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Regione Piemonte Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2018, n. 23-6389


Regione Piemonte, DGR 19 gennaio 2018, n. 23-6389 - L.r. n. 5/2010 Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti Direttive per le attivit‡ di controllo ambientale della radioattivit‡ di origine naturale ed artificiale Revoca dgr


Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2018, n. 23-6389
Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti". Direttive per le attivit‡ di controllo ambientale della radioattivit‡ di origine naturale ed artificiale. Revoca della d.g.r. n. 17-11237 del 09.12.2003.
B.U.R. 8 febbraio 2018, n. 6



A relazione dell'Assessore Valmaggia:
Premesso che:
la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 disciplina le ìNorme sulla protezione dai rischi da esposizioni a radiazioni ionizzantiî;
líarticolo 8, comma 2, della legge stabilisce che allíArpa competono le attivit‡ di controllo ambientale della radioattivit‡ di origine naturale ed artificiale sulla base delle direttive impartite, ai sensi allíarticolo 12, comma 2, dalla Giunta regionale e la gestione della rete regionale di sorveglianza della radioattivit‡ ambientale, come previsto allíarticolo 104 del d.lgs 230/95;
allíarticolo 12 comma 2 della legge Ë precisato inoltre che la Giunta regionale impartisce le direttive sentita líArpa e, ove necessario, líautorit‡ nazionale di sicurezza nucleare e che nellíambito di tali direttive le province concordano specifiche campagne di verifica e controllo;
per quanto riguarda la gestione della rete regionale di sorveglianza della radioattivit‡ ambientale allíarticolo 12 comma 1 della legge Ë previsto che la Regione definisca i piani di monitoraggio, tenendo conto dei programmi stabiliti tra líArpa e líautorit‡ nazionale di sicurezza nucleare, ai sensi dellíarticolo 104 del d.lgs 230/1995;
infine, allíarticolo 4, comma 11 Ë stabilito che líArpa assicuri il costante flusso di informazioni riguardo alle attivit‡ di monitoraggio connesse alla messa in sicurezza e disattivazione degli impianti del ciclo del nucleare.
Richiamato che con la Deliberazione della Giunta Regionale 17 - 11237 del 9 dicembre 2003 erano gi‡ state dettate ìdisposizioni per lo svolgimento delle attivit‡ di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti degli impianti nucleariî.
Dato atto che:
- le reti ed i programmi di monitoraggio radiologico ambientale della radioattivit‡ di origine artificiale stabiliti nella suddetta deliberazione hanno subito nel corso degli anni significative modifiche e integrazioni;
- la suddetta deliberazione non conteneva direttive per il controllo della radioattivit‡ di origine naturale.
Ritenuto pertanto necessario aggiornare le direttive per lo svolgimento delle attivit‡ di controllo in materia di radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari, integrandole altresÏ con le direttive per le attivit‡ di controllo ambientale della radioattivit‡ di origine naturale, cosÏ come previsto dalla legge regionale 5/2010.
Dato atto che le suddette direttive sono state concordate con líArpa, ai sensi dellíarticolo 12 comma 2 della legge (come da documentazione agli atti del Settore Emissioni e Rischi ambientali).
Sentita líArpa.
Tutto ciÚ premesso;
vista la legge regionale 5/2010;
vista la d.g.r. n. 17 - 11237 del 9.12.2003;
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
attestata la regolarit‡ amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016;
la Giunta Regionale, unanime


delibera


- di approvare, ai sensi dellíart. 12, comma 2, della legge regionale 5/2010 ìNorme sulla protezione dai rischi da esposizioni a radiazioni ionizzantiî, le direttive per le attivit‡ di controllo ambientale della radioattivit‡ di origine naturale ed artificiale, contenute nellíallegato 1 alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- di revocare la deliberazione n. 17 - 11237 del 9 dicembre 2003 ìDisposizioni per lo svolgimento delle attivit‡ di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari e di altre particolari installazioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.î;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sar‡ pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellíart. 61 dello Statuto e dellíart. 5 della legge regionale 22/2010 nonchÈ ai sensi dellíart. 40 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dellíente, nella sezione ìAmministrazione Trasparenteî, sottosezione ìInformazioni ambientaliî.

(omissis)


Allegato 1


DIRETTIVE PER LE ATTIVIT¿ DI CONTROLLO AMBIENTALE DELLA RADIOATTIVIT¿ DI ORIGINE NATURALE ED ARTIFICIALE AI SENSI DELLíARTICOLO 12 COMMA 2 DELLA LR 5/2010 ìNORME SULLA PROTEZIONE DAI RISCHI DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI".


