Penale Sent. Sez. 4 Num. 3217 Anno 2019 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PICARDI FRANCESCA
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3217 Anno 2019 Presidente: PICCIALLI
PATRIZIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 09/01/2019
Fatto
l. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che ha
condannato alla pena di euro 1000,00 di multa A.G. e P.S. per il reato di cui
agli artt. 110, 590, secondo e terzo comma, cod.pen., perché, in qualità
rispettivamente di responsabile della produzione e capoturno e, quindi,
preposti, per colpa consistita nella violazione degli artt. 19, comma 1, lett. f
e 37, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 81 del 2008, e, cioè, nel non aver
segnalato la pericolosità delle operazioni di pulizia delle macchine e nel non
aver assicurato un'adeguata formazione alla persona offesa relativamente alla
procedura da adottare nella pulitura della macchina a rulli, cagionavano a F.R.,
intento in tale operazione, un trauma da schiacciamento del piede destro, che
restava incastrato tra i rulli, con frattura scomposta del calcagno, da cui
derivava una malattia di 129 giorni - 23 giugno 2011.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione,
a mezzo del difensore, A.G. e P.S., che hanno dedotto 1) la violazione degli
artt. 40, 41 e 43 cod.pen. in relazione alla ricostruzione del fatto,
all'affermazione circa la sussistenza del nesso di causalità e dell'elemento
soggettivo e la contraddittorietà e manifesta illogicità su tali punti,
risultante dal testo del provvedimento impugnato, dalla specifica procedura
adottata per la pulizia delle macchine a rullo, dalle trascrizioni dell'udienza
del 7 giugno 2016 e dall'atto di appello, atteso che era stata adottata una
specifica procedura per la pulizia della macchina a rullo, già il 19 maggio
2011, con previsione dello svolgimento delle operazioni da parte di un solo
lavoratore ed a macchina spenta, che, se fosse stata rispettata, avrebbe evitato
il sinistro, verificatosi perché la vittima ha operato mentre la macchina era
funzionante, con l'aiuto di un altro operaio (più precisamente i ricorrenti
hanno evidenziato una serie di condotte del lavoratore portate all'attenzione
del giudice dell'impugnazione, che, però, le ha completamente ignorate,
soffermandosi solo sulla carenza di formazione e sull'assenza di un'adeguata
procedura di pulizia dei rulli, ritenendo erroneamente adottata successivamente
al sinistro quella vigente già dal maggio 2011); 2) la violazione degli artt.
133 e 62 n. 6 cod.pen. in relazione alla quantificazione della pena, avvenuta in
base a generici riferimenti alla gravità dell'infortunio, alla mancata
formazione ed alle ipotizzate prassi scorrette e pericolose, ed in relazione
alla mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del
danno, nonostante l'intervento dell'assicurazione della società, come da
transazione conclusa in data 8 gennaio 2016 ed allegata al ricorso.
Diritto
1. Occorre premettere che, in considerazione della sospensione della
prescrizione collegata alle istanze di rinvio della difesa all'udienza del 16
dicembre 2014, dell'11 marzo 2015, 15 settembre 2015, la prescrizione non è
ancora maturata. In proposito va ricordato che il rinvio del processo disposto
sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai
sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen., anche nel caso in cui
l'accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposto da una particolare
disposizione di legge (Sez. 6, n. 51912 del 17/10/2017 ud. - dep. 14/11/2017,
Rv. 271561 - 01) e che, qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi
un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un
legittimo impedimento per concorrente impegno professionale di detto difensore,
il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento,
discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze
organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti
coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del
processo e di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti
di durata previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. (Sez. 3, n. 19687
del 21/03/2018 Ud. - dep. 07/05/2018, Rv. 273057 - 01).
2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto integra una mera riproposizione
delle censure svolte in appello e prescinde completamente dalle argomentazioni
dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto decisiva l'omessa formazione del
dipendente F.R..
Nella sentenza impugnata si legge, difatti, che "il lavoratore prestava la
propria attività presso la Terninox s.p.a. da circa 5 anni rispetto all'epoca
del sinistro, ma era addetto ad altro impianto; il giorno del sinistro era stato
spostato al differente macchinario senza sapere alcunché del funzionamento il
dipendente ha riferito che non era stato istruito dai colleghi, nel senso che,
per le operazioni di pulizia del macchinario in questione, seguiva ciò che
vedeva fare dai colleghi"; "dalle dichiarazioni testimoniali di F.V., collega
che svolgeva l'attività de qua con il F.R., all'udienza del 7.6.16 è risultato
che: F.R. era stato spostato al macchinario in questione solo quel giorno";
"dalla deposizione del teste C.E., tecnico della prevenzione dell'ASL di Monza
all'udienza del 6.6.16, è emerso che il F.R. non aveva effettuato alcuna
attività di formazione rispetto al funzionamento del macchinario", sicché "la
manovra posta in essere, ossia la pulizia della briglia con la macchina in
movimento, non fu che l'epilogo scontato della mancanza di informazioni
adeguate", atteso che il lavoratore può percepire eventuali anomalie nella
propria condotta e conseguentemente astenersene soltanto se dotato della
necessaria formazione stratificata dalla consueta prassi operativa.
