Accordo di collaborazione tra Inail e Inas
Accordo di collaborazione tra Inail e Inas per accrescere la cultura e le
competenze dei RLS e RLST per la prevenzione, líemersione e la tutela delle
malattie professionali, 8 marzo 2018
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
- Direzione centrale Prevenzione - con sede in 00144 ROMA - piazzale G. Pastore,
n8 6 - ***, d'ora in poi denominato INAIL, legalmente rappresentata dal
Direttore Centrale - Ing. Ester Rotoli, nata a Roma (RM) ***
E
L'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale (I.N.A.S.), con sede in Roma, Viale
Regina Margherita n. 83/D, ***, in persona del Legale Rappresentante e
Presidente Sig. Domenico Pesenti, nato a Brembilla (BG) *** domiciliato per la
carica ove sopra, il quale interviene al presente atto in qualit‡ di capofila
(mandatario) dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) "INAS-SN per la
prevenzione delle malattie professionali" costituita in data 8 novembre 2016 e
registrata nella stessa data con atto n8 15076 Serie IT presso l'Agenzia delle
Entrate di Roma 5 dal Dott. Guido Bolognesi Notaio in Roma (rep. n. 46012 racc.
n. 18241), con modifica di detto atto costitutivo del 19 luglio 2017 registrata
con atto n8 10835 Serie IT presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 dal Notaio
Guido Bolognesi di Roma (rep. 46323 racc. n. 18457) con l'Associazione per lo
Studio delle Innovazioni e delle Trasformazioni Produttive e del Lavoro (SindNova)
impresa mandante, con sede in Roma, via Tagliamento, 9, ***, di seguito
denominata "ATS INAS-SN"
PREMESSO CHE
- nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione, e perseguite
dall'INAIL sulla base di quanto delineato dal Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza, sono state stabilite dalla Direzione centrale prevenzione di detto
Istituto le Linee di Indirizzo Operativo per la Prevenzione (LIOP), pubblicate
sul portale istituzionale (www.inail.it), che definiscono le priorit‡ per lo
sviluppo delle politiche di prevenzione, finalizzate a valorizzare le azioni
sinergiche di "sistema", e a consolidare la rete di rapporti sia a livello
centrale che territoriale, basate sull'interazione con le Istituzioni unitamente
alla realizzazione di azioni di coinvolgimento delle parti sociali;
- l'INAIL - Direzione centrale prevenzione, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili e delle sopra indicate priorit‡, ha individuato la seguente area di
intervento ritenuta di particolare rilevanza: Informazione e sviluppo della
cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia,
dell'agricoltura e delle aziende sanitarie ed ospedaliere;
- l'INAIL - Direzione centrale prevenzione con determinazione n8 46 del 12
ottobre 2015, ha emanato l'Avviso Pubblico per la raccolta delle c.d.
"manifestazioni di interesse" per la stipula di Accordi sul tema, reso pubblico
in data 21 ottobre 2015 con la pubblicazione del predetto avviso, completo degli
allegati nella sezione "Avvisi e scadenze" sul portale istituzionale
fwww.inail.it), curando pure la pubblicazione della relativa sintesi sui
principali quotidiani nazionali, e fissando la scadenza delle relative
manifestazioni d'interesse al 30 novembre 2015;
- a seguito del sopracitato Avviso, l'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale (I.N.A.S.),
in data 27 novembre 2015 ha manifestato l'interesse a partecipare, con la
trasmissione del progetto denominato "RLS-NET". Accrescere la cultura e le
competenze dei RLS e RLST per la prevenzione, l'emersione e la tutela delle
malattie professionali";
- a seguito della valutazione comparativa operata sulla base dei criteri di
selezione indicati nell'Avviso medesimo, la Commissione, all'uopo costituita con
determinazione del Direttore Generale INAIL n8 68 dello scorso 11 dicembre 2015
per l'espletamento della procedura in oggetto, ha ritenuto ammissibile la
proposta progettuale dal titolo: "RLS-NET". Accrescere la cultura e le
competenze dei RLS e RLTS per la prevenzione, l'emersione e la tutela delle
malattie professionali, d'ora in avanti denominato "RLS-NET", in quanto
rispondente alle finalit‡ dell'Avviso in argomento;
- l'obiettivo del progetto Ë rafforzare la conoscenza delle prassi relative alla
promozione della prevenzione delle malattie professionali attraverso la
realizzazione di seminari informativi rivolti a RLS e RLST provenienti da
distretti e bacini di attivit‡ lavorative omogenee per esposizione a rischi e
potenziali cause di malattie professionali, con particolare riferimento ai
settori dell'edilizia, dell'agricoltura ed alle aziende sanitarie ed
ospedaliere;
- le attivit‡ per la realizzazione del progetto "RLS-NET" sono riportate
analiticamente nel progetto esecutivo che viene allegato al presente Accordo, e
che ne fa parte integrante (all. n. 1);
- il presente Accordo disciplina i rapporti di collaborazione tra INAIL e ATS
INAS-SN tanto premesso, tra le predette parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto dell'Accordo)
Il presente Accordo disciplina le attivit‡ che verranno poste in essere da INAIL
e ATS INAS-SN per la realizzazione del Progetto "RLS-NET". Accrescere la cultura
e le competenze dei RLS e RLTS per la prevenzione, l'emersione e la tutela delle
malattie professionali, insieme alle premesse, ed al quale, ai sensi dell'art.
