Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE
2018/C 282/01
Comunicazione della
Commissione nellíambito dellíapplicazione della direttiva 89/686/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri relative ai dispositivi di protezione individuale
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di
norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 282/01)
Conformemente alla disposizione transitoria di cui
all'articolo 47 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che
abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, gli Stati membri non
ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti disciplinati
dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato
anteriormente al 21 aprile 2019. Di conseguenza, le norme armonizzate i cui
riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della direttiva 89/686/CEE, come
indicato nella colonna 2 della presente comunicazione della Commissione,
continuano a conferire una presunzione di conformit‡ solo a tale direttiva e
solo fino al 20 aprile 2019. Tale presunzione di conformit‡ ai sensi della
direttiva 89/686/CEE cesser‡ il 21 aprile 2019.
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma
(e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di
conformit‡ della norma sostituita
Nota 1 |
CEN |
EN 1621-4:2013
Indumenti di protezione contro l'impatto
meccanico per motociclisti ó Parte 4: Protettori gonfiabili ó
Requisiti e metodi di prova |
Questa Ë la prima pubblicazione |
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Nota 1: |
in genere la data di cessazione della presunzione
di conformit‡ coincide con la data di ritiro (´dowª), fissata
dallíorganizzazione europea di normazione, ma Ë bene richiamare
líattenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in
alcuni casi eccezionali puÚ avvenire diversamente.
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Nota 2.1: |
la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di
applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma
sostituita cessa di dare la presunzione di conformit‡ ai requisiti
essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa
pertinente dell'Unione.
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Nota 2.2: |
la nuova norma ha un campo di applicazione pi?
ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme
sostituite cessano di dare la presunzione di conformit‡ ai requisiti
essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa
pertinente dell'Unione.
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Nota 2.3: |
la nuova norma ha un campo di applicazione pi?
limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la
norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di
conformit‡ ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti
dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi
che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La
presunzione di conformit‡ ai requisiti essenziali e agli altri
requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i
prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione
della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di
applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
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Nota 3: |
In caso di modifiche, la Norma cui si fa
riferimento Ë la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti
eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita
perciÚ consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali
modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita,
la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformit‡ ai
requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa
pertinente dell'Unione.
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NOTA:
ó |
Ogni informazione relativa alla disponibilit‡
delle norme puÚ essere ottenuta o presso le organizzazioni europee
di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui
líelenco Ë pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del
regolamento (UE) n. 1025/2012 (2). |
ó |
Le norme armonizzate sono adottate dalle
organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il
Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco).
Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in
tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli
organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non Ë
responsabile della correttezza dei titoli presentati per la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. |
ó |
La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche
´Ö/AC:YYYYª avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica
elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una
norma e puÚ riferirsi a una o pi? versioni linguistiche (inglese,
francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione
europea di normazione. |
ó |
La pubblicazione dei riferimenti nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue
ufficiali dell'Unione. |
ó |
Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate
o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm |
(1) OEN: Organizzazione europea
di normazione:
ó |
CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, tel.
+32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu) |
ó |
CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles,
tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu) |
ó |
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia
Antipolis, tel.+33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu) |
(2) GU C 338 del 27.9.2014,
pag. 31.
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