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Regione Puglia Legge regionale 10 marzo 2014, n. 8


Regione Puglia
Legge regionale 10 marzo 2014, n. 8
"Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro".
B.U.R. 10 marzo 2014, n. 33

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Capo I
Interventi per rafforzare la sicurezza, la qualità e ricercare il benessere durante il lavoro

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali e i propri indirizzi statutari, favorisce la crescita della personalità e tutela la dignità del lavoratore, e, in coerenza con le normative comunitarie e statali, promuove e adotta idonei strumenti di politica del lavoro per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire e a contrastare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e a ricercare il benessere nei luoghi di lavoro.
2. La Regione Puglia sostiene la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro quale parte integrante della qualità dell'azione delle proprie politiche dello sviluppo economico e sociale e delle politiche di tutela del lavoro e favorisce iniziative e progetti in collaborazione con gli enti locali, le parti economiche e sociali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti in materia.
3. La Regione Puglia assume quale principio fondamentale della propria azione istituzionale di prevenzione dei rischi e di promozione del benessere sui luoghi di lavoro la partecipazione attiva dei lavoratori alla tutela della loro salute e sicurezza con le forme e negli aspetti previsti dall'ordinamento nazionale vigente al fine di sviluppare maggiore consapevolezza e responsabilità sull'argomento.

Art. 2
Attività di indirizzo, programmazione e coordinamento

1. La Regione Puglia coordina gli interventi di cui al presente capo nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In particolare, la Regione Puglia esercita funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di formazione, assistenza, controllo e vigilanza favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti inerenti la materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione Puglia si avvale del Comitato regionale di coordinamento (CRC) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
4. La Regione Puglia realizza interventi di carattere sperimentale di interesse regionale e sviluppa iniziative di studio, ricerca e informazione, finalizzate alla promozione della cultura della salute, sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro.
5. Al fine di orientare efficacemente l'attività di programmazione in materia di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la Regione Puglia provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia in modo da assicurare la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili.
6. La Regione Puglia promuove relazioni e accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali, al fine di creare una rete che consenta lo scambio delle informazioni e delle metodologie di intervento relative alle buone pratiche nella prospettiva di individuare ambiti di condivisione e cooperazione comuni di prevenzione.

Art. 3
Comitato regionale di coordinamento

1. L'articolo 7 del d.lgs. 81/2008 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, avente ad oggetto il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituiscono e delineano le funzioni e i compiti del CRC che, ai fini della presente norma, provvede a:
a. assicurare il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del d.lgs. 81/2008;
b. elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità e omogeneità agli interventi regionali in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro;
c. elaborare linee d'indirizzo applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro;
d. convalidare codici di condotta e di comportamento sviluppati dalle aziende anche in concorso con altri enti, istituzioni e/o parti sociali;
e. fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, alla conoscenza, all'analisi e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla promozione del benessere lavorativo;
f. promuovere, nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza, la realizzazione di piani coordinati di intervento, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera e), individuando priorità, obiettivi e iniziative tese a migliorare la sicurezza, la salute e il benessere nei luoghi di lavoro;
g. promuovere i necessari accordi con gli enti istituzionali per la reciproca messa a disposizione delle banche dati al fine di favorire il sistematico scambio delle informazioni.

