MIUR, dec. dip. 6 marzo 2018, n. 12 - Direttiva sul lavoro agile presso il MIUR
MIUR, dec. dip. 6 marzo 2018, n. 12 - Direttiva sul lavoro agile presso il MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Universit‡ e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
DIRETTIVA SUL LAVORO AGILE PRESSO IL MIUR
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191. in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", e
successive modificazioni e integrazioni:
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia
di protezione dei dati personali";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione
digitale;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari
opportunit‡ tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre
2005, n. 246";
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n.
2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunit‡ e
della parit‡ di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego;
VISTA la direttiva 23 maggio 2007, recante "Misure per attuare parit‡ e pari
opportunit‡ tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" adottata dal
Ministro pro-tempore per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e dal Ministro pro-tempore per i diritti e le pari opportunit‡;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivit‡ del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia
di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchÈ misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro";
VISTA la direttiva 4 marzo 2011, recante "Linee guida sulle modalit‡ di
funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunit‡, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione
dell'articolo I, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
VISTO l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la direttiva n. 3 del 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
3/2017, recante "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti
all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
VISTO il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Universit‡ e della Ricerca ed
i successivi DD.MM. di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale, definizione organizzativa e dei compiti dei medesimi;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dirigenziale Area I comparto Ministeri e non dirigenziale comparto Ministeri /
funzioni centrali;
SENTITO il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunit‡, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del MIUR;
INFORMATE le organizzazioni sindacali,
Adotta
la seguente direttiva:
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "lavoro agile": una modalit‡ flessibile e semplificata di lavoro finalizzata
ad agevolare, al contempo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ad
incrementare la produttivit‡.
Il lavoro agile si svolge con le seguenti modalit‡:
1. esecuzione della prestazione lavorativa svolta in parte all'esterno della
sede di lavoro e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva;
2. possibilit‡ di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento
dell'attivit‡ lavorativa;
3. assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di
fuori della abituale sede di lavoro;
b) "sede di lavoro": la sede abituale di servizio del dipendente;
e) "strumenti di lavoro agile" strumenti tecnologici utilizzati dalla
lavoratrice e dal lavoratore per l'esecuzione della prestazione lavorativa in
modalit‡ agile, eventualmente messi a disposizione dall' amministrazione.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente direttiva disciplina le modalit‡ di attuazione all'interno del
MIUR dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che
prevede che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative per
l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalit‡
spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di
tutelare le esigenze di conciliazione tra la vita lavorativa e quella privata
dei propri dipendenti.
2. L'attuazione del lavoro agile Ë finalizzata a consentire almeno al 10 per
cento dei dipendenti, compresi i dirigenti, in servizio presso il Miur, di
poterne usufruire, ove lo richiedano, garantendo pari opportunit‡ e non
discriminazione nell'accesso al lavoro agile.
Articolo 3
(Finalit‡)
I. L'introduzione del lavoro agile all'interno del MIUR risponde alle seguenti
finalit‡:
a) permettere ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, compreso il personale
dirigenziale e quello in posizione di comando, in servizio presso il MIUR, ove
lo richiedano, di avvalersi di nuove modalit‡ spazio-temporali di svolgimento
della prestazione lavorativa, con la garanzia di non subire penalizzazioni ai
fini del riconoscimento di professionalit‡ e della progressione di carriera;
b) sperimentare ed introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo
sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati
e, al tempo stesso, orientata ad un incremento di produttivit‡;
c) razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro a seguito
dell'introduzione delle nuove tecnologie e reti di comunicazione pubblica,
realizzando economie di gestione;
d) rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
e) promuovere la mobilit‡ sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti
casa-lavoro-casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla
diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze.
Articolo 4
(Realizzazione del lavoro agile)
I. Il dipendente puÚ eseguire la prestazione in modalit‡ di lavoro agile quando
sussistono i seguenti requisiti:
a) Ë possibile delocalizzare almeno in parte, le attivit‡ allo stesso assegnate,
senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
b) Ë possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento
della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
c) Ë possibile organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel
rispetto degli obiettivi prefissati ed in piena autonomia;
d) Ë possibile monitorare e valutare i risultati delle attivit‡ assegnate al
dipendente, che opera in condizioni di autonomia, rispetto agli obiettivi
programmati.
Potranno essere espletate, di regola, in modalit‡ agile, semprechÈ sussistano i
requisiti sopra esposti, le attivit‡ di seguito indicate:
1) Drafting normativo/predisposizione pareri, provvedimenti normativi e
circolari;
2) Attivit‡ connesse alla partecipazione a riunioni internazionali;
3) Attivit‡ di studio, analisi e stesura di provvedimenti amministrativi, di
decreti, di relazioni;
4) Attivit‡ di cura, di redazione e di preparazione dei dossier;
5) Attivit‡ di approfondimento normativo e di elaborazione dati;
6) Stesura di memorie difensive;
7) Espletamento di attivit‡ istruttoria relativa ad istanze che determina
l'avvio di un procedimento;
8) Attivit‡ di natura ispettiva: adempimenti istruttori e stesura delle
relazioni ispettive;
9) attivit‡ istruttoria per la predisposizione di atti di natura contabile.
