Tribunale di Vicenza Sez. Lav., ud. 10 gennaio 2017 - Azione di regresso Inail, condannato datore di lavoro per violazione normativa sicurezza e obbligo di formazione dipendenti.
Tribunale di Vicenza Sez. Lav., ud. 10 gennaio 2017 - Azione di regresso
Inail, condannato datore di lavoro per violazione normativa sicurezza e obbligo
di formazione dipendenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA
Sezione Lavoro
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 21.02.14 al n.8 /14 R.G.Lav, promossa con
ricorso da Inail rappresentato e difeso dagli Avv.ti R. D. R. e O. D. di Vicenza
ed elettivamente domiciliati in Vicenza ricorrente - CONTRO - S. srl. e P. M.
Convenuti contumaci. Oggetto: risarcimento danni - azione di regresso di INAIL.
Il 22 aprile 2011 N. S. pittore dipendente della S. srl.subiva politrauma con
trauma cranico commotivo a seguito della caduta nel vuoto dal ponteggio
installato per la dipintura di un abitazione sita in T. Pd. I Carabinieri e gli
ispettori dello SPISAL deU'ULSS 16 di Padova intervenuti per gli accertamenti
del caso accertavano che l'infortunato era caduto nel vuoto schiantandosi da
oltre due metri sui gradini sottostanti il ponteggio e le impalcature utilizzate
non erano adeguate e difettavano le precauzioni necessarie ad evitare pericoli
di caduta degli operai che si accingevano a tali operazioni. Gli ispettori hanno
anche appurato che la societ‡ datrice di lavoro oltre alla violazione della
normativa sulla sicurezza, non aveva neppure provveduto alla formazione dei
dipendenti in materia di sicurezza e salute. Il procedimentopenale a carico del
legale rappresentante della societ‡ si Ë concluso con decreto penale di
condanna. INAIL, avendo quindi erogato le prestazioni dovute per legge
corrispondendo complessivi Ä 8.745,76, intende rivalersi nei confronti dei
responsabili e chiede la condanna di S. srl. e di P. M. suo legale
rappresentante, in solido tra loro, al pagamento della somma di Ä 8.745,76 oltre
agli interessi di legge dalla data degli esborsi.
MOTIVI
Si ritiene che nel caso specifico la mancanza di impalcature o ponteggi o
comunque di precauzioni atte ad evitare pericoli di caduta delle persone Ë stata
la causa dell'infortunio subito da N. S.. La violazione delle norme generali di
prudenza e di prevenzione antifortunistica, D.Lgs.81/08 unitamente alla mancata
formazione dei lavoratori in tema di salute e sicurezza comportano la
responsabilit‡ della S. srl. in persona del legale rappresentante prÚ tempore e
di P. M. personalmente, in solido tra loro, per le indennit‡ erogate da INAIL
all'infortunato. Conseguentemente si ritiene di condannare S. srl. e P. M., in
solido tra loro, al pagamento all'INAIL, sede di Vicenza, la somma di Ä 8.745,76
oltre agli interessi legali dalle singole erogazioni effettuate per le indennit‡
di temporanea assoluta e per danno biologico al saldo effettivo. Le spese di
lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, secondo quanto disposto
dagli artt. 132 CPC. E 118 disp. Att., condanna S. srl. e P. M., in solido tra
loro, al pagamento all'INAIL, sede di Vicenza, la somma di Ä 8.745,76 oltre agli
interessi legali dalle singole erogazioni effettuate per le indennit‡ di
temporanea assoluta e per danno biologico al saldo effettivo, condannandoli
altresÏ al pagamento delle spese di lite che liquida in e 3.000,00 oltre
accessori e spese generali 15%. Vicenza 10 gennaio 2017
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