PROTOCOLLO 3 OTTOBRE 2018
Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 ottobre 2018, n. 24108
Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione:
03/10/2018
Ritenuto che
la Corte d'Appello di Cagliari con sentenza numero 401/2012 , depositata il
5/11/2012 e notificata all'Inail il 21 novembre 2012, accogliendo l'appello di
S.P.P., ha dichiarato che l'appellante aveva diritto alla rendita per ipoacusia
nella misura del 28% con decorrenza di legge ed ha condannato l'Inail al
pagamento dei ratei scaduti con gli accessori e le spese del doppio grado;
a fondamento della sentenza la Corte sosteneva che, secondo quanto accertato in
appello sulla base dei chiarimenti forniti dal CTU nominato in primo grado e
delle nuove certificazioni prodotte, risultava che in base al metodo di
valutazione derivante dall'accordo Inail-Patronati del 1994, più equo rispetto
al metodo Rossi 84 , all'epoca della concessione della rendita (1984) il S.P.P.
fosse affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale da rumore di entità tale
da determinare una invalidità lavorativa pari al 28% circa; che l'applicazione
di tale metodo al momento della visita di revisione comportava che
all'appellante andasse riconosciuta la percentuale di invalidità pari al 28% e
non dell'11%; che si trattava di un accertamento di fatto di carattere medico
legale al quale nulla era stato obiettato sullo stesso piano da parte dell'Inail,
il quale si era limitato ad asserire soltanto che per evidenti ragioni di
opportunità dovesse essere applicato lo stesso metodo valutativo originariamente
utilizzato e ciò solo per l'evidente ragione che esso appariva più conveniente
per l'Istituto appellato;
contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Inail con tre motivi ai
quali ha resistito S.P.P. con controricorso, illustrato da memoria, nel quale ha
eccepito l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso non essendo stata
depositata la copia autentica della sentenza con la relata di notifica; il
procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto
del ricorso;
Considerato che
preliminarmente deve essere dichiarata la procedibilità ed ammissibilità del
ricorso dell'INAIL posto che nel fascicolo risultata depositata la copia della
sentenza di appello, notificata il 21.11.2012, la quale è stata tempestivamente
impugnata con ricorso in cassazione notificato 19.1.2013;
con il primo motivo l'Inail ha dedotto la violazione dell'articolo 137, 6° comma
T.U. 1124/1965 in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. in quanto la
sentenza aveva finito per riconoscere un aggravamento dei postumi verificatesi
oltre il termine quindicennale di revisione previsto dalla norma, la quale
consente di considerare in sede di revisione soltanto le variazioni dello stato
di inabilità permanente verificatesi entro il quindicennio dalla data di
costituzione della rendita; trascorso tale periodo la legge stabilisce con
presunzione assoluta e nell'Interesse generale che i postumi non siano
suscettibili nè di miglioramento né di aggravamento;
il motivo è infondato posto che nel caso in esame la rendita è stata costituita
il 30 novembre 1984 mentre la Corte d'Appello ha affermato che all'epoca della
visita di revisione fosse presente una percentuale di invalidità pari al 28%;
pertanto la condanna dei ratei " con decorrenza di legge" deve essere intesa
come limitata alla luce della esplicita motivazione (ossia dalla data della
visita di revisione); ed a tale data non risulta fosse decorso il quindicennio
anche perché il motivo sconta un evidente vizio di autosufficienza in quanto l'Inail
non precisa quando fosse stata effettuata la revisione; in ogni caso l'istituto
della revisione attiene ai casi "di diminuzione o di aumento dell'attitudine al
lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del
titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia
derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della
rendita") mentre nel caso di specie non si è trattato di variazione delle
condizioni di salute dell'assicurato in quanto questi aveva cessato di essere
esposto al rischio dal 1984; si tratta piuttosto di una corretta determinazione
dei postumi già accertati e va pure rilevato inoltre che, se anche la visita
fosse stata fatta in precedenza rispetto al 1994, manca nel ricorso la censura
sul vizio di motivazione per avere la sentenza fatta propria la considerazione
