Penale Sent. Sez. 4 Num. 48778 Anno 2019 Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: FERRANTI DONATELLA
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48778 Anno 2019 Presidente: MENICHETTI CARLA
Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 19/11/2019
Fatto
1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la
sentenza con la quale il Tribunale di Termini Imerese ril.12.2017 ha condannato,
alla pena ritenuta di giustizia, S.A. per il delitto di omicidio colposo in
relazione alla morte del dipendente di fatto, B.D., avvenuta in Cerda il
6.05.2014, nonché per il delitto di favoreggiamento commesso in Buonfornello il
9.05.2014, reati unificati dal vincolo della continuazione, oltre al
risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili.
2. Secondo la tesi accusatoria, confermata nel giudizio d'appello, la S.A.,
titolare della omonima impresa individuale, aveva affidato a B.D. l'autocarro
Renault Master tg CA899YC onerandolo, quale dipendente di fatto, del trasporto e
della consegna delle merci, in condizioni di lavoro prive di qualsiasi misura di
sicurezza; si trattava di un autocarro privo di regolare revisione, in cattivo
stato di uso, fermo da tempo, con i pneumatici anteriori usurati e con un severo
deterioramento del battistrada, condizioni attinenti al mezzo che contribuivano
a cagionare la morte del B.D.. La dinamica dell'incidente era stata così
ricostruita: il B.D., mentre percorreva l'autostrada A19, giunto ad una curva
sinistrorsa ad ampio raggio, per ragioni compatibili con una distrazione,
invadeva la corsia d'emergenza, effettuava quindi una brusca sterzata al fine di
evitare l'impatto con il muretto posto al margine della carreggiata ma, a causa
del degrado degli pneumatici anteriori, non riusciva a mantenere un assetto
stabile, perdeva il controllo del mezzo che urtava il guardrail e a causa
dell'urto si ribaltava; il B.D. era catapultato fuori dell'abitacolo con
gravissime lesioni che lo conducevano a morte immediata.
2.1. L'imputazione relativa al reato di favoreggiamento personale riguardava il
non aver indicato le generalità dell'autore della falsa documentazione
assicurativa relativa al furgone incidentato, così da aiutarlo ad eludere le
investigazioni dell'autorità.
3.1 giudici di merito hanno basato le loro valutazioni sulla base del compendio
probatorio, costituito in particolare dai rilievi fotografici, dalle consulenze
tecniche del Pm e della difesa oltre che dalle escussioni testimoniali. Alla
luce di tali elementi hanno accertato che il B.D. lavorava di fatto da cinque
anni alla dipendenze della S.A., che lo chiamava per le consegne da effettuare
nella Sicilia occidentale tre volte la settimana; le condizioni del manto
stradale e metereologiche erano buone; il furgone su cui viaggiava la vittima
aveva i due pneumatici anteriori non conformi a quelli previsti nella carta di
circolazione, risultando il battistrada di minore larghezza 185 mm contro 195 mm
prescritti; inoltre erano vecchi e in pessimo stato di usura e ciò aveva
contribuito a ridurre sensibilmente l'aderenza rispetto ad una gomma non
degradata soprattutto nella manovra di emergenza che il conducente aveva tentato
di porre in essere; il B.D. procedeva ad una velocità di 123 km, al di sotto di
quella consentita, e dagli accertamenti tossicologici era risultato negativo
alle sostanze psicotrope stupefacenti e di abuso alcol.
Ritenevano pertanto i Giudici che la condotta colposa del conducente concorreva
con quella della datrice di lavoro che, contravvenendo a precisi obblighi di
legge ai sensi dell'art. 15 lett. z e 70 D.lgs n.81/2008 e art. 2017 cod.civ.,
aveva messo a disposizione un furgone privo delle necessarie condizioni di
sicurezza, non revisionato, con falsa assicurazione e con pneumatici logori e
non omologati esponendolo così a rischio di infortunio.
4. Ha presentato ricorso la S.A., con atto articolato in vari motivi di
doglianza.
I) Lamenta mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione in
relazione all'affermazione di penale responsabilità, in particolare in
riferimento ai dettami di cui all'art. 43 cod.pen. e travisamento della prova.
