Regione Puglia Legge regionale 10 marzo 2014, n. 8
Regione Puglia
Legge regionale 10 marzo 2014, n. 8
"Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro".
B.U.R. 10 marzo 2014, n. 33
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
Capo I
Interventi per rafforzare la sicurezza, la qualità e ricercare il benessere
durante il lavoro
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali e i propri
indirizzi statutari, favorisce la crescita della personalità e tutela la dignità
del lavoratore, e, in coerenza con le normative comunitarie e statali, promuove
e adotta idonei strumenti di politica del lavoro per la realizzazione di un
sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa,
volto a prevenire e a contrastare i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori e a ricercare il benessere nei luoghi di lavoro.
2. La Regione Puglia sostiene la cultura della salute e della sicurezza sul
lavoro quale parte integrante della qualità dell'azione delle proprie politiche
dello sviluppo economico e sociale e delle politiche di tutela del lavoro e
favorisce iniziative e progetti in collaborazione con gli enti locali, le parti
economiche e sociali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti in
materia.
3. La Regione Puglia assume quale principio fondamentale della propria azione
istituzionale di prevenzione dei rischi e di promozione del benessere sui luoghi
di lavoro la partecipazione attiva dei lavoratori alla tutela della loro salute
e sicurezza con le forme e negli aspetti previsti dall'ordinamento nazionale
vigente al fine di sviluppare maggiore consapevolezza e responsabilità
sull'argomento.
Art. 2
Attività di indirizzo, programmazione e coordinamento
1. La Regione Puglia coordina gli interventi di cui al presente capo nel
rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione
con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti
istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In particolare, la Regione Puglia esercita funzioni di promozione, indirizzo
e coordinamento delle attività di formazione, assistenza, controllo e vigilanza
favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che
svolgono compiti inerenti la materia della sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione Puglia si
avvale del Comitato regionale di coordinamento (CRC) di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro).
4. La Regione Puglia realizza interventi di carattere sperimentale di interesse
regionale e sviluppa iniziative di studio, ricerca e informazione, finalizzate
alla promozione della cultura della salute, sicurezza e benessere sui luoghi di
lavoro.
5. Al fine di orientare efficacemente l'attività di programmazione in materia di
prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la Regione
Puglia provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione
tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia in
modo da assicurare la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili.
6. La Regione Puglia promuove relazioni e accordi con istituzioni europee,
nazionali e regionali, al fine di creare una rete che consenta lo scambio delle
informazioni e delle metodologie di intervento relative alle buone pratiche
nella prospettiva di individuare ambiti di condivisione e cooperazione comuni di
prevenzione.
Art. 3
Comitato regionale di coordinamento
1. L'articolo 7 del d.lgs. 81/2008 e il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 2007, avente ad oggetto il coordinamento delle attività di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
istituiscono e delineano le funzioni e i compiti del CRC che, ai fini della
presente norma, provvede a:
a. assicurare il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente di
cui all'articolo 6 del d.lgs. 81/2008;
b. elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità e
omogeneità agli interventi regionali in materia di salute, sicurezza e benessere
sul lavoro;
c. elaborare linee d'indirizzo applicative della normativa vigente in materia di
salute, sicurezza e benessere sul lavoro;
d. convalidare codici di condotta e di comportamento sviluppati dalle aziende
anche in concorso con altri enti, istituzioni e/o parti sociali;
e. fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte
all'informazione, alla formazione, alla conoscenza, all'analisi e alla vigilanza
dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
e alla promozione del benessere lavorativo;
f. promuovere, nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze
assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e
vigilanza, la realizzazione di piani coordinati di intervento, anche sulla base
delle analisi di cui alla lettera e), individuando priorità, obiettivi e
iniziative tese a migliorare la sicurezza, la salute e il benessere nei luoghi
di lavoro;
g. promuovere i necessari accordi con gli enti istituzionali per la reciproca
messa a disposizione delle banche dati al fine di favorire il sistematico
scambio delle informazioni.