del CTU il quale sosteneva che al momento della visita di revisione dovesse
applicarsi alla determinazione dei postumi il metodo concordato nel 1994 tra
istituti e patronati (ovvero una tabella entrata in vigore in data successiva
rispetto alla visita); col secondo motivo viene dedotta falsa applicazione
dell'articolo 9 del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, posto che, quand'anche si
fosse trattato di rettifica di errore iniziale commesso dall'Inail era decorso
il decennio previsto dall'articolo 9 (il quale recita che l'istituto
assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro 10 anni dalla data di
comunicazione dell'originario provvedimento errato); inoltre secondo la stessa
norma l'errore è identificabile solo se accertato con i criteri, metodi e
strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario; mentre
nel caso di specie è stata accertata una metodica valutativa differente, posto
che il CTU ha affermato che non era possibile conoscere quale metodica
valutativa venne adottata dall'Inail all'epoca della concessione della rendita;
anche tale motivo è infondato in quanto l'erronea valutazione che assume
rilevanza nella causa è quella commessa al momento della revisione; ed il CTU ha
affermato che al momento della revisione fosse già disponibile la differente
metodica di cui all'accordo Inail patronato e tale affermazione non è stata
impugnata con adeguata censura;
col terzo motivo viene dedotta violazione dell'articolo 112 c.p.c. poiché la
sentenza impugnata ha condannato l'Inail a corrispondere al S.P.P. una rendita
per ipoacusia nella misura del 28% sin dal 1984, laddove la richiesta
dell'assicurato era quella dell'accertamento di un'invalidità conseguente alle
ipoacusia nella misura del 16% e della corresponsione della rendita da parte
dell'Inail nella misura indicata con decorrenza dalla data della revisione
(luglio 2007);
il motivo è infondato posto che risulta dalla stessa sentenza impugnata che le
conclusioni del ricorrente erano state riformulate in appello "nella misura del
28,4% o almeno del 26%" e che tale nuova formulazione non fosse stata impugnata
sotto il profilo della novità della domanda; in ogni caso l'Inail non trascrive
per intero il ricorso introduttivo e nemmeno l'atto di appello; solleva
questioni nuove afferenti al decorso del quindicennio o del decennio senza
precisare quando fossero state sollevate le medesime questioni, le quali
sottendono anche degli accertamenti di fatto; erra nella data di individuazione
della concessione della prestazione da parte della Corte d'Appello la quale,
come già detto, deve essere intesa, in mancanza di diversa specifica
determinazione, non dal 1984 ma in coerenza con la domanda presentata dal
ricorrente e con l'accertamento del CTU il quale riferisce l'entità dei postumi
a partire dalla data della revisione anche sotto il profilo della corretta
metodica medico legale da applicarsi per l'accertamento;
va inoltre evidenziato, in relazione a tutti i motivi di ricorso, che la
sentenza impugnata non precisa specificamente da quale data sia stata
riconosciuta al ricorrente la prestazione; e che dal complesso della motivazione
si evince che la prestazione sia stata riconosciuta dalla data della visita di
revisione; per contro l'Inail da una parte - ai fini dell'eccezione di decorso
del termine quindicennale ex articolo 137 sesto comma d.p.r. 1124/65 nonché ai
fini dell'articolo 9 decreto legislativo 38/2000 - sostiene che la prestazione
sarebbe stata riconosciuta in sentenza nella misura del 28% sin dal 1984;
dopodiché ai fini della identificazione della domanda e della denuncia del vizio
di extrapetizione sostiene che la richiesta dell'assicurato fosse stata quella
dell'accertamento di un'invalidità conseguente alla ipoacusia nella misura del
16% dalla corresponsione della rendita da parte dell'Inail nella misura indicata
con
decorrenza dalla data della revisione (luglio 2007); con ciò rendendo pure privo
di fondamento le prime due doglianze;
in conclusione, per i motivi esposti il ricorso risulta infondato e va
rigettato; le spese possono essere compensate in considerazione della obiettiva
controvertibilità della lite anche alla luce del contenuto della sentenza
impugnata e della ctu in essa richiamata .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 28 marzo 2018
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