Pubblicato il 10/09/2018 N. 00883/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01045/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2017, proposto dal dott.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Casa, Fabio Sebastiano e
Giovanni Ferasin e con domicilio stabilito presso gli indirizzi di posta
elettronica certificata indicati nell'atto introduttivo del giudizio
contro
Ministero dell'Econo-OMISSIS-e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Venezia e domiciliato presso gli Uffici di questa, in Venezia, S. Marco, n.
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per l'accertamento e la declaratoria
della responsabilit‡ contrattuale ed extracontrattuale dell'Amministrazione
resistente per gli atti persecutori e di mobbing patiti dal ricorrente, come
dedotto in narrativa
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore del
ricorrente, quantificato in Ä
541.796,11 a titolo di danno patrimoniale, Ä 59.460,59 a titolo di spese -OMISSIS--OMISSIS-mediche,
legali ed altro-OMISSIS--OMISSIS- ed Ä 58.674,74 per danno cd. da mobbing, ed
inoltre al risarcimento del danno biologico -OMISSIS--OMISSIS-temporaneo e
permanente-OMISSIS--OMISSIS- , come quantificato nella perizia versata in atti e
del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti il controricorso e la documentazione del Ministero dell'Econo-OMISSIS-e
delle Finanze;
Visti gli ulteriori documenti, la memoria conclusiva e la replica del
ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell'udienza pubblica del 6 giugno 2018 il dott. Pietro De
Berardinis;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
Fatto
L'odierno ricorrente, dott. -OMISSIS-, espone di essere -OMISSIS- -OMISSIS-
della Guardia di Finanza, in ìcongedo assolutoî dall' 11 settembre 2013 per
accertata infermit‡.
Come si legge nel verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale tipo A di
-OMISSIS- n. ACMO II145889 del 26 gennaio 2015, reso nell'ambito del
procedimento avviato ai fini del riconoscimento della dipendenza della predetta
infermit‡ da causa di servizio, l'infermit‡ in questione Ë derivata da ìsindrome
ansioso-depressiva reattiva allíambiente lavorativo conflittuale î. L'esponente
soggiunge che l'ambiente lavorativo ìconflittualeî sarebbe quello del Comando
-OMISSIS- della Guardia di Finanza di -OMISSIS- - Sezione
Logistico-Amministrativa, presso cui egli sarebbe stato forzatamente trasferito
dal settembre 2009.
In particolare, il deducente osserva di essere stato assunto nel 1989 quale
-OMISSIS- -OMISSIS- della Guardia di Finanza e di aver percorso i diversi
gradini della carriera fino ad essere trasferito, dal 18 aprile 2003, presso la
Sezione Informazioni ìIî del Comando -OMISSIS- di -OMISSIS-, per svolgervi
attivit‡ informativa verso colleghi e nei settori istituzionali della Guardia di
Finanza, ivi conseguendo il grado di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-.
Il -OMISSIS- -OMISSIS- precisa che per svolgere il servizio presso la Sezione
ìIî gli era stato rilasciato il cd. ìNulla Osta di Segretezza - N.O.S.
Segretissimo Nazionale î, a riprova della sua affidabilit‡ e della fiducia di
cui egli godeva: fiducia testimoniata anche dall'ampia autono-OMISSIS-operativa
accordatagli nei confronti del Comandante di Sezione, cosicchÈ egli avrebbe
svolto di fatto il proprio servizio alle dirette dipendenze del Comandante
-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-Col. -OMISSIS-- OMISSIS--OMISSIS-.
Il contesto lavorativo, tuttavia, sarebbe repentinamente mutato con il subentro,
nell'ottobre del 2008, di un nuovo Comandante -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-Col. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-:
infatti, a partire da quel momento l'esponente non solo avrebbe perso la sua
autono-OMISSIS-di azione, ma soprattutto avrebbe subito la privazione dei
compiti che normalmente svolgeva, vedendo drasticamente ridotta la propria opera
di indagine prima effettuata all'-OMISSIS-rno degli uffici e limitata la propria
attivit‡ informativa alla mera ricerca su banche dati e quotidiani, senza pi? il
compito di tenere i rapporti con le cariche istituzionali, civili, militari e
religiose del territorio di -OMISSIS-.
Il ricorrente espone poi che nell'agosto del 2009 veniva insistentemente
invitato dal Comandante di Sezione -OMlSsiS--OMISSIS-con modalit‡ rovinose per
la sua serenit‡ familiare-OMISSIS--OMISSIS- ad interrompere le ferie ed a
rientrare in servizio e, una volta rientrato, apprendeva della comunicazione al
Comando -OMISSIS- della Guardia di Finanza -OMISSIS--OMISSIS-ad opera della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-
dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico.
La ìscopertaî di detto procedimento, peraltro risalente al 2002 e definito dal
Tribunale di -OMISSIS- con sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti n. 610/2004, portava ad una denuncia del dott. -OMISSIS-, da parte
dei suoi superiori -OMISSIS--OMISSIS-in specie: del Luog. -OMISSIS-- OMISSIS- e
del Ten. Col. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, alla Procura della Repubblica avente
ad oggetto la partecipazione del medesimo ricorrente, nel 2005, alla procedura
di valutazione per l'avanzamento di grado a -OMISSIS- -OMISSIS-: procedura, nel
corso della quale egli ometteva di riferire al proprio Comando l'esistenza a suo
carico della sentenza penale appena menzionata.
Tuttavia - aggiunge il deducente - detta omissione, sebbene vera, era motivata
dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, egli non aveva avuto contezza della
sentenza stessa, essendogli stata quest'ultima notificata presso la propria
residenza familiare in un periodo in cui - per ragioni personali - dimorava
altrove e non essendogli stata la notifica riferita dalla moglie -OMISSIS--OMISSIS-a
cui la sentenza era stata consegnata-OMISSIS--OMISSIS-. CiÚ, tanto Ë vero che il
relativo processo penale, avviato nel 2009, si Ë concluso con l'assoluzione
piena del dott. -OMISSIS-, dapprima con sentenza del Tribunale monocratico di
-OMISSIS- del 2012 e poi con sentenza della Corte di Appello di Venezia del
2015. Anche il parallelo procedimento promosso dinanzi alla Corte dei conti per
responsabilit‡ erariale si Ë concluso con l'archiviazione nel febbraio del 2016.
Ma - lamenta l'esponente - ben prima di siffatti esiti processuali a lui
favorevoli, l'Amministrazione avrebbe potuto agevolmente verificare la
fondatezza delle sue ragioni: l'Amministrazione, invece, avrebbe ìabusatoî delle
informazioni ricevute dalla Procura sulla sentenza penale del 2004 per porre in
essere nei suoi confronti azioni punitive e comportamenti persecutori.
