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Accordo di collaborazione tra Inail e Inas


Accordo di collaborazione tra Inail e Inas per accrescere la cultura e le competenze dei RLS e RLST per la prevenzione, líemersione e la tutela delle malattie professionali, 8 marzo 2018



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA


L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Direzione centrale Prevenzione - con sede in 00144 ROMA - piazzale G. Pastore, n8 6 - ***, d'ora in poi denominato INAIL, legalmente rappresentata dal Direttore Centrale - Ing. Ester Rotoli, nata a Roma (RM) ***

E

L'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale (I.N.A.S.), con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 83/D, ***, in persona del Legale Rappresentante e Presidente Sig. Domenico Pesenti, nato a Brembilla (BG) *** domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene al presente atto in qualit‡ di capofila (mandatario) dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) "INAS-SN per la prevenzione delle malattie professionali" costituita in data 8 novembre 2016 e registrata nella stessa data con atto n8 15076 Serie IT presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 dal Dott. Guido Bolognesi Notaio in Roma (rep. n. 46012 racc. n. 18241), con modifica di detto atto costitutivo del 19 luglio 2017 registrata con atto n8 10835 Serie IT presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 dal Notaio Guido Bolognesi di Roma (rep. 46323 racc. n. 18457) con l'Associazione per lo Studio delle Innovazioni e delle Trasformazioni Produttive e del Lavoro (SindNova) impresa mandante, con sede in Roma, via Tagliamento, 9, ***, di seguito denominata "ATS INAS-SN"


PREMESSO CHE

- nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione, e perseguite dall'INAIL sulla base di quanto delineato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, sono state stabilite dalla Direzione centrale prevenzione di detto Istituto le Linee di Indirizzo Operativo per la Prevenzione (LIOP), pubblicate sul portale istituzionale (www.inail.it), che definiscono le priorit‡ per lo sviluppo delle politiche di prevenzione, finalizzate a valorizzare le azioni sinergiche di "sistema", e a consolidare la rete di rapporti sia a livello centrale che territoriale, basate sull'interazione con le Istituzioni unitamente alla realizzazione di azioni di coinvolgimento delle parti sociali;
- l'INAIL - Direzione centrale prevenzione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle sopra indicate priorit‡, ha individuato la seguente area di intervento ritenuta di particolare rilevanza: Informazione e sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura e delle aziende sanitarie ed ospedaliere;
- l'INAIL - Direzione centrale prevenzione con determinazione n8 46 del 12 ottobre 2015, ha emanato l'Avviso Pubblico per la raccolta delle c.d. "manifestazioni di interesse" per la stipula di Accordi sul tema, reso pubblico in data 21 ottobre 2015 con la pubblicazione del predetto avviso, completo degli allegati nella sezione "Avvisi e scadenze" sul portale istituzionale fwww.inail.it), curando pure la pubblicazione della relativa sintesi sui principali quotidiani nazionali, e fissando la scadenza delle relative manifestazioni d'interesse al 30 novembre 2015;
- a seguito del sopracitato Avviso, l'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale (I.N.A.S.), in data 27 novembre 2015 ha manifestato l'interesse a partecipare, con la trasmissione del progetto denominato "RLS-NET". Accrescere la cultura e le competenze dei RLS e RLST per la prevenzione, l'emersione e la tutela delle malattie professionali";
- a seguito della valutazione comparativa operata sulla base dei criteri di selezione indicati nell'Avviso medesimo, la Commissione, all'uopo costituita con determinazione del Direttore Generale INAIL n8 68 dello scorso 11 dicembre 2015 per l'espletamento della procedura in oggetto, ha ritenuto ammissibile la proposta progettuale dal titolo: "RLS-NET". Accrescere la cultura e le competenze dei RLS e RLTS per la prevenzione, l'emersione e la tutela delle malattie professionali, d'ora in avanti denominato "RLS-NET", in quanto rispondente alle finalit‡ dell'Avviso in argomento;
- l'obiettivo del progetto Ë rafforzare la conoscenza delle prassi relative alla promozione della prevenzione delle malattie professionali attraverso la realizzazione di seminari informativi rivolti a RLS e RLST provenienti da distretti e bacini di attivit‡ lavorative omogenee per esposizione a rischi e potenziali cause di malattie professionali, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere;
- le attivit‡ per la realizzazione del progetto "RLS-NET" sono riportate analiticamente nel progetto esecutivo che viene allegato al presente Accordo, e che ne fa parte integrante (all. n. 1);
- il presente Accordo disciplina i rapporti di collaborazione tra INAIL e ATS INAS-SN tanto premesso, tra le predette parti