La censura formulata non contiene alcuna critica rispetto a tali passaggi del
ragionamento svolto, che sono da soli sufficienti a sostenere il giudizio di
responsabilità penale dei ricorrenti, in quanto le ulteriori argomentazioni
relative all'inadeguatezza della procedura concernente la pulizia dei rulli sono
meramente rafforzative ed aggiuntive, come confermato dall'incipit del
successivo sviluppo della motivazione ("oltre a tale profilo di
responsabilità"). Da tale premessa deriva, pertanto, l'irrilevanza di un
eventuale errore - contenuto nella sentenza impugnata - sull'epoca di adozione
di un'adeguata e corretta procedura per la pulizia dei rulli, che, comunque, non
è stata spiegata al dipendente, vittima dell'infortunio. In proposito va,
difatti, ribadito, come già affermato da Sez. 4, n. 2984 del 29/01/1992 ud. -
dep. 17/03/1992, Rv. 189648, che l'eventuale errore contenuto in una delle
argomentazioni della motivazione è irrilevante se il giudizio di merito sia
fondato anche su elementi del tutto diversi e rispetto ai quali la motivazione
non appare viziata. A ciò si aggiunga che ove la sentenza sia sorretta da una
pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente
e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l?omessa
impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la
censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l?autonoma
motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l?annullamento
della sentenza.
Va, infine, sottolineato che, in tema di sicurezza sul lavoro, il preposto
assume la qualità di garante dell?obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro,
tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l?incolumità
dei lavoratori e di impedire prassi lavorative "contra legenn" (Sez. 4, n. 4340
del 24/11/2015 ud. - dep. 02/02/2016, Rv. 265977 - 01), e che non è
configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per
l?infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal
datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni
antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli
infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed
evitare l?instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di
sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di
pericoli (Sez. 4, n. 22813 del 21/04/2015 ud. - dep. 28/05/2015, Rv. 263497 -
01). Alla luce di tali principi va ribadita la irrilevanza del momento in cui è
stata adottata la corretta procedura per la pulitura della macchina a rulli,
tenuto conto che dall'istruttoria è emersa l'instaurazione di una prassi
difforme e pericolosa.
Solo per completezza va evidenziato che nella sentenza di primo grado è stata
specificamente affrontata e risolta in senso positivo, con indicazione delle
relative deleghe, la questione dell'attribuzione ai preposti A.G. e S. poteri
specifici di formazione dei lavoratori, che, nel caso di specie, peraltro, non
esigevano né particolari competenze né autonomia di spesa, risolvendosi nella
mera necessità di assicurare ai lavoratori adeguate istruzioni e spiegazioni
sulle macchine utilizzate e sulle relative procedure da seguire.
3. Il secondo motivo è in parte fondato.
Mentre la quantificazione della pena e l'allontanamento dal minimo edittale è
stata adeguatamente giustificata in considerazione della gravità della condotta
e del danno, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6
cod.pen. è stato fondato sull'avvenuto risarcimento del lavoratore da parte
degli istituti preposti alla previdenza sociale, senza alcuna valutazione della
transazione tra la vittima e la compagnia di assicurazione della società datrice
di lavoro, che non solo è stata allegata al presente ricorso, ma risulta
prodotta all'udienza del 2 febbraio 2016, in cui è stata dichiarata l'apertura
del dibattimento del giudizio di primo grado. Va, difatti, ricordato che, ai
fini della sussistenza dell?attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il
risarcimento, ancorché effettuato da una società di assicurazione, deve
ritenersi eseguito personalmente dall'imputato medesimo se questi ne abbia
conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio e sia integrale nei confronti di
tutte le persone offese (Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018 Ud. - dep. 18/05/2018,
Rv. 273587 - 01).
4. In conclusione, la sentenza va annullata limitatamente al punto concernente
l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., di cui il giudice del rinvio
valuterà la sussistenza dei presupposti alla luce della documentazione allo
stato non esaminata. Per completezza va ricordato che nel giudizio di rinvio
conseguente ad annullamento parziale della sentenza per mancato riconoscimento
di una circostanza attenuante è impedita la declaratoria della prescrizione,
essendosi ormai formato il giudicato sulla affermazione di responsabilità (tra
le tante in questo senso v. Sez. 3, n. 19690 del 03/04/2013 ud. - dep.
08/05/2013, Rv. 256377 - 01), in quanto incidono sul computo dei termini di
prescrizione solo le aggravanti che stabiliscono una pena di specie diversa e
quelle ad effetto speciale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'attenuante di
cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello
di Milano. Rigetta i ricorsi nel resto.
Visto l'art. 624 cod.proc.pen., dichiara irrevocabile l'affermazione di
responsabilità degli imputati.
Così deciso 9 gennaio 2019.
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