Tali azioni e comportamenti si sarebbero espressi - oltre che nella sospensione
del ì Nulla Osta di Segretezzaî - nell'irrogazione di sanzioni disciplinari e
nel trasferimento d'autorit‡ dell'esponente dalla Sezione ìIî all'Ufficio
Comando - Sezione Logistico-Amministrativa -OMISSIS--OMISSIS-alle dipendenze di
uno degli ufficiali che lo avevano denunciato-OMISSIS--OMISSIS-, con l'incarico
di ìScrivanoî. Il dr. -OMISSIS- lamenta di aver patito, inoltre, una serie di
affiancameli a colleghi con grosse problematiche personali o di servizio,
trattandosi, nell'un caso, di un ufficiale poi morto suicida e, negli altri
casi, di colleghi con problemi giudiziari -OMISSIS--OMISSIS-il primo indagato e
l'altro sottoposto a processo penale-OMISSIS--OMISSIS-: affiancameli che,
perciÚ, egli ritiene riconducibili ad una chiara volont‡ di perseguitarlo,
imponendogli relazioni di colleganza assai difficoltose.
Oltre alle circostanze suesposte, il deducente lamenta di essere stato
sottoposto, nel nuovo settore di appartenenza, ad altre umiliazioni, basate sul
suo palese demansionamento, in un clima che sarebbe stato spiccatamente punitivo
e vessatorio. A riprova di dette doglianze, egli evidenzia: di essere stato
adibito a svolgere attivit‡ di piantonamento delle ditte che eseguivano lavori
di ristrutturazione nella Caserma ì-OMISSIS-í di -OMISSIS-; che dalla primavera
del 2011 e per circa un anno gli veniva ordinato di svolgere attivit‡ di scarto
d'archivio dello Schedario Generale presso la Caserma ì¨OMISSIS-í di -OMISSIS-,
consistente nel pesare fascicoli archiviati e sistemarli fisicamente in appositi
garage in vista della loro distruzione; ancora, di essere stato adibito
all'attivit‡ di pesatura delle divise da dismettere, la quale, oltre che di
livello inferiore alle mansioni del ricorrente, sarebbe rientrata nei compiti di
una Sezione diversa da quella di appartenenza di quest'ultimo.
L'ordine di eseguire detti compiti non si spiegherebbe - si duole l'esponente -
se non con la volont‡ di svilirlo sul piano professionale. In aggiunta a tutto
ciÚ, egli sarebbe stato illegittimamente denigrato nella redazione delle note
caratteristiche per gli anni 2010/2011 e 2011/2012, tant'Ë vero che tali note
sono state annullate da questo Tribunale, adito dall'odierno ricorrente, con
sentenza n. 924/2013. Non paga di tanto, l'Amministrazione avrebbe ignorato tale
sentenza, redigendo nuove schede valutative ancora illegittime e che, perciÚ,
sono state annullate dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 5584/2015,
perchÈ emessi in violazione dei dettami della sentenza da eseguire. Peraltro -
aggiunge il dr. -OMISSIS- - neanche la suindicata decisione del Consiglio di
Stato sarebbe stata ottemperata dalla P.A., la quale avrebbe insistito nel
predisporre schede di contenuto identico alle precedenti annullate in sede
giurisdizionale.
Ma vi sarebbe dell'altro: l'esponente, dal trasferimento presso la Sezione
Logistico-Amministrativa, sarebbe stato privato degli ìstrumenti di lavoroî, non
ricevendo copia delle chiavi degli armadi che contengono il materiale -OMISSIS--OMISSIS-compresi
i buoni per l'acquisto di benzina e gasolio per le auto di servizio, sebbene
fosse stato nominato ìGestore -OMISSIS- degli Automezzií-OMISSIS-- OMISSIS- e
non ottenendo l'accesso alla rete internet, nonostante la funzione di ì Gestore
dei beni mobilií del Comando -OMISSIS- di -OMISSIS-. NÈ egli avrebbe pi?
partecipato, dal trasferimento e fino al congedo - e, pertanto, per quattro anni
- alle esercitazioni di tiro con l'arma in dotazione di servizio, pur a fronte
dell'obbligo di far svolgere almeno due esercitazioni all'anno.
Tutti questi elementi sarebbero, ad avviso del ricorrente, sintomatici
dell'intento persecutorio avuto nei suoi confronti da vari esponenti
dell'Amministrazione e, in primis, dal Comandante della Sezione Informazioni
ìIî, che lo avrebbe isolato dai colleghi e dal mondo -OMISSIS- sino ad allora
frequentato per ragioni professionali: anche la notizia del procedimento penale
conclusosi con la sentenza n. 610 del 2004 sarebbe stata acquisita dal ridetto
Comandante all'interno del procedimento per l'elevazione del livello del ìN.O.S.î
attribuito al deducente, da ìSegretoî a ìSegretissimoî, ma, in realt‡,
utilizzata per un altro scopo, e cioË per punire quest'ultimo. Altri graduati
avrebbero fatto un uso distorto della notizia, denunciando il -OMISSIS-
-OMISSIS- alla Procura della Repubblica e facendolo, cosÏ, imputare per falso
ideologico e per truffa militare, con l'esito a lui favorevole -OMISSIS--
OMISSIS-assoluzione per entrambi i reati-OMISSIS--OMISSIS- pi? sopra ricordato.
Il procedimento per falso e truffa artatamente avviato sarebbe stato poi usato
per trasferire d'autorit‡ l'esponente alla Sezione Logistico-Amministrativa,
dove egli avrebbe patito le ulteriori condotte di mobbing che si sono riferite,
con il risultato di a-OMISSIS-arsi per una sindrome ansioso-depressiva causa del
suo congedo assoluto. Inoltre, dall'apparire della malattia -OMISSIS--OMISSIS-con
i sintomi tipici dello stress-OMISSIS--OMISSIS- il dott. -OMISSIS- sarebbe stato
costretto a periodi di necessaria pausa lavorativa, di accertamenti
medico-legali e di cura, finchÈ l'infermit‡ si sarebbe cronicizzata e
stabilizzata, ma al prezzo dell'esclusione dello stesso esponente dal mondo
lavorativo.
Per conseguenza, il ricorrente avrebbe patito, anzitutto, un danno patrimoniale,
poichÈ dalla suesposta infermit‡ sarebbe derivata, con il congedo assoluto -OMISSIS--OMISSIS-irreversibile-OMISSIS--
OMISSIS-, la fine della sua vita professionale, a far data dall' 11 settembre
2013. Egli perciÚ chiede, a titolo di danno patrimoniale, le retribuzioni che
avrebbe percepito ove la sua vita lavorativa fosse proseguita normalmente -OMISSIS--OMISSIS-fino
al 2029-OMISSIS--OMISSIS-, nonchÈ il diverso trattamento pensionistico -OMISSIS--OMISSIS-di
quiescenza per et‡-OMISSIS--OMISSIS- che ne sarebbe derivato, quantificando il
dovuto, sulla base di una perizia di parte, in complessivi Ä 541.796,11.