Art. 4
Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro
1. La Regione Puglia, in raccordo con gli indirizzi nazionali sulla prevenzione
nei luoghi di lavoro, promuove e sostiene iniziative di qualificazione delle
azioni di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle condizioni di
lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli
enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia. In
particolare, provvede a:
a. realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori
autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio anche attraverso il
supporto del CRC di cui all'articolo 3 e degli organismi paritetici territoriali
previsti dall'articolo 51 del d.lgs. 81/2008 quali strumenti di aiuto alle
imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative atte a
garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere dei lavoratori;
b. attivare e sostenere sportelli informativi, unitamente alle parti sociali,
anche in collaborazione con università, INAIL e altre istituzioni pubbliche e
private operanti nel settore;
c. stipulare accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative
rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa nazionale;
d. promuovere, anche attraverso linee guida e/o accordi con tutti i soggetti
interessati, primi tra tutti i medici competenti di cui al d.lgs. 81/2008,
articoli 38 e successivi, processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi
emergenti e sviluppare interventi anche in collegamento con il Sistema sanitario
regionale;
e. divulgare tutte le buone pratiche trasferibili sul territorio regionale;
f. coordinare le azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e
vigilanza;
g. monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso il
Centro di osservazione e monitoraggio degli infortuni e delle malattie
professionali (COMIMP) previsto dal Piano sanitario regionale 2008-2010, in
raccordo con le attività degli enti istituzionali e dei soggetti competenti in
materia.
2. La Regione Puglia favorisce altresì opportune iniziative, anche congiunte,
laddove possibile, volte ad accrescere le conoscenze e le competenze di tutte le
figure previste dal d.lgs. 81/2008 e in special modo dei lavoratori, anche
autonomi e dei servizi, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei
datori di lavoro e, in particolare, provvede a:
a. realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione;
b. coordinare le attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza,
salute e igiene del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori che entrano
nel mercato del lavoro facendo ricorso, quando necessario, anche a idonee
strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;
c. realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli
interventi scolastici regionali e nazionali, progetti specifici attuati da
figure professionali competenti in materia (psicologi del lavoro, operatori
sindacali, operatori istituzionali, ecc.) di educazione alla sicurezza, alla
salute e in particolare al rispetto della legalità;
d. controllare gli standard di qualità minimi in vigore nonché le modalità
omogenee di espletamento dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul
lavoro in coerenza con gli interventi formativi regionali e con la normativa
nazionale;
e. promuovere codici di condotta etici, buone prassi e accordi aziendali che
orientino i comportamenti di tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008 e in
particolare dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi,
verso il rispetto delle norme e il miglioramento continuo degli standard di
sicurezza e qualità del lavoro.
3. La Regione Puglia, tramite gli assessorati competenti, tra loro in concerto,
al fine di disporre di un quadro continuamente aggiornato dell'offerta formativa
in materia di prevenzione, sicurezza e qualità del lavoro, provvede a realizzare
un apposito sistema di conoscenza di tutti i soggetti operanti nel settore,
istituzionali e non, e delle iniziative esistenti in materia sul territorio
regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione
professionale e di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, anche attraverso
l'utilizzo di modelli di comunicazione con trasmissione dei verbali di
formazione del corso.
Art. 5
Interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro
1. La Regione Puglia, in concorso con gli enti locali e istituzionali e con le
parti sociali, sostiene interventi volti a ridurre, contrastare e prevenire il
fenomeno del mancato rispetto delle leggi di sicurezza sul lavoro e
dell'illegalità sui luoghi di lavoro nelle diverse forme in cui si articola,
promuovendo, in particolare:
a. iniziative di sensibilizzazione e informazione in materia di educazione alla
legalità nell'ambito dei percorsi scolastici, nel rispetto delle autonomie
scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali;
b. azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte a tutte le figure previste
dal d.lgs. 81/2008 e, in particolare, ai datori di lavoro e ai lavoratori, anche
autonomi e dei servizi;
c. stipula di accordi con gli enti locali, gli enti istituzionali competenti in
materia e le parti sociali per garantire, nell'ambito della committenza
pubblica, l'adozione di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento delle
attività nel pieno rispetto della tutela della salute e sicurezza sul lavoro con
particolare attenzione ai settori statisticamente a maggiore rischio, alle
differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi e alla specificità
contrattuale con cui è resa la prestazione di lavoro.
