Corte di Giustizia, sez. V, sentenza n. C-41/17
(Corte di Giustizia, sez. V, sentenza n. C-41/17; depositata il 19 settembre)
Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza 19 settembre 2018, n. C-41/17 (*)
´Rinvio pregiudiziale ñ Direttiva 92/85/CEE ñ Articoli 4, 5 e 7 ñ Tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori ñ Lavoratrice in periodo di allattamento
ñ Lavoro notturno ñ Lavoro a turni svolto parzialmente in orario notturno ñ
Valutazione dei rischi associati al posto di lavoro ñ Misure di prevenzione ñ
Contestazione da parte della lavoratrice interessata ñ Direttiva 2006/54/CE ñ
Articolo 19 ñ Parit‡ di trattamento ñ Discriminazione fondata sul sesso ñ Onere
della provaª
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullíinterpretazione dellíarticolo
19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante líattuazione del principio delle pari
opportunit‡ e della parit‡ di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego (rifusione) (GU 2006, L 204, pag. 23), nonchÈ degli
articoli 4, 5, e 7, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre
1992, concernente líattuazione di misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o
in periodo di allattamento (GU 1992, L 348, pag. 1).
2 Tale domanda Ë stata presentata nellíambito di una controversia che
contrappone la sig.ra Isabel Gonz·lez Castro alla Mutua Umivale (in prosieguo:
la ´mutua Umivaleª), suo datore di lavoro, alla Prosegur EspaÒa SL (in
prosieguo: la ´Prosegurª) e allíInstituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
(Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna) (in prosieguo: lí´INSSª),
relativamente al diniego di questi ultimi di sospendere il suo contratto di
lavoro e di concederle uníindennit‡ per rischio durante líallattamento.
Contesto normativo
Diritto dellíUnione
Direttiva 92/85
3 I considerando 1, da 8 a 11 e 14 della direttiva 92/85 enunciano quanto segue:
´considerando che líarticolo 118 A del trattato [CEE] prevede che il Consiglio
adotti mediante direttive prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in
particolare dellíambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
(...)
considerando che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
devono essere considerate sotto molti punti di vista come un gruppo esposto a
rischi specifici e che devono essere adottati provvedimenti per quanto riguarda
la protezione della loro sicurezza e salute;
considerando che la protezione della sicurezza e della salute delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non deve svantaggiare le donne
sul mercato del lavoro e non pregiudica le direttive in materia di uguaglianza
di trattamento tra uomini e donne;
considerando che talune attivit‡ possono presentare un rischio specifico di
esposizione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ad
agenti, processi o condizioni di lavoro pericolosi e che pertanto questi rischi
devono essere valutati ed il risultato di questa valutazione deve essere
comunicato alle lavoratrici e/o ai loro rappresentanti;
considerando díaltronde che, qualora da detta valutazione risultasse un rischio
per la sicurezza o la salute delle lavoratrici, occorre prevedere un dispositivo
per la loro protezione;
(...)
considerando che la vulnerabilit‡ delle donne gestanti, puerpere e in periodo di
allattamento rende necessario un diritto ad un congedo di maternit‡ di almeno
quattordici settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto, ed il
carattere obbligatorio di un congedo di maternit‡ di almeno due settimane,
ripartite prima e/o dopo il parto;
(...)ª.
4 Líarticolo 1, paragrafo 1, della direttiva 92/85 cosÏ prevede:
´La presente direttiva, che Ë la decima direttiva particolare ai sensi
dellíarticolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE [del Consiglio, del 12
giugno 1989, concernente líattuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU
1989, L 183, pag. 1)], ha per oggetto líattuazione di misure volte a promuovere
il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamentoª.
5 Líarticolo 2 di tale direttiva, intitolato ´Definizioniª, dispone quanto
segue:
´Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
c) lavoratrice in periodo di allattamento, ogni lavoratrice in periodo di
allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del
suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o
prassiª.
6 Líarticolo 3 della direttiva in parola stabilisce quanto segue:
´1. La Commissione, in concertazione con gli Stati membri, e con líassistenza
del comitato consultivo per la sicurezza, líigiene e la protezione della salute
sul luogo di lavoro, elabora le linee direttrici concernenti la valutazione
degli agenti chimici, fisici e biologici nonchÈ dei processi industriali
ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui
allíarticolo 2.
Le linee direttrici di cui al primo comma riguardano anche i movimenti e le
posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e
mentali connessi con líattivit‡ svolta dalle lavoratrici di cui allíarticolo 2.
2. Le linee direttrici di cui al paragrafo 1 sono intese a servire come base per
la valutazione prevista allíarticolo 4, paragrafo 1.
A tal fine, gli Stati membri portano tali linee direttrici a conoscenza dei
datori di lavoro, delle lavoratrici e/o dei loro rappresentanti nel rispettivo
Stato membroª.
7 Le linee direttrici menzionate allíarticolo 3 della direttiva 92/85, nella
versione pertinente ai fini della presente controversia, figurano nella
comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2000, sulle linee direttrici
per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonchÈ dei processi
industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento [COM(2000) 466 definitivo/2; in
prosieguo: le ´linee direttriciª].
8 Per quanto concerne la valutazione dei rischi e líinformazione dei lavoratori
su tale valutazione, líarticolo 4 della direttiva 92/85 dispone quanto segue:
´1. Per tutte le attivit‡ che possono presentare un rischio particolare di
esposizioni ad agenti, processi o condizioni di lavoro, di cui un elenco non
esauriente figura nellíallegato I, la natura, il grado e la durata
dellíesposizione, nellíimpresa e/o nello stabilimento interessato, delle
lavoratrici di cui allíarticolo 2 dovranno essere valutati dal datore di lavoro,
direttamente o per il tramite dei servizi di protezione e di prevenzione di cui
allíarticolo 7 della [direttiva 89/391], al fine di poter:
ñ valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute nonchÈ tutte le
ripercussioni sulla gravidanza o líallattamento delle lavoratrici di cui
allíarticolo 2;
ñ definire le misure da adottare.
2. Fatto salvo líarticolo 10 della [direttiva 89/391], nellíimpresa e/o nello
stabilimento interessato le lavoratrici di cui allíarticolo 2 e le lavoratrici
che potrebbero trovarsi in una delle situazioni di cui allíarticolo 2 e/o i loro
rappresentanti sono informati dei risultati della valutazione prevista al
paragrafo 1 e di tutte le misure da adottare per quanto riguarda la sicurezza e
la salute sul luogo di lavoroª.
9 Riguardo alle conseguenze della valutazione dei rischi, líarticolo 5,
paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva stabilisce quanto segue:
´1. Fatto salvo líarticolo 6 della [direttiva 89/391], qualora i risultati della
valutazione ai sensi dellíarticolo 4, paragrafo 1 rivelino un rischio per la
sicurezza o la salute di una lavoratrice di cui allíarticolo 2, nonchÈ
ripercussioni sulla gravidanza o líallattamento, il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinchÈ líesposizione di detta lavoratrice al rischio sia
evitata modificando temporaneamente le sue condizioni di lavoro e/o il suo
orario di lavoro.
