Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2018, n. 23-6389
Regione Piemonte, DGR 19 gennaio 2018, n. 23-6389 - L.r. n. 5/2010 Norme sulla
protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti Direttive per le
attivit‡ di controllo ambientale della radioattivit‡ di origine naturale ed
artificiale Revoca dgr
Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2018, n. 23-6389
Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 "Norme sulla protezione dai rischi da
esposizione a radiazioni ionizzanti". Direttive per le attivit‡ di controllo
ambientale della radioattivit‡ di origine naturale ed artificiale. Revoca della
d.g.r. n. 17-11237 del 09.12.2003.
B.U.R. 8 febbraio 2018, n. 6
A relazione dell'Assessore Valmaggia:
Premesso che:
la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 disciplina le ìNorme sulla protezione
dai rischi da esposizioni a radiazioni ionizzantiî;
líarticolo 8, comma 2, della legge stabilisce che allíArpa competono le attivit‡
di controllo ambientale della radioattivit‡ di origine naturale ed artificiale
sulla base delle direttive impartite, ai sensi allíarticolo 12, comma 2, dalla
Giunta regionale e la gestione della rete regionale di sorveglianza della
radioattivit‡ ambientale, come previsto allíarticolo 104 del d.lgs 230/95;
allíarticolo 12 comma 2 della legge Ë precisato inoltre che la Giunta regionale
impartisce le direttive sentita líArpa e, ove necessario, líautorit‡ nazionale
di sicurezza nucleare e che nellíambito di tali direttive le province concordano
specifiche campagne di verifica e controllo;
per quanto riguarda la gestione della rete regionale di sorveglianza della
radioattivit‡ ambientale allíarticolo 12 comma 1 della legge Ë previsto che la
Regione definisca i piani di monitoraggio, tenendo conto dei programmi stabiliti
tra líArpa e líautorit‡ nazionale di sicurezza nucleare, ai sensi dellíarticolo
104 del d.lgs 230/1995;
infine, allíarticolo 4, comma 11 Ë stabilito che líArpa assicuri il costante
flusso di informazioni riguardo alle attivit‡ di monitoraggio connesse alla
messa in sicurezza e disattivazione degli impianti del ciclo del nucleare.
Richiamato che con la Deliberazione della Giunta Regionale 17 - 11237 del 9
dicembre 2003 erano gi‡ state dettate ìdisposizioni per lo svolgimento delle
attivit‡ di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni
ionizzanti degli impianti nucleariî.
Dato atto che:
- le reti ed i programmi di monitoraggio radiologico ambientale della
radioattivit‡ di origine artificiale stabiliti nella suddetta deliberazione
hanno subito nel corso degli anni significative modifiche e integrazioni;
- la suddetta deliberazione non conteneva direttive per il controllo della
radioattivit‡ di origine naturale.
Ritenuto pertanto necessario aggiornare le direttive per lo svolgimento delle
attivit‡ di controllo in materia di radiazioni ionizzanti degli impianti
nucleari, integrandole altresÏ con le direttive per le attivit‡ di controllo
ambientale della radioattivit‡ di origine naturale, cosÏ come previsto dalla
legge regionale 5/2010.
Dato atto che le suddette direttive sono state concordate con líArpa, ai sensi
dellíarticolo 12 comma 2 della legge (come da documentazione agli atti del
Settore Emissioni e Rischi ambientali).
Sentita líArpa.
Tutto ciÚ premesso;
vista la legge regionale 5/2010;
vista la d.g.r. n. 17 - 11237 del 9.12.2003;
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
attestata la regolarit‡ amministrativa del presente provvedimento ai sensi della
d.g.r. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016;
la Giunta Regionale, unanime
delibera
- di approvare, ai sensi dellíart. 12, comma 2, della legge regionale 5/2010
ìNorme sulla protezione dai rischi da esposizioni a radiazioni ionizzantiî, le
direttive per le attivit‡ di controllo ambientale della radioattivit‡ di origine
naturale ed artificiale, contenute nellíallegato 1 alla presente deliberazione a
farne parte integrante e sostanziale;
- di revocare la deliberazione n. 17 - 11237 del 9 dicembre 2003 ìDisposizioni
per lo svolgimento delle attivit‡ di controllo e sorveglianza ambientale in
materia di radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari e di altre particolari
installazioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.î;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del
bilancio regionale.