11 della Legge n. 3/2003, viene attribuito il seguente Codice Unico di Progetto:
CUP E51D18000010005.
Art. 2
(Responsabile Unico del Procedimento)
Per l'INAIL il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ai fini del presente
Accordo Ë il Dott. Tommaso De Nicola, Dirigente dell'Ufficio pianificazione e
politiche per la prevenzione della Direzione centrale prevenzione ed il
referente per l'esecuzione dei lavori (DEC) Ë la Dott.ssa Maria Rigano.
Art. 3
(Tavolo Tecnico di coordinamento)
Le Parti costituiscono un Tavolo Tecnico di Coordinamento, composto da sette
rappresentanti di ciascuna Parte, con compiti di definizione degli indirizzi
della collaborazione, coordinamento e monitoraggio delle fasi di sviluppo del
Progetto "RLS- NET". Le Parti condividono la possibilit‡ di valutare l'eventuale
partecipazione al Tavolo stesso di esperti che possano fornire il loro apporto
professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon
andamento dei lavori.
Art. 4
(Impegni delle Parti)
Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilit‡, si impegnano
a:
- mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere
disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle
iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria
partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero
di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di
interesse;
- mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la
realizzazione delle specifiche attivit‡ progettuali secondo il dettaglio di cui
agli allegati nn. 1 e 2, che formano parte integrante del presente Accordo.
Art. 5
(Obblighi dei partner)
Le attivit‡ di cui al presente Accordo si articoleranno nel rispetto dei vincoli
posti dalla
normativa nazionale, e secondo le indicazioni previste dalle sopracitate LIOP.
In particolare, nell'attuazione delle singole linee progettuali, le parti si
impegnano:
a) ad adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo
delle singole operazioni ammesse al regime di compartecipazione;
b) a garantire la localizzazione del progetto nelle macro aree territoriali
indicate nella proposta progettuale;
c) a garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilit‡
della spesa;
d) a garantire la regolare comunicazione degli stati di avanzamento finanziario
e procedurale, conformemente alle modalit‡ previste dal presente Accordo;
e) a fornire ai partner tutte le informazioni necessarie ai fini della
valutazione, del monitoraggio e del controllo;
f) a non modificare il progetto approvato senza che ne sia stata data preventiva
comunicazione formale alle altre parti, e vi sia stata formale autorizzazione da
parte del Tavolo Tecnico di Coordinamento;
g) a conservare e tenere a disposizione dellíINAIL - Direzione centrale
prevenzione e degli organi di controllo tutti i documenti giustificativi
(originali o copie certificate conformi agli originali) concernenti le spese, ed
i controlli relativi all'intervento realizzato, consentendo agli organi di
controllo l'accesso a detta documentazione giustificativa;
h) a rispettare le norme dettate dal Reg. (CE) 1828/2006 in materia di azioni
informative e pubblicitarie, con particolare riferimento all'apposizione di
cartelloni e targhe esplicative nei luoghi oggetto di interventi in regime di
compartecipazione;
i) ad utilizzare, in modo evidente, il logo di ciascun partner su tutta la
documentazione inerente la realizzazione delle attivit‡ progettuali;
j) ad informare preventivamente e tempestivamente le altre parti
sull'organizzazione di eventi, specificando le modalit‡ di comunicazione,
informazione e pubblicit‡ da adottare relativamente alle attivit‡ progettuali
compartecipate.
k) ad attenersi agli standard di sicurezza, architetturali e di Identity
Management Inail;
Art. 6
(Suddivisione delle responsabilit‡ per l'esecuzione del programma di lavoro
approvato)
Ciascuna parte si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con
quanto previsto dal progetto di cui all'art. 1, come indicato negli allegati nn.