2. Se la modifica delle condizioni di lavoro e/o dellíorario di lavoro non Ë
tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non puÚ essere ragionevolmente
richiesta per motivi debitamente giustificati, il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinchÈ la lavoratrice in questione sia assegnata ad altre
mansioni.
3. Se líassegnazione ad altre mansioni non Ë tecnicamente e/o oggettivamente
possibile o non puÚ essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente
giustificati, la lavoratrice in questione Ë dispensata dal lavoro durante tutto
il periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o della sua salute,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionaliª.
10 Líarticolo 7 della direttiva 92/85, intitolato ´Lavoro notturnoª, cosÏ
dispone:
´1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchÈ le lavoratrici di
cui allíarticolo 2 non siano obbligate a svolgere un lavoro notturno durante la
gravidanza o nel periodo successivo al parto che sar‡ determinato dallíautorit‡
nazionale competente per la sicurezza e la salute, con riserva della
presentazione, secondo modalit‡ stabilite dagli Stati membri, di un certificato
medico che ne attesti la necessit‡ per la sicurezza o la salute della
lavoratrice interessata.
2. Le misure contemplate al paragrafo 1 devono comportare la possibilit‡,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali:
a) dellíassegnazione ad un lavoro diurno,
oppure
b) di una dispensa dal lavoro o di una proroga del congedo di maternit‡ qualora
tale assegnazione a un lavoro diurno non sia tecnicamente e/o oggettivamente
possibile o non possa essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente
giustificatiª.
Direttiva 2006/54
11 Líarticolo 1 della direttiva 2006/54, intitolato ´Scopoª, cosÏ recita:
´Lo scopo della presente direttiva Ë assicurare líattuazione del principio delle
pari opportunit‡ e della parit‡ di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego.
A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della
parit‡ di trattamento per quanto riguarda:
a) líaccesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale;
b) le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione;
c) i regimi professionali di sicurezza sociale.
Inoltre, la presente direttiva contiene disposizioni intese a renderne pi?
efficace líattuazione mediante líistituzione di procedure adeguateª.
12 Líarticolo 2 di tale direttiva, intitolato ´Definizioniª, dispone quanto
segue:
´1. Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) discriminazione diretta: situazione nella quale una persona Ë trattata meno
favorevolmente in base al sesso di quanto uníaltra persona sia, sia stata o
sarebbe trattata in una situazione analoga;
b) discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un
criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di
particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone
dellíaltro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano
oggettivamente giustificati da una finalit‡ legittima e i mezzi impiegati per il
suo conseguimento siano appropriati e necessari;
(...)
2. Ai fini della presente direttiva, la discriminazione comprende:
(...)
c) qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni
collegate alla gravidanza o al congedo per maternit‡ ai sensi della direttiva
[92/85]ª.
13 Líarticolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva estende il divieto di
discriminazione, tra líaltro, alle condizioni di lavoro e prevede quanto segue:
´» vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei
settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto
attiene:
(...)
c) allíoccupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e la retribuzione come previsto allíarticolo 141 del trattato
[CE];
(...)ª.
14 Per quanto concerne líonere della prova e líaccesso alla giustizia in caso di
discriminazione diretta o indiretta, líarticolo 19, paragrafi 1 e 4, della
medesima direttiva dispone quanto segue:
´1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i
provvedimenti necessari affinchÈ spetti alla parte convenuta provare
líinsussistenza della violazione del principio della parit‡ di trattamento ove
chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale
principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad
un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa
presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.
(...)
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
a) alle situazioni contemplate dallíarticolo 141 del trattato [CE] e, in caso di
discriminazione fondata sul sesso, dalle direttive [92/85] e 96/34/CE [del
Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente líaccordo quadro sul congedo parentale
concluso dallíUNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1996, L 145, pag. 4)];
(...)ª.
Direttiva 2003/88/CE
15 Il considerando 14 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dellíorganizzazione
dellíorario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9) enuncia quanto segue:
´Le norme specifiche previste da altri strumenti comunitari, per esempio in
materia di periodi di riposo, orario di lavoro, ferie annuali e lavoro notturno
di alcune categorie di lavoratori, dovrebbero prevalere sulle disposizioni della
presente direttivaª.
16 Líarticolo 1 di tale direttiva, rubricato ´Oggetto e campo di applicazioneª,
dispone quanto segue:
´1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di
salute in materia di organizzazione dellíorario di lavoro.
2. La presente direttiva si applica:
(...)
b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di
lavoro.
(...)ª.
17 Líarticolo 2 della predetta direttiva, rubricato ´Definizioniª, ai suoi punti
3 e 4 cosÏ dispone:
´Ai sensi della presente direttiva si intende per:
(...)
3. ìperiodo notturnoî: qualsiasi periodo di almeno 7 ore, definito dalla
legislazione nazionale e che comprenda in ogni caso líintervallo fra le ore 24 e
le ore 5;
4. ìlavoratore notturnoî:
a) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del
suo tempo di lavoro giornaliero, impiegate in modo normale; e
b) qualsiasi lavoratore che possa svolgere durante il periodo notturno una certa
parte del suo orario di lavoro annuale, definita a scelta dello Stato membro
interessato:
i) dalla legislazione nazionale, previa consultazione delle parti sociali, o
ii) da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali a livello
nazionale o regionale;
(...)ª.
Diritto spagnolo
18 La prestazione previdenziale connessa ai rischi durante líallattamento Ë
stata inserita nellíordinamento giuridico spagnolo dalla Ley Org·nica 3/2007
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (legge organica 3/2007
sullíeffettiva uguaglianza tra donne e uomini), del 22 marzo 2007 (BOE n. 71,
del 23 marzo 2007, pag. 12611; in prosieguo: la ´legge 3/2007ª).
19 Líobiettivo della legge 3/2007 consiste nel favorire líintegrazione delle
donne nel mondo del lavoro, consentendo loro di conciliare la vita professionale
con la vita privata e familiare.
20 La dodicesima disposizione aggiuntiva di tale legge ha modificato líarticolo
26 della Ley 31/1995 de PrevenciÛn de Riesgos Laborales (legge 31/1995 in
materia di prevenzione dei rischi professionali), dellí8 novembre 1995 (BOE n.
269, del 10 novembre 1995, pag. 32590; in prosieguo: la ´legge 31/1995ª),
introducendo la tutela della lavoratrice e del neonato nelle situazioni di
rischio che possono presentarsi durante líallattamento al seno, quando le
condizioni di un posto di lavoro sono tali da incidere negativamente sulla
salute della lavoratrice o del bambino.