La presente deliberazione sar‡ pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai
sensi dellíart. 61 dello Statuto e dellíart. 5 della legge regionale 22/2010
nonchÈ ai sensi dellíart. 40 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito
istituzionale dellíente, nella sezione ìAmministrazione Trasparenteî,
sottosezione ìInformazioni ambientaliî.
(omissis)
Allegato 1
DIRETTIVE PER LE ATTIVIT¿ DI CONTROLLO AMBIENTALE DELLA RADIOATTIVIT¿ DI ORIGINE
NATURALE ED ARTIFICIALE AI SENSI DELLíARTICOLO 12 COMMA 2 DELLA LR 5/2010 ìNORME
SULLA PROTEZIONE DAI RISCHI DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI".
LO SVOLGIMENTO E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVIT¿ DI MONITORAGGIO
1) La Rete Nazionale e la Rete Regionale di monitoraggio della radioattivit‡
ambientale e la Rete di Allarme Gamma.
La rete di monitoraggio della radioattivit‡ ambientale Ë articolata su due
livelli, nazionale e regionale, che si compenetrano al fine di fornire un quadro
completo ed esaustivo della situazione radiologica piemontese.
1.a) la rete nazionale di sorveglianza della radioattivit‡ ambientale (RESORAD):
ha lo scopo di fornire dati rappresentativi a livello nazionale sullíesposizione
alla radioattivit‡ di origine artificiale, per effettuare il calcolo della dose
alla popolazione italiana.
Líattivit‡ nellíambito della rete nazionale Ë svolta da Arpa, con il
coordinamento dellíIspral, ai sensi di quanto previsto allíarticolo 104 del
d.lgs 230/95. Nel corso di uníemergenza nucleare, la rete RESORAD Ë altresÏ
chiamata a fornire i dati radiometrici territoriali al Centro di Elaborazione
Valutazione Dati (CEVaD).
Le matrici ambientali ed alimentari su cui effettuare i controlli, le frequenze
degli stessi ed i parametri ricercati sono concordati a livello nazionale e, a
loro volta, sono definiti tenendo conto della Raccomandazione europea n8
473/2000 e le linee guida Ispra della Rete RESORAD (Manuale della Rete RESORAD,
Rev.2 25/03/2016).
Il Campionamento degli alimenti viene effettuato di norma dal Servizio Sanitario
Regionale, tramite i propri servizi che provvedono allíinvio dei campioni ai
laboratori radiometrici dellíArpa per líeffettuazione delle analisi previste.
LíArpa trasmette i dati allíIspra, per il successivo inoltro ai competenti
organi UE.
1.b) la rete regionale: ha lo scopo di dettagliare la situazione della regione,
calcolare la dose media alla popolazione piemontese e monitorare alcuni
ecosistemi locali, garantendo al contempo la copertura territoriale sia per
quanto riguarda alcune matrici ambientali che per quanto riguarda alcune matrici
alimentari.
Líattivit‡ nellíambito della rete regionale Ë svolta dalla competente struttura
di Arpa. Il Campionamento degli alimenti viene effettuato di norma dal Servizio
Sanitario Regionale, tramite i propri servizi che provvedono allíinvio dei
campioni ai laboratori radiometrici dellí Arpa per líeffettuazione delle analisi
previste.
LíArpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attivit‡ di
monitoraggio della rete nazionale e regionale, comprensiva delle matrici
ambientali ed alimentari, della frequenza dei campionamenti e dei parametri
ricercati, concordandola con líIspra ed il Servizio Sanitario Regionale e la
sottopone ad un tavolo tecnico di programma e monitoraggio attivato dalla
struttura regionale competente, individuata nel Settore regionale Emissioni e
Rischi Ambientali, della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio (di seguito "struttura regionale competenteî).
Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione
regionale Sanit‡, le Province e líArpa, esamina la proposta della programmazione
annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni.
