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TRIBUNALE Di IVREA SEZIONE PENALE - RITO MONOCRATICO - Giudice dott. ELENA STOPPINI

N. 1868/15

Notizie Reato

Sent n. 822 del 05.10.2017,

N. 516/16

R.G. TRIB.

Data deposito 03 nov 2017

N. 1828/15

R.G. GIP

Irrevocabile il

N.

R..R..C.

Redatta scheda il

N.

Repertorio

Estratto Esecutivo

N.

R.P.D.

P,M. -

N. C.U.I.

 P.G.
 


 

 

TRIBUNALE Di IVREA
SEZIONE PENALE - RITO MONOCRATICO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME PEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. ELENA STOPPINI all'udienza del 5 ottobre 2017 ha pronunciato la seguente
SENTENZA


nel procedimento penale nei confronti di
OMISSIS nato il , residente in via difeso di fiducia dall'avv.
- libero/presente-
IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 590, commi 2 e 3 in relazione all'art. 583 comma 1, nn. 1) c.p. perchÈ, nella sua qualit‡ di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della
..., corrente in ..., via ..., avente a oggetto sociale, oltre al resto, attivit‡ di produzione e lavorazione di metalli, cagionava per colpa - consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - a F., lavoratore dipendente di detta societ‡ con mansioni di operaio addetto alla linea di tempra, lesioni personali gravi, consistite in un'ustione di terzo grado alla gamba sinistra da cui derivava una malattia della durata complessiva di giorni 193.
In particolare, in violazione degli artt. 64, comma 1, e 63, comma 1, tabella IV, punto 3.9.1, del D.Lgs. n. 81/08, non provvedeva affinchÈ il luogo di lavoro fosse idoneo ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, e segnatamente utilizzava delle vasche della linea di tempra (contenenti liquidi a temperatura di almeno 200 gradi) prive di idonea copertura e di sistemi tali da impedire che i lavoratori potessero venire a contatto con il liquido nelle stesse contenuto (in quanto provviste di coperture metalliche non vincolate da cerniere e comunque prive di sistemi atti ad evitare lo spostamento o il ribaltamento dei coperchi stessi) cosicchÈ, mentre il F. era intento a effettuare lavori di pulizia delle vasche, concretamente eseguite salendo sopra le relative coperture, uno dei coperchi su cui si trovava il lavoratore si ribaltava e lo stesso scivolava con una gamba all'interno della vasca contenente liquido a 200 gradi, cosi procurandosi le lesioni sopra descritte.
Con l'aggravante di aver provocato al lavoratore lesioni personali gravi in quanto comportanti l'incapacit‡ di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.
In ... il 23.12.2014
Con l'intervento, del Pubblico Ministero, nella persona del VPO dr. OMISSIS e degli avv. OMISSIS per l'imputato.
Allíudienza odierna le parti hanno concluso chiedendo:
Il Pubblico Ministero: ìCondannarsi líimputato alla pena di mesi tre di reclusione"
I Difensori dell'imputato: ìIn principalit‡, assolversi líimputato perchÈ il fatto non costituisce reato o per non averlo commesso; in subordine, minimo della pena pecuniaria
 

Diritto


Omissis Ë stato ritualmente tratto a giudizio avanti al Tribunale in composizione monocratica con decreto emesso in data 21 aprile 2016 per rispondere del reato compiutamente descritto nella superiore rubrica. L'istruttoria dibattimentale, svolta e completata alle udienze del 18 gennaio 2017 e 5 ottobre 2017, Ë consistita nellíassunzione delle prove dichiarative e documentali richieste dalle parti e nell'esame dell'imputato. Allíesito, si Ë dato corso alla discussione ed Ë stata deliberata la sentenza, con motivazione riservata nei trenta giorni.
 