21 Líarticolo 26 della legge 31/1995, che recepisce nel diritto nazionale in
particolare gli articoli 4 e 7 della direttiva 92/85, Ë cosÏ redatto:
´1. La valutazione dei rischi [per la sicurezza o la salute dei lavoratori] di
cui allíarticolo 16 della presente legge dovr‡ includere la determinazione della
natura, del grado e della durata dellíesposizione delle lavoratrici gestanti o
puerpere ad agenti, procedure o condizioni di lavoro che possano influire
negativamente sulla salute della lavoratrice o del feto, in qualsiasi attivit‡
tale da presentare un rischio specifico. Qualora dalla valutazione in parola
risultasse un rischio per la sicurezza e la salute o una possibile ripercussione
sulle lavoratrici summenzionate, il datore di lavoro adotter‡ le misure
necessarie per evitare líesposizione al rischio di cui trattasi, adattando le
condizioni e líorario di lavoro della lavoratrice interessata.
Tali misure includeranno, ove necessario, la sospensione del lavoro notturno o
del lavoro a turni.
2. Qualora líadattamento delle condizioni o dellíorario di lavoro non fosse
possibile, oppure, nonostante tale adattamento, le condizioni di un posto di
lavoro possano influire negativamente sulla salute della lavoratrice in stato di
gravidanza o del feto, e siffatto rischio sia certificato dai servizi medici
dellí[INSS] o dalle mutue, a seconda dellíente assicuratore con cui líimpresa
abbia stipulato una polizza per la copertura dei rischi professionali, sulla
base di una relazione del medico del Servicio Nacional de Salud [(Servizio
sanitario nazionale, Spagna)] che assiste la lavoratrice, questíultima verr‡
assegnata ad un posto di lavoro o a una mansione diversi, che sia compatibile
con il suo stato. A tal fine, il datore di lavoro, dopo aver consultato i
rappresentanti dei lavoratori, dovr‡ stabilire un elenco ricapitolativo dei
posti di lavoro esenti da rischi.
Líassegnazione della lavoratrice ad altro posto di lavoro o mansione avviene in
conformit‡ alle norme e ai criteri applicabili alle ipotesi di mobilit‡
funzionale e rimane valida fino al momento in cui lo stato di salute della
lavoratrice consenta la reintegrazione di questíultima nel precedente posto di
lavoro.
(...)
3. Se siffatta assegnazione a un altro posto di lavoro non fosse tecnicamente od
oggettivamente possibile o non potesse essere ragionevolmente richiesta per
motivi giustificati, puÚ essere dichiarato il passaggio della lavoratrice alla
situazione di sospensione del contratto di lavoro per rischio durante la
gravidanza, contemplata dallíarticolo 45, paragrafo 1, lettera d) [del Real
Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores (regio decreto legislativo 1/1995, recante
approvazione del testo consolidato della legge sullo Statuto dei lavoratori),
del 24 marzo 1995 (BOE n. 75, del 29 marzo 1995, pag. 9654)], durante il periodo
che risulti necessario per la protezione della sua sicurezza e della sua salute
e fintantochÈ persista líimpossibilit‡ della reintegrazione nel posto di lavoro
precedente o in altro posto compatibile con il suo stato.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano
parimenti nel corso del periodo di allattamento al seno, qualora le condizioni
di lavoro possano influire negativamente sulla salute della lavoratrice o su
quella del figlio e tale situazione venga confermata dai servizi medici del[líINSS]
o delle mutue, a seconda dellíente assicuratore con cui líimpresa abbia
stipulato una polizza per la copertura dei rischi professionali, sulla base di
una relazione del medico del servizio sanitario nazionale che assiste la
lavoratrice o il figlio. Sar‡ del pari possibile dichiarare il passaggio della
lavoratrice alla situazione di sospensione del contratto di lavoro per rischio
durante il periodo di allattamento al seno di figli fino ai nove mesi di et‡, di
cui allíarticolo 45, paragrafo 1, lettera d), del [regio decreto legislativo
1/1995], se sussistono le circostanze previste dal precedente paragrafo 3.
(...)ª.
22 La diciottesima disposizione aggiuntiva della legge 3/2007 ha modificato la
normativa spagnola in modo tale che il periodo di allattamento al seno sia
espressamente riconosciuto come una delle situazioni contemplate dalla Ley
General de la Seguridad Social ñ Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (regio
decreto legislativo 1/1994, recante approvazione del testo consolidato della
legge generale relativa alla previdenza sociale), del 20 giugno 1994 (BOE n.
154, del 29 giugno 1994, pag. 20658; in prosieguo: la ´legge generale relativa
alla previdenza socialeª).
23 Líarticolo 135 bis della legge generale relativa alla previdenza sociale cosÏ
dispone:
´Situazione protetta.
Ai fini dellíindennit‡ per rischio durante líallattamento al seno, si considera
situazione protetta il periodo di sospensione del contratto di lavoro che
ricorre nei casi in cui, qualora la donna lavoratrice debba cambiare posto di
lavoro per occuparne un altro compatibile con la sua situazione, nei termini
previsti dallíarticolo 26, paragrafo 4, della legge 31/1995, tale cambiamento
del posto di lavoro non sia tecnicamente od oggettivamente possibile, o non
possa essere ragionevolmente richiesto per motivi giustificatiª.
24 Líarticolo 135 ter della legge generale relativa alla previdenza sociale
stabilisce quanto segue:
´Indennit‡.
Líindennit‡ per rischio durante líallattamento al seno viene concessa ad una
lavoratrice secondo i termini e le condizioni previsti dalla presente legge per
líindennit‡ per rischio durante la gravidanza, e cessa al compimento dei nove
mesi di et‡ del figlio, salvo il caso in cui la beneficiaria sia gi‡ reinserita
anticipatamente nel proprio posto di lavoro originario o in altro posto
compatibile con la sua situazioneª.
25 Per quanto concerne il diritto processuale, líarticolo 96, paragrafo 1, della
Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicciÛn social (legge 36/2011, che disciplina
la giurisdizione sociale), del 10 ottobre 2011 (BOE n. 245, pag. 106584, dellí11
ottobre 2011), prevede quanto segue:
´Onere della prova nei casi di discriminazione e di infortuni sul lavoro
1. Nei procedimenti in cui dagli argomenti della parte ricorrente risulti che
esistono seri indizi di discriminazione fondata su sesso, orientamento sessuale,
origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, handicap, et‡,
molestie o in presenza di qualsiasi altra violazione di un diritto fondamentale
o di una libert‡ pubblica, spetta al convenuto fornire una giustificazione
oggettiva e ragionevole, suffragata da prove sufficienti, delle misure adottate
e della loro proporzionalit‡ª.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
26 Dalla decisione di rinvio risulta che la sig.ra Gonz·lez Castro lavora come
guardia di sicurezza per la Prosegur.