1.c) la rete di Allarme Gamma Piemonte (RAGAP): Ë costituita da 29 rilevatori
Geiger - Muller, distribuiti su tutto il territorio regionale, in grado di
misurare i livelli di dose gamma in aria in continuo.
Lo scopo della rete Ë il monitoraggio di eventi incidentali di grandi
dimensioni, con particolare riferimento ad eventuali emergenze transfrontaliere
relative alle vicine centrali nucleari francesi e svizzere: sono state perciÚ
privilegiate le installazioni lungo líarco alpino, anche se non sono state
trascurate le aree a pi? elevata densit‡ demografica. La rete di sensori gamma Ë
inoltre integrata con le stazioni della rete meteo idrografica, anchíessa
gestita da Arpa Piemonte e la trasmissione dei dati radiometrici avviene insieme
a tutto il pacchetto dati meteo idrografici acquisito dalla stazione, tramite
ponte radio UHF attraverso un sistema di ripetitori.
I sensori Geiger registrano ogni 10 minuti i livelli di rateo di dose gamma e li
inviano al Centro Funzionale Arpa Piemonte di Torino tramite ponti radio, da
dove sono immediatamente resi disponibili alla competente struttura di Arpa
tramite la rete informatica dellíAgenzia.
I dati prodotti dalla rete RAGAP sono automaticamente resi disponibili allíIspra
e concorrono quindi al sistema nazionale di monitoraggio, andando ad aggiungersi
a quelli prodotti dalle reti gestite direttamente da Ispra.
I dati della rete RAGAP sono integrati con i dati delle altre reti gamma
presenti sul territorio nazionale e partecipano al sistema comune europeo Eurdep.
2) Le Reti locali di monitoraggio dei siti nucleari piemontesi - Trino, Saluggia
(VC ) e Bosco Marengo (AL) -.
Le Reti locali di monitoraggio dei siti nucleari piemontesi - Saluggia, Trino e
Bosco Marengo - hanno lo scopo di valutare líimpatto radiologico prodotto dalle
attivit‡ svolte dagli impianti nucleari e di calcolare la dose alla popolazione
residente nelle zone interessate.
Nel loro ambito si annoverano le seguenti attivit‡:
2.a) il monitoraggio radiologico ordinario;
2.b) il monitoraggio radiologico straordinario;
2.c) líattivit‡ di controllo svolta in collaborazione con líIspra.
2.a) Il monitoraggio radiologico ordinario
Viene effettuato con il fine di segnalare tempestivamente líinsorgere di
situazioni anomale e di fenomeni di accumulo degli scarichi autorizzati
nellíambiente di particolari radionuclidi.
Le matrici ambientali ed alimentari da campionare, i punti di prelievo, le
frequenze di campionamento ed i parametri da ricercare vengono stabiliti
dallíArpa, sulla base di uno studio preliminare che, partendo per ogni sito
dalle informazioni sulle modalit‡ e sulla quantit‡ di effluenti radioattivi
scaricati, con líausilio di opportuni modelli di diffusione, permette di
individuare le vie critiche= e gli individui di riferimento della popolazione=.
LíArpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attivit‡ di
monitoraggio dei siti nucleari, comprensiva delle matrici ambientali ed
alimentari, della frequenza dei campionamenti, dei parametri ricercati e dei
metodi di prova adottati e la sottopone ad un tavolo tecnico di programma e
monitoraggio attivato dalla struttura regionale competente.
Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione
regionale Sanit‡, le Province interessate e líArpa, esamina la proposta della
programmazione annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni.
La revisione di una rete di monitoraggio viene di norma effettuata:
■ ogni volta che intervengono modifiche alle attivit‡ svolte dagli impianti;
■ ogni volta che intervengono modifiche allíassetto del territorio;
■ ogni volta che i risultati analitici evidenziano anomalie
2.b) Il monitoraggio radiologico straordinario.
Viene effettuato:
■ ogniqualvolta su di un sito nucleare si svolgano significative operazioni di
messa in sicurezza o disattivazione delle installazioni od attivit‡ di
movimentazione, trasporto e trattamento dei materiali nucleari;
■ a seguito di una situazione anomala che interessi un sito nucleare.