Sempre a titolo di danno patrimoniale, domanda il ristoro delle somme pagate per
far fronte alle spese mediche ed a quelle legali, quantificandole,
rispettivamente, in Ä 12.274,31 ed in Ä 47.186,28, per un totale di Ä 59.460,59.
Ancora, il ricorrente domanda il pagamento di Ä 58.674,74 a titolo di danno da
cd. mobbing, anche stavolta in base ad una perizia di parte e dando conto della
sussistenza di tutti gli elementi strutturali della fattispecie del cd. mobbing
da lavoro.
Quanto al danno non patrimoniale, il ricorrente chiede il pagamento del danno
biologico temporaneo e permanente, per la sindrome ansioso-depressiva da cui Ë
affetto e che dipenderebbe dalle condotte di mobbing a cui sarebbe stato
sottoposto, nonchÈ del danno cd. esistenziale, per il disagio psicologico
particolarmente grave patito.
L'esponente fa valere, sul punto, la responsabilit‡ contrattuale della P.A.
datrice di lavoro, invocando la violazione sia dei comuni principi civilistici
ex artt. 1218 e 2087 c.c., sia della normativa specifica contenuta nel
regolamento di disciplina militare di cui al d.P.R. n. 545/1986, che, all'art.
21, prevede i doveri dei superiori gerarchici nei confronti dei sottoposti.
Si Ë costituito in giudizio il Ministero dell'Econo-OMISSIS-e delle Finanze,
depositando controricorso con documentazione sui fatti di causa -OMISSIS--OMISSIS-tra
cui una relazione del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza: v. doc.
54-OMISSIS--OMISSIS- e resistendo alle domande attoree.
In vista dell'udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoria conclusiva,
ulteriori documenti ed una replica al contenuto della relazione
dell'Amministrazione.
Egli ha depositato, altresÏ, un prospetto di aggiornamento della
so-OMISSIS-richiesta quale risarcimento del danno patrimoniale per il
collocamento a riposo anticipato, che considera i potenziali sviluppi di
carriera del militare fino al 2029, con il conseguimento del grado di -OMISSIS-.
All'udienza pubblica del 6 giugno 2018 la causa Ë stata trattenuta in decisione.
Diritto
Forma oggetto del gravame in epigrafe l'accertamento del diritto del ricorrente
al risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale patito dallo
stesso a causa della condotta vessatoria che sarebbe stata serbata
dell'Amministrazione nei suoi confronti -OMISSIS--OMISSIS-cd. mobbing-
OMISSIS--OMISSIS-, con conseguente condanna dell'Amministrazione stessa al
pagamento della so- OMISSIS-dovuta a titolo risarcitorio, di cui l'interessato
effettua un'analitica elencazione, depositando altresÏ, a supporto delle proprie
pretese, le perizie di taluni professionisti.
CiÚ evidenziato, occorre a questo punto premettere, in linea generale, che,
secondo la giurisprudenza -OMISSIS--OMISSIS-cfr. C.d.S., Sez. VI, 28 gennaio
2016, n. 284; id., 12 marzo 2015, n. 1282- OMISSIS--OMISSIS-, ìil mobbing, nel
rapporto di impiego pubblico, si sostanzia in una condotta del datore di lavoro
o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta
nei confronti del dipendente nellíambiente di lavoro, che si manifesta con
comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od
incongrui rispetto allíordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno
in realt‡ finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo
dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisicaî.
Una recente pronuncia -OMISSIS--OMISSIS-cfr. C.d.S., Sez. IV, 27 ottobre 2016,
n. 4509-OMISSIS-- OMISSIS- ha, quindi, specificato, che, ai fini della
configurabilit‡ della condotta lesiva da mobbing, va accertata la presenza di
una pluralit‡ di elementi costitutivi, dati in particolare:
a-OMISSIS--OMISSIS- dalla molteplicit‡ e globalit‡ di comportamenti a carattere
persecutorio, illeciti o anche di per sÈ leciti, posti in essere in modo
miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente, secondo un disegno
vessatorio;
b-OMISSIS--OMISSIS- dall'evento lesivo della salute psicofisica -OMISSIS--OMISSIS-e
della personalit‡ morale: v. C.d.S., Sez. VI, 16 aprile 2015, n.
1945-OMISSIS--OMISSIS- del dipendente;
c-OMISSIS--OMISSIS- dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del
superiore gerarchico e la lesione dell'integrit‡ psicofisica -OMISSIS--OMISSIS-e
della personalit‡-OMISSIS--OMISSIS- del lavoratore;
d-OMISSIS--OMISSIS- dalla prova dell'elemento soggettivo, cioË dell'intento
persecutorio unificante i singoli fatti lesivi, che rappresenta elemento
costitutivo della fattispecie -OMISSIS--OMISSIS-Cass. civ., Sez. lav., 16 marzo
2016, n. 5230; id., 19 febbraio 2016, n. 3291; C.d.S, Sez. VI, n. 1945/2015, cit.-OMISSIS--OMISSIS-.
Come si legge in tale pronuncia, ì la sussistenza di condotte c.d. mobbizzanti
deve essere qualificata dallíaccertamento di precipue finalit‡ persecutorie o
discriminatorie, poichÈ proprio líelemento soggettivo finalistico consente di
cogliere in uno o pi? provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza
frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla
dequalificazione, svalutazione o emarginazione del lavoratore pubblico dal
contesto organizzativo nel quale Ë inserito che Ë imprescindibile ai fini della
configurazione del mobbing -OMISSIS--OMISSIS-cfr. Cons. Stato, sez. III, 12
gennaio 2015, n. 28; id., sez. III, 4 febbraio 2015, n. 529; id., sez. VI, 12
marzo 2015, n. 1282; id., sez. III, 14 maggio 2015, n. 2412; id, sez. VI, n.
284/2016, cit-OMISSIS-OMISSIS-.
-OMISSIS--OMISSIS-....-OMISSIS--OMISSIS- Conseguentemente un singolo atto
illegittimo o anche pi? atti illegittimi di gestione del rapporto in danno del
lavoratore, non sono, di per sÈ soli, sintomatici della presenza di un
comportamento mobbizzante -OMISSIS--OMISSIS-cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile
2015, n. 1945; id., sez. VI, n. 284/2016, cit-OMISSIS-OMISSIS-.
Tanto premesso, si evidenzia che il ricorrente ha allegato e comprovato talune
circostanze in grado di dimostrare la presenza, nel caso in esame ed a suo
danno, dei suesposti elementi costitutivi del cd. mobbing, nei termini e nei
limiti che di seguito si vanno ad esporre.
