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Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE 2018/C 282/01

Comunicazione della Commissione nellíambito dellíapplicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 282/01)

 

Conformemente alla disposizione transitoria di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti disciplinati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019. Di conseguenza, le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della direttiva 89/686/CEE, come indicato nella colonna 2 della presente comunicazione della Commissione, continuano a conferire una presunzione di conformit‡ solo a tale direttiva e solo fino al 20 aprile 2019. Tale presunzione di conformit‡ ai sensi della direttiva 89/686/CEE cesser‡ il 21 aprile 2019.

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformit‡ della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 1621-4:2013

Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti ó Parte 4: Protettori gonfiabili ó Requisiti e metodi di prova

Questa Ë la prima pubblicazione

 

 

Nota 1:

in genere la data di cessazione della presunzione di conformit‡ coincide con la data di ritiro (´dowª), fissata dallíorganizzazione europea di normazione, ma Ë bene richiamare líattenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali puÚ avvenire diversamente.

Nota 2.1:

la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformit‡ ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2:

la nuova norma ha un campo di applicazione pi? ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformit‡ ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3:

la nuova norma ha un campo di applicazione pi? limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformit‡ ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformit‡ ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento Ë la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciÚ consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformit‡ ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

NOTA:

ó

Ogni informazione relativa alla disponibilit‡ delle norme puÚ essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui líelenco Ë pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2).

ó

Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non Ë responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

ó

La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche ´Ö/AC:YYYYª avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e puÚ riferirsi a una o pi? versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.

ó

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

ó

Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OEN: Organizzazione europea di normazione:

ó

CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

ó

CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ó

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.




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