In questi casi il programma di monitoraggio viene pianificato in funzione della
specifica situazione ed Ë mirato a verificarne le eventuali conseguenze indotte
sullíambiente ed a supportare la definizione delle eventuali azioni di rimedio.
LíArpa, caso per caso ed in base allíattivit‡ prevista od alla situazione
anomala riscontrata sul sito, elabora il programma di monitoraggio e lo comunica
alla Regione.
In presenza di situazioni complesse, per la definizione dei programmi di
monitoraggio straordinario ci si puÚ avvalere del supporto del "Tavolo Tecnico
nucleareî di cui alla dgr n. 65-2064 del 17 maggio 2011.
Eventuali integrazioni e/o modifiche dei piani di monitoraggio possono essere
inoltre effettuate, per ognuno dei siti, a seguito:
■ di specifiche richieste dellíIspra;
■ di quanto stabilito nei provvedimenti autorizzativi relativi alle attivit‡ di
messa in sicurezza e disattivazione degli impianti (ad esempio Decreti di
compatibilit‡ ambientale; autorizzazioni ministeriali; etc.).
I piani di monitoraggio possono altresÏ essere integrati a seguito di specifiche
richieste della Amministrazioni interessate, subordinatamente alla stipula di
accordi/convenzioni con líArpa, che tengano conto anche dei costi di
realizzazione.
2.c) Lí attivit‡ di controllo in collaborazione con líIspra.
Viene effettuata in attuazione del "Protocollo operativo tra Arpa Piemonte ed
Apat" siglato il 16 giugno 2005 e rinnovato nel 2015 e comprende:
■ líattivit‡ di sorveglianza e il monitoraggio radiologico in occasione di
particolari attivit‡ o in presenza di eventi anomali;
■ il controllo degli scarichi degli effluenti radioattivi liquidi di tutti gli
impianti;
■ il controllo dei materiali rilasciabili dai siti.
3) La gestione di situazioni di emergenza
Sono le attivit‡ straordinarie svolte in conseguenza di situazioni incidentali
causate da catastrofi naturali o da eventi di origine antropica. Tipicamente si
tratta di:
■ segnalazione di un incidente a installazioni nucleari estere, con possibile
attivazione del Piano di Emergenza Nazionale;
■ segnalazione di valori anomali da parte delle reti RAGAP dellíArpa o REMRAD e
GAMMA di Ispra;
■ segnalazioni di valori anomali di radioattivit‡ da parte delle Reti di
sorveglianza della radioattivit‡ (Nazionale, Regionale, Siti nucleari);
■ segnalazione di valori anomali della dose ambientale da parte delle rete
automatica di monitoraggio della radiazione gamma dei VV.F.;
■ segnalazione da parte delle Prefetture di incidenti alle installazioni
nucleari situate in Piemonte, con conseguente attivazione dei Piani di Emergenza
Esterna (PEE);
■ segnalazione da parte delle Prefetture di incidenti avvenuti sul territorio
regionale durante il trasporto di materie radioattive o di combustibile nucleare
irraggiato, con conseguente attivazione dei Piani di Emergenza Provinciali;
■ segnalazione da parte delle Prefetture o da altro soggetto del rinvenimento di
sorgenti radioattive con possibile attivazione del relativo Piano di intervento
(Piano "sorgenti orfaneî ex D.Lgs. 52/2007);
■ altri scenari che possono comportare un rischio per líambiente e la
popolazione per i quali non Ë prevista una specifica pianificazione.
Il piano di monitoraggio straordinario - mirato alla verifica delle eventuali
conseguenze indotte sullíambiente dalle situazioni verificatesi - viene
stabilito in funzione dellíaccaduto e concordato con líIspra e comunicato alla
Regione.
In presenza di situazioni per le quali vi Ë líattivazione di una pianificazione
di emergenza, il monitoraggio straordinario in questione Ë quello previsto nella
II fase dellíemergenza nucleare e radiologica e indicato nel piano stesso.
4) Líattivit‡ di vigilanza e controllo ex articolo 157 del D.lgs 230/95
LíArpa, esercita líattivit‡ di controllo sui soggetti di cui allíarticolo 157
del D.lgs 230 /95⁴ ai sensi dellíarticolo 12, comma 5 della lr 5/2010.