27 Lí8 novembre 2014 ha dato alla luce un bambino che, successivamente, Ë stato
allattato al seno.
28 Dal mese di marzo 2015, la sig.ra Gonz·lez Castro svolge le sue mansioni in
un centro commerciale, secondo un sistema di turnazioni variabili con giornate
lavorative di 8 ore.
29 Il servizio di guardia da lei prestato sul luogo di lavoro si effettua
generalmente con uníaltra guardia di sicurezza, ad eccezione dei seguenti turni,
durante i quali lo garantisce da sola: dal lunedÏ al giovedÏ da mezzanotte alle
otto di mattina, il venerdÏ dalle due alle otto di mattina, il sabato dalle tre
alle otto di mattina, e la domenica dallíuna di notte alle otto di mattina.
30 La sig.ra Gonz·lez Castro ha avviato presso la mutua Umivale, societ‡ mutua
privata a scopo non lucrativo che copre i rischi relativi agli infortuni sul
lavoro e alle malattie professionali, il procedimento diretto allíottenimento
dellíindennit‡ per rischio durante líallattamento, prevista dallíarticolo 26
della legge 31/1995. A tal fine ha chiesto a detta mutua, conformemente alla
normativa nazionale, di rilasciarle un certificato medico attestante líesistenza
di un rischio per líallattamento associato al suo posto di lavoro.
31 PoichÈ la sua domanda Ë stata respinta dalla mutua Umivale, ella ha
presentato un reclamo che Ë stato a sua volta respinto.
32 La sig.ra Gonz·lez Castro ha proposto ricorso avverso tale rifiuto dinanzi al
Juzgado de lo Social n. 3 de Lugo (Tribunale del lavoro n. 3 di Lugo, Spagna).
33 PoichÈ il suo ricorso Ë stato respinto, la sig.ra Gonz·lez Castro ha
impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunal Superior de
Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna).
34 In primo luogo, il giudice di rinvio si interroga sullíinterpretazione della
nozione di ´lavoro notturnoª, a norma dellíarticolo 7 della direttiva 92/85,
allorchÈ, come nella causa da lui esaminata, questíultimo si combini con un
lavoro a turni. Secondo il giudice del rinvio, le lavoratrici in periodo di
allattamento che svolgono un lavoro a turni nellíambito del quale solo alcuni
turni vengono effettuati in orari notturni devono beneficiare della medesima
protezione accordata alle lavoratrici in periodo di allattamento che svolgono un
lavoro notturno non articolato su turni.
35 In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che non sia escluso che la
valutazione dei rischi associati al posto di lavoro della sig.ra Gonz·lez
Castro, prevista nellíambito della procedura per ottenere uníindennit‡ per
rischio durante líallattamento, ai sensi dellíarticolo 26 della legge 31/1995
che traspone gli articoli 4 e 7 della direttiva 92/85, non sia stata effettuata
correttamente e che il suo posto di lavoro presenti, in realt‡, un rischio per
la sua salute o la sua sicurezza, in particolare per il fatto che ella svolge un
lavoro notturno e a turni, che in alcuni turni lavora da sola, compiendo ronde e
dovendo rispondere alle emergenze, come reati, incendi o altri eventi di questo
tipo, e che líesistenza di un luogo propizio per líallattamento al seno o,
eventualmente, per líestrazione del latte materno, non Ë stata dimostrata.
36 In tale contesto, il giudice del rinvio chiede se sia opportuno applicare le
regole dellíinversione dellíonere della prova ai sensi dellíarticolo 19,
paragrafo 1, della direttiva 2006/54 in una situazione come quella della causa
di cui Ë stato investito e, in caso affermativo, quali siano le modalit‡ di
applicazione di tale disposizione, in particolare se spetti alla lavoratrice
interessata o al convenuto, vale a dire al datore di lavoro o allíorganismo
responsabile del pagamento dellíindennit‡ per rischio durante líallattamento,
dimostrare che la modifica delle condizioni di lavoro o líassegnazione ad altre
mansioni della lavoratrice interessata non sono tecnicamente od oggettivamente
possibili, o non possono ragionevolmente essere richieste.
37 In tale contesto, il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte
superiore di giustizia della Galizia) ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
´1) Se líarticolo 7 della [direttiva 92/85] debba essere interpretato nel senso
che il lavoro notturno, che le lavoratrici di cui allíarticolo 2 ñ comprese
quindi le lavoratrici in periodo di allattamento ñ non devono essere obbligate a
svolgere, includa non soltanto il lavoro prestato interamente nelle ore notturne
ma anche il lavoro a turni, allorchÈ, come accade nel caso di specie, tali turni
sono in parte svolti durante le ore notturne.
2) Se, nellíambito di una controversia in cui Ë in discussione líesistenza di
una situazione di rischio per una lavoratrice in periodo di allattamento,
trovino applicazione le norme speciali sullíonere della prova di cui
allíarticolo 19, paragrafo 1, della [direttiva 2006/54] ñ recepito
nellíordinamento spagnolo, tra líaltro, con líarticolo 96, paragrafo 1, della
[legge 36/2011] ñ in relazione ai requisiti previsti dallíarticolo 5 della
[direttiva 92/85] ñ recepito nellíordinamento spagnolo con líarticolo 26 della
[legge 31/1995] ñ ai fini della dispensa dal lavoro della lavoratrice in periodo
di allattamento e, eventualmente, del beneficio della prestazione che
líordinamento interno connette a tale situazione di rischio, conformemente
allíarticolo 11, paragrafo 1, della stessa [direttiva 92/85].
3) Se sia ammissibile uníinterpretazione dellíarticolo 19, paragrafo 1, della
[direttiva 2006/54] che consideri ìelementi di fatto in base ai quali si possa
presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indirettaî nei confronti di
una lavoratrice in periodo di allattamento ñ nellíambito di una controversia
relativa allíesistenza di un rischio durante il periodo di allattamento naturale
con la conseguente dispensa dallíobbligo di lavorare, prevista allíarticolo 5
della [direttiva 92/85] e recepita dallíordinamento spagnolo con líarticolo 26
della [legge 31/1995] ñ i seguenti fatti: i) che la lavoratrice presti servizio
nel contesto di un lavoro a turni come guardia di sicurezza, realizzando alcuni
turni durante le ore notturne, per di pi? da sola, e dovendo inoltre ii)
prestare servizio di ronda e gestire eventuali emergenze (reati, incendi o altri
accadimenti), e tutto ciÚ iii) senza disporre di un locale per praticare
líallattamento al seno nel luogo di lavoro o, eventualmente, per effettuare
líestrazione meccanica del latte materno.