LO SVOLGIMENTO E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVIT¿ DI MONITORAGGIO
1) La Rete Nazionale e la Rete Regionale di monitoraggio della radioattivit‡ ambientale e la Rete di Allarme Gamma.
La rete di monitoraggio della radioattivit‡ ambientale Ë articolata su due livelli, nazionale e regionale, che si compenetrano al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo della situazione radiologica piemontese.
1.a) la rete nazionale di sorveglianza della radioattivit‡ ambientale (RESORAD): ha lo scopo di fornire dati rappresentativi a livello nazionale sullíesposizione alla radioattivit‡ di origine artificiale, per effettuare il calcolo della dose alla popolazione italiana.
Líattivit‡ nellíambito della rete nazionale Ë svolta da Arpa, con il coordinamento dellíIspral, ai sensi di quanto previsto allíarticolo 104 del d.lgs 230/95. Nel corso di uníemergenza nucleare, la rete RESORAD Ë altresÏ chiamata a fornire i dati radiometrici territoriali al Centro di Elaborazione Valutazione Dati (CEVaD).
Le matrici ambientali ed alimentari su cui effettuare i controlli, le frequenze degli stessi ed i parametri ricercati sono concordati a livello nazionale e, a loro volta, sono definiti tenendo conto della Raccomandazione europea n8 473/2000 e le linee guida Ispra della Rete RESORAD (Manuale della Rete RESORAD, Rev.2 25/03/2016).
Il Campionamento degli alimenti viene effettuato di norma dal Servizio Sanitario Regionale, tramite i propri servizi che provvedono allíinvio dei campioni ai laboratori radiometrici dellíArpa per líeffettuazione delle analisi previste.
LíArpa trasmette i dati allíIspra, per il successivo inoltro ai competenti organi UE.
1.b) la rete regionale: ha lo scopo di dettagliare la situazione della regione, calcolare la dose media alla popolazione piemontese e monitorare alcuni ecosistemi locali, garantendo al contempo la copertura territoriale sia per quanto riguarda alcune matrici ambientali che per quanto riguarda alcune matrici alimentari.
Líattivit‡ nellíambito della rete regionale Ë svolta dalla competente struttura di Arpa. Il Campionamento degli alimenti viene effettuato di norma dal Servizio Sanitario Regionale, tramite i propri servizi che provvedono allíinvio dei campioni ai laboratori radiometrici dellí Arpa per líeffettuazione delle analisi previste.
LíArpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attivit‡ di monitoraggio della rete nazionale e regionale, comprensiva delle matrici ambientali ed alimentari, della frequenza dei campionamenti e dei parametri ricercati, concordandola con líIspra ed il Servizio Sanitario Regionale e la sottopone ad un tavolo tecnico di programma e monitoraggio attivato dalla struttura regionale competente, individuata nel Settore regionale Emissioni e Rischi Ambientali, della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio (di seguito "struttura regionale competenteî).
Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione regionale Sanit‡, le Province e líArpa, esamina la proposta della programmazione annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni.
1.c) la rete di Allarme Gamma Piemonte (RAGAP): Ë costituita da 29 rilevatori Geiger - Muller, distribuiti su tutto il territorio regionale, in grado di misurare i livelli di dose gamma in aria in continuo.
Lo scopo della rete Ë il monitoraggio di eventi incidentali di grandi dimensioni, con particolare riferimento ad eventuali emergenze transfrontaliere relative alle vicine centrali nucleari francesi e svizzere: sono state perciÚ privilegiate le installazioni lungo líarco alpino, anche se non sono state trascurate le aree a pi? elevata densit‡ demografica. La rete di sensori gamma Ë inoltre integrata con le stazioni della rete meteo idrografica, anchíessa gestita da Arpa Piemonte e la trasmissione dei dati radiometrici avviene insieme a tutto il pacchetto dati meteo idrografici acquisito dalla stazione, tramite ponte radio UHF attraverso un sistema di ripetitori.
I sensori Geiger registrano ogni 10 minuti i livelli di rateo di dose gamma e li inviano al Centro Funzionale Arpa Piemonte di Torino tramite ponti radio, da dove sono immediatamente resi disponibili alla competente struttura di Arpa tramite la rete informatica dellíAgenzia.
I dati prodotti dalla rete RAGAP sono automaticamente resi disponibili allíIspra e concorrono quindi al sistema nazionale di monitoraggio, andando ad aggiungersi a quelli prodotti dalle reti gestite direttamente da Ispra.
I dati della rete RAGAP sono integrati con i dati delle altre reti gamma presenti sul territorio nazionale e partecipano al sistema comune europeo Eurdep.