Art. 4
Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro

1. La Regione Puglia, in raccordo con gli indirizzi nazionali sulla prevenzione nei luoghi di lavoro, promuove e sostiene iniziative di qualificazione delle azioni di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia. In particolare, provvede a:
a. realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio anche attraverso il supporto del CRC di cui all'articolo 3 e degli organismi paritetici territoriali previsti dall'articolo 51 del d.lgs. 81/2008 quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative atte a garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere dei lavoratori;
b. attivare e sostenere sportelli informativi, unitamente alle parti sociali, anche in collaborazione con università, INAIL e altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore;
c. stipulare accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa nazionale;
d. promuovere, anche attraverso linee guida e/o accordi con tutti i soggetti interessati, primi tra tutti i medici competenti di cui al d.lgs. 81/2008, articoli 38 e successivi, processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti e sviluppare interventi anche in collegamento con il Sistema sanitario regionale;
e. divulgare tutte le buone pratiche trasferibili sul territorio regionale;
f. coordinare le azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza;
g. monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso il Centro di osservazione e monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali (COMIMP) previsto dal Piano sanitario regionale 2008-2010, in raccordo con le attività degli enti istituzionali e dei soggetti competenti in materia.
2. La Regione Puglia favorisce altresì opportune iniziative, anche congiunte, laddove possibile, volte ad accrescere le conoscenze e le competenze di tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008 e in special modo dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro e, in particolare, provvede a:
a. realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione;
b. coordinare le attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza, salute e igiene del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro facendo ricorso, quando necessario, anche a idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;
c. realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali e nazionali, progetti specifici attuati da figure professionali competenti in materia (psicologi del lavoro, operatori sindacali, operatori istituzionali, ecc.) di educazione alla sicurezza, alla salute e in particolare al rispetto della legalità;
d. controllare gli standard di qualità minimi in vigore nonché le modalità omogenee di espletamento dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in coerenza con gli interventi formativi regionali e con la normativa nazionale;
e. promuovere codici di condotta etici, buone prassi e accordi aziendali che orientino i comportamenti di tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008 e in particolare dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, verso il rispetto delle norme e il miglioramento continuo degli standard di sicurezza e qualità del lavoro.
3. La Regione Puglia, tramite gli assessorati competenti, tra loro in concerto, al fine di disporre di un quadro continuamente aggiornato dell'offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza e qualità del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema di conoscenza di tutti i soggetti operanti nel settore, istituzionali e non, e delle iniziative esistenti in materia sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, anche attraverso l'utilizzo di modelli di comunicazione con trasmissione dei verbali di formazione del corso.

Art. 5
Interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro

1. La Regione Puglia, in concorso con gli enti locali e istituzionali e con le parti sociali, sostiene interventi volti a ridurre, contrastare e prevenire il fenomeno del mancato rispetto delle leggi di sicurezza sul lavoro e dell'illegalità sui luoghi di lavoro nelle diverse forme in cui si articola, promuovendo, in particolare:
a. iniziative di sensibilizzazione e informazione in materia di educazione alla legalità nell'ambito dei percorsi scolastici, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali;
b. azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte a tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008 e, in particolare, ai datori di lavoro e ai lavoratori, anche autonomi e dei servizi;
c. stipula di accordi con gli enti locali, gli enti istituzionali competenti in materia e le parti sociali per garantire, nell'ambito della committenza pubblica, l'adozione di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto della tutela della salute e sicurezza sul lavoro con particolare attenzione ai settori statisticamente a maggiore rischio, alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi e alla specificità contrattuale con cui è resa la prestazione di lavoro.

Art. 6
Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro

1. La Regione Puglia, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché di emersione del lavoro non regolare, prevede l'adozione, mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nei bandi di esecuzione di appalti pubblici, concessioni e convenzioni di ogni natura in ambito regionale, di misure specifiche dirette a contrastare fenomeni di illegalità e a garantire la migliore tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro e ricerca del benessere lavorativo.
2. In tutte le fattispecie di affidamento precedenti, in caso di accertamento di gravi violazioni di norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, così come definite dal comma 1 dell'articolo 14 e dall'allegato I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i, è obbligo dell'organo di vigilanza accertante di darne immediata comunicazione al committente e all'organismo di cui al comma 10.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a tutte le aziende in rapporto con la Regione Puglia, con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici sul territorio regionale.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 27 del d.lgs. 81/2008, il rispetto da parte delle imprese delle disposizioni di legge in materia contributiva, previdenziale e assicurativa, nonché delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro è condizione essenziale per la concessione di contributi o altre agevolazioni da parte della Regione Puglia, dei suoi enti strumentali e degli enti locali. A tal fine, la domanda di agevolazione è corredata del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della dichiarazione del richiedente attestante il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.
5. In caso di accertamento di gravi violazioni di norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, così come definite dal comma 1 dell'articolo 14 e dall'allegato I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., la Regione Puglia e/o gli enti interessati provvedono alla revoca e al conseguente recupero dell'agevolazione, di qualsivoglia natura, attraverso modalità adottate con specifico provvedimento amministrativo.
6. Nell'ambito del CRC, come precedentemente individuato, l'ufficio operativo di cui all'articolo 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2007 provvede alla raccolta e alla catalogazione delle comunicazioni rivenienti da tutti i servizi ispettivi territoriali in funzione del controllo che l'ente Regione opera ai fini dell'applicazione delle previsioni della presente legge.