In particolare, ad avviso del Collegio sintomatici di una condotta persecutoria
dell'Amministrazione nei confronti del -OMISSIS- -OMISSIS- sono gli episodi di
demansionamento subiti dal medesimo una volta trasferito presso la Sezione
Logistico-Amministrativa del Comando -OMISSIS-: episodi che, nella loro realt‡
storica, non vengono nemmeno negati nella relazione versata in atti
dall'Amministrazione resistente. A ben vedere, anzi, tali fatti sono
pacificamente riconosciuti dalla P.A., la quali si limita - poco
convincentemente - a negarne la portata svilente e di sostanziale
demansionamento a danno del ricorrente.
Al riguardo, il Collegio ritiene di dover prescindere da quanto affermato
dall'interessato in altra sede - OMISSIS--OMISSIS-e precisamente, nel giudizio
di appello penale-OMISSIS--OMISSIS-, che - secondo la relazione della P.A. -
dimostrerebbe le contraddizioni in cui egli sarebbe incorso, avendo in detta
sede valorizzato -OMISSIS--OMISSIS-anche-OMISSIS--OMISSIS- i servizi svolti
presso la Sezione Logistico-Amministrativa: ciÚ che conta Ë, infatti,
l'obiettiva considerazione degli incarichi affidati al militare nel periodo di
servizio presso l'ora vista Sezione, alla luce delle mansioni che, ai sensi
dell'art. 34 del d.lgs. n. 199/1995 -OMISSIS--OMISSIS-contenente il nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
Guardia di Finanza-OMISSIS--OMISSIS-, competono alla figura del -OMISSIS-
-OMISSIS-.
In dettaglio, l'art. 34 cit. -OMISSIS--OMISSIS-rubricato ì Funzioni del
personale appartenente al ruolo ´ispettoriªî-OMISSIS--OMISSIS- cosÏ recita:
ì1. Agli appartenenti al ruolo ´ispettoriª sono attribuite le qualifiche di
ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente
di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al co-OMISSIS-1:
a-OMISSIS--OMISSIS- collabora con il superiore diretto, che puÚ sostituire in
caso di impedimento o di assenza;
b-OMISSIS--OMISSIS- assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia tributaria,
con particolare riguardo allíattivit‡ di ricerca e di constatazione delle
violazioni tributarie, finanziarie ed economiche;
c-OMISSIS--OMISSIS- svolge funzioni di polizia giudiziaria, con particolare
riguardo allíattivit‡ investigativa;
d-OMISSIS--OMISSIS- di norma Ë preposto al comando di unit‡ operative, di
reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici;
e-OMISSIS--OMISSIS- svolge, di norma, in relazione alla professionalit‡
posseduta, compiti di insegnamento formazione e di istruzione del personale del
Corpo;
f-OMISSIS--OMISSIS- espleta attivit‡ di studio e pianificazione, nonchÈ mansioni
la cui esecuzione richiede continuit‡ di impiego per elevata specializzazione e
capacit‡ di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.
3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, sono
di norma attribuite mansioni che implicano, nellí‡mbito del ruolo di
appartenenza, maggiori livelli di responsabilit‡ e di apporto professionale,
nonchÈ incarichi di comando ed operativi di pi? elevato impegno. Essi, in
relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresÏ
funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del
medesimo ruolo degli ispettori.
-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-î.
C'Ë da aggiungere che, poichÈ non risulta in atti che la P.A. abbia mai inteso
annullare, o revocare, o sospendere il conferimento al militare del grado di
-OMISSIS- -OMISSIS-, sebbene la denuncia penale a suo carico fosse stata
originata proprio dall'omessa dichiarazione, ad opera del ricorrente, nel corso
della procedura di avanzamento a detto grado, dell'emissione nei propri
confronti di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti -OMISSIS--OMISSIS-n.
610/2004-OMISSIS--OMISSIS-, ap-OMISSIS- senz'altro corretto confrontare le
mansioni in concreto affidategli nel periodo di servizio considerato -OMISSIS--OMISSIS-presso
la Sezione Logistico-Amministrativa del Comando -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- con
le mansioni proprie del grado da lui rivestito: quello, appunto, di -OMISSIS- -
OMISSIS-.
Orbene, la relazione della P.A. si sforza di dimostrare che tutte le attivit‡
affidate al -OMISSIS- - OMISSIS- e di cui costui si lamenta -OMISSIS--OMISSIS-il
ìpiantonamento", rectius: il controllo delle ditte che eseguivano lavori di
ristrutturazione; lo scarto d'archivio; le operazioni di concentramento di capi
di vestiario non pi? in uso al Corpo; la cd. attivit‡ ìda scr/Vanoî-OMISSIS--OMISSIS-
sarebbero, in realt‡, coerenti con le mansioni dello stesso e con i compiti
propri della Sezione. A dimostrazione di ciÚ, la P.A. adduce che alcuni degli
incarichi -OMISSIS--OMISSIS-ad es. quello di ìscr/Vanoî-OMISSIS- -OMISSIS-
costituirebbero ìla canonica attribuzione matricolare del Corpo, riferita
indistintamente ai militari in forza alle articolazioni di staff, fatta
eccezione per quelli di grado pi? elevato -OMISSIS-- OMISSIS-....-OMISSIS--OMISSIS-î,
mentre altri -OMISSIS--OMISSIS-ad es. il controllo delle imprese incaricate di
lavori di ristrutturazione-OMISSIS--OMISSIS- costituirebbero funzioni delicate
-OMISSIS-- OMISSIS-per i riflessi sul piano del controllo della spesa
pubblica-OMISSIS--OMISSIS-, svolte indistintamente da tutti i membri della
Sezione, a prescindere dal grado. Quanto allo scarto d'archivio, anch'esso
integrerebbe in realt‡ una delicata attivit‡ di previa individuazione degli atti
da sottoporre al vaglio della competente Commissione per la formulazione della
proposta di scarto e, comunque, avrebbe occupato una minima parte -OMISSIS--OMISSIS-n.
16 giornate lavorative-OMISSIS-- OMISSIS- del lavoro del ricorrente. Infine, il
militare potrebbe aver coordinato, ma non certo eseguito di persona, l'attivit‡
di concentramento dei capi di vestiario non pi? in uso al Corpo.
Neppure la doglianza di mancato accesso ai pi? semplici strumenti di lavoro
sarebbe fondata, poichÈ, da un lato, l'incarico di ìResponsabile-OMISSIS- degli
Automezzií sarebbe stato conferito, a partire dal 28 febbraio 2012, a due
militari diversi dal ricorrente e ciÚ - par di capire - nelle difese della P.A.
spiegherebbe la mancata consegna a quest'ultimo di una copia delle chiavi degli
armadi contenenti il materiale. D'altro lato, in ordine all'incarico di ìGestore
dei materiali", che gli sarebbe stato conferito nel triennio 2010-2012, siffatto
incarico non comporterebbe per nulla - come erroneamente sostiene l'interessato
- il compito di eseguire acquisti di beni e servizi utili al Corpo attraverso il
ìM.E.P.A." e, dunque, non sarebbe ad esso strumentale l'accesso alla rete
internet, che il -OMISSIS- -OMISSIS- lamenta di non avere ottenuto: e, del
resto, l'abilitazione a tale accesso sarebbe stata attribuita a tutti i militari
solo nel novembre 2014, quindi ben dopo il suo congedo.