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto dell'Accordo)

Il presente Accordo disciplina le attivit‡ che verranno poste in essere da INAIL e ATS INAS-SN per la realizzazione del Progetto "RLS-NET". Accrescere la cultura e le competenze dei RLS e RLTS per la prevenzione, l'emersione e la tutela delle malattie professionali, insieme alle premesse, ed al quale, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, viene attribuito il seguente Codice Unico di Progetto: CUP E51D18000010005.


Art. 2
(Responsabile Unico del Procedimento)

Per l'INAIL il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ai fini del presente Accordo Ë il Dott. Tommaso De Nicola, Dirigente dell'Ufficio pianificazione e politiche per la prevenzione della Direzione centrale prevenzione ed il referente per l'esecuzione dei lavori (DEC) Ë la Dott.ssa Maria Rigano.


Art. 3
(Tavolo Tecnico di coordinamento)

Le Parti costituiscono un Tavolo Tecnico di Coordinamento, composto da sette rappresentanti di ciascuna Parte, con compiti di definizione degli indirizzi della collaborazione, coordinamento e monitoraggio delle fasi di sviluppo del Progetto "RLS- NET". Le Parti condividono la possibilit‡ di valutare l'eventuale partecipazione al Tavolo stesso di esperti che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.


Art. 4
(Impegni delle Parti)

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilit‡, si impegnano a:
- mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse;
- mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attivit‡ progettuali secondo il dettaglio di cui agli allegati nn. 1 e 2, che formano parte integrante del presente Accordo.


Art. 5
(Obblighi dei partner)

Le attivit‡ di cui al presente Accordo si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla
normativa nazionale, e secondo le indicazioni previste dalle sopracitate LIOP.
In particolare, nell'attuazione delle singole linee progettuali, le parti si impegnano:
a) ad adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al regime di compartecipazione;
b) a garantire la localizzazione del progetto nelle macro aree territoriali indicate nella proposta progettuale;
c) a garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilit‡ della spesa;
d) a garantire la regolare comunicazione degli stati di avanzamento finanziario e procedurale, conformemente alle modalit‡ previste dal presente Accordo;
e) a fornire ai partner tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo;
f) a non modificare il progetto approvato senza che ne sia stata data preventiva comunicazione formale alle altre parti, e vi sia stata formale autorizzazione da parte del Tavolo Tecnico di Coordinamento;
g) a conservare e tenere a disposizione dellíINAIL - Direzione centrale prevenzione e degli organi di controllo tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) concernenti le spese, ed i controlli relativi all'intervento realizzato, consentendo agli organi di controllo l'accesso a detta documentazione giustificativa;
h) a rispettare le norme dettate dal Reg. (CE) 1828/2006 in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento all'apposizione di cartelloni e targhe esplicative nei luoghi oggetto di interventi in regime di compartecipazione;
i) ad utilizzare, in modo evidente, il logo di ciascun partner su tutta la documentazione inerente la realizzazione delle attivit‡ progettuali;
j) ad informare preventivamente e tempestivamente le altre parti sull'organizzazione di eventi, specificando le modalit‡ di comunicazione, informazione e pubblicit‡ da adottare relativamente alle attivit‡ progettuali compartecipate.
k) ad attenersi agli standard di sicurezza, architetturali e di Identity Management Inail;


Art. 6
(Suddivisione delle responsabilit‡ per l'esecuzione del programma di lavoro approvato)

Ciascuna parte si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto di cui all'art. 1, come indicato negli allegati nn. 1 e 2.


