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formazione a distanza e formazione in presenza nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19

Durante il periodo di emergenza sanitaria da covid-19 il datore di lavoro ha dovuto assumere tutte le cautele precauzionali previste dall’applicazione delle misure di prevenzione dettate con la “legislazione dell’emergenza coronavirus” dalle autorità sanitarie pubbliche, integrate con le norme del d.lgs 81/08.

In particolare, si ricorda che già con dPCM 11.03.20, successivamente confermato dal dPCM 17.05.20, erano state sospese diverse attività favorendo il lavoro agile, onde evitare assembramenti di personale che favorissero la diffusione del contagio, e che con D.L. 22.03.20 si è provveduto a ribadire le suddette sospensioni al contempo ampliandole. Inoltre, i Protocolli parti sociali del 14.03.20 e del 24.04.20 ribadivano la sospensione e l’annullamento di tutti gli eventi interni e di ogni attività di formazione in modalità d’aula, consentendo di effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

E’ necessario ricordare che in merito alla possibilità di erogare formazione a distanza, l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, nell’allegato II “Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning”, specificava i requisiti necessari nella indentificazione certa del discente, condivisione in tempo reale del materiale didattico, nonché tracciabilità e registrazione dell’intero percorso formativo, introducendo la modalità “videoconferenza”.

A completare il quadro delle indicazioni inerenti la formazione sono...


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