Tribunale di Verona - Sezione Lavoro
Tribunale di Verona Sez. Lav., ud. 15 dicembre 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Lavoro
Udienza del 15.12.2016 Causa n. Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Z.
e il ricorrente personalmente e per la parte convenuta l'Avv. S. e per la parte
chiamata in causa l'Avv. T. I procuratori delle parti discutono la causa e
concludono come in atti. II Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito
pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale
motivazione. Il Giudice Dott. Antonio Gesumunno
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 15.12.2016 ha
pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la
seguente:
SENTENZA
nella causa di lavoro n. X RCL promossa con ricorso depositato il 18.4.2013 da
F. S. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Z. E., elettivamente domiciliato in
PADOVA presso il difensore avv. Z. E. - Contro - A. L. S. (C.F. ), con il
patrocinio dell'avv. S. R., elettivamente domiciliato in VERONA presso il
difensore avv. S. R. Con la chiamata in causa di A. A. SPA con il patrocinio
dell'avv. T. R. elettivamente domiciliato in VERONA presso il difensore avv. T.
R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/04/2013 S. F. conveniva in giudizio la ditta
individuale A. L. S. esponendo: di essere stato assunto dalla ditta convenuta il
03/09/2007 con mansioni di autista livello 3 S; che la ditta convenuta aveva la
prassi di imporre agli autisti la pulizia del camion; che, in caso di ghiaccio o
neve, la ditta convenuta esigeva che fossero gli autisti a sbrinare i cristalli
costringendoli a raschiare il ghiaccio con spatole o con spugne e ad
arrampicarsi sul camion; di essersi recato il 01/02/2010 verso le ore 6 del
mattino sul posto di lavoro; di essere salito verso le ore 8,15 sul camion per
pulire il cristallo frontale dal ghiaccio che si era formato la sera prima; che
infatti gli automezzi venivano lasciati all'aperto durante il periodo invernale
e quindi i cristalli si ghiacciavano; che la ditta non aveva messo a
disposizione dei lavoratori mezzi di sicurezza con barriere protettive; che
improvvisamente, durante la discesa dai gradini che si trovano nel muso sulla
parte anteriore del camion, era scivolato e aveva appoggiato i piedi sul
piazzale, dove si era formato il ghiaccio; che, non avendo le scarpe di
sicurezza, in quanto non fornite dalla ditta convenuta, aveva perso l'equilibrio
ed era caduto appoggiando a terra la mano e schiacciandola con il proprio
fondoschiena; di aver riportato una frattura pluri-frammentaria articolare al
polso sinistro dal quale era residuato un danno biologico permanente nella
misura del 10% oltre a una menomazione temporanea per i periodi e le percentuali
indicate in ricorso. CiÚ premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi la
responsabilit‡ del datore di lavoro in ordine all'infortunio oggetto di causa
per violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico della ditta convenuta
e, in particolare per la mancata consegna delle scarpe di sicurezza, la mancata
adozione delle misure di sicurezza idonee a consentire la pulitura dei vetri e
in generale la violazione dell'articolo 2087 codice civile. Il ricorrente
pertanto chiedeva il risarcimento dei danni per il danno biologico permanente e
temporaneo in misura corrispondente ad euro 47.387,50 e delle spese sostenute
per esami e diagnosi e per la relazione medico-legale di parte allegata al
ricorso, con detrazione di quanto gi‡ corrisposto dall'Inail a titolo di
indennizzo per il danno biologico (euro 11.899,17). Si costituiva in giudizio la
ditta convenuta in persona del titolare L. S. e contestava integralmente la
versione dei fatti esposta nel ricorso. In particolare negava che il ricorrente
non fosse stato dotato delle scarpe antinfortunistiche e che la ditta avesse
imposto ai lavoratori di arrampicarsi sul camion per fare la pulizia o la
sbrinatura dei vetri. Contestava in ogni caso la quantificazione del danno
patrimoniale e non patrimoniale allegata nel ricorso. La ditta convenuta
chiedeva la chiamata in causa della A. A. s.p.a., con la quale aveva stipulato
polizza di assicurazione per la responsabilit‡ civile nei confronti dei
lavoratori dipendenti. Il giudice autorizzava la chiamata in causa e si
costituiva in giudizio la societ‡ assicuratrice, contestando le domande di parte
ricorrente e associandosi alle difese in fatto in diritto svolte dalla
convenuta. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali, eccepiva l'esistenza
di una franchigia minima di euro 2600 per ogni infortunio. Invocava la
previsione dell'articolo 1898 ultimo comma codice civile in relazione
all'effettivo numero degli addetti, a confronto con quello dichiarato
dall'assicurata. La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove
testimoniali ammesse. Il Giudice fissava l'udienza di discussione all'esito
della quale la causa veniva decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e
contestuale motivazione. Le domande di parte ricorrente non sono fondate devono
essere integralmente rigettate. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata
della Corte di cassazione, il lavoratore che agisca in giudizio per accertare
