GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dottssa Margherita Bortolaso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dottssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RG promossa con ricorso da
M
elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre presso lo studio dell' aw.to Cosimo
Damiano Cisternino, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del
ricorso
- ricorrente -
contro
TRENITALIA SPA, RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA e FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
SPA
elettivamente domiciliate in Venezia-Mestre presso lo studio dell' aw.to Marco
Cappelletto, che le rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di
costituzione
- resistenti -
in punto: risarcimento danni - responsabilit‡ ex art. 2087 c.c.; decisa all1
udienza del 15.2.2018
FattoDiritto
Con ricorso depositato presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia
l'11.2.2016 M ha agito in giudizio verso RFI, Trenitalia e Ferrovie dello Stato
esponendo di avere lavorato presso la stazione ferroviaria di Venezia dal 1972
al 1995 come, in ordine di tempo, manovale, manovratore e tecnico di stazione, e
di essere affetto da placche pleuriche bilaterali, lamentando la derivazione di
tale patologia dalla massiccia e prolungata esposizione, nello svolgimento di
tali mansioni lavorative, all' inalazione di fibre di amianto, e formulando
domanda risarcitoria ex art 2087 c.c. per il danno non patrimoniale subito.
Le societ‡ convenute si sono costituite eccependo in via preliminare
l'inammissibilit‡ della pretesa per intervenuta transazione (accordo DTL del
2007), e quanto a Trenitalia e FS anche la carenza di legittimazione passiva, e
contestando in ogni caso la pretesa nel merito.
La causa Ë stata istruita attraverso líacquisizione della documentazione, prove
orali e c.t.u. medico legale.
E' stato autorizzato il deposito di note finali, all' esito delle quali sono
stati chiesti chiarimenti al ctu.
Intervenuto in data 19.1.2018 il deposito del chiarimenti, all' odierna udienza
la causa Ë stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va, quanto a RFI, accolto.
IN VIA PRELIMINARE:
- l'eccezione di inammissibilit‡ del ricorso per intervenuta transazione in sede
protetta (davanti alla DTL in data 4.12.2007 occasionato dalla cessazione del
rapporto di lavoro - v. doc. 4 RFI) va disattesa in quanto in termini certi
l'accordo riguarda unicamente la risoluzione anticipata del rapporto mentre le
ulteriori pretese asseritamente tacitate sono indicate in modo generico con la
classica elencazioni delle transazioni cd tombali, non oggetto, per quanto
consta, di rivendicazioni gi‡ avanzate, e comunque sicuramente la pretesa
oggetto della causa non puÚ considerarsi ricompresa tenuto conto che si tratta
di patologia verificata successivamente (verbale accordo: 2007 - primo
certificato di malattia: dicembre 2009);
- va invece accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
Trenitalia e Ferrovie dello Stato spa poichÈ le mansioni oggetto di cause sono
state svolte dal M allorquando lo stesso era dipendente RFI, prima del passaggio
in Trenitalia avvenuto I' 1.3.2002, con compensazione delle spese di lite attesa
la complessit‡ delle vicende societarie sottese alla questione.
MERITO
Unica legittimata passiva Ë dunque RFI nei confronti della quale il ricorso va
accolto per euro 5.925,6 oltre ad interessi dal 18.6.1999 al saldo effettivo per
i seguenti motivi.
Le prove orali e la ctu consentono di affermare la responsabilit‡ della
convenuta RFI nell' insorgenza della patologia per cui Ë causa.
In particolare i testi hanno confermato l'operativit‡ del M in corrispondenza
delle strutture ferroviarie come addetto alle manovre delle carrozze (
ausiliario di stazione = tecnico di stazione e
deviatore), dunque esposto ad amianto aerodisperso.
