Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 10
MLPS, circ. 28 maggio 2018, n. 10 - Rinnovo delle autorizzazioni alla
costruzione e allíimpiego di ponteggi, ai sensi dellíart. 131, comma 5, del
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Circolare 28 maggio 2018, n. 10
Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e allíimpiego di ponteggi, ai
sensi dellíart. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni
AllíIspettorato Nazionale del Lavoro
Al Coordinamento tecnico delle Regioni e P.A.
Agli Assessorati alla Sanit‡ delle Regioni
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Bolzano - Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro
Alle Aziende Sanitarie Locali - per il tramite degli Assessorati alla Sanit‡
delle Regioni
Alle Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro
Alle Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori
LORO SEDI
Questa Amministrazione rilascia, ai sensi dellíarticolo 131 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, líautorizzazione
alla costruzione ed allíimpiego ì[Ö] dei ponteggi realizzati con elementi
portanti prefabbricati, metallici o non [Ö]î.
In questo ambito occorre dare prima applicazione alla previsione contenuta al
comma 5 del citato articolo 131, la quale prevede che ìLíautorizzazione Ë
soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare líadeguatezza del ponteggio
allíevoluzione del progresso tecnico.î.
Al fine di poter dare concreta attuazione a tale disposizione, si rende
necessario analizzare lo stato di evoluzione del progresso tecnico riguardante
la costruzione dei ponteggi fissi, in relazione ai criteri e alle modalit‡ con
cui sono state rilasciate da questa Amministrazione le autorizzazioni in corso,
tenuto anche conto di quanto previsto dallíarticolo 132 del medesimo decreto
legislativo n. 81 del 2008.
CiÚ anche in considerazione della recente entrata in vigore del decreto
interministeriale 17 gennaio 2018, recante líaggiornamento delle ìNorme tecniche
per le costruzioniî.
Al fine di definire le norme tecniche specifiche, riguardanti i ponteggi fissi
di cui agli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e
provvedere allíaggiornamento delle istruzioni per la costruzione e líimpiego dei
ponteggi innanzi richiamati, questa Direzione Generale ha recentemente
costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti di
questa Amministrazione, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, dellíINAIL e dellíIstituto per le tecnologie della
costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Le risultanze che saranno elaborate da tale Gruppo di lavoro consentiranno di
definire, in maniera aggiornata, un insieme di indicazioni tecniche necessarie a
verificare líadeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso
allíevoluzione del progresso tecnico.
Pertanto, questa Amministrazione ha necessit‡ di conoscere le autorizzazioni per
le quali permanga tuttora líinteresse del fabbricante al relativo rinnovo
decennale. CiÚ al fine di poter avviare, una volta disponibili le nuove
indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria
istruttoria per verificarne líadeguatezza al progresso tecnico secondo quanto
previsto dal richiamato articolo 131, comma 5.
Le presenti istruzioni, che tengono conto di quanto gi‡ indicato nella risposta
al quesito n. 1 con la circolare di questa Amministrazione n. 29 del 27 agosto
2010, sono state elaborate sentito líIspettorato Nazionale del Lavoro e díintesa
con il Gruppo di lavoro tecnico per líesame della documentazione relativa al
rilascio delle autorizzazioni di cui allíarticolo 131 del decreto legislativo n.
81 del 2008. Su tali istruzioni Ë stato, infine, acquisito il parere
dellíUfficio legislativo di questo Ministero, reso con nota del 22 maggio 2018.
In tal senso, il titolare dellíautorizzazione ministeriale dovr‡ trasmettere a
questo Ministero apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni attualmente in
corso, corredando tale richiesta da una copia delle singole autorizzazioni a suo
tempo rilasciate da questa Amministrazione e da una dichiarazione resa dal
legale rappresentante, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa il mantenimento
dei requisiti di sicurezza del ponteggio nonchÈ da una dichiarazione, anchíessa
resa ai sensi del medesimo d.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti che la
produzione del ponteggio Ë tuttora in corso.
Tale istanza dovr‡ pervenire a questa Direzione Generale entro il 15 giugno
2018, al seguente indirizzo PEC:dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.
Nel caso di istanze di rinnovo gi‡ presentate a questa Amministrazione
precedentemente allíadozione della presente circolare, le stesse dovranno essere
integrate secondo le istruzioni ed entro il medesimo termine innanzi richiamati.
Si precisa fin díora che líautorizzazione ministeriale si intender‡
automaticamente revocata nei confronti del titolare dellíautorizzazione medesima
qualora, per questíultima, non sia stata trasmessa regolare istanza di rinnovo
entro il richiamato termine del 15 giugno 2018.
Pertanto, nelle more che siano elaborate le nuove indicazioni tecniche
applicabili ai ponteggi metallici, le autorizzazioni per le quali sia stata
regolarmente presentata istanza di rinnovo saranno decise sulla base delle
indicazioni tecniche attualmente vigenti.
Si rappresenta fin díora che questo Ministero, una volta disponibili le nuove
istruzioni tecniche, render‡ noti - con la necessaria tempestivit‡ - i termini e
le modalit‡ per la revisione delle autorizzazioni rinnovate medio tempore, sulla
base delle nuove istruzioni tecniche.
Il Direttore Generale
Romolo de Camillis
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