Da ultimo, la mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro, che si
ridurrebbe a tre anni, rispetto ai quattro anni lamentati dall'interessato,
dipenderebbe solo dall'impossibilit‡ di garantire un'adeguata turnazione a tutto
il personale in forza al Comando -OMISSIS- di -OMISSIS-, per la limitata
disponibilit‡ del poligono di tiro concesso in uso dalla Polizia di Stato.
CosÏ riportate le difese dell'Amministrazione, osserva il Collegio che - come
gi‡ accennato - le stesse sono, invero, assai poco convincenti.
In primo luogo, alcune delle affermazioni della P.A. sono francamente poco
credibili, o, comunque, sfornite di supporto probatorio. CosÏ, non si comprende
in che cosa possa essere consistita l'attivit‡ di ìcoordinamentoî delle
operazioni di concentramento dei capi di vestiario non pi? in uso al Corpo:
operazioni, la cui portata svilente e demansionante per il -OMISSIS- -OMISSIS-
ap-OMISSIS- di palmare evidenza, ove messe a confronto con il ìmansionarioî del
-OMISSIS- -OMISSIS- previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 199/1995. NÈ detta
portata svilente sarebbe sminuita ove tale ìcoordinamentoî
- di cui la P.A. non fornisce, si ripete, alcuna prova - vi fosse davvero stato.
Analogamente l'Amministrazione afferma, ma non comprova che il compito di ì
controllo" delle ditte che eseguono lavori -OMISSIS--OMISSIS-ad es. di
ristrutturazione della caserma-OMISSIS--OMISSIS- sarebbe svolto
ìindistintamenteî da tutti i membri della Sezione Logistico-Amministrativa:
anche questa, perÚ, Ë affermazione che, oltre a non essere supportata da prova,
ap-OMISSIS- poco credibile, ove a detto compito di ìcontrollo" si attribuisca -
come fa il ricorrente, che parla di ìpiantonamentoî - il significato di mere
funzioni di sorveglianza delle attivit‡ materiali eseguite dai dipendenti delle
ditte incaricate delle lavorazioni.
A tal proposito, non puÚ non censurarsi l'equivoco e la confusione che sono
ingenerati dal richiamo, da parte della P.A., alla circolare del Comando
Generale della Guardia di Finanza n. 90000/310 del 2011, la quale assegna alle
Sezioni Logistico-Amministrative dei Comandi Provinciali le attivit‡ di
ìcoordinamento, gestione e monitoraggio dello stato di attuazione degli
interventi infrastrutturali della Guardia di Finanzaî ed il controllo
tecnico-logistico ìdi concordanza sulle forniture e sulle prestazioni di
pertinenza del Comando -OMISSIS- e reparti dipendentií.
Non Ë chi non veda, infatti, che una cosa sono le menzionate attivit‡ di ì
coordinamento, gestione e monitoraggioî, nonchÈ il controllo ì di natura tecnico
logistica î, che possono certamente implicare l'assolvimento di funzioni
delicate e dal contenuto complesso; tutt'altro cosa sono, invece, le attivit‡
materiali di sorveglianza e ìpiantonamentoî dei dipendenti delle ditte
incaricate dei lavori, nel corso dell'esecuzione degli stessi: ma Ë a
qu-OMISSIS- ultime che il -OMISSIS- -OMISSIS- afferma di essere stato adibito, e
non gi‡ a quelle di contenuto pi? elevato previste dalla circolare sopra
indicata, e la P.A. non confuta detta affermazione, ingenerando, invece,
l'equivoco ora descritto -OMISSIS-- OMISSIS-quello per il quale anche le
attivit‡ di materiale sorveglianza rientrerebbero nel controllo e nel
monitoraggio di cui parla la circolare del 2011-OMISSIS--OMISSIS-.
Quanto alle attivit‡ di scarto d'archivio, la P.A. cerca di sminuirne la valenza
evidenziando la ridotta portata temporale del loro svolgimento ad opera del
militare: ma in disparte la correttezza in punto di fatto dell'osservazione -
efficacemente contrastata dall'interessato nella memoria di replica -, non Ë chi
non veda come a detta attivit‡ in nessun modo puÚ riconoscersi l'importanza che
la relazione della P.A. pretende, con scarsissima verosimiglianza, di
riconnettervi. In ogni caso, trattasi di attivit‡ che, al pari di quelle di cui
ai punti precedenti, assai difficilmente potrebbe ascriversi tra le mansioni che
l'art.
34 del d.lgs. n. 199/1995 assegna alla figura del -OMISSIS- -OMISSIS-.
Eloquente, peraltro, circa il contenuto delle operazioni di scarto d'archivio
affidate all'interessato, Ë la documentazione versata in atti sia dal medesimo -OMISSIS--OMISSIS-all.
39 al ricorso-OMISSIS-- OMISSIS-, sia dall'Amministrazione -OMISSIS--OMISSIS-doc.
44-OMISSIS--OMISSIS-: dalla stessa si evince che l'incarico conferito al
-OMISSIS- -OMISSIS-, lungi dal comportare operazioni di complessa elaborazione e
scelta dal materiale da proporre per lo scarto -OMISSIS--OMISSIS-come fa
intendere la P.A.-OMISSIS--OMISSIS-, sono consistite, anche in questo caso, in
compiti di mera sorveglianza e controllo delle operazioni di distruzione.
In secondo luogo, alcune delle argomentazioni difensive della P.A. risultano
contraddittorie ed anzi finiscono per supportare le tesi del ricorrente.
Ci si riferisce, in particolare, all'incarico di ì Responsabile -OMISSIS- degli
Automezziî, in merito al quale Ë la stessa Amministrazione - come sopra visto -
ad affermare che detto incarico, di indubbia rilevanza in assoluto e che
comunque Ë indiscutibilmente di ben maggiore importanza rispetto a quelli
attribuiti al -OMISSIS- -OMISSIS-, una volta introdotto con la menzionata
circolare del 2011, Ë stato assegnato ad altri due militari. Ma cosÏ facendo, la
P.A. non si avvede di quanto strida la circostanza che, quasi contestualmente,
mentre il citato militare veniva adibito a compiti svilenti e non riconducibili
a quelli propri del suo ìmansionarioî, gli incarichi pi? importanti e delicati
della Sezione venivano assegnati ad altri componenti della stessa.