1 e 2.
Art. 7
(Verifiche e relazioni sull'attivit‡)
Le parti si impegnano:
ï a portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, e per quanto
riconducibile alla propria competenza, la realizzazione delle attivit‡
progettuali oggetto dell'Accordo. Per il dettaglio delle attivit‡ le Parti fanno
riferimento al Progetto esecutivo che forma parte integrante e sostanziale del
presente Accordo (all. 1);
ï a condividere, entro giorni quindici dalla scadenza di ogni semestre di
attivit‡, un rapporto tecnico e un rapporto finanziario che riporti
analiticamente le spese sostenute, sulla base delle linee guida per la
rendicontazione contenute nelle LIOP.
Art. 8
(Impegno finanziario)
Per l'esecuzione delle attivit‡ progettuali di cui all'art. 1, le Parti si
impegnano a farsi carico reciprocamente degli oneri e delle spese connesse alla
realizzazione del progetto "RLS-NET", come definite nel prospetto piano
economico finanziario (all. n8 2) nella misura del 50% ciascuno. Per il
dettaglio delle voci di spesa le Parti fanno riferimento al precitato piano
economico finanziario allegato che forma parte integrante del presente Accordo
(all. n 8 2). Le Parti si impegnano a realizzare il progetto in regime di
compartecipazione ed a rendicontare i costi sostenuti singolarmente, sulla base
della normativa richiamata e sulla base della documentazione prodotta di cui
all'art. 7 del presente Accordo. Nel momento in cui una parte realizzi attivit‡,
in tutto o in parte, a carico dell'altra, secondo quanto indicato nel piano
economico finanziario (all. n8 2), la stessa ricever‡ la corrispondente
erogazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel semestre di
riferimento. Tutti i documenti dovranno recare esplicita indicazione del CUP di
progetto.
Le parti dichiarano che l'attivit‡ di cui al presente Accordo non sono soggette
a IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto consistenti in attivit‡
rientranti nei rispettivi compiti istituzionali.
Art. 9
(Promozione dell'immagine)
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune.
In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle
attivit‡ comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica
alcuna spendita del nome e\o concessione e\o utilizzo del marchio e
dell'identit‡ visiva delle Parti per fini commerciali e\o pubblicitari.
L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale
corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richieder‡ il
consenso della Parte interessata.
Art. 10
(Propriet‡ intellettuali)
I risultati delle attivit‡ sviluppate in forza del presente atto saranno di
propriet‡ comune. Qualsiasi diritto di propriet‡ intellettuale, di cui sia
titolare una Parte, potr‡ essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche
attivit‡ di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della Parte
proprietaria ed in conformit‡ con le regole indicate da tale Parte e/o contenute
nel presente atto. I risultati delle attivit‡ svolte in comune nell'ambito del
presente Accordo saranno di propriet‡ delle Parti, le quali potranno utilizzarli
nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano
reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei
risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione
instaurata con il presente Accordo.
Art. 11
(Trattamento dei dati)
I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente
atto vengono trattati e custoditi dalle Parti, in conformit‡ alle misure e agli
obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e s.m.i., esclusivamente per le attivit‡
realizzate in attuazione del presente Accordo. Sono fatti salvi i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Le parti si impegnano altresÏ ad assicurare la riservatezza in relazione ai
dati, notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione
dei progetti di collaborazione.
Art. 12
(Recesso)
Ciascuna delle Parti puÚ recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa
comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni
a mezzo di posta elettronica certificata (Pee) o con raccomandata con ricevuta
di ritorno.
Art. 13
(Durata)
Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e
decade automaticamente al termine di ventiquattro mesi. In ogni caso le attivit‡
progettuali con esso sottoscritte non possono eccedere tale termine.
Art. 14
(Foro competente)
Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti
dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione
si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Art. 15
(Modifiche all'Accordo)
Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovr‡ essere apportata
per iscritto e sar‡ operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione
da parte di entrambe.
Il presente atto si compone di n8 7 pagine e di n8 2 allegati.
Roma, 8 marzo 2018.
Per INAIL
Il Direttore della Direzione centrale prevenzione
Per ATS INAS-SN
Il Legale Rappresentante dell'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale
(I.N.A.S.)
Ing. Ester Rotoli
Domenico Pesenti
Allegati:
1: Progetto "RLS-NET";
2: Piano economico-finanziario del Progetto: "RLS-NET".
Fonte: inail.it
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