Penale Sent. Sez. 4 Num. 5030 Anno 2019 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PICARDI FRANCESCA
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5030 Anno 2019 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 09/01/2019
Fatto
1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che ha
condannato alla pena sospesa di un anno di reclusione, concesse le attenuanti
equivalenti all'aggravante, G.C. (direttore dello stabilimento della Italiana
Coke s.r.l., preposto alla organizzazione del lavoro ed alla relativa
vigilanza), B.G. (titolare delle deleghe formali, in materia di sicurezza e
prevenzione per la Italiana Coke s.r.l.), A.B. (amministratore della E.M.I.
s.n.c., fornitrice della pala coinvolta nel sinistro e dell'operatore che la
conduceva), per il reato di cui agli artt. 589, primo e secondo comma, 40,
secondo comma, 113, primo comma, cod.pen., per aver cagionato ovvero non
impedito la morte dì S.B. con colpa, negligenza, imprudenza, imperizia e
violazione degli artt. 2043, 2050, 2087 cod.civ., 15, comma 1, d.lgs. n. 81 del
2008, mentre ha assolto per non aver commesso il fatto F.B. - 14 settembre 2011.
Più precisamente S.B., dipendente della Simic s.p.a., appaltatrice dei lavori di
manutenzione degli impianti della Italiana Coke s.r.l., mentre percorreva una
via interna allo stabilimento della committente (Viale delle Giraffe) per
raggiungere un punto di incontro, veniva investito da una pala gommata
Caterpillar, condotta da S.M., dipendente della E.M.I. s.n.c., azienda
appaltatrice di lavori di carico, scarico e movimentazione del coke e di altri
prodotti, e decedeva istantaneamente per effetto dell'urto e dello
schiacciamento. Nella ricostruzione dei giudici di merito l'incidente è legato
alla circolazione di una pala meccanica di notevoli dimensioni e struttura, in
una zona di congiunzione tra due park distinti, posti a livello differente,
senza le particolari cautele del trasporto eccezionale, di cui rispondono G.C. e
B.G. (il primo direttore dello stabilimento e, quindi, investito di compiti di
organizzazione del lavoro e relativa vigilanza, anche in assenza di deleghe
formali, ed il secondo titolare di deleghe formali in punto di sicurezza
relative al cantiere), in quanto non hanno fatto tutto ciò che era necessario
per impedire l'evento, e A.B., nella sua qualità di amministratore della E.M.I.
s.n.c., in quanto non è adeguatamente intervenuto presso la committente per
impedire la circolazione viaria delle pale gommate o per garantirne le
condizioni di assoluta sicurezza.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione,
a mezzo dei propri difensori, G.C., B.G., A.B..
3. G.C. e B.G. hanno dedotto, con due distinti ricorsi, due motivi comuni: 1) la
mancanza e contraddittorietà della motivazione in rapporto alle doglianze
espresse nell'appello e alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, essendo
emerso dalla consulenza della difesa (Ing.V.) la possibilità del passaggio in
modo sicuro di mezzi e persone nel luogo ed all'epoca del sinistro e, dunque,
anche della pala meccanica, del tutto conforme alla normativa vigente e
destinata anche a operazioni di trasporto, elementi con cui il giudice
dell'impugnazione, nell'affermare la necessità delle cautele proprie del
trasporto eccezionale, non si è confrontato affatto, sottovalutando la condotta
imprudente di S.M.; 2) la mancanza e contraddittorietà della motivazione in
ordine alla condotta di S.M. e l'inosservanza o erronea applicazione degli art.
41, secondo comma, cod.pen., in quanto non viene in alcun modo chiarito come i
ricorrenti avrebbero potuto impedire l'evento, data l'autonomia riconosciuta
all'appaltatrice E.M.I. s.n.c., il cui dipendente ha condotto la pala,
sollevando la benna di 2 metri da terra, in modo da non avere più alcuna
visuale, ed a velocità sostenuta.
4. G.C. ha, inoltre, lamentato l'erronea applicazione degli artt. 41, secondo
comma, 43, terzo comma, e 589 cod.pen., atteso che le sue mansioni di direttore
di stabilimento erano limitate alla rappresentanza della società all'esterno ed
agli aspetti produttivi e gestionali, non essendogli, al contrario, conferiti
poteri in materia di sicurezza sul lavoro, sicché lo stesso non aveva alcuna
posizione di garanzia e non è configurabile una sua colpa omissiva.
5. B.G. ha, invece, denunciato l'erronea applicazione dell'art. 40, secondo
comma, cod.pen. e l'omessa motivazione in ordine alla propria posizione di
garanzia, non essendo stata valutata la possibilità dell'inefficacia della
delega nei propri confronti in considerazione dell'assenza di poteri effettivi,
tenuto conto della molteplicità di incarichi attribuitigli in modo da renderlo
un mero "capro espiatorio".