4) Una volta accertati gli ìelementi di fatto in base ai quali si possa
presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indirettaî ai sensi
dellíarticolo 19, paragrafo 1, della [direttiva 2006/54], in combinato disposto
con líarticolo 5 della [direttiva 92/85] ñ recepito nellíordinamento spagnolo
con líarticolo 26 della [legge 31/1995] ñ e nellíambito di una controversia
relativa allíesistenza di un rischio durante il periodo di allattamento naturale
con la conseguente dispensa dallíobbligo di lavorare, se si possa richiedere
alla lavoratrice in periodo di allattamento di dimostrare, al fine di essere
dispensata dal lavoro conformemente alla normativa nazionale ñ con cui Ë stato
recepito líarticolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva [92/85] ñ, che la
modifica delle condizioni di lavoro e/o dellíorario di lavoro non Ë tecnicamente
e/o oggettivamente possibile o non puÚ essere ragionevolmente richiesta e che
non Ë tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non puÚ essere ragionevolmente
richiesta líassegnazione dellíinteressata ad altre mansioni; o se, al contrario,
spetti alle parti convenute (il datore di lavoro e líente erogatore della
prestazione previdenziale connessa alla sospensione del contratto di lavoro) il
compito di fornire tali proveª.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
38 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
líarticolo 7 della direttiva 92/85 debba essere interpretato nel senso che si
applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, in cui la lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni
nellíambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in ore
notturne.
39 Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che, conformemente
a giurisprudenza costante della Corte, ai fini dellíinterpretazione di una
disposizione di diritto dellíUnione, si deve tener conto non soltanto della
lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla
normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza del 17 aprile 2018,
Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
40 Ai sensi dellíarticolo 7, paragrafo 1, della direttiva 92/85, gli Stati
membri adottano le misure necessarie affinchÈ le lavoratrici gestanti, puerpere
o in periodo di allattamento non siano obbligate a svolgere un lavoro notturno
durante la gravidanza o nel periodo successivo al parto che sar‡ determinato
dallíautorit‡ nazionale competente per la sicurezza e la salute, con riserva
della presentazione, secondo modalit‡ stabilite dagli Stati membri, di un
certificato medico che ne attesti la necessit‡ per la sicurezza o la salute
della lavoratrice interessata.
41 Il paragrafo 2 del medesimo articolo precisa che le misure di cui al
paragrafo 1 devono comportare la possibilit‡, conformemente alle legislazioni
e/o prassi nazionali, dellíassegnazione ad un lavoro diurno, oppure di una
dispensa dal lavoro o di una proroga del congedo di maternit‡ qualora tale
assegnazione a un lavoro diurno non sia tecnicamente e/o oggettivamente
possibile o non possa essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente
giustificati.
42 La formulazione di tale disposizione non contiene tuttavia alcuna
precisazione circa la portata esatta della nozione di ´lavoro notturnoª.
43 A tal proposito, dallíarticolo 1 della direttiva 92/85 risulta che questíultima
fa parte di una serie di direttive, adottate in base allíarticolo 118A del
trattato CEE, che hanno come finalit‡ líadozione di prescrizioni minime, in
particolare per quanto riguarda il miglioramento dellíambiente di lavoro ai fini
della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
44 Come rilevato dallíavvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni,
lo stesso Ë a dirsi anche della direttiva 2003/88, che fissa prescrizioni minime
di sicurezza e salute in materia di organizzazione dellíorario di lavoro e si
applica, in particolare, a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a
turni e del ritmo di lavoro.
45 Orbene, la direttiva 2003/88, al suo articolo 2, paragrafo 4, definisce il
lavoratore notturno come ´qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno
svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero, impiegate in modo
normaleª e ´qualsiasi lavoratore che possa svolgere durante il periodo notturno
una certa parte del suo orario di lavoro annualeª. Inoltre, il paragrafo 3 del
medesimo articolo precisa che la nozione di ´periodo notturnoª deve essere
compresa come ´qualsiasi periodo di almeno 7 ore, definito dalla legislazione
nazionale e che comprenda in ogni caso líintervallo fra le ore 24 e le ore 5ª.
46 Dalla formulazione di tali disposizioni, e in particolare dallíimpiego delle
espressioni ´qualsiasi periodoª, ´almeno 3 ore del suo tempo di lavoroª e ´una
certa parte del suo orario di lavoroª, deriva che una lavoratrice la quale, come
nel procedimento principale, svolge un lavoro a turni nel cui ambito compie
unicamente una parte delle sue mansioni nelle ore notturne, deve ritenersi
svolgere un ´lavoro notturnoª e deve pertanto essere qualificata come
´lavoratore notturnoª, ai sensi della direttiva 2003/88.
47 Occorre constatare che, essendo nellíinteresse delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento vedersi applicare, conformemente al
considerando 14 della direttiva 2003/88, le disposizioni specifiche previste
dalla direttiva 92/85 per quanto riguarda il lavoro notturno, in particolare al
fine di rafforzare la tutela di cui devono beneficiare a tale riguardo, dette
disposizioni specifiche non devono essere interpretate in maniera meno
favorevole delle disposizioni generali previste dalla direttiva 2003/88, che
sono applicabili alle altre categorie di lavoratrici.
48 Conseguentemente, si deve ritenere che una lavoratrice come quella di cui
trattasi nel procedimento principale svolga un ´lavoro notturnoª, a norma
dellíarticolo 7 della direttiva 92/85, e che a questíultima si applichi, in
linea di principio, detta disposizione.
49 Tale interpretazione Ë corroborata dallíobiettivo dellíarticolo 7 della
direttiva 92/85.
50 Infatti, questíultima disposizione mira a rafforzare la protezione di cui
beneficiano le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
sancendo il principio secondo il quale le medesime non sono tenute a svolgere un
lavoro notturno quando questíultimo le espone a un rischio per la loro salute o
per la loro sicurezza.
51 Orbene, se una lavoratrice in periodo di allattamento che, come nel
procedimento principale, svolge un lavoro a turni dovesse essere esclusa
dallíambito di applicazione dellíarticolo 7 della direttiva 92/85 per il motivo
che essa svolge una parte soltanto delle sue mansioni in ore notturne, ciÚ
avrebbe come conseguenza di svuotare tale disposizione di una parte del suo
effetto utile. Infatti, la lavoratrice interessata potrebbe essere esposta a un
rischio per la salute o per la sicurezza, con conseguente notevole riduzione
della protezione di cui essa ha diritto di beneficiare in virt? di tale
disposizione.
52 Per quanto riguarda le modalit‡ di applicazione dellíarticolo 7 della
direttiva 92/85 a una situazione come quella di cui al procedimento principale,
Ë importante precisare che, per beneficiare delle misure di protezione elencate
al paragrafo 2 di tale disposizione, vale a dire líassegnazione ad un lavoro
diurno oppure, in mancanza, una dispensa dal lavoro, la lavoratrice interessata
deve presentare un certificato medico che ne attesti la necessit‡ per la
sicurezza o la salute, secondo le modalit‡ stabilite dallo Stato membro in
questione. Spetter‡ al giudice del rinvio accertare la sussistenza di tale
presupposto nel caso di specie.