L'Amministrazione si riserva di integrare successivamente le attivit‡
espletabili in modalit‡ "smart working", nel rispetto dei requisiti sopra
indicati.
Sono comunque escluse dai progetti di lavoro agile, tenuto conto della natura e
delle modalit‡ di svolgimento, le attivit‡ che richiedono una presenza
continuativa del dipendente e che prevedono un contatto costante con l'utenza.
Articolo 5
(Destinatari)
1. La prestazione lavorativa in modalit‡ agile puÚ essere resa da tutti i
dipendenti, inclusi i dirigenti, il personale in comando, fuori ruolo o
temporaneamente assegnato presso il Ministero, nonchÈ il personale degli uffici
di diretta collaborazione, in servizio presso il MIUR.
Articolo 6
(Tempi e strumenti del lavoro agile)
1. Il personale individuato puÚ svolgere la prestazione lavorativa al di fuori
della sede di lavoro, anche senza fornitura di strumenti e connessioni da parte
dell'Amministrazione, ordinariamente per un massimo di 5 giornate al mese, da
concordare con l'Amministrazione.
2. Ove necessario per motivi connessi a specifiche e documentate esigenze del
singolo lavoratore o di singole strutture, in accordo con il superiore
gerarchico del lavoratore, Ë possibile ampliare il numero delle giornate
lavorative che possono essere espletate in modalit‡ di lavoro agile fino ad un
massimo di otto giornate al mese.
3. Al fine di garantire un'efficace interazione con l'ufficio di appartenenza ed
un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il personale con qualifica
non dirigenziale deve garantire, nell'arco della giornata di lavoro agile, la
reperibilit‡ per almeno 3 ore, in fasce orarie anche discontinue individuate nel
progetto di lavoro agile di cui all'articolo 9.
4. Fatte salve le fasce di contattabilit‡ di cui al comma 3, al lavoratore in
modalit‡ agile Ë garantito il rispetto dei tempi di riposo nonchÈ il "diritto
alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche.
Articolo 7
(Individuazione del personale)
1. L'individuazione delle lavoratrici e dei lavoratori da adibire ai progetti di
lavoro agile Ë effettuata sulla base delle richieste individuali, corredate
dalla proposta di progetto definita d'intesa con il superiore gerarchico ai
sensi dell'articolo 9, e attraverso appositi bandi.
2. L'Amministrazione, almeno con cadenza annuale acquisisce ed esamina le
proposte di progetto di lavoro agile avanzate dal personale.
3. Sulla base dei criteri di priorit‡ di cui all'articolo 8, l'Amministrazione
provvede all'elaborazione della graduatoria del personale individuato da adibire
al lavoro agile.
4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria si definisce e si
avvia, d'intesa con il superiore gerarchico del richiedente, il progetto di
lavoro agile individuale.
5. Presso l'Amministrazione Centrale l'esame delle proposte di lavoro agile Ë
effettuato da una Commissione, composta da 3 membri, individuati dal Direttore
Generale della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, tra i
dirigenti in servizio presso il Miur. Negli Uffici scolastici regionali, l'esame
delle proposte di lavoro agile Ë effettuato da una Commissione, composta da 3
membri, individuati dai responsabili degli Uffici Scolastici regionali.
6. La Commissione, di cui al comma 5, esamina i progetti proposti al fine di
verificarne la coerenza con le indicazioni fornite dalla presente direttiva.
Articolo 8
(Criteri di priorit‡)
1. Per l'individuazione del personale dell'Amministrazione da adibire al lavoro
agile si utilizzano criteri di priorit‡ che tengano conto di:
ï esigenze di cura nei confronti di figli minori di 12 anni, di familiari o
conviventi;
ï condizioni di salute della dipendente o del dipendente, debitamente
certificate;
ï non godimento effettivo nel periodo di svolgimento del lavoro agile di altri
istituti di flessibilit‡ dell'orario di lavoro (a titolo esemplificativo part-
time) o di agevolazioni in termini di permessi giornalieri e/o orari retribuiti;
ï maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro;
ï minore fruizione di giornate di lavoro agile nell'anno precedente;
ï appartenenza ai ruoli del MIUR.
2. I requisiti di priorit‡ devono essere posseduti al momento della
presentazione della richiesta.
3. La Commissione si riserva la facolt‡ di valutare l'ammissione, anche in
deroga alle percentuali previste dal bando, di ulteriori proposte di progetto di
lavoro agile, in casi di particolare gravit‡, debitamente documentati.
Articolo 9
(Progetto individuale di lavoro agile)
1. Il ricorso al lavoro agile avviene sulla base di un progetto individuale, di
durata al massimo semestrale e rinnovabile, che deve essere definito per
iscritto, sulla base di uno schema tipo, d'intesa con il superiore gerarchico
del richiedente, che ne approva contenuti e modalit‡ attuative, in coerenza con
le esigenze organizzative della struttura.