Soprattutto, ci si richiama all'incarico di ì Gestore dei materiali", che la
relazione versata in atti dalla P.A. afferma essere stato conferito al
ricorrente nel triennio 2010/2012 e che, ad avviso del Collegio, avrebbe dovuto
comportare naturaliter l'assegnazione a costui di una copia delle chiavi degli
armadi contenenti i suddetti materiali: assegnazione che, come si Ë visto, il
militare nega essere mai avvenuta, senza che di tale circostanza la P.A.
fornisca adeguata confutazione -OMISSIS--OMISSIS-ed anzi, - OMISSIS-ndo per
certi versi darne conferma, almeno implicita-OMISSIS--OMISSIS-. E ben a ragione
l'interessato adduce il fatto a sostegno della sue doglianze, trattandosi di
vicenda che sembrerebbe dimostrare un'evidente mancanza di fiducia - non
adeguatamente motivata - dei superiori nei suoi confronti.
Si tralascia la questione della mancata abilitazione per l'accesso ad internet -
su cui, peraltro, il - OMISSIS- -OMISSIS- torna nella memoria di replica,
contestando puntigliosamente la ricostruzione della P.A. -, in quanto si ritiene
pi? importante la circostanza che al militare per ben tre anni -OMISSIS-
-OMISSIS-secondo la P.A.-OMISSIS--OMISSIS- o, addirittura, quattro -OMISSIS--OMISSIS-secondo
le sue doglianze-OMISSIS--OMISSIS- non Ë stato consentito di parteci-OMISSIS-
alle esercitazioni di addestramento al tiro: circostanza che Ë pacificamente
ammessa dalla P.A. nelle sue difese ed in relazione alla quale tutte le
giustificazioni offerte dalla stessa P.A. -OMISSIS--OMISSIS-basate sulla
limitata disponibilit‡ del poligono-OMISSIS--OMISSIS- appaiono assolutamente
vane, oltre che prive - ancora una volta - del benchÈ minimo supporto
probatorio.
Pi? in generale - e la riflessione vale anche per gli affiancamenti del
ricorrente con colleghi ì difficilií - la P.A. non si avvede minimamente del
fatto che gli indizi addotti dal militare a sostegno dell'accusa di
comportamenti persecutori posti in essere a suo danno, se rilevano anche
individualmente presi, tanto pi? hanno valore ove considerati nel loro
complesso.
Invero, ciÚ che pi? colpisce Ë la presenza del ricorrente in ciascuna ed in
tutte le vicende poc'anzi descritte: ìtuttií svolgerebbero le mansioni di
sorveglianza delle lavorazioni commissionate alle ditte, ma intanto Ë il
-OMISSIS- -OMISSIS- a svolgerle; ìtuttií i militari sarebbero stati lesi, nelle
turnazioni per le esercitazioni di tiro, ma intanto Ë il citato militare ad
esserne stato escluso per ben tre anni; a costui, guardacaso, Ë toccato l'affiancamento
con colleghi aventi una situazione professionale tutt'altro che semplice -OMISSIS--OMISSIS-ci
si riferisce ai due affiancameli del 2011 e del 2012, non certo a quello con lo
sfortunato militare morto suicida-OMISSIS--OMISSIS-, ecc.: la sistematicit‡
delle condotte della P.A. Ë il sintomo pi? rilevante, per il Collegio, del cd.
mobbing, mostrando essa la sussistenza di un intento dei superiori volto, se non
a perseguitare, quantomeno a dequalificare e ad emarginare l'interessato,
svilendolo soprattutto tramite una continua opera di demansionamento.
A conclusione di tali riflessioni, ap-OMISSIS- difficile, perciÚ, non concordare
con il militare sul significato punitivo nei suoi confronti degli episodi sopra
rammentati, che concretano un demansionamento ed uno svilimento della sua
professionalit‡, se non addirittura un vero e proprio mobbing.
Ed Ë altrettanto difficile non collegare tali episodi con la vicenda penale
descritta nella parte ì in fattoî, che ha visto coinvolto il -OMISSIS-
-OMISSIS-, per cogliervi una conferma indiretta del significato ìpunitivoî del
trattamento inflitto a quest'ultimo dalla P.A., quale ulteriore punizione,
illegittima, per le condotte che egli avrebbe posto in essere.
Ancora di recente, la giurisprudenza ha evidenziato che ì ai fini della
configurabilit‡ della condotta lesiva -OMISSIS--OMISSlS-mobbing-OMISSIS--OMISSIS-
posta in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore nellíambiente
di lavoro, idonea a fondare il diritto al risarcimento del danno dalla stessa
derivante, deve emergere, in sede processuale, la molteplicit‡ di comportamenti
di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente,
che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato
contro il dipendente con intento vessatorio, líevento lesivo della salute o
della personalit‡ del dipendente, il nesso eziologico tra la condotta del datore
di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio allíintegrit‡ psico-fisica
del lavoratore e la sussistenza del disegno o dellíintento persecutorio, da
ravvisarsi in ipotesi di comportamenti materiali o di provvedimenti
contraddistinti da finalit‡ di volontaria e organica vessazione nonchÈ
discriminazione, con connotazione emulativa e pretestuosa, indipendentemente
dalla violazione di specifici obblighi contrattuali, identificabile quale
elemento soggettivo della fattispecie illecita" -OMISSIS--OMISSIS-v. T.A.R.
Ca-OMISSIS-ia, Napoli, Sez. VII, 6 giugno 2017, n. 3014-OMISSIS--OMISSIS-.
Orbene, tali elementi costitutivi dell'illecito causativo del cd. danno da
mobbing sono ravvisabili, ad avviso del Collegio, nei comportamenti sopra
descritti dell'Amministrazione, dai quali si evincono la progressiva
discriminazione e la pretestuosa vessazione inflitte al ricorrente:
comportamenti i quali, perciÚ, sono fonte di responsabilit‡ contrattuale per la
P.A. ai sensi dell'art. 2087 c.c., in quanto lesivi della personalit‡ morale del
dipendente.
Ad avviso del Collegio, invece, non puÚ riconnettersi alcun significato
persecutorio e/o punitivo alla predisposizione, da parte della P.A., di schede
valutative inferiori alle aspettative del militare, nÈ alla circostanza che, una
volta da lui ottenuto l'annullamento giurisdizionale di dette schede, la P.A.
abbia reiterato nel predisporle con un contenuto pressochÈ identico alle
precedenti, in violazione del dictum giudiziale.
Si tratta, infatti, di episodio senz'altro deprecabile, ma che puÚ spiegarsi con
la resistenza - talvolta ostinata - della P.A. ai comandi ad essa i-OMISSIS-titi
dal Giudice, o addirittura con l'incomprensione dei medesimi. Questo Ë un
fenomeno certo censurabile e tuttavia ben noto in linea generale - tanto che, in
relazione ad esso, il Legislatore ha predisposto l'apposito rimedio del giudizio
di ottemperanza - OMISSIS--OMISSIS-v. artt. 112 e ss. c.p.a.-OMISSIS--OMISSIS-
-, il quale, perciÚ, pi? che alla problematica dei rapporti tra P.A. datrice di
lavoro e dipendenti, si riferisce a quelle del rapporto tra Amministrazione e
Giurisdizione e dell'effettivit‡ della tutela giurisdizionale nei confronti
della P.A..