53 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione
dichiarando che líarticolo 7 della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel
senso che si applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, in cui la lavoratrice interessata svolge un lavoro a
turni nellíambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in
ore notturne.
Sulla seconda, sulla terza e sulla quarta questione
54 In limine, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante,
nellíambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita
dallíarticolo 267 TFUE, spetta a questíultima fornire al giudice a quo una
soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia a esso sottoposta.
In tale prospettiva, spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni
che le sono sottoposte e, in tale contesto, interpretare tutte le disposizioni
del diritto dellíUnione che possano essere utili ai giudici nazionali per
dirimere la controversia per cui sono stati aditi, anche qualora tali
disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte
(sentenza del 19 ottobre 2017, Otero Ramos, C‑531/15, EU:C:2017:789, punto 39 e
giurisprudenza ivi citata).
55 Di conseguenza, benchÈ formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la
seconda, la terza e la quarta questione allíinterpretazione dellíarticolo 19,
paragrafo 1, della direttiva 2006/54 e dellíarticolo 5 della direttiva 92/85,
spetta alla Corte trarre dallíinsieme degli elementi forniti dal giudice
nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli
elementi del diritto dellíUnione che richiedono uníinterpretazione, tenuto conto
dellíoggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017,
Otero Ramos, C‑531/15, EU:C:2017:789, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
56 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che la normativa
nazionale pertinente nel procedimento principale, vale a dire líarticolo 26
della legge 31/1995, recepisce nel diritto nazionale, senza una distinzione
chiara, segnatamente gli articoli 4 e 7 della direttiva 92/85 e che tale
normativa prevede, in particolare, che la sospensione del contratto di lavoro
per rischio durante il periodo di allattamento nonchÈ la concessione della
relativa indennit‡ sono possibili soltanto se Ë accertato, a seguito della
valutazione del posto di lavoro della lavoratrice interessata, che questíultimo
Ë associato a un rischio siffatto e che non Ë possibile modificare le condizioni
di lavoro di tale lavoratrice o assegnarla ad altre mansioni.
57 Il giudice del rinvio parte dalla premessa che non Ë escluso che, se la
valutazione del rischio del posto di lavoro della lavoratrice interessata,
prevista dalla normativa nazionale, fosse stata attuata correttamente, si
sarebbe potuta rivelare líesistenza di un rischio per la salute o la sicurezza
di tale lavoratrice, in particolare alla luce dellíarticolo 7 della direttiva
92/85, in quanto detta lavoratrice svolge un lavoro notturno e a turni, compie
alcuni turni da sola, facendo ronde e dovendo rispondere alle emergenze, come
reati, incendi o altri eventi di questo tipo, e senza che sia prevista
líesistenza di un luogo propizio per líallattamento al seno o, se del caso, per
líestrazione del latte materno.
58 In tale contesto, il giudice del rinvio chiede se occorra applicare le regole
dellíinversione dellíonere della prova previste allíarticolo 19, paragrafo 1,
della direttiva 2006/54 in una situazione come quella di cui trattasi nel
procedimento principale, nella quale la lavoratrice a cui Ë stato negato il
rilascio del certificato medico attestante líesistenza di un rischio per
líallattamento associato al suo posto di lavoro e, di conseguenza, líindennit‡
per rischio durante líallattamento, contesta, dinanzi ad un organo
giurisdizionale nazionale o dinanzi a qualsiasi altro organo competente dello
Stato membro interessato, la valutazione dei rischi associati al suo posto di
lavoro. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede quali siano le
modalit‡ di applicazione di tale disposizione, segnatamente per quanto riguarda
la questione se spetti alla lavoratrice interessata o alla parte convenuta, che
si tratti del datore di lavoro o dellíorganismo responsabile del pagamento
dellíindennit‡ per rischio durante líallattamento, dimostrare che la modifica
delle condizioni di lavoro o líassegnazione ad altre mansioni della lavoratrice
interessata non sono tecnicamente od oggettivamente possibili, o non possono
ragionevolmente essere richieste.
59 Sulla base di tali considerazioni, si deve ritenere che, con le questioni
dalla seconda alla quarta, che Ë opportuno esaminare congiuntamente, il giudice
del rinvio chieda, in sostanza, se líarticolo 19, paragrafo 1, della direttiva
2006/54 debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad una
situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui una
lavoratrice a cui sia stato negato il rilascio di un certificato medico
attestante líesistenza di un rischio per líallattamento associato al suo posto
di lavoro e, di conseguenza, líindennit‡ per rischio durante líallattamento,
contesti, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale o dinanzi a qualsiasi
altro organo competente dello Stato membro interessato, la valutazione dei
rischi associati al suo posto di lavoro e, in caso affermativo, quali siano le
modalit‡ di applicazione di tale disposizione in un caso del genere.
60 In primo luogo, occorre ricordare che, a norma dellíarticolo 19, paragrafo 1,
della direttiva 2006/54, gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari,
adottano i provvedimenti necessari affinchÈ spetti alla parte convenuta provare
líinsussistenza della violazione del principio della parit‡ di trattamento ove
chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale
principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi a
qualsiasi altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa
presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.
61 Líarticolo 19, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva precisa, in
particolare, che le norme che determinano líinversione dellíonere della prova
previste al paragrafo 1 del medesimo articolo si applicano anche alle situazioni
contemplate dalla direttiva 92/85, in caso di discriminazione fondata sul sesso.
62 A tal proposito, la Corte ha dichiarato che líarticolo 19, paragrafo 1, della
direttiva 2006/54 si applica ad una situazione in cui una lavoratrice in periodo
di allattamento contesta, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale o
dinanzi a qualsiasi altro organo competente dello Stato membro interessato, la
valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro, in quanto non sarebbe
stata effettuata conformemente allíarticolo 4, paragrafo 1, della direttiva
92/85 (sentenza del 19 ottobre 2017, Otero Ramos, C‑531/15, EU:C:2017:789, punto
65).
63 Il fatto di non valutare il rischio associato al posto di lavoro di una
lavoratrice in periodo di allattamento, conformemente ai requisiti di cui
allíarticolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/85, deve, infatti, essere
considerato un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni
collegate alla gravidanza o al congedo per maternit‡, ai sensi di tale
direttiva, e costituisce quindi una discriminazione diretta fondata sul sesso, a
norma dellíarticolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/54
(sentenza del 19 ottobre 2017, Otero Ramos, C‑531/15, EU:C:2017:789, punti 62 e
63).