Líattivit‡ di vigilanza e controllo ha due scopi:
■ la verifica del rispetto delle disposizioni di legge;
■ il controllo del rischio radiologico e ambientale nei siti e nel territorio
circostante.
I soggetti da sottoporre ai controlli possono essere raggruppati, ai fini della
programmazione delle attivit‡ di monitoraggio, in tre "macroî tipologie:
■ fonderie di seconda fusione di rottami metallici o altri materiali metallici
di risulta;
■ fonderie ed impianti industriali in genere che importano prodotti semilavorati
metallici;
■ attivit‡ di raccolta e deposito di rottami od altri materiali metallici di
risulta ("rottamaiî).
Per la scelta dei soggetti da sottoporre a controllo, che riguarda tutte e tre
le tipologie, líArpa tiene in conto:
■ la rilevanza degli impianti;
■ la necessit‡ di effettuare i controlli in tutte le Province - tranne qualora
non sia significativo da un punto di vista tecnico;
■ eventuali segnalazione pervenute dagli Enti Locali.
LíArpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attivit‡ di
monitoraggio e la sottopone ad un tavolo tecnico di programma e monitoraggio
attivato dalla struttura regionale competente.
Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione
regionale Sanit‡, le Province e líArpa, esamina la proposta della programmazione
annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni.
5) Líattivit‡ di monitoraggio sullíimpiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
ex art. 27 del D.lgs 230/95⁵ e sui depositi di rifiuti radioattivi.
LíArpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attivit‡ di
monitoraggio ordinario, comprensivo delle matrici su cui effettuare i controlli,
le frequenze degli stessi ed i parametri ricercati e la sottopone ad un tavolo
tecnico di programma e monitoraggio attivato dalla struttura regionale
competente.
Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione
regionale Sanit‡, le Province interessate e líArpa, esamina la proposta della
programmazione annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni.
Per le situazioni che presentano particolare criticit‡ (ad esempio per la
collocazione ed il contesto ambientale, per le modalit‡ gestionali, etc.) o
qualora su un sito si svolgano significative operazioni di messa in sicurezza o
disattivazione, relative alle installazioni o alle materie ed ai rifiuti
stoccati, líArpa predispone il programma di monitoraggio straordinario e lo
comunica alla struttura regionale competente.
6) Interventi in seguito a ritrovamenti di sorgenti di radiazioni ionizzanti ed
interventi ex articolo 100 del d.lgs 230/95
In caso di rinvenimento o di episodi di fusione indebita di sorgenti di
radiazioni ionizzanti o materiali radioattivi o quando si verificano situazioni
disciplinate dallíarticolo 100 del d.lgs 230/95, líArpa procede secondo quanto
stabilito dalle norme.
7) Il controllo ambientale della radioattivit‡ di origine naturale.
A partire dal 1990 si svolgono in Piemonte campagne di misura del radon e
líattivit‡ Ë in continua evoluzione e prevede, tra líaltro, la realizzazione di
nuove campagne di misura finalizzate ad aumentare la base dati sperimentali.
A tal fine líArpa elabora la proposta di programmazione annuale delle attivit‡
di monitoraggio e la sottopone ad un tavolo tecnico di programma e monitoraggio
attivato dalla struttura regionale competente.
Il tavolo tecnico di programma e monitoraggio, cui partecipano la Direzione
regionale Sanit‡, le Province e líArpa, esamina la proposta della programmazione
annuale e ne propone eventuali modifiche e/o integrazioni.
LíATTIVIT¿ DI REPORT
LíArpa elabora e trasmette alla Regione ed alle Province:
a) i rapporti sulle attivit‡ di monitoraggio ordinario relative a:
■ rete nazionale e rete regionale di monitoraggio della radioattivit‡
ambientale;
■ reti locali di monitoraggio dei siti nucleari piemontesi;
■ attivit‡ di vigilanza e controllo ex articolo 157 del D.lgs 230/95;
■ monitoraggio sullíimpiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ex art. 27 del
D.lgs 230/95 e sui depositi di rifiuti radioattivi;
■ campagne di misura del radon.