6. A.B. ha dedotto 1) l'illogicità, contraddittorietà e carenza della
motivazione in relazione alle censure formulate in appello e alle risultanze
dell'Istruttoria dibattimentale e l'erronea applicazione della legge penale in
relazione agli artt. 41, secondo comma, 43, terzo comma, 589 cod.pen., essendo
emerso (dalle lettere inviate da S.M. a F.B., dalle dichiarazioni di F.B., S.M.
e Pregliasco, di cui la Corte di appello ha omesso ogni valutazione) un "nolo a
caldo", se non addirittura una somministrazione di mano d'opera, e, cioè
rapporti idonei a privarlo della sua posizione di garanzia, affermata solo in
base all'ammissione cauta" di S.M. della conoscenza, da parte di A.B., delle
problematiche esistenti in Italiana Coke ed in assenza di altri riscontri, fatta
eccezione per l'elemento indiziario desumibile da un'unica fattura con la
dicitura "trasferimento di fossile da fuori parco", elemento del tutto equivoco,
tenuto conto dell'interesse economico, da parte della E.M.I. s.n.c. agli
spostamenti della pala nel maggiore tempo possibile, visto il pagamento ad ore;
2) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione
all'art. 40, secondo comma, 41, secondo comma, cod.pen. e la contraddittorietà e
mancanza della motivazione rispetto alla condotta posta in essere da S.M., che
conduceva la pala meccanica fuori sagoma, a 2 metri da terra, in una zona
trafficata, a velocità inadeguata, in violazione di quanto previsto dal proprio
datore di lavoro nel documento di valutazione rischi e di qualsiasi norma di
prudenza, e che determinava, quindi, un rischio eccentrico e esorbitante dalla
sfera controllata dal titolare della posizione di garanzia, tale da escludere il
nesso di causalità.
7. In data 19 dicembre 2018 sono pervenute memorie difensive di B.G. e C.G..
Diritto
1. I ricorsi vanno rigettati.
2. I motivi comuni dei ricorsi di C.G. e di B.G. sono infondati.
I giudici di merito hanno motivato in modo congruo, logico e privo di
contraddizioni in ordine alla pericolosità del luogo di lavoro, desunta in
particolare dalla deposizione dell'operaio T.M., il quale ha spiegato come fosse
preoccupato di lavorare presso quel cantiere, caratterizzato dalla rumorosità e
dal continuo incrociarsi di mezzi meccanici, veicoli e persone, e dalle
dichiarazioni di S.M., il quale ha raccontato delle buche presenti nel suolo e
degli ingombri laterali, oltre che dalle deposizioni degli altri lavoratori, tra
cui, ad esempio, F.C. e M.L., e si sono specificamente confrontati, superandole,
con le diverse valutazioni dei consulenti della difesa (M.V. e M.S.), che si
riferiscono ad una situazione ottimale, in cui, tuttavia, non risultano esclusi
i rischi emersi nell'istruttoria. A fronte di tale puntuale ricostruzione sulla
insicurezza del luogo di lavoro, dovuto alla circolazione non separata e
scoordinata di pedoni e mezzi, anche particolarmente pericolosi, sono state
altresì specificamente individuate le condotte che i ricorrenti avrebbero dovuto
adottare (e, cioè, attivarsi per impedire l'evento, bloccando, ad esempio, il
transito di pedoni in caso di passaggio della pala di grandi dimensioni ed a
pieno carico): condotte che avrebbero neutralizzato anche il rischio di
disattenzione o condotte imprudenti dei lavoratori coinvolti e, cioè, della
vittima, intenta a parlare al telefono, e del conducente del mezzo, che aveva
sollevato la pala da terra in modo eccessivo, pur sempre per esigenze
lavorative, e che non procedeva a passo d'uomo. Nessun vizio di motivazione è,
dunque, ravvisabile nell'impugnata sentenza, che, peraltro, risulta pienamente
conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il
concetto di interferenza, ai fini dell'operatività degli obblighi di
coordinamento e cooperazione previsti dall'art. art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n.
81 è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti
nello stesso contesto aziendale e pertanto occorre aver riguardo alla concreta
interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori
rischi per l'incolumità dei lavoratori, e non alla mera qualificazione
civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - vale
a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione - in quanto la
"ratio" della norma è quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la
prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di
informazione e cooperazione nonché soluzioni comuni di problematiche complesse
(Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018 ud. - dep. 28/02/2018, Rv. 273257 - 01).
3. Neppure merita accoglimento il motivo formulato da C.G. avente ad oggetto
l'erronea applicazione degli artt. 41, secondo comma, 43, terzo comma, e 589
cod.pen., in considerazione dell'inconfigurabilità di una sua posizione di
garanzia e della sua colpa omissiva, essendo le sue mansioni di direttore di
stabilimento limitate alla rappresentanza della società all'esterno ed agli
aspetti produttivi e gestionali, senza alcuna attribuzione di poteri in materia
di sicurezza sul lavoro. Difatti, a prescindere dai poteri specificamente
indicati negli atti notarili segnalati dal ricorrente, secondo l'orientamento
consolidato della giurisprudenza di legittimità, applicato dai giudici di
merito, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore dello
stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del
datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal
conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione
apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica
a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti, in base
all'art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008 (Sez. 4, n. 41981 del 07/02/2012 Ud. -
dep. 25/10/2012. Rv. 255001 - 01), come, peraltro, confermato nel caso dì
specie, nella puntuale ricostruzione dei giudici di merito, dalla circostanza
che "S.M., nel corso della sua deposizione, ha sottolineato di aver più volte
segnalato, verbalmente, proprio al C.G. ... i problemi di sicurezza legali alla
viabilità sul cantiere", riconoscendolo come interlocutore aziendale, per la
Italiana Coke s.r.l., proprio per la sua qualità di direttore di stabilimento,
per le problematiche collegate alla sicurezza del lavoro ed al rischio
interferenziale. Peraltro, il ricorrente non ha individuato gli elementi
dell'istruttoria da cui sarebbe emersa la titolarità, da parte di altri, di
poteri organizzativi.