Art. 7
Interventi per la qualità del lavoro e il benessere lavorativo

1. La Regione Puglia concede contributi in conto capitale per interventi realizzati da micro e piccole imprese come definite a livello comunitario, costituite anche in forma cooperativa, operanti nel territorio regionale nei settori di maggior rischio individuati anche sulla base di specifici accordi con le parti sociali.
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al raggiungimento verificabile di livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale.
3. La Regione Puglia concede altresì contributi per iniziative, anche a carattere sperimentale, finalizzate a favorire la qualità e il benessere lavorativo, buone prassi, codici di condotta e comportamento, sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ecc., realizzate dai soggetti di cui al comma 1, dagli enti bilaterali ivi compresi gli organismi paritetici territoriali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e da altri soggetti pubblici e privati.
4. La Giunta regionale, acquisito il parere del CRC di cui all'articolo 3, con proprio provvedimento, a integrazione del Piano regionale della prevenzione, definisce le modalità e i requisiti per la concessione dei contributi di cui al presente articolo nonché le modalità dei relativi controlli.
5. La Regione Puglia, sentite le parti sociali competenti e operanti nel settore, può stabilire ogni ulteriore sistema premiale opportuno orientato a favorire il reale miglioramento dei livelli di qualità e di benessere lavorativo.

Capo II
Interventi in tema di responsabilità sociale

Art. 8
Responsabilità sociale dei datori di lavoro

1. La Regione Puglia, al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro e del benessere lavorativo intesi come rispetto dei diritti umani, sociali, economici, ambientali e come valorizzazione delle risorse umane, sviluppo delle competenze professionali, attenzione ai fenomeni di stress, riequilibrio della presenza di genere con particolare attenzione alle diverse sensibilità, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale e integrazione dei lavoratori provenienti da altri paesi, promuove la cultura della responsabilità sociale nell'ambito delle imprese, degli enti pubblici e privati, delle amministrazioni locali e tra i cittadini, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dalla Commissione europea in materia di responsabilità sociale delle imprese (Corporate Social Responsability - C.S.R.).
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Puglia promuove l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili intese come adesione volontaria a codici di condotta e buone prassi, discipline e tutele sociali e ambientali nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori e, in generale, con tutti i soggetti con i quali interagiscono.
3. Le discipline e le buone pratiche liberamente adottate dai datori di lavoro devono tendere, in generale, alla realizzazione di livelli di tutela maggiori rispetto a quelli discendenti dagli obblighi di legge, con particolare riferimento in materia di:
a. regolarità e stabilità dei rapporti di lavoro;
b. pari opportunità tra donne e uomini, anche con riferimento ai tempi di vita e di lavoro;
c. sicurezza, salubrità e riduzioni dei rischi negli ambienti di lavoro e nelle attività lavorative;
d. benessere psico/fisico, integrazione e coesione dei lavoratori con particolare attenzione ai disabili o svantaggiati, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
e. partecipazione e condivisione di tutte le componenti dei processi lavorativi con i lavoratori e con le loro rappresentanze, con particolare riferimento ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle varie forme che questa figura assume, (RLSicurezza, RLSTerritoriale, RLSSito, RLSAmbiente);
f. qualificazione professionale dei lavoratori;
g. tutela ambientale e sviluppo sostenibile;
h. contrasto allo stress lavoro-correlato con l'apporto di reali modifiche al modello organizzativo;
i. adozione di percorsi d'integrazione degli immigrati;
j. contrasto alle molestie e alle violenze durante il lavoro;
k. tutela della gravidanza e maternità;
l. manutenzione delle attrezzature e degli ambienti di lavoro;
m. rischi relativi a malattie non tabellate;
n. progettazione e riprogettazione ergonomica dei posti di lavoro.