Ancora, non puÚ riconoscersi valore sintomatico di condotta persecutoria e di
mobbing nei confronti del -OMISSIS- -OMISSIS- alla circostanza, in sÈ
considerata, del suo trasferimento dalla Sezione Informazioni ìIî alla Sezione
Logistico-Amministrativa, poichÈ la P.A. ha spiegato le ragioni di tale
trasferimento, legate alla perdita, da parte del militare, dei requisiti
prescritti per il personale in forza alle Sezioni ìIî del Corpo. Neppure puÚ
attribuirsi valore sintomatico del mobbing al drastico ridimensionamento dei
compiti assegnati all'interno della Sezione ìIî al ricorrente che, a detta di
costui, sarebbe avvenuto con l'avvicendamento ai vertici del Comando -OMISSIS-:
invero, Ë dallo stesso contenuto del ricorso che si evince come fosse stato il
precedente contesto lavorativo in cui operava il militare ad aver dato luogo
all'attribuzione di fatto, a quest'ultimo, di margini di autono-OMISSIS-
assolutamente extra ordinem e, c'Ë da aggiungere, di difficile
co-OMISSIS-ibilit‡ con un ordinamento improntato a principi fortemente
gerarchici, quale quello militare.
Infine, in merito alla condotta processuale tenuta dall'Amministrazione nel
procedimento giudiziario che ha coinvolto il ricorrente e che si Ë concluso con
la sua assoluzione, non -OMISSIS- potersi dire che tale condotta abbia mostrato
intenti persecutori, perchÈ, da un lato, la denuncia all'Autorit‡ giudiziaria di
possibili fatti di reato era condotta doverosa per i superiori del militare
-OMISSIS-- OMISSIS-come lo era la segnalazione per responsabilit‡
amministrativo-contabile-OMISSIS-- OMISSIS-; dall'altro, l'impugnazione delle
sentenze favorevoli al -OMISSIS- -OMISSIS- non esorbita i limiti delle normali
condotte processuali e non puÚ configurarsi - come fa il ricorrente nella
memoria conclusiva - quale atto ìincomprensibileî.
Quanto da ultimo esposto ha riflessi concreti, giacchÈ limita temporalmente le
condotte persecutorie individuabili a danno del -OMISSIS- -OMISSIS- al periodo
in cui costui ha prestato servizio presso la Sezione Logistico-Amministrativa e,
per conseguenza, diminuisce la rilevanza che tali condotte possono avere
rivestito sul piano causale rispetto ai pregiudizi lamentati dal ricorrente.
Infatti, da un lato - senza entrare nella sfera di competenza degli organi
deputati al riconoscimento o meno della dipendenza dell'infermit‡ da causa di
servizio, nel parallelo procedimento amministrativo di ottenimento del cd. equo
indennizzo avviato dall'interessato - alle condotte persecutorie pi? sopra
esposte, per il limitato arco temporale del loro svolgimento, puÚ attribuirsi,
al pi?, un ruolo di fattore aggravante della suddetta infermit‡, ma non certo di
fattore determinativo di questa. Peraltro, la P.A. ha documentato come il
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con -OMISSIS-re espresso in data
19 ottobre 2017, nell'adunanza n. 659, abbia denegato la dipendenza della
predetta infermit‡ da fatti di servizio -OMISSIS--OMISSIS-v. doc.
37-OMISSIS--OMISSIS-, in particolare negando la sussistenza di situazioni
conflittuali relative al servizio non dovute a responsabilit‡ del richiedente.
In questa prospettiva, la configurabilit‡ del cd. danno da mobbing residua solo,
come si Ë gi‡ riferito, quale effetto della lesione della personalit‡ morale del
dipendente -OMISSIS--OMISSIS-cfr. C.d.S.,
Sez. VI, n. 1945/2015, cit.; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 10 marzo 2015, n.
145-OMISSIS-- OMISSIS-.
D'altro lato, anche a dissentire dall'ora visto -OMISSIS-re -OMISSIS--OMISSIS-per
l'imputabilit‡ alla P.A. delle ridette situazioni conflittuali nell'ambiente
lavorativo-OMISSIS--OMISSIS-, non si deve tralasciare il ruolo preponderante che
possono avere giocato, nell'insorgenza e negli sviluppi della patologia -OMISSIS--OMISSIS-ìsindrome
ansioso-depressivaî-OMISSIS--OMISSIS-, altri fattori, che emergono diffusamente
dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso -OMISSIS--OMISSIS- le
vicissitudini personali e familiari del militare, nonchÈ la stessa sua
sottoposizione al procedimento penale, e, in parallelo, a quello per
responsabilit‡ amministrativo-contabile-OMISSIS--OMISSIS-.
Tutti questi elementi conducono a riconoscere in via equitativa al ricorrente
una so-OMISSIS- a titolo di risarcimento del cd. danno da mobbing, di Ä
30.000,00, pari a circa il 50% dell'importo domandato a tale titolo con il
ricorso -OMISSIS--OMISSIS-Ä 58.674,74-OMISSIS--OMISSIS- e che, peraltro, deve
considerarsi comprensiva di tutte le voci di danno non patrimoniale chi-OMISSIS-
dal militare - OMISSIS--OMISSIS-incluso il danno esistenziale, che, a partire
dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11
novembre 2008, n. 26972, non va pi? liquidato separatamente, ma deve essere
ricompreso all'interno della pi? ampia categoria del danno non
patrimoniale-OMISSIS-- OMISSIS-.
Tale liquidazione omnicomprensiva tiene poi conto, per quanto riguarda la
domanda di liquidazione del danno biologico, del fattore ostativo costituito dal
gi‡ ricordato -OMISSIS-re negativo del Comitato di Verifica per le Cause di
Servizio del 19 ottobre 2017. CiÚ, senza dimenticare il recente orientamento
giurisprudenziale, che afferma il divieto di cumulo tra il cd. equo indennizzo e
la so-OMISSIS- riconosciuta eventualmente a titolo di danno biologico -OMISSIS--OMISSIS-C.d.S.,
A.P., 23 gennaio 2018, n. 1-OMISSIS--OMISSIS-.
Inoltre, non puÚ essere accolta la domanda di risarcimento del danno
patrimoniale da pensionamento anticipato presentata dal -OMISSIS- -OMISSIS-,
dovendosi sul punto condividere le obiezioni formulate dalla P.A. nella sua
relazione sui fatti di causa.