64 La Corte ha precisato, a tale riguardo, che, per essere conforme ai requisiti
dellíarticolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/85, la valutazione dei rischi
associati al posto di lavoro di una lavoratrice in periodo di allattamento deve
includere un esame specifico che tenga conto della situazione individuale della
lavoratrice interessata, al fine di determinare se la salute o la sicurezza di
questíultima o quelle del suo bambino siano esposte a un rischio (sentenza del
19 ottobre 2017, Otero Ramos, C‑531/15, EU:C:2017:789, punto 51).
65 Va rilevato, in secondo luogo, che la valutazione dei rischi prevista
allíarticolo 4 della direttiva 92/85 ha come finalit‡ di proteggere le
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e i loro bambini, in
quanto, qualora tale valutazione riveli che il posto di lavoro di una
lavoratrice Ë associato a un rischio per la sua salute o la sua sicurezza oppure
ha ripercussioni sulla gravidanza o sullíallattamento del bambino, il datore di
lavoro Ë tenuto, a norma dellíarticolo 5 di tale direttiva, ad adottare le
misure necessarie affinchÈ líesposizione a tale rischio sia evitata.
66 Come rilevato dallíavvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni,
líarticolo 4 della direttiva 92/85 Ë la norma generale che indica le azioni che
devono essere adottate in relazione a tutte le attivit‡ che possono presentare
un rischio particolare per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento. Per contro, líarticolo 7 di tale direttiva Ë una disposizione
specifica che si applica nel caso di lavoro notturno, di cui il legislatore
dellíUnione ha riconosciuto líidoneit‡ a presentare rischi particolari per le
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
67 Mentre gli articoli 4 e 7 della direttiva 92/85 perseguono quindi la medesima
finalit‡ di protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento contro i rischi associati ai loro posti di lavoro, líarticolo 7
della direttiva 92/85 mira, pi? in particolare, a rafforzare tale protezione
ponendo il principio secondo cui le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo
di allattamento non sono tenute a svolgere lavori notturni, laddove presentino
un certificato medico attestante la necessit‡ di una simile protezione dal punto
di vista della loro sicurezza o della loro salute.
68 La valutazione dei rischi associati al posto di lavoro delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, prevista nellíambito
dellíarticolo 7 della direttiva 92/85, non puÚ, pertanto, essere sottoposta a
requisiti meno rigorosi di quelli che si applicano nellíambito dellíarticolo 4,
paragrafo 1, della medesima direttiva.
69 Tale interpretazione Ë corroborata dal fatto che le linee direttrici, che
hanno come obiettivo, a norma dellíarticolo 3, paragrafo 2, della direttiva
92/85, di servire da base per la valutazione di cui allíarticolo 4, paragrafo 1,
di tale direttiva, fanno espressamente riferimento al lavoro notturno.
70 In particolare, dalla tabella dettagliata riguardante la valutazione dei
pericoli generici e delle situazioni correlate cui si possono trovare esposte le
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, di cui alla pagina
13 delle linee direttrici, emerge che il lavoro notturno puÚ avere ripercussioni
notevoli sulla salute delle donne gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento, che i rischi per tali donne variano a seconda del tipo di lavoro,
delle condizioni di lavoro e delle persone interessate e che, di conseguenza, a
causa della crescente stanchezza, alcune donne gestanti o in periodo di
allattamento possono non essere in grado di effettuare turni irregolari o serali
o lavoro notturno. Tale tabella prevede, peraltro, misure di prevenzione
riguardanti il lavoro notturno.
71 Inoltre, dalle linee direttrici risulta che la valutazione dei rischi
associati al posto di lavoro di una lavoratrice in periodo di allattamento deve
includere un esame specifico che tenga conto della situazione individuale della
lavoratrice interessata (sentenza del 19 ottobre 2017, Otero Ramos, C‑531/15,
EU:C:2017:789, punti 46 e 51).
72 Di conseguenza, occorre ritenere, cosÏ come ha fatto líavvocato generale al
paragrafo 50 delle sue conclusioni, che la valutazione dei rischi associati al
posto di lavoro della lavoratrice interessata, effettuata nellíambito
dellíarticolo 7 della direttiva 92/85, deve comprendere un esame specifico che
tenga in considerazione la particolare situazione di tale lavoratrice al fine di
determinare se la sua salute o la sua sicurezza o quelle del bambino siano
esposte a un rischio. La mancanza di un simile esame configurerebbe uníipotesi
di trattamento meno favorevole riservato a una donna per ragioni collegate alla
gravidanza o al congedo per maternit‡ ai sensi di tale direttiva e costituirebbe
una discriminazione diretta fondata sul sesso, a norma dellíarticolo 2,
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/54, che consente líapplicazione
dellíarticolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima.
73 Per quanto riguarda le modalit‡ di applicazione di tale disposizione, si deve
ricordare che le norme in materia di prova da essa previste non si applicano al
momento in cui la lavoratrice interessata chiede una modifica delle condizioni
di lavoro o, come nel procedimento principale, uníindennit‡ per rischio durante
líallattamento, e che, per tale ragione, devíessere effettuata una valutazione
dei rischi associati al suo posto di lavoro, conformemente allíarticolo 4,
paragrafo 1, o, se del caso, allíarticolo 7 della direttiva 92/85. » solo in una
fase successiva, in cui una decisione relativa a tale valutazione dei rischi Ë
contestata dalla lavoratrice interessata dinanzi ad un organo giurisdizionale o
dinanzi a qualsiasi altro organo competente, che le suddette norme sono
applicabili (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Otero Ramos,
C‑531/15, EU:C:2017:789, punto 67).
74 CiÚ premesso, ai sensi dellíarticolo 19, paragrafo 1, della direttiva
2006/54, spetta alla lavoratrice che si ritenga lesa dallíinosservanza nei
propri confronti del principio della parit‡ di trattamento dedurre, dinanzi ad
un organo giurisdizionale ovvero a qualsiasi altro organo competente, fatti od
elementi di prova in base ai quali si possa presumere che ci sia stata
discriminazione diretta o indiretta (sentenza del 19 ottobre 2017, Otero Ramos,
C‑531/15, EU:C:2017:789, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).
75 In una situazione come quella del procedimento principale, ciÚ implica che la
lavoratrice interessata deve produrre, dinanzi al giudice del rinvio o a
qualsiasi altro organo competente dello Stato membro di cui trattasi, fatti o
elementi di prova atti a indicare che la valutazione dei rischi associati al suo
posto di lavoro prevista dalla normativa nazionale che recepisce nel diritto
nazionale, in particolare, gli articoli 4 e 7 della direttiva 92/85 non ha
incluso un esame specifico che tenesse conto della sua situazione individuale e
che ella, pertanto, ha subito una discriminazione.
76 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio e dal fascicolo sottoposto alla
Corte emerge che la sig.ra Gonz·lez Castro ha avviato, presso la mutua Umivale,
la procedura diretta allíottenimento dellíindennit‡ per rischio durante
líallattamento e ha a tal fine presentato, il 9 marzo 2015, una domanda di
certificato medico attestante líesistenza di un rischio per líallattamento
associato al suo posto di lavoro attraverso un modulo fornito dalla citata mutua
a tal proposito.