Art. 9
Albo dei datori di lavoro socialmente responsabili

1. La Regione Puglia, ai fini della presente legge, con motivato provvedimento, istituisce un proprio albo della responsabilità sociale in tema di lavoro al quale possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrino l'avvio e il mantenimento del percorso della responsabilità sociale mediante l'adozione di documenti, quali: bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità, ovvero mediante procedure e codici di comportamento certificabili e alla cui stesura hanno partecipato le organizzazioni sindacali aziendali o, in assenza, quelle territoriali, iscrizione a enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. In particolare, i datori di lavoro, oltre all'applicazione puntuale di tutte le normative sulla sicurezza del lavoro, ivi compresi gli accordi sindacali, devono dimostrare, nell'ambito delle proprie attività di gestione aziendale, la realizzazione d'iniziative quali (si fornisce un elenco indicativo e non esaustivo delle possibili iniziative):
a. adozione di buone pratiche e di prestazioni sociali nei confronti delle risorse umane, dei soci, dei clienti e dei fornitori, dei collaboratori finanziari, della pubblica amministrazione, della comunità e dell'ambiente;
b. instaurazione di rapporti di lavoro stabili e duraturi che migliorino la qualità della vita dei dipendenti;
c. adozione di misure atte a garantire la tracciabilità dei prodotti e il monitoraggio della qualità del lavoro nella catena di fornitura;
d. adozione di codici di comportamento etico, modelli di rendicontazione e sistemi di gestione certificati, nonché sistemi di certificazione di prodotto o di servizio tali da assicurare la trasparenza e l'assunzione della responsabilità sociale secondo standard riconosciuti a livello internazionale, europeo o nazionale;
e. adozione e reale applicazione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.
2. La Regione Puglia, mediante specifico accordo con le parti sociali, definisce le regole di funzionamento dell'Albo di cui al comma 1, indica i requisiti per l'iscrizione, individua i soggetti titolari dei dati sensibili, stabilisce le modalità di funzionamento e di verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti, il cui controllo può essere demandato anche agli enti bilaterali territoriali e/o agli organismi paritetici territoriali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008.
I datori di lavoro che perdono anche uno solo dei requisiti determinati per l'iscrizione all'Albo sono tenuti a comunicarlo immediatamente alla Regione.
3. La Regione Puglia provvede a dare la massima pubblicità all' Albo di cui al comma 1 al fine di concorrere a una vera presa di coscienza al problema dell'intera società e quindi al massimo abbassamento possibile del livello collettivo di tollerabilità delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 10
Interventi di informazione e sensibilizzazione

1. Al fine di agevolare la diffusione della cultura della responsabilità sociale e ambientale, la Regione Puglia, anche in collaborazione con le province, le parti sociali, gli enti bilaterali, ivi compresi gli organismi paritetici territoriali ex articolo 51 del d.lgs. 81/2008, i soggetti istituzionali e gli altri organismi pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, comunicazione, formazione, promozione e partecipazione che favoriscano sul territorio una maggiore conoscenza in materia di responsabilità sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove in particolare:
a. azioni di informazione sui temi della responsabilità sociale e ambientale per favorire l'adozione da parte di imprese e enti pubblici e privati delle buone pratiche, codici di comportamento etici, marchi di qualità e documenti quali i bilanci sociali e ambientali, che evidenzino l'assunzione della responsabilità sociale;
b. attività di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate in materia rivolte, in particolare, alle piccole e medie imprese;
c. azioni di sensibilizzazione rivolte ai consumatori, anche per il tramite delle loro associazioni, ai grandi acquirenti in ordine ai temi della certificazione di qualità, sociale e ambientale;
d. servizi di consulenza alle imprese sulla responsabilità sociale;
e. accordi con le parti sociali per attività di sostegno operativo alle imprese.

Art. 11
Incentivi per l'assunzione della responsabilità sociale

1. La Regione Puglia concede contributi ai datori di lavoro operanti sul territorio regionale per favorire l'assunzione della responsabilità sociale. In particolare, i contributi sono finalizzati all'adozione di:
a. tutto quanto previsto all'articolo 8;
b. pratiche socialmente responsabili nei confronti del mercato, delle risorse umane, della comunità e dell'ambiente;
c. codici di condotta;
d. sistemi di gestione della responsabilità sociale;
e. modelli di rendicontazione tali da assicurare la trasparenza e l'assunzione della responsabilità secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali;
f. sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.
2. L'importo e le modalità di concessione e revoca dei contributi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, a integrazione del Piano regionale della prevenzione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e in raccordo con le misure a sostegno delle attività produttive.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione Puglia si avvale del contributo e del supporto del CRC di cui all'articolo 3, alle cui riunioni possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di enti e associazioni competenti nelle materie di interesse; il Comitato può demandare a sua volta tale compito agli organismi paritetici territoriali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e agli enti bilaterali territoriali, operando obbligatoriamente un controllo annuale sul loro operato.