Art. 6
Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro
1. La Regione Puglia, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e
regionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nonché di emersione del lavoro non regolare, prevede l'adozione, mediante
specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nei
bandi di esecuzione di appalti pubblici, concessioni e convenzioni di ogni
natura in ambito regionale, di misure specifiche dirette a contrastare fenomeni
di illegalità e a garantire la migliore tutela delle condizioni di salute,
sicurezza, igiene e regolarità del lavoro e ricerca del benessere lavorativo.
2. In tutte le fattispecie di affidamento precedenti, in caso di accertamento di
gravi violazioni di norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del
lavoro, così come definite dal comma 1 dell'articolo 14 e dall'allegato I del
d.lgs. 81/2008 e s.m.i, è obbligo dell'organo di vigilanza accertante di darne
immediata comunicazione al committente e all'organismo di cui al comma 10.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a tutte le aziende in rapporto
con la Regione Puglia, con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici
sul territorio regionale.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 27 del d.lgs.
81/2008, il rispetto da parte delle imprese delle disposizioni di legge in
materia contributiva, previdenziale e assicurativa, nonché delle norme in
materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro è condizione essenziale per
la concessione di contributi o altre agevolazioni da parte della Regione Puglia,
dei suoi enti strumentali e degli enti locali. A tal fine, la domanda di
agevolazione è corredata del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e
della dichiarazione del richiedente attestante il rispetto delle norme in
materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.
5. In caso di accertamento di gravi violazioni di norme in materia di salute,
sicurezza e regolarità del lavoro, così come definite dal comma 1 dell'articolo
14 e dall'allegato I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., la Regione Puglia e/o gli enti
interessati provvedono alla revoca e al conseguente recupero dell'agevolazione,
di qualsivoglia natura, attraverso modalità adottate con specifico provvedimento
amministrativo.
6. Nell'ambito del CRC, come precedentemente individuato, l'ufficio operativo di
cui all'articolo 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2007 provvede alla raccolta e alla
catalogazione delle comunicazioni rivenienti da tutti i servizi ispettivi
territoriali in funzione del controllo che l'ente Regione opera ai fini
dell'applicazione delle previsioni della presente legge.
Art. 7
Interventi per la qualità del lavoro e il benessere lavorativo
1. La Regione Puglia concede contributi in conto capitale per interventi
realizzati da micro e piccole imprese come definite a livello comunitario,
costituite anche in forma cooperativa, operanti nel territorio regionale nei
settori di maggior rischio individuati anche sulla base di specifici accordi con
le parti sociali.
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al raggiungimento verificabile
di livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro migliorativi rispetto a quelli
stabiliti dalla legislazione nazionale.
3. La Regione Puglia concede altresì contributi per iniziative, anche a
carattere sperimentale, finalizzate a favorire la qualità e il benessere
lavorativo, buone prassi, codici di condotta e comportamento, sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ecc., realizzate dai soggetti di
cui al comma 1, dagli enti bilaterali ivi compresi gli organismi paritetici
territoriali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e da altri soggetti
pubblici e privati.
4. La Giunta regionale, acquisito il parere del CRC di cui all'articolo 3, con
proprio provvedimento, a integrazione del Piano regionale della prevenzione,
definisce le modalità e i requisiti per la concessione dei contributi di cui al
presente articolo nonché le modalità dei relativi controlli.
5. La Regione Puglia, sentite le parti sociali competenti e operanti nel
settore, può stabilire ogni ulteriore sistema premiale opportuno orientato a
favorire il reale miglioramento dei livelli di qualità e di benessere
lavorativo.