4. Parimenti va rigettato il motivo formulato da B.G., avente ad oggetto
l'inefficacia della delega ricevuta ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81 del
2008, in considerazione dell'assenza dell'attribuzione di effettivi poteri:
motivo che si fonda sostanzialmente sul conferimento al ricorrente di una
molteplicità di deleghe, anche relativamente ad altre imprese controllate dalla
stessa Italiana Coke s.r.l., e sulla deposizione del teste C., che ha espresso
una sua valutazione, non recepita dai giudici di merito. Invero, la stessa
difesa ammette la validità della delega in esame, asserendone l'inefficacia
nonostante ne riconosca l'impeccabilità formale (v. p. 14 del ricorso), ed
evidenzia, da un lato, una circostanza del tutto irrilevante e, cioè, il
conferimento di una pluralità di deleghe a B.G., che, ove impossibilitato allo
svolgimento contemporaneo di più incarichi, avrebbe potuto rifiutarli, e,
dall'altro, un elemento istruttorio superato dai giudici di merito in
considerazione di altri dati indiziari (l'alta professionalità di B.G. e la sua
presenza in cantiere al momento del fatto e del sopralluogo A.s.l.).
Del resto, pur premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema
di infortuni sul lavoro, è necessario verificare in concreto che il delegato
abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza
dell'ambiente di lavoro, indipendentemente dal contenuto formale della nomina
(Sez. 4, n. 47136 del 24/09/2007 ud.- dep. 20/12/2007, Rv. 238350 - 01), va
sottolineato che il ricorrente non ha formulato puntuali contestazioni
relativamente a tali aspetti. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 299 del
d.lgs. n. 81 del 2008, le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all?
articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale,
pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti, ma il mancato esercizio di poteri
regolarmente conferiti e, dunque, effettivi non esonera da responsabilità,
costituendo, al contrario, una condotta inadempiente.
5. Neppure merita accoglimento il ricorso di A.B..
Invero, con il primo motivo il ricorrente si limita a riproporre una diversa
ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata, con argomentazioni
congrue, logiche e prive di contraddizioni, dal giudice dell'impugnazione, il
quale ha escluso che la E.M.I. s.n.c. fosse una mera fornitrice dei macchinari e
della mano d'opera, inseriti nell'organizzazione aziendale della Italiana Coke
s.r.l., affermando, al contrario, che la E.M.I. s.n.c. era un'impresa presente
sul cantiere, che sovrintendeva alle operazioni concernenti i suoi mezzi - a
fondamento di tale accertamento sono stati indicati una pluralità di elementi
indiziari (in particolare le lettere dirette all'appaltatrice di segnalazione
dei danni causati dalla circolazione delle pale all'interno dello stabilimento,
la deposizione di S.M., che ha ammesso che la situazione era nota alla sua
azienda, e quella di Giacchino, che ha sottolineato i contatti diretti e
continui tra F.B. e E.M.I. s.n.c. per la predisposizione delle pale e degli
operatori necessari alle singole attività necessarie in cantiere), che la difesa
tende a parcellizzare, senza denunciare alcuna manifesta illogicità o
contraddittorietà della motivazione complessiva.
Dalla correttezza della ricostruzione in fatto deriva, in modo del tutto logico
e coerente, l'infondatezza della seconda censura, avendo i giudici di merito
ritenuto A.B., in qualità di amministratore della E.M.I. s.r.l. e, cioè di una
delle imprese presenti nel cantiere, investite degli obblighi di cui all'art. 26
del d.lgs. n. 81 del 2008, responsabile di non essere intervenuto presso la
committente per impedire la circolazione viaria delle proprie pale gommate o per
garantire che tale circolazione avvenisse in condizioni di assoluta sicurezza
(blocco del traffico, presenza di addetti al traffico, segnaletica dedicata)
ovvero per non aver posto in essere una condotta idonea a neutralizzare anche i
rischi derivanti dalle imprudenze del proprio dipendente, nel condurre la pala.
Ad ogni modo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di
infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere
il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento
lesivo o mortale verificatosi, il compimento da parte del lavoratore di
un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto
alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo
(Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013 Ud. - dep. 19/02/2014, Rv. 259313 - 01).
6. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti condannati al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso 9 gennaio 2019.
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