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Tribunale di Vicenza Sez. Lav., ud. 10 gennaio 2017 - Azione di regresso Inail, condannato datore di lavoro per violazione normativa sicurezza e obbligo di formazione dipendenti.

Tribunale di Vicenza Sez. Lav., ud. 10 gennaio 2017 - Azione di regresso Inail, condannato datore di lavoro per violazione normativa sicurezza e obbligo di formazione dipendenti.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

Sezione Lavoro


SENTENZA


nella causa iscritta a ruolo il 21.02.14 al n.8 /14 R.G.Lav, promossa con ricorso da Inail rappresentato e difeso dagli Avv.ti R. D. R. e O. D. di Vicenza ed elettivamente domiciliati in Vicenza ricorrente - CONTRO - S. srl. e P. M. Convenuti contumaci. Oggetto: risarcimento danni - azione di regresso di INAIL. Il 22 aprile 2011 N. S. pittore dipendente della S. srl.subiva politrauma con trauma cranico commotivo a seguito della caduta nel vuoto dal ponteggio installato per la dipintura di un abitazione sita in T. Pd. I Carabinieri e gli ispettori dello SPISAL deU'ULSS 16 di Padova intervenuti per gli accertamenti del caso accertavano che l'infortunato era caduto nel vuoto schiantandosi da oltre due metri sui gradini sottostanti il ponteggio e le impalcature utilizzate non erano adeguate e difettavano le precauzioni necessarie ad evitare pericoli di caduta degli operai che si accingevano a tali operazioni. Gli ispettori hanno anche appurato che la societ‡ datrice di lavoro oltre alla violazione della normativa sulla sicurezza, non aveva neppure provveduto alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e salute. Il procedimentopenale a carico del legale rappresentante della societ‡ si Ë concluso con decreto penale di condanna. INAIL, avendo quindi erogato le prestazioni dovute per legge corrispondendo complessivi Ä 8.745,76, intende rivalersi nei confronti dei responsabili e chiede la condanna di S. srl. e di P. M. suo legale rappresentante, in solido tra loro, al pagamento della somma di Ä 8.745,76 oltre agli interessi di legge dalla data degli esborsi.


MOTIVI

Si ritiene che nel caso specifico la mancanza di impalcature o ponteggi o comunque di precauzioni atte ad evitare pericoli di caduta delle persone Ë stata la causa dell'infortunio subito da N. S.. La violazione delle norme generali di prudenza e di prevenzione antifortunistica, D.Lgs.81/08 unitamente alla mancata formazione dei lavoratori in tema di salute e sicurezza comportano la responsabilit‡ della S. srl. in persona del legale rappresentante prÚ tempore e di P. M. personalmente, in solido tra loro, per le indennit‡ erogate da INAIL all'infortunato. Conseguentemente si ritiene di condannare S. srl. e P. M., in solido tra loro, al pagamento all'INAIL, sede di Vicenza, la somma di Ä 8.745,76 oltre agli interessi legali dalle singole erogazioni effettuate per le indennit‡ di temporanea assoluta e per danno biologico al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, secondo quanto disposto dagli artt. 132 CPC. E 118 disp. Att., condanna S. srl. e P. M., in solido tra loro, al pagamento all'INAIL, sede di Vicenza, la somma di Ä 8.745,76 oltre agli interessi legali dalle singole erogazioni effettuate per le indennit‡ di temporanea assoluta e per danno biologico al saldo effettivo, condannandoli altresÏ al pagamento delle spese di lite che liquida in e 3.000,00 oltre accessori e spese generali 15%. Vicenza 10 gennaio 2017
 



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