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Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota prot. n. 10202

INL, nota 29 novembre 2019, prot. n. 10202 - Risposta a quesito inviato con nota 18/11/2019, prot. 11386 dell'IIL Milano Omessa/tardiva denuncia di infortunio all'INAIL, competenza territoriale a conoscere del rapporto ex art. 17, c. 5, l. 698/81

Ispettorato Nazionale del Lavoro
Nota 29 novembre 2019, prot. n. 10202
Risposta a quesito inviato con nota prot. 11386 del 18/11/2019 dell'IIL Milano - omessa/tardiva denuncia di infortunio all'INAIL, competenza territoriale a conoscere del rapporto, ai sensi dell'art. 17, 5° comma della L. 698/1981.

Facendo seguito alla richiesta di parere in oggetto, si evidenzia che la questione è già stata affrontata da questa Direzione in una precedente nota diretta all'Ispettorato territoriale di Macerata che ad ogni buon conto si allega.
In proposito va considerato che l'illecito in questione ha natura omissiva atteso che l'obbligo di denuncia grava sul datore di lavoro che, ai sensi dell'art. 53 del Dpr n. 1124/1965, e successive modifiche e integrazioni, è tenuto ad adempierlo inviando la comunicazione, in via telematica, alla sede Inail competente per territorio in base al domicilio dell'assicurato che è tenuta a gestire la relativa pratica secondo le indicazioni dell'Istituto (cfr. circolari INAIL n. 54/2004; n. 34/2013; n. 10/2016).
Come noto, nel caso di illeciti di natura omissiva la competenza si radica nel luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nei termini di legge.
Pertanto, la condotta, nelle ipotesi in questione, si perfeziona laddove l'obbligo di comunicazione andava assolto, determinandosi una coincidenza tra il luogo di commissione e luogo di accertamento dell'infrazione.
 
Allegato
Nota all'Ispettorato territoriale di Macerata 3.2.2017 prot. n. 809
Competenza territoriale in materia di applicazione dell'art. 53 D.P.R. n. 1124/1965 - rapporto ex art. 17 L. n. 689/1981 - parere.

Si riscontra la nota a margine indicata con cui si è richiesto alla Scrivente un parere in merito alla esatta individuazione della competenza territoriale per la definizione dei rapporti scaturiti dalla violazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 in ordine all' obbligo di denuncia di infortunio e malattia professionale.
A tal riguardo, nei suddetti casi, la disposizione in argomento, recentemente modificata dall'art. 21, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 151/2015, dettandone tempi e modalità, prevede in capo al medico o alla struttura sanitaria competente l'obbligo di trasmissione, per via telematica, all'Istituto assicuratore del certificato medico contestualmente alla sua compilazione. La stessa norma esonera, pertanto, il datore di lavoro dall'obbligo di trasmissione di tale certificazione, restando, invece, a suo carico l'obbligo di inoltrare all'Istituto, in modalità telematica, entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia, la denuncia dell'infortunio comprensiva dei soli riferimenti del certificato medico.
Come noto l'Istituto assicuratore ha fornito, in merito, istruzioni dettagliate, in particolare nell'indicazione dei criteri di individuazione delle sedi competenti a trattare le denunce in argomento, assegnando la competenza alla "sede nel cui ambito territoriale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio" e stabilendo negli stessi termini l'assolvimento del relativo onere di invio da parte del datore di lavoro (v. INAIL circ. n. 54/2004).
Viene inoltre chiarito che tale assegnazione non influisce sulle successive ed eventuali fasi dell'istruttoria e della irrogazione delle sanzioni in quanto tali adempimenti saranno "a carico della Sede competente per il territorio di domicilio dell'assicurato" che eventualmente si avvarrà, ove necessario, della collaborazione della Sede del territorio in cui è avvenuto l'infortunio.
Di analogo tenore sono le indicazioni fornite in seguito dallo stesso Istituto con circolare n. 10 del 21/03/2016 in cui, nel fornire ulteriori istruzioni in ordine alle semplificazioni operate dal D.Lgs. n. 151/2015 in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si invitano i soggetti obbligati "in fase di avvio del nuovo regime, qualora non sia possibile la trasmissione telematica, per necessità tecnico-organizzative o altre cause oggettive, a provvedere all'invio del certificato medico tramite PEC alla Sede Inail competente in base al domicilio dell'assistito".
È pertanto evidente che i rapporti relativi alle fattispecie illecite, di natura formale, previste all'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, andranno inoltrati, per gli effetti dell'art. 17, comma 4, della L. n. 689/1981, stante il tenore delle circolari predisposte e delle indicazioni fornite dallo stesso Istituto, ex art. 13 del D.P.R. citato, alla sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito è individuata la sede INAIL competente a ricevere e ad accertare tali denunce, ovvero quella del domicilio dell'assicurato.
In merito ai diversi adempimenti prescritti all'art. 54 del D.P.R. n. 1124/1965 e concernenti l'obbligo, in caso di infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni, di notiziare l'autorità locale di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio, si osserva che le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151/2015 hanno posto in capo all'INAIL tale obbligo di trasmissione, esonerando pertanto il datore di lavoro da tale adempimento.
 

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Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale. (G.U. 30 novembre 1981, n. 329 - S.O.)
Art. 17. (Obbligo del rapporto)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l?autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.



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