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Obbligo denuncia infortuni

Con l’istituzione del SINP, Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzioni nei luoghi di lavoro, in disposizione del decreto interministeriale 183/2016, entra in vigore dal 12 ottobre 2016 l’obbligo di denuncia degli infortuni con un solo giorno di prognosi a far data dal 12 aprile 2017, sospeso con circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2009.

La nuova denuncia, da effettuarsi entro 48 ore dalla ricezione da parte del datore di lavoro del certificato medico, ha una funzione statistica-informativa e riguarda quegli infortuni che per la durata ridotta erano esclusi dall’obbligo della denuncia di infortunio prevista dall’art. 53 del DPR 1124/1965.

Si tratta di quegli infortuni della durata di almeno un giorno, ovviamente escluso quello dell’evento, e fino a tre giorni, che andavano solo annotati nel registro infortuni, ora abrogato per effetto del D.Lgs 151/2015.

Gli eventi infortunistici della durata superiore ai tre giorni, sempre escluso il giorno dell’evento, continuano ad essere denunciati con la classica denuncia assicurativa che, assorbirà anche quella con finalità statistica-informativa.

Si ricorda infine, che l’inadempienza al nuovo obbligo di comunicazione è punito con una sanzione da euro 548,00 a euro 1.972,80.


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