La ctu, del dr Nico Z., svolta in modo oltremodo scrupoloso utilizzando
documentazione tecnica Inali (Contarp) e Spisal, documentazione medica
riguardante il periziato e tenendo conto di mansioni come confermate dai testi,
comprova emerge la sussistenza dell'esposizione del M quale lavoratore RFI a
fibre di amianto, segnatamente amianto aerodisperso in corrispondenza delle
strutture ferroviarie, atta ad avere causato patologia lamentata (placche
pleuriche asbesto correlate); tale valutazione Ë ribadita, alla luce del riesame
dei radiogrammi, anche nei chiarimenti depositati il 19.1.2018 nei quali il ctu
conferma che:
- il quadro di patologia pleurica da cui Ë affetto M appare apprezzabile
quantomeno sin dai 18.6.1999 (Rx toracico che mostra quadro compatibile con
calcificazioni pleuriche) e non Ë possibile affermare che lo stesso risulti
portatore di patologia pleurica amianto-correlata (o quantomeno compatibile con
esposizione ad amianto) in epoca antecedente;
- tenuto conto dell' intervallo di esposizione per la comparsa di placche
pleuriche amianto- correlate, ricompreso tra 10 e 20 anni, va considerata come
maggiormente significativa l'esposizione nell' attivit‡ come manovale presso FS
piuttosto che altre esposizioni ;
- l'insorgenza di placche pleuriche amianto correlate si verifica anche con
"basse" esposizioni ad amianto, il che porta a valorizzare, altresÏ, condizioni
espositive che sono, in genere, sottostimate;
- non Ë possibile affermare che, nei pressi di strutture ferroviarie (=
massicciate, impianti di scorrimento, interno delle carrozze), non fosse
presente amianto e i veicoli ferroviari sono sottoposti ad "intense"
sollecitazioni meccaniche giacchÈ la dispersione dell'amianto eventualmente
presente puÚ intuitivamente avvenire anche con modalit‡ diverse che non quelle
semplicemente legate all'Impianto frenante (giacchÈ, altrimenti, non si potrebbe
comprendere da dove arrivi l'amianto reperito in localizzazione esterna rispetto
alle carrozze ferroviarie);
alla luce delle Linee Guida INAIL numerosi censimenti sull'uso e sulla presenza
di amianto condotti dalle e nelle FFSS mostrano inequivocabilmente che fino agli
anni 1975/1976 la pi? ampia utilizzazione di amianto (fino ad una tonnellata per
veicolo) Ë avvenuta su carrozze, elettromotrici e in alcuni tipi di locomotori
per la coibentazione delle lamiere sotto forma di amianto spruzzato (a fiocchi);
come isolante termico ed elettrico l'amianto era inoltre presente nelle seguenti
forme: cartoni di amianto di vari spessori, corde, nastri, trecce, amiantite e
conglomerato di gomma e amianto, materiali che, pur essendo in origine poco o
niente friabili, potevano perÚ diventarlo a seguito del degrado causato da
fattori ambientali anche se la possibilit‡ di aerodispersione era inferiore
rispetto all'amianto spruzzato; in parti ben localizzate e limitate quali
scaldiglie, condotte freon, condotte vapore, cavi elettrici, accoppiamenti,
flangiature, etc. erano utilizzati materiali contenenti amianto con maggior
coesione e a basso spolverio come pannelli e cartoni isolanti, tele, corde,
trecce e nastri, materassini, rotoli e fogli, impasti sigillanti, spessori
refrattari, guarnizioni, etc....";
- scotomizzare la problematica dell'amianto aerodisperso in corrispondenza delle
strutture ferroviarie all'ipotesi dello spolverio dell'impianto frenante collide
quindi, di fatto, con il riscontro di amianto in prossimit‡ delle strutture
ferroviarie e, peraltro, con "l'enorme" presenza di amianto in veicoli comunque
sottoposti a sollecitazioni rilevanti e pertanto al meccanismo della
aerodispersione;
- indicazioni provenienti dalla documentazione INAIL indicano i seguenti
soggetti come soggetti esposti (ai fini previdenziali, ma di conseguenza anche
ai fini della valutazione di un'eventuale insorgenza di patologie): manovale,
ausiliario, operaio, operaio qualificato, tecnico;
Sulla base di tali considerazioni il ctu conferma la valutazione conclusiva gi‡
espressa nell' elaborato di probabile insorgenza della malattia a conseguenza
dell' esposizione ad amianto aerodisperso in strutture con transito e
localizzazione di vetture ferroviarie.
Dunque quanto alla presenza della patologia lamentata (placche pleuriche asbesto
correlate) e alla riconducibilit‡ della stessa all' esposizione ad amianto in
ambiente lavorativo nel periodo oggetto di causa il riscontro Ë costituito dalle
risultanze della c.t.u. del dr Z. che quantifica il relativo danno alla salute
nella misura del 3%;
Si tratta di riscontro idoneo (sufficiente) poichÈ secondo orientamento costante
della Cassazione in materia di indennizzo Inail per malattie non tabÈllate, ma
applicabile sia all' esposizione ad amianto al fini del beneficio pensionistico,
sia alla responsabilit‡ ex art. 2087 c.c., la prova del nesso causale deve avere
un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera
possibilit‡ dell'eziopatogenesi professionale, questa puÚ essere ravvisata In
presenza di un elevato grado di probabilit‡, per accertare il quale il giudice
deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da
dati epidemiologici (v. Cass. n. 14308 del 21.6.2006, n. 12559 del 26.5.2006, n.
16119 del 1.8.2005, n. 11128 dell' 11.6.2004).
La mancata dimostrazione da parte di RFI di avere adottato ogni misura idonea a
preservare l'integrit‡ fisica dei propri dipendenti contro il rischio amianto
assume valenza decisiva al fine del riconoscimento della responsabilit‡ delle
medesima convenuta in ragione del fatto che la pericolosit‡ della lavorazione
dell'amianto era nota gi‡ in epoca ben antecedente agli anni '70,
epoca cui risale la conoscenza non tanto della correlazione tra patologie
tumorali ed esposizione ad asbesto, gi‡ nota da almeno un decennio (evidenziata
fin dagli anni 1960 dagli studi di Wagner e Cali), quanto del carattere c.d.
dose indipendente del mesotelioma.