Contesta che un eventuale comportamento alternativo avrebbe con certezza escluso
il decesso della persona offesa; e che manca un nesso causale tra l'evento morte
e la condotta ascrivibile alla ricorrente, l'usura degli pneumatici rientrava
nei limiti previsti dalla legge e l'evento morte è ascrivibile unicamente alla
causa sopravvenuta costituita dal comportamento del B.D. (condotta di guida
distratta o colpo di sonno e velocità eccessiva e mancato presenza delle cinture
di sicurezza) che costituisce comportamento eccezionale e imprevedibile.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'acritica
assunzione delle conclusioni del CT del PM, senza la necessaria considerazione
dei rilievi del CT della difesa che, sotto il profilo causale, riconduce il moto
di rotolamento del furgone a seguito dell'impatto con il guardrail non allo
stato di usura degli pneumatici ma alla brusca sterzata che la vittima ha
impresso per rimediare alla perdita di controllo del mezzo a seguito di una sua
distrazione di guida e in violazione dell'art. 141 comma 2 cod. strada. D'altro
canto, a parere della difesa, anche il CT del PM che individua il degrado degli
pneumatici quale concausa della perdita di controllo del veicolo afferma che
rimane imponderabile se in presenza di penumatici con buona aderenza il
conducente sarebbe comunque stato in grado di recuperare il corretto assetto di
guida, dopo la brusca manovra di emergenza attuata. Sul punto la Corte di
appello non ha motivato circa il comportamento alternativo lecito che avrebbe
determinato un diverso esito della vicenda concreta e soprattutto avrebbe
evitato l'evento morte del B.D..
III) Deduce violazione di legge con riferimento al delitto di favoreggiamento
personale in quanto a seguito della depenalizzazione del reato presupposto art.
485 cod.pen è venuto meno l'elemento costitutivo del reato di favoreggiamento;
inoltre le dichiarazioni rese sul punto dalla S.A. devono essere dichiarate non
punibili a norma dell'art. 384 cod.pen. in quanto la sua volontà di non rivelare
il nome dell'autore del falso era per evitare di essere imputata in concorso
della condotta criminosa; tra l'altro sin dal primo atto di indagine la S.A.
quale titolare della proprietà del furgone doveva essere sentita con le forme
garantite di indagata ( art. 350 e 60 cod.proc.pen) e certo non come persona
informata sui fatti (351 cod.proc.pen).
Diritto
1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati
congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Va osservato come in questa sede non sono sostanzialmente contestati né i
profili di colpa né la posizione di garanzia se non con affermazioni apodittiche
e che attengono semmai al nesso di causalità che dovrebbe restare escluso,
secondo la prospettazione difensiva, dal comportamento imprevedibile
dell'Infortunato, tema anche questo affrontato e risolto dalla sentenza
impugnata con motivazione congrua, coerente con le risultanze istruttorie e con
la richiamata giurisprudenza di questa Corte sul punto (cfr. ex plurimis, Sez.
4, n. 7188 del 10/01/2018 , Rv. 272222) e che si sottrae quindi ad ogni censura
di legittimità.
La Corte territoriale ha affrontato con motivazione logica e coerente tutti gli
aspetti censurati nei motivi di appello, connessi alla posizione di garanzia
ricoperta dalla S.A., agli obblighi connessi e alla sussistenza del nesso
causale. Ne deriva che sul punto ci si trova di fronte ad una cd. "doppia
conforme" in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si
integrano a vicenda, formando un unico percorso logico-argomentativo che, nel
caso in esame, appare certamente congruo e adeguato, oltre che giuridicamente
corretto.
Tanto premesso, con riguardo alla dedotta carenza di motivazione, non si può
tralasciare di ricordare che, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, è
costante l'affermazione di principio secondo la quale nella motivazione della
sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'esplicita
analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in
merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo
necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del
suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le
opposte deduzioni difensive ancorché non apertamente confutate. In altre parole,
non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione
sottoposta all'attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto
argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente
rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la
pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti
determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.l, n.46566 del
21/02/2017, M, Rv. 27122701; Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.25498801;
Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.25410701; Sez.4, n.34747 del 17/05/2012,
Parisi, Rv.25351201; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.24190701).
Deve richiamarsi, inoltre, il principio affermato dalla sentenza a Sezioni Unite
n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp), in base al
quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del
lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità
tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, é necessario non tanto
che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un
rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto
titolare della posizione di garanzia (negli stessi termini vds. Sez. 4, n. 7188
del 10/01/2018, Sozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n.15124 del 13/12/2016 - dep. 2017,
Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n.
15174 del 13/12/2017 - dep. 2018, Spina e altro, Rv. 273247).