2) Le Reti locali di monitoraggio dei siti nucleari piemontesi - Trino, Saluggia (VC ) e Bosco Marengo (AL) -.
Le Reti locali di monitoraggio dei siti nucleari piemontesi - Saluggia, Trino e Bosco Marengo - hanno lo scopo di valutare líimpatto radiologico prodotto dalle attivit‡ svolte dagli impianti nucleari e di calcolare la dose alla popolazione residente nelle zone interessate.
Nel loro ambito si annoverano le seguenti attivit‡:
2.a) il monitoraggio radiologico ordinario;
2.b) il monitoraggio radiologico straordinario;
2.c) líattivit‡ di controllo svolta in collaborazione con líIspra.

2.a) Il monitoraggio radiologico ordinario
Viene effettuato con il fine di segnalare tempestivamente líinsorgere di situazioni anomale e di fenomeni di accumulo degli scarichi autorizzati nellíambiente di particolari radionuclidi.
Le matrici ambientali ed alimentari da campionare, i punti di prelievo, le frequenze di campionamento ed i parametri da ricercare vengono stabiliti dallíArpa, sulla base di uno studio preliminare che, partendo per ogni sito dalle informazioni sulle modalit‡ e sulla quantit‡ di effluenti radioattivi scaricati, con líausilio di opportuni modelli di diffusione, permette di individuare le vie critiche= e gli individui di riferimento della popolazione=.
LíArpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attivit‡ di monitoraggio dei siti nucleari, comprensiva delle matrici ambientali ed alimentari, della frequenza dei campionamenti, dei parametri ricercati e dei metodi di prova adottati e la sottopone ad un tavolo tecnico di programma e monitoraggio attivato dalla struttura regionale competente.
Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione regionale Sanit‡, le Province interessate e líArpa, esamina la proposta della programmazione annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni.
La revisione di una rete di monitoraggio viene di norma effettuata:
■ ogni volta che intervengono modifiche alle attivit‡ svolte dagli impianti;
■ ogni volta che intervengono modifiche allíassetto del territorio;
■ ogni volta che i risultati analitici evidenziano anomalie

2.b) Il monitoraggio radiologico straordinario.
Viene effettuato:
■ ogniqualvolta su di un sito nucleare si svolgano significative operazioni di messa in sicurezza o disattivazione delle installazioni od attivit‡ di movimentazione, trasporto e trattamento dei materiali nucleari;
■ a seguito di una situazione anomala che interessi un sito nucleare.
In questi casi il programma di monitoraggio viene pianificato in funzione della specifica situazione ed Ë mirato a verificarne le eventuali conseguenze indotte sullíambiente ed a supportare la definizione delle eventuali azioni di rimedio.
LíArpa, caso per caso ed in base allíattivit‡ prevista od alla situazione anomala riscontrata sul sito, elabora il programma di monitoraggio e lo comunica alla Regione.
In presenza di situazioni complesse, per la definizione dei programmi di monitoraggio straordinario ci si puÚ avvalere del supporto del "Tavolo Tecnico nucleareî di cui alla dgr n. 65-2064 del 17 maggio 2011.
Eventuali integrazioni e/o modifiche dei piani di monitoraggio possono essere inoltre effettuate, per ognuno dei siti, a seguito:
■ di specifiche richieste dellíIspra;
■ di quanto stabilito nei provvedimenti autorizzativi relativi alle attivit‡ di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti (ad esempio Decreti di compatibilit‡ ambientale; autorizzazioni ministeriali; etc.).
I piani di monitoraggio possono altresÏ essere integrati a seguito di specifiche richieste della Amministrazioni interessate, subordinatamente alla stipula di accordi/convenzioni con líArpa, che tengano conto anche dei costi di realizzazione.

2.c) Lí attivit‡ di controllo in collaborazione con líIspra.
Viene effettuata in attuazione del "Protocollo operativo tra Arpa Piemonte ed Apat" siglato il 16 giugno 2005 e rinnovato nel 2015 e comprende:
■ líattivit‡ di sorveglianza e il monitoraggio radiologico in occasione di particolari attivit‡ o in presenza di eventi anomali;
■ il controllo degli scarichi degli effluenti radioattivi liquidi di tutti gli impianti;
■ il controllo dei materiali rilasciabili dai siti.