Capo II
Interventi in tema di responsabilità sociale
Art. 8
Responsabilità sociale dei datori di lavoro
1. La Regione Puglia, al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità
del lavoro e del benessere lavorativo intesi come rispetto dei diritti umani,
sociali, economici, ambientali e come valorizzazione delle risorse umane,
sviluppo delle competenze professionali, attenzione ai fenomeni di stress,
riequilibrio della presenza di genere con particolare attenzione alle diverse
sensibilità, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale e
integrazione dei lavoratori provenienti da altri paesi, promuove la cultura
della responsabilità sociale nell'ambito delle imprese, degli enti pubblici e
privati, delle amministrazioni locali e tra i cittadini, in coerenza con i
principi e gli obiettivi espressi dalla Commissione europea in materia di
responsabilità sociale delle imprese (Corporate Social Responsability - C.S.R.).
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Puglia promuove l'adozione da
parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili intese come
adesione volontaria a codici di condotta e buone prassi, discipline e tutele
sociali e ambientali nello svolgimento di attività amministrative, produttive e
commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori e, in
generale, con tutti i soggetti con i quali interagiscono.
3. Le discipline e le buone pratiche liberamente adottate dai datori di lavoro
devono tendere, in generale, alla realizzazione di livelli di tutela maggiori
rispetto a quelli discendenti dagli obblighi di legge, con particolare
riferimento in materia di:
a. regolarità e stabilità dei rapporti di lavoro;
b. pari opportunità tra donne e uomini, anche con riferimento ai tempi di vita e
di lavoro;
c. sicurezza, salubrità e riduzioni dei rischi negli ambienti di lavoro e nelle
attività lavorative;
d. benessere psico/fisico, integrazione e coesione dei lavoratori con
particolare attenzione ai disabili o svantaggiati, anche attraverso
l'abbattimento delle barriere architettoniche;
e. partecipazione e condivisione di tutte le componenti dei processi lavorativi
con i lavoratori e con le loro rappresentanze, con particolare riferimento ai
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle varie forme che questa
figura assume, (RLSicurezza, RLSTerritoriale, RLSSito, RLSAmbiente);
f. qualificazione professionale dei lavoratori;
g. tutela ambientale e sviluppo sostenibile;
h. contrasto allo stress lavoro-correlato con l'apporto di reali modifiche al
modello organizzativo;
i. adozione di percorsi d'integrazione degli immigrati;
j. contrasto alle molestie e alle violenze durante il lavoro;
k. tutela della gravidanza e maternità;
l. manutenzione delle attrezzature e degli ambienti di lavoro;
m. rischi relativi a malattie non tabellate;
n. progettazione e riprogettazione ergonomica dei posti di lavoro.
Art. 9
Albo dei datori di lavoro socialmente responsabili
1. La Regione Puglia, ai fini della presente legge, con motivato provvedimento,
istituisce un proprio albo della responsabilità sociale in tema di lavoro al
quale possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrino l'avvio e il
mantenimento del percorso della responsabilità sociale mediante l'adozione di
documenti, quali: bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità, ovvero
mediante procedure e codici di comportamento certificabili e alla cui stesura
hanno partecipato le organizzazioni sindacali aziendali o, in assenza, quelle
territoriali, iscrizione a enti bilaterali consolidati e operativi costituiti
dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale. In particolare, i datori di lavoro, oltre all'applicazione puntuale
di tutte le normative sulla sicurezza del lavoro, ivi compresi gli accordi
sindacali, devono dimostrare, nell'ambito delle proprie attività di gestione
aziendale, la realizzazione d'iniziative quali (si fornisce un elenco indicativo
e non esaustivo delle possibili iniziative):
a. adozione di buone pratiche e di prestazioni sociali nei confronti delle
risorse umane, dei soci, dei clienti e dei fornitori, dei collaboratori
finanziari, della pubblica amministrazione, della comunità e dell'ambiente;
b. instaurazione di rapporti di lavoro stabili e duraturi che migliorino la
qualità della vita dei dipendenti;
c. adozione di misure atte a garantire la tracciabilità dei prodotti e il
monitoraggio della qualità del lavoro nella catena di fornitura;
d. adozione di codici di comportamento etico, modelli di rendicontazione e
sistemi di gestione certificati, nonché sistemi di certificazione di prodotto o
di servizio tali da assicurare la trasparenza e l'assunzione della
responsabilità sociale secondo standard riconosciuti a livello internazionale,
europeo o nazionale;
e. adozione e reale applicazione di sistemi di gestione della sicurezza sul
lavoro.