2. Il progetto individuale indica:
a) informazioni identificative del dipendente e della struttura di appartenenza;
b) modalit‡ di realizzazione;
c) tempi della prestazione in modalit‡ di lavoro agile;
d) fasce di contattabilit‡;
f) durata del progetto;
g) procedure di monitoraggio, verifica e valutazione dell'attivit‡ svolta.
3. Prima dell'inizio del progetto individuale, l'Amministrazione fornisce al
lavoratore una formazione di base sul lavoro agile e sulle relative modalit‡
operative, anche con riferimento ai profili di salute e sicurezza sul lavoro.
Articolo 10
(Strumenti di lavoro)
1. Al fine di rendere la prestazione lavorativa in modalit‡ agile il lavoratore
puÚ utilizzare strumenti tecnologici propri, la cui configurazione puÚ essere
effettuata con il supporto dell'Amministrazione.
2. Nel caso in cui gli strumenti siano assegnati in uso dall'Amministrazione,
questa ne garantisce la sicurezza ed il buon funzionamento.
Articolo 11
(Trattamento giuridico economico)
1. L'Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalit‡
di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalit‡ e della progressione di carriera. L'assegnazione del dipendente
a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di
lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative, contrattuali e
alle condizioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi relativi al
personale del MIUR vigenti nÈ sul trattamento economico in godimento, salvo
quanto previsto ai commi 3 e 4.
2. La prestazione lavorativa resa con la modalit‡ agile Ë integralmente
considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi
abituali ed Ë considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo
dell'anzianit‡ di servizio, nonchÈ dell'applicazione degli istituti contrattuali
di comparto relativi al trattamento economico accessorio.
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle
giornate lavorative di lavoro agile non sono riconosciuti le prestazioni di
lavoro straordinario, nÈ permessi brevi ed altri istituti che comportino
riduzioni di orario.
4. Nelle giornate di attivit‡ svolte in lavoro agile non si ha diritto alla
erogazione del buono pasto.
Articolo 12
(Obblighi di custodia e riservatezza)
1. Il lavoratore Ë tenuto a custodire con diligenza la documentazione
utilizzata, i dati e gli strumenti tecnologici eventualmente messi a
disposizione dal datore di lavoro.
2. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalit‡ agile, il lavoratore
Ë tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici" e del Codice di Comportamento dei
Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525.
Articolo 13
(Sicurezza sul lavoro)
1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l'esercizio
dell'attivit‡ di lavoro in modalit‡ agile e consegna al singolo dipendente e al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale,
un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi
specifici connessi alla particolare modalit‡ di esecuzione della prestazione
lavorativa, fornendo indicazioni utili affinchÈ il lavoratore possa operare una
scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attivit‡ lavorativa.
2. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della
mancata diligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con
quanto indicato nell'Informativa.
3. Ogni lavoratore collabora diligentemente con l'Amministrazione al fine di
garantire un adempimento sicuro, corretto e proficuo della prestazione di
lavoro.
4. L'Amministrazione comunica all'INAIL i nominativi dei lavoratori che si
avvalgono di modalit‡ di lavoro agile.
Articolo 14
(Lavoro agile e performance)
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge n. 124 del 2015, l'adozione di
modalit‡ di lavoro agile Ë oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di
misurazione della performance organizzativa e individuale.
2. L'Amministrazione adegua progressivamente i propri sistemi di monitoraggio
individuando idonei indicatori al fine di valutare efficienza, efficacia ed
economicit‡ delle attivit‡ svolte in modalit‡ agile.
Articolo 15
(Interruzione del progetto)
1. L'Amministrazione, la lavoratrice o il lavoratore, durante il periodo di
svolgimento del progetto di lavoro agile possono, con adeguato preavviso (pari
ad almeno 20 giorni lavorativi) e fornendo specifica motivazione, chiedere di
interrompere il progetto prima della sua naturale scadenza.
Articolo 16
(Avvio della sperimentazione presso Strutture pilota)
1. In fase di sperimentazione della direttiva, il lavoro agile coinvolger‡ il
personale in servizio presso la Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie e la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i
sistemi informativi e la statistica presso le quali si attiveranno, in via
sperimentale, progetti pilota di lavoro agile previa pubblicazione di apposito
bando.
2. A conclusione della fase di sperimentazione dei progetti pilota,
l'Amministrazione pubblicher‡ il bando per l'attivazione del lavoro agile presso
tutte le altre Strutture dell'Amministrazione, secondo le modalit‡ di cui alla
presente direttiva.
Articolo 17
(Gruppo di monitoraggio)
1. Al fine di monitorare l'impatto dell'introduzione al lavoro agile nel Miur in
termini di benessere organizzativo, produttivit‡ ed efficacia Ë costituito,
senza oneri aggiuntivi, un gruppo di monitoraggio congiunto, composto da
rappresentanti scelti dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali.
Articolo 18
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva si applicano
le disposizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva
vigente.
IL CAPO DIPARTIMENTO
- Carmela PALUMBO -
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