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Controllo a distanza dei lavoratori. Istruzioni operative dell’ INL

Con circolare n.302 del 18 giugno u.s., l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della Legge n.300/1970. Nella circolare viene evidenziata la necessità di valutare analiticamente, in fase istruttoria, le motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate, ritenendo, pertanto, insufficiente la generica indicazione di esigenza di sicurezza sul lavoro.

Con una precedente circolare, n.5/2018, l’INL relativamente alla fase istruttoria, sottolinea che la stessa non deve essere una valutazione tecnica dei dispositivi, ma una valutazione delle motivazioni delle che ne giustificano e legittimano l’utilizzo, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale.

Pertanto per le istanze di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori rivolte all’INL o alle strutture territoriali dello stesso, l’Ispettorato ritiene che debbano essere corredate da apposita relazione del datore di lavoro in cui vengono specificate le esigenze di sicurezza sul lavoro e da estratti del documento di valutazione dei rischi, DVR, elaborato dal datore di lavoro, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di tali strumenti di controllo a distanza sono necessari ed adeguati a ridurre i rischi di salute e sicurezza a cui sono esposti i lavoratori.


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