Sentenza n. 4/2018 RG n. 154/2016 Fascicolo n. 154/2016
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
Sentenza n. 4/2018 pubbl. il 09/01/2018 RG n. 154/2016 Fascicolo n. 154/2016
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale letta in udienza nel procedimento deciso all'
udienza del 9.1.2018 PROMOSSO DA B.XXXXXXXXX S.XXXX avv. A.XXXXXXX L.XXX, XXX J.
XXXXXXX 9 - Amandola CONTRO F.XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cons. C.XXX S.XXXXXXXXXXXXXX
avv. S.XXXXXXX A.XXXXX, V. le della V.XXXXXX 7 - Ancona OGGETTO: ricorso ex art.
414 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale in data 9.1.2018.
Sentenza n. 4/2018 pubbl. il 09/01/2018 RG n. 154/2016 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
FattoDiritto
(artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.) Con ricorso ex art.414
c.p.c. depositato in data 17.2.2016, B.XXXXXXXXX S.XXXX conveniva in giudizio il
proprio datore di lavoro F.XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cons. C.XXX S.XXXXXXXXXXXXXX
domandando il risarcimento dei danni non patrimoniali (quantificati in
complessivi 55.629, 95) subiti a causa del mobbing asseritamente subito;
individuava gli atti datoriali illegittimi in particolare in un una frase
pronunciata dal consigliere delegato al personale in data 10.8.2015 e in
comportamenti tenuti dal responsabile di stabilimento in data 18.8.2015 ed in
data 25.9.2015, nonché nell' assegnazione di mansioni non compatibili con il suo
stato di salute e nella irrogazione, dato il proprio rifiuto di dette mansioni,
di sanzioni disciplinari in data 4.9.2015 ed in data 30.10.2015.
F.XXXXXXXXXXXXXXXXXX Cons. C.XXX Società Agricola si costituiva in giudizio
resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente e discussa all' odierna udienza, la controversia viene
decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
Il ricorso è infondato.
I fatti addotti nel ricorso non sembrano idonei ad individuare un comportamento
persecutorio da parte del datore di lavoro, considerata per un verso l'
occasionalità dei tre (soli) episodi a cui si riferiscono i tre capitoli di
prova testimoniale formulati alle pagg.9 e 10 del ricorso, i quali sono stati
peraltro determinati dalla tensione determinatasi nell' estate 2015 a seguito
del rifiuto del ricorrente di svolgere le mansioni assegnate, e considerato, per
altro verso, che il predetto rifiuto delle mansioni assegnate deve ritenersi
ingiustificato alla luce del giudizio medico collegiale della A.XX in data
16.2.2015, il quale non è stato tempestivamente impugnato (né con ricorso
ordinario nè tantomeno in sede cautelare) e sul quale pertanto il datore di
lavoro (che non ha competenze medico legali e si è dunque dovuto avvalere del
giudizio di una struttura pubblica) ha legittimamente ha fondato le sue
direttive al dipendente con nota in data 12.3.2015. Ne consegue anche la
legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate in detto contesto lavorativo.
Né il ricorrente, con il ricorso depositato in data 17.2.2016, ha chiesto (come
avrebbe potuto) la valutazione della propria inidoneità alle mansioni, per
conseguire il controllo giudiziale della predetta valutazione medica collegiale
A.XX ed ottenere un accertamento in ordine alle mansioni da lui esigibili per il
futuro, essendosi invece limitato a domandare il risarcimento dei danni
determinati dal comportamento asseritamente colposo datore di lavoro.
Inoltre, non è stato comprovato che, nonostante la idoneità alle mansioni, il
carico effettivo di lavoro fosse abnorme o inesigibile.
Posto dunque che non può in questa sede valutarsi (se non andando ultra petita)
l' idoneità alle mansioni per il futuro, quanto invece ai fatti pregressi non
può ritenersi integrata una condotta illecita del datore di lavoro, neanche per
gli effetti dell' art.2087 c.c. richiamato in ricorso.
Sentenza n. 4/2018 pubbl. il 09/01/2018 RG n. 154/2016 L' art.2087 c.c. (Tutela
delle condizioni di lavoro) dispone infatti che "L' imprenditore è tenuto ad
adottare nell' esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Nella fattispecie all'
esame, infatti, il datore di lavoro, richiedendo, oltre alla valutazione del
medico competente, anche quella della A.XX, ha posto in essere tutte le misure
atte ad accertare l' idoneità alle mansioni, sicchè la sua condotta non può
essere fonte di responsabilità. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerata la novità e
particolarità della specifica fattispecie.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così
provvede: - rigetta il ricorso; - compensa le spese.
Così deciso in Ascoli Piceno in data 9.1.2018. IL GIUDICE DEL LAVORO (Dott.
Andrea Pulini)
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