La conoscenza della pericolosit‡ in epoca ampiamente antecedente Ë comprovata
dal fatto che gi‡ il R.d. 14 giugno 1909 n. 442, che approvava il regolamento
per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29
tabella B n.12, includeva infatti la filatura e tessitura dell'amianto tra i
lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e
dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica
previsione dei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del
pulviscolo; norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per
l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con
decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 n.1136, art.36, tabella B, n.13. Ancora il
R.d. 7 agosto 1936 n.1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i
quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva
alia tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui Ë consentita
l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente
all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n.5, la
lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e
tessitura.
Lo stesso R.D. 14 aprile 1927 n.530, tra gli altri agli artt.10, 16, e 17,
conteneva diffuse disposizioni (ridurle per quanto possibile) relative alla
aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche.
Ed ancora, in epoca pi? recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955 n.52,
che, all'art.l,, lettera F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al
d.P.R. 19 marzo 1956 n.303 ed alle visite particolarmente accurate previste dal
d.P.R. 20 marzo 1956 n.648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960
n.1169 che all'art.l prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei
materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle
lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da
determinare il rischio.
Si puÚ infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del
T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n.8, presupponeva
un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori
minimi (per la disamina della predetta legislazione si veda Cass. n. 4721/1998,
in motivazione).
Tale quadro normativo puÚ essere considerato una conseguenza del fatto che la
nocivit‡ dell'amianto era conosciuta gi‡ alla fine del XIX secolo.
E' noto che certamente nel mondo scientifico, e in particolare in quello
italiano, in ordine al problema della prevenzione degli infortuni - sia sotto il
profilo della prevedibilit‡ ed evitabilit‡ delle patologie, sia sotto il profilo
causale - gi‡ negli anni '60 vi era un'ampia e consolidata conoscenza del legame
eziologico esistente tra asbesto e asbestosi e altre gravi patologie polmonari.
Posto che ciÚ che rileva, ai fini della configurabilit‡ di un'omissione
assistita da colpa grave come tale equiparabile alla omissione dolosa, Ë la
conoscenza della nocivit‡ dell'asbesto per la salute dei lavoratori a
prescindere poi dalla tipologia di danno effettivamente verificatosi, la
tempistica delle conoscenze scientifiche conduce ad un'affermazione di
responsabilit‡ in capo a RFI quale diretta datrice di lavoro per la patologia
pleurica contratta dal M.
Si Ë, infatti, in presenza di Ente di consistenza imprenditoriale, dimensioni ed
organizzazione tali da rendere esigibile massima diligenza ed attenzione
accurata nel tenersi al passo con l' evoluzione delle conoscenze tecniche e
scientifiche inerenti il proprio settore di operativit‡.
Ritenuta, dunque, per le ragioni fin qui esposte, la responsabilit‡ risarcitoria
di RFI, sulla base dei parametri di cui alle Tabelle indicative del Tribunale di
Venezia per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona del maggio
del 2016, il danno va quantificato in complessivi euro 5.925,6 cosi determinato
: euro 1.646 x 3 = euro 4.938,00 per danno biologico + euro 987,06 titolo di
sofferenza morale/esistenziale calcolata nella misura del 2096 del danno
biologico applicata alla base di calcolo precedentemente indicata; e cosi per
complessivi euro 5.925,6 oltre ad interessi (non anche rivalutazione essendo la
stima gi‡ attualizzata) dall' insorgenza nel 1999 fino al saldo effettivo.
Sulla base dell' insegnamento della Cass. ss.uu. 11.11.2008 e attesa la modesta
entit‡ del danno biologico, qualsiasi ulteriore voce di pregiudizio non
patrimoniale va esclusa.
Le spese di lite sono a carico della resistente RFI - liquidazione come in
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reÏectis, cosi provvede:
1. quanto a Trenitalia e Ferrovie dello Stato dichiara la carenza di
legittimazione passiva e compensa le spese;
2. accertata la responsabilit‡ di RFI spa nella causazione della patologia
oggetto di causa, condanna la RFI medesima a pagare al ricorrente a titolo
risarcitorio l'importo di Ä 5.925,6 oltre ad interessi al tasso legale dal
giugno 1999 al saldo effettivo;
3. condanna la medesima convenuta alla refusione delle spese di lite, che
liquida in Ä 3.500,00, oltre accessori di legge; pone le spese di c.t.u. In via
definitiva per intero a carico della medesima convenuta RFI.
Cosi deciso in Venezia - udienza 15.2.2018.
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