolare per quanto
riguarda la modalità di azione. Per l'etilene dicloruro è opportuno
pertanto definire un valore limite e assegnare a esso osservazioni
relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE,
che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso
la pelle. |
(24) |
L'«accordo sulla protezione della salute dei
lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice
cristallina e dei suoi prodotti», firmato dalle associazioni che
formano l'European Network for Silica (NEPSI), e gli altri accordi
delle parti sociali, che recano orientamenti e strumenti intesi a
sostenere, oltre alle misure normative, l'efficace attuazione degli
obblighi a carico dei datori di lavoro di cui alla direttiva
2004/37/CE, costituiscono validi strumenti a complemento delle
misure normative. La Commissione dovrebbe incoraggiare le parti
sociali, nel rispetto della loro autonomia, a concludere tali
accordi. Tuttavia, l'adempimento di detti accordi non dovrebbe
costituire una presunzione di adempimento degli obblighi a carico
dei datori di lavoro di cui alla direttiva 2004/37/CE. È opportuno
che sul sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute
sul lavoro (EU-OSHA) sia pubblicato un elenco periodicamente
aggiornato di siffatti accordi. |
(25) |
La Commissione ha consultato il CCSS e ha portato
avanti una consultazione in due fasi delle parti sociali europee,
conformemente all'articolo 154 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. |
(26) |
La presente direttiva rispetta i diritti e osserva
i principi fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 31, paragrafo 1. |
(27) |
I valori limite fissati nella presente direttiva
saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio (6) e dei pareri di
due comitati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e il comitato per
l'analisi socioeconomica (SEAC)], per tenere conto in particolare
dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla
direttiva 2004/37/CE e le relazioni fra dosi e reazioni, le
informazioni sull'effettiva esposizione e, ove disponibili, i DNEL
(livelli derivati senza effetto) determinati per le sostanze
chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, ai fini di
un'efficace protezione dei lavoratori. |
(28) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva,
vale a dire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e
la protezione della salute dei lavoratori contro i rischi specifici
derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri,
ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere
conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire
in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(29) |
Poiché la presente direttiva riguarda la
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo
di lavoro, essa dovrebbe essere recepita entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore. |
(30) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la
direttiva 2004/37/CE. |
(31) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune
del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui
documenti esplicativi (7), gli
Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi
giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o
più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi
costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli
strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente
direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali
documenti sia giustificata, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2004/37/CE è così modificata:
1) |
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 13 bis
Accordi delle parti sociali
Gli accordi delle parti sociali
eventualmente conclusi nell'ambito della presente direttiva
sono elencati nel sito web
dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
(EU-OSHA). L'elenco è aggiornato periodicamente.»;
|
2) |
all'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:
«7. |
Lavori comportanti penetrazione
cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei
motori a combustione interna per lubrificare e
raffreddare le parti mobili all'interno del motore. |
8. |
Lavori comportanti esposizione alle
emissioni di gas di scarico dei motori diesel.»; |
|
3) |
l'allegato III è sostituito dal testo che
figura nell'allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni
dalla data della sua entrata in vigore. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le
disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento
sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 16 gennaio 2019.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) GU C 288 del 31.8.2017, pag. 56.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
20 dicembre 2018.
(3) Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).
(4) Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131
del 5.5.1998, pag. 11).
(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le
direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.
1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che
istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006,
pag. 1).
(7) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
ALLEGATO
«ALLEGATO
III
VALORI LIMITE E ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE
(ARTICOLO 16)
A. VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
NOME AGENTE |
N. CE (1)
|
N. CAS (2)
|
Valori limite |
Osservazioni |
Misure transitorie |
8 ore (3)
|
Breve durata (4)
|
mg/m3
(5) |
ppm (6)
|
f/ml (7)
|
mg/m3
(5) |
ppm (6)
|
f/ml (7)
|
Polveri di legno duro |
? |
? |
2 (8)
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
Valore limite: 3 mg/m3
fino al 17 gennaio 2023 |
Composti di cromo VI definiti
cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a),
punto i)
(come cromo) |
? |
? |
0,005 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
Valore limite: 0,010 mg/m3
fino al 17 gennaio 2025
Valore limite: 0,025 mg/m3
per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o
analoghi procedimenti di lavorazione che producono
fumi fino al 17 gennaio 2025 |
Fibre ceramiche refrattarie
definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2,
lettera a), punto i) |
? |
? |
? |
? |
0,3 |
? |
? |
? |
? |
|
Polvere di silice cristallina
respirabile |
? |
? |
0,1 (9)
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
Benzene |
200-753-7 |
71-43-2 |
3,25 |
1 |
? |
? |
? |
? |
Pelle (10)
|
|
Cloruro di vinile monomero |
200-831-0 |
75-01-4 |
2,6 |
1 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
Ossido di etilene |
200-849-9 |
75-21-8 |
1,8 |
1 |
? |
? |
? |
? |
Pelle (10)
|
|
1,2-Epossipropano |
200-879-2 |
75-56-9 |
2,4 |
1 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
Tricloroetilene |
201-167-4 |
79-01-6 |
54,7 |
10 |
? |
164,1 |
30 |
? |
Pelle (10)
|
|
Acrilammide |
201-173-7 |
79-06-1 |
0,1 |
? |
? |
? |
? |
? |
Pelle (10)
|
|
2-Nitropropano |
201-209-1 |
79-46-9 |
18 |
5 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
o-Toluidina |
202-429-0 |
95-53-4 |
0,5 |
0,1 |
? |
? |
? |
? |
Pelle (10)
|
|
4,4'- metilendianilina |
202-974-4 |
101-77-9 |
0,08 |
? |
? |
? |
? |
? |
Pelle (10)
|
|
Epicloridrina |
203-439-8 |
106-89-8 |
1,9 |
? |
? |
? |
? |
? |
Pelle (10)
|
|
Etilene dibromuro |
203-444-5 |
106-93-4 |
0,8 |
0,1 |
? |
? |
? |
? |
Pelle (10)
|
|
1,3-Butadiene |
203-450-8 |
106-99-0 |
2,2 |
1 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
Etilene dicloruro |
203-458-1 |
107-06-2 |
8,2 |
2 |
? |
? |
? |
? |
Pelle (10)
|
|
Idrazina |
206-114-9 |
302-01-2 |
0,013 |
0,01 |
? |
? |
? |
? |
Pelle (10)
|
|
Bromoetilene |
209-800-6 |
593-60-2 |
4,4 |
1 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
Emissioni di gas di scarico dei
motori diesel |
|
|
0,05 (*1)
|
|
|
|
|
|
|
Il valore limite si applica a
decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività
minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie,
il valore limite si applica a decorrere dal 21
febbraio 2026. |
Miscele di idrocarburi
policiclici aromatici, in particolare quelle
contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai
sensi della presente direttiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelle (10)
|
|
Oli minerali precedentemente
usati nei motori a combustione interna per
lubrificare e raffreddare le parti mobili
all'interno del motore |
|
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|
|
|
|
|
Pelle (10)
|
|
B. ALTRE
DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE
p.m
»
(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della
sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato
VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8
ore.
(4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di
sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce
a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.
(5)
mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa
(corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(6)
ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(7)
f/ml= fibre per millilitro.
(8) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con
altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri
di legno presenti nella miscela in questione.
(9) Frazione inalabile.
(10) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale
attraverso la via di assorbimento cutanea.
(*1) Misurate sotto forma di carbonio elementare.
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