2. La Regione Puglia, mediante specifico accordo con le parti sociali, definisce
le regole di funzionamento dell'Albo di cui al comma 1, indica i requisiti per
l'iscrizione, individua i soggetti titolari dei dati sensibili, stabilisce le
modalità di funzionamento e di verifica della sussistenza e del mantenimento dei
requisiti, il cui controllo può essere demandato anche agli enti bilaterali
territoriali e/o agli organismi paritetici territoriali di cui all'articolo 51
del d.lgs. 81/2008.
I datori di lavoro che perdono anche uno solo dei requisiti determinati per
l'iscrizione all'Albo sono tenuti a comunicarlo immediatamente alla Regione.
3. La Regione Puglia provvede a dare la massima pubblicità all' Albo di cui al
comma 1 al fine di concorrere a una vera presa di coscienza al problema
dell'intera società e quindi al massimo abbassamento possibile del livello
collettivo di tollerabilità delle violazioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
Art. 10
Interventi di informazione e sensibilizzazione
1. Al fine di agevolare la diffusione della cultura della responsabilità sociale
e ambientale, la Regione Puglia, anche in collaborazione con le province, le
parti sociali, gli enti bilaterali, ivi compresi gli organismi paritetici
territoriali ex articolo 51 del d.lgs. 81/2008, i soggetti istituzionali e gli
altri organismi pubblici e privati, attiva iniziative di informazione,
comunicazione, formazione, promozione e partecipazione che favoriscano sul
territorio una maggiore conoscenza in materia di responsabilità sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove in particolare:
a. azioni di informazione sui temi della responsabilità sociale e ambientale per
favorire l'adozione da parte di imprese e enti pubblici e privati delle buone
pratiche, codici di comportamento etici, marchi di qualità e documenti quali i
bilanci sociali e ambientali, che evidenzino l'assunzione della responsabilità
sociale;
b. attività di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle
esperienze realizzate in materia rivolte, in particolare, alle piccole e medie
imprese;
c. azioni di sensibilizzazione rivolte ai consumatori, anche per il tramite
delle loro associazioni, ai grandi acquirenti in ordine ai temi della
certificazione di qualità, sociale e ambientale;
d. servizi di consulenza alle imprese sulla responsabilità sociale;
e. accordi con le parti sociali per attività di sostegno operativo alle imprese.
Art. 11
Incentivi per l'assunzione della responsabilità sociale
1. La Regione Puglia concede contributi ai datori di lavoro operanti sul
territorio regionale per favorire l'assunzione della responsabilità sociale. In
particolare, i contributi sono finalizzati all'adozione di:
a. tutto quanto previsto all'articolo 8;
b. pratiche socialmente responsabili nei confronti del mercato, delle risorse
umane, della comunità e dell'ambiente;
c. codici di condotta;
d. sistemi di gestione della responsabilità sociale;
e. modelli di rendicontazione tali da assicurare la trasparenza e l'assunzione
della responsabilità secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali;
f. sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.
2. L'importo e le modalità di concessione e revoca dei contributi di cui al
comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, a
integrazione del Piano regionale della prevenzione, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di aiuti di stato e in raccordo con le misure a sostegno
delle attività produttive.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione
Puglia si avvale del contributo e del supporto del CRC di cui all'articolo 3,
alle cui riunioni possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti
di enti e associazioni competenti nelle materie di interesse; il Comitato può
demandare a sua volta tale compito agli organismi paritetici territoriali di cui
all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e agli enti bilaterali territoriali, operando
obbligatoriamente un controllo annuale sul loro operato.
Art. 12
Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili
1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, a integrazione del Piano
regionale della prevenzione, prevede a favore dei datori di lavoro iscritti
nell'Albo di cui all'articolo 9 titoli di preferenza per l'accesso agli
interventi e alle agevolazioni di cui alla presente legge nonché eventuali
ulteriori agevolazioni che possono riguardare anche l'applicazione di regimi
fiscali di maggior favore, per quanto di competenza della Regione.