Art. 12
Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, a integrazione del Piano regionale della prevenzione, prevede a favore dei datori di lavoro iscritti nell'Albo di cui all'articolo 9 titoli di preferenza per l'accesso agli interventi e alle agevolazioni di cui alla presente legge nonché eventuali ulteriori agevolazioni che possono riguardare anche l'applicazione di regimi fiscali di maggior favore, per quanto di competenza della Regione.
2. La Regione Puglia, nell'ambito dei propri interventi d'incentivazione a favore dei soggetti pubblici e privati, tiene conto con titolo di preferenza dei datori di lavoro iscritti all'Albo di cui all'articolo 9. A favore degli stessi datori di lavoro la Regione provvede altresì ad attuare opportune iniziative di valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti e delle attività svolte.

Capo III
Prevenzione e tutela dalle molestie negli ambienti di lavoro

Art. 13
Principi e finalità

1. La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale vigente e con riferimento all'ordinamento comunitario, intende garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, favorire l'inclusione sociale, tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e migliorare la qualità e il benessere del lavoro, anche attraverso la prevenzione e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere durante il lavoro.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove azioni e iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo e migliorare le relazioni sociali nella vita lavorativa, prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie a carattere sessuale e non, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione Puglia si avvale del contributo e del supporto dell'Osservatorio regionale contro le molestie, costituito con delibera di Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, composto da un esperto in materia di molestie negli ambienti di lavoro, di nomina regionale, con funzioni di presidente, da tre rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, da tre rappresentanti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ogni associazione competente in materia di molestie negli ambienti di lavoro facente parte dell'Osservatorio.

Art. 14
Azioni di informazione e formazione

1. La Regione Puglia promuove e sostiene, anche in collaborazione con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia di molestie negli ambienti di lavoro: azioni di sensibilizzazione e informazione in materia; iniziative volte ad accrescere le competenze degli operatori delle istituzioni e dei servizi al lavoro; azioni di ricerca e individuazione di buone pratiche da trasferire sul territorio regionale.

Art. 15
Sportello di ascolto

1. La Regione Puglia promuove sul territorio, in raccordo con gli enti locali e in collaborazione con associazioni, organizzazioni sindacali e altre istituzioni pubbliche e private, l'attivazione di sportelli di ascolto con il compito di:
a. fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
b. orientare il lavoratore presso servizi specialistici;
c. segnalare al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le cause anche attraverso la revisione del documento di valutazione dei rischi da stress;
d. fornire, dettagliando in forma anonima e digitale, ogni utile informazione all'Osservatorio regionale contro le molestie.
2. La Regione Puglia assicura il coordinamento delle attività svolte dagli sportelli di cui al comma 1 anche in raccordo con le strutture pubbliche competenti in materia di molestie negli ambienti di lavoro.

Art 16
Progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro

1. Per le finalità di cui al presente capo, la Regione Puglia promuove la realizzazione di progetti contro le molestie morali, psico-fisiche e sessuali sul posto di lavoro, secondo criteri e regole definiti in raccordo con l'Osservatorio regionale contro le molestie di cui al comma 3 dell'articolo 13.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da:
a. enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che documentino comprovata esperienza in materia di molestie sul lavoro;
b. associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale, organizzazioni sindacali, che abbiano maturato le giuste competenze in materia di contrasto alle molestie morali, di carattere sessuale e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
c. organizzazioni datoriali di categoria operanti sul territorio regionale che si avvalgano o collaborino con personale qualificato di pluriennale e documentata esperienza in materia di molestie sul lavoro;
d. enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 17
Finanziamento

1. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sul capitolo di spesa n. 711021 - U.P.B. 05.07.01, collegato al capitolo d'entrata n. 3061125 nella misura massima del 15 per cento dei proventi annui derivanti dalle irrogazioni delle sanzioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 marzo 2014

VENDOLA
 



 



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