Invero, l'Amministrazione eccepisce condivisibilmente che detta domanda Ë
infondata, poichÈ essa si basa sull'erroneo assunto che l'infermit‡ per la quale
il militare Ë stato posto in congedo avrebbe comportato un'incapacit‡ assoluta
di lavorare e, cosÏ, la sua esclusione dal mondo lavorativo, mentre in realt‡ il
collocamento a riposo Ë il frutto di una libera scelta del lavoratore.
Quest'ultimo, infatti, Ë stato giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato ed al servizio di istituto nella Guardia di Finanza dalla
Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS- con verbale n. ACMOII135077 dell' 11
settembre 2013. La Commissione ha, tuttavia, giudicato il ricorrente ìidoneo al
servizio nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero
dellíEcono-OMISSIS-e delle Finanze -OMISSIS--OMISSIS-art. 14 legge
266/99-OMISSIS--OMISSIS-î. Nonostante ciÚ, in pari data il dipendente ha reso
dichiarazione di ìrinunciare al transito nei ruoli del personale civile del
Ministero dellíEcono-OMISSIS-e delle Finanzeî -OMISSIS--OMISSIS-v. docc. 31 e 32
della difesa erariale-OMISSIS--OMISSIS-.
Come giustamente rileva la P.A., il militare ha, quindi, volontariamente
rinunciato alla possibilit‡ di proseguire l'attivit‡ lavorativa in altro settore
del Ministero, conservando, ai sensi dell'art. 4, co- OMISSIS-3, del d.m. 18
aprile 2002 -OMISSIS--OMISSIS-regolante il ìtransito di personale della Guardia
di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni
dipendenti o meno da causa di servizio, nelle aree funzionali del personale del
Ministero dellíecono-OMISSIS-e delle finanze, a norma dellíart. 14,
co-OMISSIS-5, della L. 28 luglio 1999, n. 266î-OMISSIS--OMISSIS-, un trattamento
equivalente a quello goduto nella Guardia di Finanza e maturando, in tal modo,
ulteriori contributi pensionistici, oltre ad un maggior trattamento di fine
servizio. Il pregiudizio patrimoniale derivante dall'anticipato collocamento a
riposo Ë, quindi, da ascrivere unicamente al comportamento dell'interessato,
dovendosi escludere al riguardo qualsiasi responsabilit‡ della P.A., in base al
principio generale ex art. 1227 c.c..
In una fattispecie analoga, infatti, questa Sezione ha gi‡ avuto modo di
affermare:
ìLa patologia accertata nel ricorrente -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- ha
comportato,
comunque, la dispensa del ricorrente dal servizio militare, ma lo stesso non ha
optato, come avrebbe potuto, per líimpiego in altre amministrazioni civili dello
Stato, cosÏ da evitare il pregiudizio patrimoniale accusato.
Infatti, líart. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266 ed il relativo Decreto
Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo della citata norma -OMISSIS--OMISSIS-oggi
líart. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 - codice dell'ordinamento militare
--OMISSIS--OMISSIS-, consentiva e consente al personale delle Forze armate e
dellíArma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio di transitare,
a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della
Difesa, secondo modalit‡ e procedure definite con decreto del Ministro della
Difesa, di concerto con i Ministri dellíecono-OMISSIS-e delle finanze e della
pubblica amministrazione e innovazione e secondo la tabella di co-OMISSIS-azione
allegata al predetto D.I..
Ebbene la omessa elezione, da parte del ricorrente, di subordinate possibilit‡
di impiego presso altre amministrazioni pubbliche consente di escludere la
sussistenza di residuali ed eventuali pregiudizi patrimoniali subiti dal
ricorrente, proprio in ossequio al generale principio di cui allíart. 1227 c.c.î
- OMISSIS--OMISSIS-T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 giugno 2013, n.
885-OMISSIS--OMISSIS-.
Da ultimo, non puÚ neppure essere accolta la domanda di risarcimento del danno
patrimoniale per le spese mediche e quelle legali sostenute. Per quanto riguarda
le prime, infatti, si rinvia a quanto sopra detto circa la domanda di
risarcimento del danno biologico, mentre relativamente alle seconde, non si
rinviene un nesso di causalit‡ con i comportamenti vessatori e persecutori
ascritti alla P.A., essendo altra cosa, evidentemente, la liquidazione delle
spese sostenute per il patrocinio difensivo nel presente giudizio.
In conclusione, pertanto, il ricorso Ë parzialmente fondato e da accogliere,
essendo fondata la sola domanda di risarcimento del danno cd. da mobbing, inteso
quale danno non patrimoniale per lesione della personalit‡ morale del dipendente
pubblico -OMISSIS--OMISSIS-comprensivo altresÏ del danno
esistenziale-OMISSIS--OMISSIS-: danno che si liquida, in via equitativa, in
complessivi Ä 30.000,00.
Detta so-OMISSIS-dovr‡ essere maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi
legali, in applicazione dei correnti criteri civilistici -OMISSIS--OMISSIS-cfr.
C.d.S., Sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 365, che richiama in proposito Cass. civ.,
Sez. Un., 12 febbraio 1995, n. 1712; v., altresÏ, T.A.R. Veneto, Sez. II, 14
marzo 2018, n. 308-OMISSIS--OMISSIS-. Considerato, inoltre, che con la
liquidazione giudiziale il debito di valore si trasforma in debito di valuta,
sulla so-OMISSIS-complessiva ora indicata dovranno poi essere corrisposti gli
interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza e
fino all'effettiva soddisfazione del credito risarcitorio -OMISSIS-- OMISSIS-cfr.
T.A.R. Veneto, Sez. I, 28 aprile 2017, n. 418; id., 24 ottobre 2016, n. 1168;
T.A.R. Lo- OMISSIS-dia, Milano, Sez. III, 3 dicembre 2013, n.
2681-OMISSIS--OMISSIS-.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto
conto della parziale fondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Sezione Prima -OMISSIS--OMISSIS-IA-OMISSIS-
-OMISSIS-, cosÏ definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie in parte, nei termini specificati in motivazione e, per
conseguenza, condanna l'Amministrazione intimata al pagamento, in favore del
ricorrente, della so-OMISSIS-di Ä 30.000,00 -OMISSIS--OMISSIS-
trentamila/00-OMISSIS--OMISSIS-, maggiorata di interessi legali e rivalutazione
monetaria, a titolo di risarcimento del cd. danno da mobbing.
Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese
ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in Ä 1.500,00 -OMISSIS--OMISSIS-millecinquecento/00-OMISSIS--
OMISSIS-, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit‡ amministrativa.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti
per ogni eventuale valutazione di competenza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, co-OMISSIS-8, del
d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, ad oscurare le generalit‡ nonchÈ
qualunque dato idoneo a rivelare le generalit‡ o lo stato di salute del
ricorrente, o di persone comunque ivi citate.
CosÏ deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018, con
l'intervento dei magistrati:
Omissis