2. La Regione Puglia, nell'ambito dei propri interventi d'incentivazione a
favore dei soggetti pubblici e privati, tiene conto con titolo di preferenza dei
datori di lavoro iscritti all'Albo di cui all'articolo 9. A favore degli stessi
datori di lavoro la Regione provvede altresì ad attuare opportune iniziative di
valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti e delle attività svolte.
Capo III
Prevenzione e tutela dalle molestie negli ambienti di lavoro
Art. 13
Principi e finalità
1. La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali, nel rispetto
della normativa statale vigente e con riferimento all'ordinamento comunitario,
intende garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, favorire l'inclusione
sociale, tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e
migliorare la qualità e il benessere del lavoro, anche attraverso la prevenzione
e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere durante il lavoro.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove azioni e iniziative
volte a prevenire il disagio lavorativo e migliorare le relazioni sociali nella
vita lavorativa, prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di
fenomeni di molestie a carattere sessuale e non, persecuzioni e violenze
psicologiche sui luoghi di lavoro.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione
Puglia si avvale del contributo e del supporto dell'Osservatorio regionale
contro le molestie, costituito con delibera di Giunta regionale entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, composto da un esperto in
materia di molestie negli ambienti di lavoro, di nomina regionale, con funzioni
di presidente, da tre rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative, da tre rappresentanti delle associazioni sindacali
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e da un rappresentante per
ogni associazione competente in materia di molestie negli ambienti di lavoro
facente parte dell'Osservatorio.
Art. 14
Azioni di informazione e formazione
1. La Regione Puglia promuove e sostiene, anche in collaborazione con gli enti
locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia di
molestie negli ambienti di lavoro: azioni di sensibilizzazione e informazione in
materia; iniziative volte ad accrescere le competenze degli operatori delle
istituzioni e dei servizi al lavoro; azioni di ricerca e individuazione di buone
pratiche da trasferire sul territorio regionale.
Art. 15
Sportello di ascolto
1. La Regione Puglia promuove sul territorio, in raccordo con gli enti locali e
in collaborazione con associazioni, organizzazioni sindacali e altre istituzioni
pubbliche e private, l'attivazione di sportelli di ascolto con il compito di:
a. fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
b. orientare il lavoratore presso servizi specialistici;
c. segnalare al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio
del lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le
cause anche attraverso la revisione del documento di valutazione dei rischi da
stress;
d. fornire, dettagliando in forma anonima e digitale, ogni utile informazione
all'Osservatorio regionale contro le molestie.
2. La Regione Puglia assicura il coordinamento delle attività svolte dagli
sportelli di cui al comma 1 anche in raccordo con le strutture pubbliche
competenti in materia di molestie negli ambienti di lavoro.
Art 16
Progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro
1. Per le finalità di cui al presente capo, la Regione Puglia promuove la
realizzazione di progetti contro le molestie morali, psico-fisiche e sessuali
sul posto di lavoro, secondo criteri e regole definiti in raccordo con
l'Osservatorio regionale contro le molestie di cui al comma 3 dell'articolo 13.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da:
a. enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di
volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che documentino
comprovata esperienza in materia di molestie sul lavoro;
b. associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilità
sociale, organizzazioni sindacali, che abbiano maturato le giuste competenze in
materia di contrasto alle molestie morali, di carattere sessuale e psico-fisiche
nell'ambiente di lavoro;
c. organizzazioni datoriali di categoria operanti sul territorio regionale che
si avvalgano o collaborino con personale qualificato di pluriennale e
documentata esperienza in materia di molestie sul lavoro;
d. enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni
datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 17
Finanziamento
1. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sul capitolo
di spesa n. 711021 - U.P.B. 05.07.01, collegato al capitolo d'entrata n. 3061125
nella misura massima del 15 per cento dei proventi annui derivanti dalle
irrogazioni delle sanzioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 marzo 2014
VENDOLA
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