77 Nellíambito di tale procedura, la Prosegur ha inviato alla mutua Umivale, il
13 marzo 2015, una dichiarazione in cui essa indicava di non aver cercato di
modificare le condizioni di lavoro associate al posto di lavoro della sig.ra
Gonz·lez Castro e di non averla assegnata ad altre mansioni, poichÈ riteneva che
le mansioni svolte dalla sig.ra Gonz·lez Castro e le sue condizioni di lavoro
non influissero sullíallattamento al seno.
78 Orbene, tale dichiarazione, che si presenta sotto forma di modulo standard
fornito dalla mutua Umivale, non contiene alcuna motivazione sulla maniera in
cui la Prosegur Ë giunta a tale conclusione, e non risulta che essa si sia
basata su un esame specifico che tenesse conto della situazione individuale
della lavoratrice interessata.
79 Quanto alla decisione con la quale la mutua Umivale ha respinto la domanda
introdotta dalla sig.ra Gonz·lez Castro, essa si limita a indicare che ´non vi Ë
un rischio associato al suo lavoro che possa essere pregiudizievole, dopo
uníanalisi approfondita della documentazione fornita dalla lavoratrice stessaª.
Nelle conclusioni di cui allíallegato di tale decisione, la mutua Umivale si
riferisce alle ´linee direttrici per la valutazione dei rischi sul lavoro nel
periodo di allattamento al senoª, stabilite dallíAssociazione spagnola dei
medici pediatri e pubblicate dallíINSS, per ritenere che queste ultime indichino
che il lavoro a turni o il lavoro notturno non presenti un rischio per
líallattamento. La mutua Umivale afferma inoltre, senza ulteriori spiegazioni,
che la sig.ra Gonz·lez Castro non Ë esposta durante il suo lavoro a sostanze
nocive per suo figlio e che le sue condizioni di lavoro non interferiscono con
líallattamento.
80 In tali circostanze, come rilevato dallíavvocato generale ai paragrafi 70 e
77 delle sue conclusioni, risulta che la valutazione dei rischi associati al
posto di lavoro della sig.ra Gonz·lez Castro non ha incluso un esame specifico
che tenesse conto della sua situazione individuale e che líinteressata Ë stata
discriminata. In definitiva, spetta al giudice del rinvio, líunico competente a
valutare i fatti della causa di cui Ë investito, verificare la correttezza di
tale ipotesi.
81 In caso affermativo, spetta alla parte convenuta nel procedimento principale
dimostrare che la valutazione dei rischi prevista dalla legislazione nazionale
che recepisce, in particolare, gli articoli 4 e 7 della direttiva 92/85
nellíordinamento nazionale comprendeva un esame specifico che tenesse conto
della situazione individuale della sig.ra Gonz·lez Castro, fermo restando che
documenti quali una dichiarazione del datore di lavoro secondo cui le mansioni
esercitate da tale lavoratrice e le sue condizioni di lavoro non influiscono
sullíallattamento al seno, senza alcuna spiegazione in grado di suffragare tale
affermazione, insieme alla circostanza che il suo posto di lavoro non Ë incluso
nellíelenco dei posti associati a rischi per líallattamento redatto
dallíorganismo competente dello Stato membro interessato, non possono, di per sÈ
soli, comportare una presunzione assoluta che tale ipotesi ricorra. In caso
contrario, tanto gli articoli 4 e 7 della direttiva 92/85 quanto le norme in
materia di prova di cui allíarticolo 19 della direttiva 2006/54 sarebbero
private di qualsiasi effetto utile (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre
2017, Otero Ramos, C‑531/15, EU:C:2017:789, punto 74).
82 » opportuno aggiungere che le stesse norme in materia di prova sono
applicabili nellíambito dellíarticolo 5 o, se del caso, dellíarticolo 7,
paragrafo 2, della direttiva 92/85. In particolare, nella misura in cui una
lavoratrice in periodo di allattamento chiede una dispensa dal lavoro per tutto
il periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o della sua salute e
fornisce elementi atti a indicare che le misure di tutela previste allíarticolo
5, paragrafi 1 e 2, o allíarticolo 7, paragrafo 2, primo comma, di tale
direttiva non erano applicabili, spetta al datore di lavoro dimostrare che tali
misure fossero tecnicamente od oggettivamente possibili e potessero essere
ragionevolmente richieste nella situazione della lavoratrice interessata.
83 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle
questioni dalla seconda alla quarta dichiarando che líarticolo 19, paragrafo 1,
della direttiva 2006/54 deve essere interpretato nel senso che esso si applica
ad una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui una
lavoratrice, alla quale sia stato negato il rilascio del certificato medico
attestante líesistenza di un rischio per líallattamento associato al suo posto
di lavoro e, di conseguenza, líindennit‡ per rischio durante líallattamento,
contesti, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale o dinanzi a qualsiasi
altro organo competente dello Stato membro interessato, la valutazione dei
rischi associati al suo posto di lavoro, laddove detta lavoratrice esponga fatti
tali da suggerire che questa valutazione non ha incluso un esame specifico che
tenesse conto della sua situazione individuale, permettendo quindi di presumere
che vi sia stata una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi della
direttiva 2006/54, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Incombe allora alla parte convenuta dimostrare che tale valutazione dei rischi
comprendeva effettivamente un simile esame concreto e che, pertanto, non vi Ë
stata violazione del principio di non discriminazione.
Sulle spese
84 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) Líarticolo 7 della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992,
concernente líattuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che si applica a una
situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la
lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni nellíambito del quale compie
una parte soltanto delle proprie mansioni in ore notturne.
2) Líarticolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante líattuazione del principio delle
pari opportunit‡ e della parit‡ di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego (rifusione), deve essere interpretato nel senso che si
applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, in cui una lavoratrice, alla quale sia stato negato il rilascio del
certificato medico attestante líesistenza di un rischio per líallattamento
associato al suo posto di lavoro e, di conseguenza, líindennit‡ per rischio
durante líallattamento, contesti, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale
o dinanzi a qualsiasi altro organo competente dello Stato membro interessato, la
valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro, laddove detta
lavoratrice esponga fatti tali da suggerire che questa valutazione non ha
incluso un esame specifico che tenesse conto della sua situazione individuale,
permettendo quindi di presumere che vi sia stata una discriminazione diretta
fondata sul sesso ai sensi della direttiva 2006/54, circostanza che spetta al
giudice del rinvio verificare.
Incombe allora alla parte convenuta dimostrare che tale valutazione dei rischi
comprendeva effettivamente un simile esame concreto e che, pertanto, non vi Ë
stata violazione del principio di non discriminazione.
(Fonte: curia.eu)
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