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La vicenda sottoposta all'attenzione del giudicante attiene all'infortunio sul lavoro occorso a F. , dipendente della ... di ... il 23 dicembre 2014 presso lo stabilimento sito in via ... .
Secondo quanto da lui riferito, quel giorno il F. era addetto alla pulitura con appositi raschietti delle vasche della linea di tempra, in condizioni di fermo impiantÚ appositamente programmato in vista della chiusura natalizia dellíazienda. Per svolgere tale attivit‡ il predetto dipendente saliva su una delle vasche di forma rettangolare, dalla quale era gi‡ stato rimosso il cd. "sfangatoreî con successivo posizionamento di un coperchio in lamiera per rendere líarea calpestabile, e nel posizionare il piede sul predetto coperchio, la lamiera si spostava, provocando líimmersione dell'alto in un bagno di sali alla temperatura di 2308 C.
Subito soccorso, il F. veniva trasportato presso il Centro Grandi Ustionati dÏ Torino ove gli veniva riscontrata uníustione di terzo grado alla gamba sinistra. Ivi ricoverato, vi rimaneva degente sino al 6 marzo 2015, con successivo trasferimento presso il presidio ospedaliero San Camino di Torino, da dove veniva dimesso il 15 maggio 2015.
A richiesta di chiarimenti, líinfortunato ha precisato che gli sfangatori della linea 10 erano stati da lui rimossi unitamente ad altri due colleghi ad inizio turno (ore 06.00) con successivo posizionamento sopra le relative aperture dÏ coperchi in lamiera semplicemente appoggiati e non incernierati, come da istruzioni operative ricevute e usualmente osservate. A specifiche domande, il F. ha poi affermato che la pulizia delle vasche rientrava fra le sue ordinarie mansioni, per le quali era stato appositamente formato; che si trattava di attivit‡ manutentiva che veniva effettuata tutti i fine settimana e che lui stesso líaveva eseguita, da quando era stato assunto (2011), in media oltre venti volte líanno, sempre con le medesime modalit‡; che gi‡ in precedenza gli era capitato di posizionare il piede sul coperchio posto a copertura della forimetria dello sfangatore e che in nessuna occasione aveva avvertito movimenti della lamiera.
Secondo quanto riferito dall'isp. S., in servizio presso lo Spresal di CiriË, in base agli accertamenti da loro compiuti l'infortunio era ascrivibile allo scivolamento del coperchio, semplicemente appoggiato sopra il foro dello sfangatore, con conseguente immersione della gamba dellíoperatore nel liquido sottostante a temperatura di 2308 C. La prescrizione impartita alla societ‡, e puntualmente osservata, era stata quella di dotare i coperchi di cerniere, cosÏ da assicurare che il riparo fosse stabilmente posizionato e non si creasse pi? il pericolo di scivolamento.
La ricostruzione della dinamica dellíinfortunio proposta dal ... e dallo Spresal Ë stata oggetto di analisi critica da parte del consulente della Difesa con specifico riguardo al presunto scivolamento dei coperchio in fase di salita e/o discesa dei lavoratore (relazione ing. FE., pagg. 37 e ss.).
In dettaglio, dopo aver quantificato la forza orizzontale di spinta esercitata sulla superficie di appoggio da una persona che cammina, utilizzando una serie di ricerche pubblicate dallíUniversit‡ di Padova, ed aver comparato i risultati ottenuti con i valori dellíattrito tra il coperchio e la struttura di sostegno del medesimo, il consulente ha evidenziato come la forza di attrito risultasse sempre maggiore della spinta orizzontale generata durante il cammino, anche trascurando líeffetto del peso del coperchio, pervenendo cosÏ alla conclusione che il coperchio non poteva essere stato spinto via camminandoci sopra, atteso che ad ogni istante líeffetto dellíattrÏto Ë sempre superiore alla spinta orizzontale generata da un passoî.
Quale alternativa plausibile spiegazione dell'infortunio si Ë dunque ipotizzato che lo stesso lavoratore o un suo collega non avesse posizionato correttamente il coperchio nellíarea di pertinenza e che, non essendosi reso conto della presenza di uno spazio lasciato libero, vi abbia inavvertitamente inserito il piede, venendo a contatto con il liquido ad alta temperatura presente nella vasca.
Líindicata alternativa ricostruzione della dinamica dell'Infortunio, adeguatamente supportata da dati e spiegazioni tecniche non contestati dalla Pubblica Accusa, impone di verificare se tale negligente condotta dell'infortunato e/o di un collega valga ad esonerare da responsabilit‡ l'odierno imputato Omissis, amministratore delegato della ... .
A tal proposito occorre richiamare l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte a tenore dei quale ìai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali compiesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilit‡ del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella dei dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attivit‡ lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondoî (Cassazione, Sez. 4, sentenza n. 22606 del 04/04/2017).
Orbene, indiscusso che la spa fosse una struttura aziendale complessa, annoverando nella sola sede italiana 140 dipendenti dislocati in quattro distinte unit‡ produttive, con a capo ciascuna uno o pi? preposti, ritiene il giudicante che competesse a tale ultima figura il controllo dellíosservanza da parte dei dipendenti delle modalit‡ esecutive delle operazioni di manutenzione dell'impianto di tempra, sotto lo specifico profilo del corretto posizionamento dei coperchi dopo la rimozione degli sfangatori e prima dellíinizio delle operazioni di raschiettatura.
Secondo quanto documentato dalla Difesa, allíepoca dell'Infortunio tale incarico era stato conferito formalmente al G.G., come da lettera di incarico del 13 gennaio 2012 debitamente da questi sottoscritta. NÈ risulta che il preposto avesse in precedenti occasioni rilevato anomalie nellíesecuzione di tali mansioni da parte dei dipendenti addetti ai reparto di tempra e le avesse segnalate allíamministratore delegato.
Alla luce delle complessive considerazioni svolte si impone, conclusivamente, líassoluzione di dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.

 

P.Q.M.

 

Visto l'art. 530, co.2, c.p.p.

assolve

dal reato ascritto per non aver commesso il fatto
visto l'art. 544 cpv cpp

indica

in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione

Ivrea 5 ottobre 2017

Depositato il 3 novembre 2017



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