Art. 7
(Verifiche e relazioni sull'attivit‡)

Le parti si impegnano:
ï a portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, e per quanto riconducibile alla propria competenza, la realizzazione delle attivit‡ progettuali oggetto dell'Accordo. Per il dettaglio delle attivit‡ le Parti fanno riferimento al Progetto esecutivo che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo (all. 1);
ï a condividere, entro giorni quindici dalla scadenza di ogni semestre di attivit‡, un rapporto tecnico e un rapporto finanziario che riporti analiticamente le spese sostenute, sulla base delle linee guida per la rendicontazione contenute nelle LIOP.


Art. 8
(Impegno finanziario)

Per l'esecuzione delle attivit‡ progettuali di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a farsi carico reciprocamente degli oneri e delle spese connesse alla realizzazione del progetto "RLS-NET", come definite nel prospetto piano economico finanziario (all. n8 2) nella misura del 50% ciascuno. Per il dettaglio delle voci di spesa le Parti fanno riferimento al precitato piano economico finanziario allegato che forma parte integrante del presente Accordo (all. n 8 2). Le Parti si impegnano a realizzare il progetto in regime di compartecipazione ed a rendicontare i costi sostenuti singolarmente, sulla base della normativa richiamata e sulla base della documentazione prodotta di cui all'art. 7 del presente Accordo. Nel momento in cui una parte realizzi attivit‡, in tutto o in parte, a carico dell'altra, secondo quanto indicato nel piano economico finanziario (all. n8 2), la stessa ricever‡ la corrispondente erogazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel semestre di riferimento. Tutti i documenti dovranno recare esplicita indicazione del CUP di progetto.
Le parti dichiarano che l'attivit‡ di cui al presente Accordo non sono soggette a IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto consistenti in attivit‡ rientranti nei rispettivi compiti istituzionali.


Art. 9
(Promozione dell'immagine)

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attivit‡ comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e\o concessione e\o utilizzo del marchio e dell'identit‡ visiva delle Parti per fini commerciali e\o pubblicitari. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richieder‡ il consenso della Parte interessata.


Art. 10
(Propriet‡ intellettuali)

I risultati delle attivit‡ sviluppate in forza del presente atto saranno di propriet‡ comune. Qualsiasi diritto di propriet‡ intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potr‡ essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attivit‡ di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformit‡ con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto. I risultati delle attivit‡ svolte in comune nell'ambito del presente Accordo saranno di propriet‡ delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.


Art. 11
(Trattamento dei dati)

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti, in conformit‡ alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., esclusivamente per le attivit‡ realizzate in attuazione del presente Accordo. Sono fatti salvi i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Le parti si impegnano altresÏ ad assicurare la riservatezza in relazione ai dati, notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.


Art. 12
(Recesso)

Ciascuna delle Parti puÚ recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pee) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.


Art. 13
(Durata)

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine di ventiquattro mesi. In ogni caso le attivit‡ progettuali con esso sottoscritte non possono eccedere tale termine.


Art. 14
(Foro competente)

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.


Art. 15
(Modifiche all'Accordo)

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovr‡ essere apportata per iscritto e sar‡ operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
Il presente atto si compone di n8 7 pagine e di n8 2 allegati.

Roma, 8 marzo 2018.


Per INAIL
Il Direttore della Direzione centrale prevenzione


Per ATS INAS-SN
Il Legale Rappresentante dell'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale (I.N.A.S.)

Ing. Ester Rotoli


Domenico Pesenti


Allegati:
1: Progetto "RLS-NET";
2: Piano economico-finanziario del Progetto: "RLS-NET".

Fonte: inail.it
 



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