3) La gestione di situazioni di emergenza
Sono le attivit‡ straordinarie svolte in conseguenza di situazioni incidentali causate da catastrofi naturali o da eventi di origine antropica. Tipicamente si tratta di:
■ segnalazione di un incidente a installazioni nucleari estere, con possibile attivazione del Piano di Emergenza Nazionale;
■ segnalazione di valori anomali da parte delle reti RAGAP dellíArpa o REMRAD e GAMMA di Ispra;
■ segnalazioni di valori anomali di radioattivit‡ da parte delle Reti di sorveglianza della radioattivit‡ (Nazionale, Regionale, Siti nucleari);
■ segnalazione di valori anomali della dose ambientale da parte delle rete automatica di monitoraggio della radiazione gamma dei VV.F.;
■ segnalazione da parte delle Prefetture di incidenti alle installazioni nucleari situate in Piemonte, con conseguente attivazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE);
■ segnalazione da parte delle Prefetture di incidenti avvenuti sul territorio regionale durante il trasporto di materie radioattive o di combustibile nucleare irraggiato, con conseguente attivazione dei Piani di Emergenza Provinciali;
■ segnalazione da parte delle Prefetture o da altro soggetto del rinvenimento di sorgenti radioattive con possibile attivazione del relativo Piano di intervento (Piano "sorgenti orfaneî ex D.Lgs. 52/2007);
■ altri scenari che possono comportare un rischio per líambiente e la popolazione per i quali non Ë prevista una specifica pianificazione.
Il piano di monitoraggio straordinario - mirato alla verifica delle eventuali conseguenze indotte sullíambiente dalle situazioni verificatesi - viene stabilito in funzione dellíaccaduto e concordato con líIspra e comunicato alla Regione.
In presenza di situazioni per le quali vi Ë líattivazione di una pianificazione di emergenza, il monitoraggio straordinario in questione Ë quello previsto nella II fase dellíemergenza nucleare e radiologica e indicato nel piano stesso.

4) Líattivit‡ di vigilanza e controllo ex articolo 157 del D.lgs 230/95
LíArpa, esercita líattivit‡ di controllo sui soggetti di cui allíarticolo 157 del D.lgs 230 /95⁴ ai sensi dellíarticolo 12, comma 5 della lr 5/2010.
Líattivit‡ di vigilanza e controllo ha due scopi:
■ la verifica del rispetto delle disposizioni di legge;
■ il controllo del rischio radiologico e ambientale nei siti e nel territorio circostante.
I soggetti da sottoporre ai controlli possono essere raggruppati, ai fini della programmazione delle attivit‡ di monitoraggio, in tre "macroî tipologie:
■ fonderie di seconda fusione di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta;
■ fonderie ed impianti industriali in genere che importano prodotti semilavorati metallici;
■ attivit‡ di raccolta e deposito di rottami od altri materiali metallici di risulta ("rottamaiî).
Per la scelta dei soggetti da sottoporre a controllo, che riguarda tutte e tre le tipologie, líArpa tiene in conto:
■ la rilevanza degli impianti;
■ la necessit‡ di effettuare i controlli in tutte le Province - tranne qualora non sia significativo da un punto di vista tecnico;
■ eventuali segnalazione pervenute dagli Enti Locali.
LíArpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attivit‡ di monitoraggio e la sottopone ad un tavolo tecnico di programma e monitoraggio attivato dalla struttura regionale competente.
Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione regionale Sanit‡, le Province e líArpa, esamina la proposta della programmazione annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni.

5) Líattivit‡ di monitoraggio sullíimpiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ex art. 27 del D.lgs 230/95⁵ e sui depositi di rifiuti radioattivi.
LíArpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attivit‡ di monitoraggio ordinario, comprensivo delle matrici su cui effettuare i controlli, le frequenze degli stessi ed i parametri ricercati e la sottopone ad un tavolo tecnico di programma e monitoraggio attivato dalla struttura regionale competente.
Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione regionale Sanit‡, le Province interessate e líArpa, esamina la proposta della programmazione annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni.
Per le situazioni che presentano particolare criticit‡ (ad esempio per la collocazione ed il contesto ambientale, per le modalit‡ gestionali, etc.) o qualora su un sito si svolgano significative operazioni di messa in sicurezza o disattivazione, relative alle installazioni o alle materie ed ai rifiuti stoccati, líArpa predispone il programma di monitoraggio straordinario e lo comunica alla struttura regionale competente.

6) Interventi in seguito a ritrovamenti di sorgenti di radiazioni ionizzanti ed interventi ex articolo 100 del d.lgs 230/95
In caso di rinvenimento o di episodi di fusione indebita di sorgenti di radiazioni ionizzanti o materiali radioattivi o quando si verificano situazioni disciplinate dallíarticolo 100 del d.lgs 230/95, líArpa procede secondo quanto stabilito dalle norme.

