INL, prot. 5 luglio 2021, n. 10962 - Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41
convertito in L. 21 maggio 2021, n. 69 - Legge 17 giugno 2021, n. 87 di
conversione del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52
INL
Ispettorato nazionale del lavoro
Direzione Centrale Risorse Umane,
Finanziarie e Logistica
Ufficio II
A tutti gli Uffici
Oggetto: Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito in L. 21 maggio 2021, n.
69 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21.05.2021, s.o. n. 21) -
Legge 17 giugno 2021, n. 87 di conversione del decreto legge 22 aprile 2021, n.
52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 (pubblicata nella G.U. n. 146 del 21.06.2021).
In relazione alle disposizioni normative di natura emergenziale afferenti ai
lavoratori in condizioni di rischio, facendo seguito alle precedenti note di
questa Direzione, si rende opportuno rappresentare quanto segue.
Con l’art. 26 del decreto legge n. 18/2020 (conv. in L. 27/2020), così come da
ultimo modificato dall’art. 15 del D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021 è
statuito (comma 2) che “fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione
lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per
i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione
rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di
rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o
dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in
possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di
assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle
competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o
delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui
riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo
certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di
cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per
i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano
ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità
di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto
doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il
riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È
fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio
di cui al presente comma.”
Inoltre, ai sensi del comma 2 bis della medesima disposizione è statuito che “a
decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili di
cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile,
anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi
vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale
anche da remoto.”
Ciò posto, atteso che non risultano intervenute ulteriori disposizioni normative
in materia, ai suddetti lavoratori deve ritenersi applicabile l’ordinario
trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio nonché l’ordinaria
modalità organizzativa dell’attività lavorativa.
Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, ovvero alla modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa, si rappresenta altresì quanto segue.
Per effetto dell’art. 11 della legge n. 87 del 17 giugno u.s. di conversione del
decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 è fissata la proroga al 31 luglio p.v.
della disposizione normativa di cui all’art. 83 del D.L. 34/2020 recante la
previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente
esposti a rischio di contagio. Ai sensi dell’art. 83 citato “fermo restando
quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e
commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio
nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza
sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio,
in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione,
anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono
caratterizzare una maggiore rischiosità.”
Ciò posto, alla luce delle previsioni normative suindicate, in considerazione
della perduranza dell’assetto organizzativo volto a favorire la flessibilità
dell’orario di lavoro e l’applicazione del lavoro agile, restano ferme le
disposizioni vigenti recate dal Protocollo di sicurezza nonché dalle precedenti
direttive di questa Amministrazione in favore dei lavoratori che versano in
condizioni di fragilità, per i quali è previsto lo svolgimento del lavoro agile
con totale esclusione della presenza in sede.
Ciò non di meno, richiamando la precedente nota di questa Direzione prot. 14972
del 29.09.2020 relativamente ai dipendenti ‘fragili’ che manifestano l’esigenza
di prestare la propria attività lavorativa in ufficio, sarà cura del dirigente
acquisire il parere del medico competente in ordine alle singole circostanze
concrete (fattispecie di fragilità, relativo grado di rischio, stato vaccinale)
al fine di valutare l’adozione di soluzioni idonee alla tutela della salute,
quali l’osservanza delle misure di sicurezza, eventualmente più restrittive,
particolarmente volte ad evitare la rischiosa compresenza nell’ambito dei locali
di lavoro, oltre che la limitazione della presenza a determinate giornate da
individuarsi concordemente nell’arco settimanale o mensile.
Tanto si rappresenta fino a diverse determinazioni che sia necessario adottare
per effetto del mutamento delle situazioni di fatto o di diritto nella materia
in esame.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe DIANA