Ministero dell’Interno, lettera circolare n. 16746
Ministero dell?Interno, lett. circ. 6 novembre 2019, n. 16746 - Porte resistenti
al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui
Prodotti da Costruzione (CPR)-Porte pedonali esterne porte e cancelli
industriali chiarimenti
Ministero dell?Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA
LETTERA- CIRCOLARE
Alle Direzione Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco
Ai Comandi dei Vigili del Fuoco
A CSI S.P.A.***
A CNR IVALSA***
A ISTITUTO GIORDANO S.P.A.***
A L.A.P.I. S.P.A.***
A RINA SERVICES S.P.A. ***
E, p.c. Alle Direzioni Centrali dei Vigili del Fuoco
All' Ufficio Centrale Ispettivo
Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Capo Dipartimento
Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco
TRASMISSIONE VIA PEC
Oggetto: Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del
Regolamento (UE) n. 305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) - Porte pedonali
esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 106/2017 di adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, quando
un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma
armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza, desumibile
dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il
fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (DoP) ed appone, all'atto
dell'immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE.
Il 01/11/2019 è terminato il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN
16034:2014 ?Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre
apribili ? Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali ? caratteristiche di
resistenza al fuoco e/o controllo del fumo?. Ai fini della redazione della DoP e
della marcatura CE, tale norma per la valutazione delle prestazioni al fuoco
deve essere utilizzata esclusivamente con le collegate norme di prodotto con le
quali vengono misurate anche le altre prestazioni delle porte.
Ad oggi, le norme armonizzate relative alle porte già pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea sono le seguenti:
- EN 14351-1:2006+A2:2016 ?Finestre e porte ? Norma di prodotto, caratteristiche
prestazionali ? Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali?;
- EN 13241:2003+A2:2016 ?Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage ?
Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali?.
Premesso quanto sopra, a far data dal 01/11/2019, le porte ricadenti nel campo
di applicazione delle sopra citate norme armonizzate (Finestre e porte esterne e
porte e cancelli industriali) per le quali siano richiesti requisiti di
resistenza al fuoco, devono essere commercializzate in accordo alle procedure
previste dal Regolamento prodotti da costruzione (marcatura CE e dichiarazione
di prestazione).
Le porte non ricadenti nel campo di applicazione delle specifiche tecniche
armonizzate EN 14351-1:2006+A2:2016 ed EN 13241:2003+A2:2016, per l'attestazione
delle prestazioni di resistenza al fuoco, restano assoggettate al regime di
omologazione in accordo alle procedure indicate nel D.M. 21/06/2004.
Ad esempio, le porte pedonali interne non ricadono nel campo di applicazione
delle norme armonizzate EN 14351-1 ed EN 13241.
Qualora il fabbricante intenda commercializzare una porta o finestra resistente
al fuoco con doppio uso (sia per interno che per esterno) è necessario che siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- per l'uso esterno, essendo applicabile la specifica tecnica armonizzata EN
14351- 1:2006+A2:2016, il serramento sia marcato CE ed accompagnato dalla
Dichiarazione di Prestazione (DoP) nella quale risulti il solo utilizzo previsto
dalla norma armonizzata di riferimento;
- per l'uso interno, il serramento sia omologato secondo le procedure sopra
richiamate, che, qualora la porta non sia già stata omologata, potranno essere
avviate sulla base dei medesimi rapporti di prova rilasciati ai fini della
marcatura CE per uso esterno;
- il libretto di installazione, uso e manutenzione tenga conto di entrambi gli
usi previsti.
Si rappresenta che una ?porta per uso esterno? è un serramento che separa due
locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un
vano non climatizzato, o un vano dall'ambiente esterno alla costruzione).
Si rammenta che ai fini della predisposizione della modulistica di cui al D.M.
7.08.2012 (mod. PIN 2.3 - Dich. Prod.), da allegare alla SCIA nell'ambito dei
procedimenti autorizzativi previsti dal DPR 151/2011, la documentazione da
considerare per le porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione
del CPR 305/2011 (Finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali) è la
Dichiarazione di Prestazione (DoP art. 24 del CPR 305/2011), mentre la
documentazione per le porte in regime di omologazione nazionale (porte interne)
è la Dichiarazione di Conformità alla porta omologata (Art. 2 lettera h) del
D.M. 21/06/2004).
In ultimo, si evidenzia che l'omologazione relativa ad una porta resistente al
fuoco commercializzata prima del termine del periodo di coesistenza (01/11/2019)
resta comunque idonea, sino al termine della sua validità, ai fini della
installazione anche per uso esterno.
Il DIRETTORE CENTRALE
(CAVRIANI)
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