7) Il controllo ambientale della radioattivit‡ di origine naturale.
A partire dal 1990 si svolgono in Piemonte campagne di misura del radon e líattivit‡ Ë in continua evoluzione e prevede, tra líaltro, la realizzazione di nuove campagne di misura finalizzate ad aumentare la base dati sperimentali.
A tal fine líArpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attivit‡ di monitoraggio e la sottopone ad un tavolo tecnico di programma e monitoraggio attivato dalla struttura regionale competente.
Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione regionale Sanit‡, le Province e líArpa, esamina la proposta della programmazione annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni.

LíATTIVIT¿ DI REPORT
LíArpa elabora e trasmette alla Regione ed alle Province:
a) i rapporti sulle attivit‡ di monitoraggio ordinario relative a:
■ rete nazionale e rete regionale di monitoraggio della radioattivit‡ ambientale;
■ reti locali di monitoraggio dei siti nucleari piemontesi;
■ attivit‡ di vigilanza e controllo ex articolo 157 del D.lgs 230/95;
■ monitoraggio sullíimpiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ex art. 27 del D.lgs 230/95 e sui depositi di rifiuti radioattivi;
■ campagne di misura del radon.
I rapporti sono elaborati e trasmessi con frequenza annuale.
b) i rapporti sulle attivit‡ di monitoraggio straordinario relative a:
■ reti locali di monitoraggio dei siti nucleari piemontesi;
■ monitoraggio sullíimpiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ex art. 27 del D.lgs 230/95 e sui depositi di rifiuti radioattivi;
I rapporti riguardano sia le attivit‡ svolte che i risultati dei controlli effettuati e sono trasmessi secondo la periodicit‡ stabilita nei relativi programmi di monitoraggio di cui ai paragrafi 2b) e 5.
c) i rapporti sulle attivit‡ svolte in collaborazione con líIspra
I rapporti riguardano sia le attivit‡ svolte che i risultati dei controlli e sono elaborati e trasmessi al termine delle attivit‡ effettuate.
d) líinformativa:
■ nellíambito del monitoraggio in situazioni di emergenza;
■ in presenza di episodi di fusione indebita o di rinvenimento di sorgenti di radiazioni ionizzanti e materiali radioattivi o di sorgenti sigillate;
■ in presenza di situazioni disciplinate dallíarticolo 100 del d.lgs 230/95.
Líinformativa Ë comprensiva della comunicazione dellíaccadimento dellíevento, del programma di monitoraggio e della predisposizione di rapporti intermedi e del rapporto finale sulle attivit‡ svolte e sui risultati dei controlli effettuati.
I rapporti intermedi sono elaborati e trasmessi secondo la periodicit‡ che viene stabilita - anche in funzione dellíentit‡ della situazione di emergenza - nel programma di monitoraggio.

LíINFORMAZIONE
I dati, le informazioni e le relazioni curati e validati dallíArpa, sono diffusi dalla Regione tramite il Sistema Informativo Regionale sulle Radiazioni Ionizzanti e dallíArpa sul sito internet dellíAgenzia.
LíArpa, inoltre:
■ rende automaticamente disponibili al pubblico i dati della rete RAGAP, con un ritardo compreso tra 1-2 giorni. I dati sono consultabili tramite un link presente sul sito internet di Arpa che conduce alla piattaforma europea EURDEP che raccoglie i dati delle reti di allarme di tutta Europa (http://eurdep.jrc.ec.europa.eu);
■ in caso di emergenza fornisce giornalmente aggiornamenti al pubblico sui dati registrati dalla rete RAGAP e dagli altri sistemi di monitoraggio.

_____________
p Quando diventer‡ pienamente operativo, líIspettorato nazionale per la sicurezza nazionale e la radioprotezione (ISIN), di cui allíart. 6 del D.lgs 45/2014, svolger‡ le funzioni e i compiti attualmente in capo allíIspra. Pertanto ogni riferimento allíIspra contenuto in questo allegato dovr‡ essere ricondotto allíISIN.

= Le vie critiche sono quei percorsi definiti attraverso i quali la radioattivit‡ immessa nellíambiente dagli impianti nucleari puÚ giungere allíuomo.
= Gli individui di riferimento della popolazione sono quei gruppi che comprendono persone la cui esposizione Ë ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti, in relazione alla presenza degli impianti nucleari.
⁴ 4Il comma 1 dellíarticolo 157 del D.lgs 230/95, cosÏ come modificato dal d.lgs 39/2009 e dal d.lgs 100/2011, prevede che i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivit‡ di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonchÈ i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivit‡ di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno líobbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivit‡ o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dellíambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivit‡ che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
⁵ Líarticolo 27 del D.lgs 230/95 prevede 1 che ìgli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivit‡ comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonchÈ l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivit‡ di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
 



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