I rapporti sono elaborati e trasmessi con frequenza annuale.
b) i rapporti sulle attivit‡ di monitoraggio straordinario relative a:
■ reti locali di monitoraggio dei siti nucleari piemontesi;
■ monitoraggio sullíimpiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ex art. 27 del
D.lgs 230/95 e sui depositi di rifiuti radioattivi;
I rapporti riguardano sia le attivit‡ svolte che i risultati dei controlli
effettuati e sono trasmessi secondo la periodicit‡ stabilita nei relativi
programmi di monitoraggio di cui ai paragrafi 2b) e 5.
c) i rapporti sulle attivit‡ svolte in collaborazione con líIspra
I rapporti riguardano sia le attivit‡ svolte che i risultati dei controlli e
sono elaborati e trasmessi al termine delle attivit‡ effettuate.
d) líinformativa:
■ nellíambito del monitoraggio in situazioni di emergenza;
■ in presenza di episodi di fusione indebita o di rinvenimento di sorgenti di
radiazioni ionizzanti e materiali radioattivi o di sorgenti sigillate;
■ in presenza di situazioni disciplinate dallíarticolo 100 del d.lgs 230/95.
Líinformativa Ë comprensiva della comunicazione dellíaccadimento dellíevento,
del programma di monitoraggio e della predisposizione di rapporti intermedi e
del rapporto finale sulle attivit‡ svolte e sui risultati dei controlli
effettuati.
I rapporti intermedi sono elaborati e trasmessi secondo la periodicit‡ che viene
stabilita - anche in funzione dellíentit‡ della situazione di emergenza - nel
programma di monitoraggio.
LíINFORMAZIONE
I dati, le informazioni e le relazioni curati e validati dallíArpa, sono diffusi
dalla Regione tramite il Sistema Informativo Regionale sulle Radiazioni
Ionizzanti e dallíArpa sul sito internet dellíAgenzia.
LíArpa, inoltre:
■ rende automaticamente disponibili al pubblico i dati della rete RAGAP, con un
ritardo compreso tra 1-2 giorni. I dati sono consultabili tramite un link
presente sul sito internet di Arpa che conduce alla piattaforma europea EURDEP
che raccoglie i dati delle reti di allarme di tutta Europa (http://eurdep.jrc.ec.europa.eu);
■ in caso di emergenza fornisce giornalmente aggiornamenti al pubblico sui dati
registrati dalla rete RAGAP e dagli altri sistemi di monitoraggio.
_____________
p Quando diventer‡ pienamente operativo, líIspettorato nazionale per la
sicurezza nazionale e la radioprotezione (ISIN), di cui allíart. 6 del D.lgs
45/2014, svolger‡ le funzioni e i compiti attualmente in capo allíIspra.
Pertanto ogni riferimento allíIspra contenuto in questo allegato dovr‡ essere
ricondotto allíISIN.
= Le vie critiche sono quei percorsi definiti attraverso i quali la
radioattivit‡ immessa nellíambiente dagli impianti nucleari puÚ giungere
allíuomo.
= Gli individui di riferimento della popolazione sono quei gruppi che
comprendono persone la cui esposizione Ë ragionevolmente omogenea e
rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente
esposti, in relazione alla presenza degli impianti nucleari.
⁴ 4Il comma 1 dellíarticolo 157 del D.lgs 230/95, cosÏ come modificato dal d.lgs
39/2009 e dal d.lgs 100/2011, prevede che i soggetti che a scopo industriale o
commerciale esercitano attivit‡ di importazione, raccolta, deposito o che
esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di
risulta nonchÈ i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano
attivit‡ di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno líobbligo di
effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al
fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivit‡ o di eventuali
sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della
popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni
ionizzanti ed evitare la contaminazione dellíambiente. La disposizione non si
applica ai soggetti che svolgono attivit‡ che comportano esclusivamente il
trasporto e non effettuano operazioni doganali.
⁵ Líarticolo 27 del D.lgs 230/95 prevede 1 che ìgli impianti, stabilimenti,
istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivit‡
comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la
manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere
contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento
nell'ambiente di rifiuti nonchÈ l'utilizzazione di apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo
quanto stabilito nel presente capo. Le attivit‡ di cui al presente comma sono
tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
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