responsabilit‡ del datore di lavoro per infortunio ha l'onere di allegare e
dimostrare la riconducibilit‡ dell'incidente alla nocivit‡ dell'ambiente di
lavoro, intesa come pericolosit‡ del luogo di lavoro causata dalla violazione di
norme in materia di sicurezza e prevenzione. La parte ricorrente ha allegato due
violazioni specifiche. In primo luogo ha dedotto che il datore di lavoro aveva
dato disposizioni dirette ad imporre ai lavoratori l'obbligo di arrampicarsi sul
camion, senza utilizzare protezioni o sistemi per assicurarsi ed evitare la
caduta, al fine di rimuovere il ghiaccio dai vetri. l'struttoria testimoniale
non ha confermato tali disposizioni e neppure l'esistenza di una prassi in tale
senso imposta dal datore di lavoro. Lo stesso ricorrente in sede di
interrogatorio libero ha riferito che in realt‡ : dei titolari non ci hanno dato
indicazioni su come fare la pulizia o lo sbrinamento del vetro. Si tratta di
operazioni che facciamo noi per potere partire negli orari fissati. Ognuno si
arrangia come ritiene per fare la pulizia dei vetri, ho visto che anche altri
colleghi facevano con me la pulizia del vetro. Il teste I. ha dichiarato sul
punto e almeno per quanto mi riguarda la ditta non ha mai detto che mi dovevo
arrampicare sul camion per togliere il ghiaccio dal parabrezza. Io per togliere
il ghiaccio mette in moto e aspetto che il ghiaccio si sciolga. Il camion Ë
molto alto e quindi non ho mai fatto quest'operazione arrampicandomi sul camion;
e non ricordo di avere visto altri autisti fare l'operazione di sbrinamento
salendo sul camion. In genere gli altri autisti fanno come faccio io e cioË
mettono in moto il motore. Il teste P.: "La ditta non ha mai dato disposizioni
agli autisti nel senso che loro dovessero sbrinare manualmente il parabrezza
salendo sul camion. In genere gli autisti alla mattina arrivano ed accendono il
motore e poi aspettano sino a quando non si sbrina il vetro. In genere si
aspetta una decina di minuti, non posso escludere che qualche volta ci voglia
pi? tempo, in ogni caso gli autisti non possono partire immediatamente quando
accendono il motore perchÈ si tratta di diesel e deve essere caricata l'aria del
sistema frenante. Il ricorrente ha lamentato, in secondo luogo, la mancata
fornitura di dispositivi di protezione individuale e, in particolare, di scarpe
antinfortunistiche, sostenendo che da tale omissione sia derivato lo
scivolamento sul terreno ghiacciato. Anche su tale punto non Ë stata accertata
una violazione di tale obbligo da parte del datore di lavoro. Il teste I. ha
riferito: La ditta ci fornisce tutti i dispositivi DPI (casco, scarpe, giubbino)
anche perchÈ ci vengono richiesti nei luoghi dove facciamo carico e scarico. Il
teste P. ha dichiarato che tutti gli autisti quindi penso anche il ricorrente
avevano in dotazione i DPI anche perchÈ sono richiesti nelle ditte dove vanno a
fare carico e scarico. Non mi risulta che il ricorrente abbia fatto richiesta di
sostituzione delle scarpe. In genere sono richieste che fanno al titolare L. ma
di regola quando gli autisti lo chiedono vengono forniti i dispositivi
richiesti. Sulla base delle dichiarazioni dei testimoni sopra riportate, si puÚ
ragionevolmente ritenere che anche il ricorrente avesse a disposizione tali
dispositivi e in particolare scarpe antinfortunistiche idonee a prevenire
scivolamenti sul ghiaccio. La parte ricorrente ha inoltre dedotto la violazione
dei generico obbligo di sicurezza previsto dall'articolo 2087 c.c. Tuttavia non
ha specificato o allegato quali altre misure avrebbe dovuto porre in essere il
datore di lavoro al fine di evitare il pericolo di incidenti come quelli occorsi
al ricorrente. La parte ricorrente non ha inoltre provato che l'incidente si sia
verificato con la dinamica descritta in ricorso. Nessuno dei testimoni sentiti
nella causa era presente nel momento in cui il ricorrente Ë caduto. Sulla base
di quanto sopra riportato, le domande di parte ricorrente devono essere
integralmente rigettate, poichÈ il lavoratore non ha dimostrato quanto era a suo
carico per poter configurare la responsabilit‡ del datore di lavoro in ordine
all'infortunio occorsogli. Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere
condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta, mentre
sussistono giustificati motivi di compensazione con la societ‡ chiamata in
causa. Le spese sono liquidate secondo i valori minimi dei parametri vigenti
(valore dichiarato in ricorso di 51.215.78 euro), tenuto conto della scarsa
complessit‡ della causa e delle questioni in fatto in diritto trattate. La
natura della causa e la qualit‡ delle parti giustificano la compensazione delle
spese tra il ricorrente e la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente
pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) rigetta
il ricorso; 2) condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore
della parte convenuta che liquida in Ä 4.766 per compensi professionali oltre
Iva e cpa e rimborso forfetario 15% 3) compensa le spese di lite tra la parte
ricorrente e la chiamata in causa Verona, 15.12.2016 IL GIUDICE Antonio
Gesumunno.
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