1.1. Nel caso di specie, l'infortunio é avvenuto mentre il lavoratore era
impegnato in un'attività propria delle mansioni a lui affidate, essendo alla
guida di un autocarro che non aveva i requisiti di sicurezza; pertanto, alla
luce dei richiamati principi, a nulla rileva che egli abbia agito in modo
imprudente, non avendo avuto tale comportamento alcuna portata interruttiva fra
la violazione della condotta omissiva addebitata alla ricorrente e l'evento
mortale.
In realtà i motivi proposti investono profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione, ove siano
sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter
logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisimi. In tema di
sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di
legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta
dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di
stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni
che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di
altre (Sez. U. 13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428).
1.2. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza impugnata è
enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché i Giudici di merito
sono pervenuti alle ricostruzione dei fatti, descritti al paragrafo 2 della
premessa in fatto, attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo
censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti
di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta
illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume, in particolare,
dalla esaustiva motivazione del giudice di primo grado, richiamata e condivisa
dalla Corte d'appello a fol 1, in cui afferma la non sostenibilità dei rilievi
del CT tecnico di difesa ( fol 11 e ss sentenza primo grado), il quale peraltro
non risulta aver mai visionato i luoghi e il mezzo e ha sostenuto la tesi della
limite di tollerabilità dello spessore degli pneumatici, senza alcun elemento
argomentativo idoneo a confutare la tesi del CT del PM che ha, invece,
obiettivamente riscontrato una minore ampiezza dei battistrada, rispetto a
quanto previsto nella carta di circolazione e ha individuato tale circostanza,
insieme al pessimo stato di usura e cristallizzazione, come quella che ha
compromesso la manovra reattiva del conducente, che con prontezza aveva cercato
di rimettere il mezzo sulla carreggiata, determinando così la perdita di
controllo del mezzo e gli esiti letali del sinistro( fol 13).
Coerentemente i Giudici di merito ( fol 18 sentenza di primo grado) hanno
valutato che, qualora la S.A. avesse dotato il proprio dipendente di un mezzo
regolare e conforme alle prescrizioni normative, munito di pneumatici conformi e
in buono stato di manutenzione,con una positiva revisione da parte della
motorizzazione, l'evento non si sarebbe determinato o comunque avrebbe avuto
effetti meno gravi.
Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie
concettuali , del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico
seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte
suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni
probatorie giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la
conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico, con
una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato
di legittimità ( Sez. U. 25-11-1995 , Facchini , Rv. 203767).
2. Il terzo motivo riguardante la sussistenza del reato di favoreggiamento
personale è fondato nei termini appresso indicati.
2.1. Va premesso che l'assunzione della qualità di persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini, ai fini dell'applicabilità delle garanzie di cui
all'art. 350 cod.proc.pen., non postula la previa formale iscrizione della
persona nel registro degli indagati di cui all'art. 335 cod.proc.pen. (così come
erroneamente sostenuto dal giudice di primo e secondo grado ( fol. 19 sentenza
del Tribunale e fol. 3 sentenza impugnata); è sufficiente che essa sia stata
raggiunta da elementi concreti di colpevolezza che possano perlomeno far
sospettare la sua responsabilità per la consumazione del reato ( Sez. 6 n. 20098
del 19.04.2016). Nel caso concreto a carico della S.A., nel momento nella prima
fase delle indagini preliminari, in cui è stata sentita a sommarie informazioni
testimoniali, in quanto titolare dell'automezzo condotto dal B.D., deceduto, e
del documento assicurativo falso, si ravvisavano indizi di reità e doveva
essere, perciò sentita come indagata, con i conseguenti avvertimenti - tra i
quali quello ex art. 64 co. 3, lett. c) cod. proc. pen,. Di qui, la
inutilizzabilità assoluta di dette dichiarazioni dal compendio probatorio.
2.2. Si ritiene in ogni caso assorbente la considerazione che il reato di
favoreggiamento, in base all'espressa previsione dell'art. 378 c.p., postula che
il favoreggiatore non abbia concorso nel reato presupposto; sicché tale ipotesi
delittuosa non è configurabile nella fattispecie in esame, nella quale alla
imputata era comunque stata contestato di aver utilizzato il certificato falso
di assicurazione che aveva ammesso di essersi procurato al fine di mettere in
circolazione il veicolo (fol 19 sentenza di primo grado). Costituisce, invero,
frutto di un pacifico orientamento di questa Suprema Corte il principio secondo
cui, in tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della
punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare sè stesso, o un prossimo congiunto, da un grave e
inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle
ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare
un'accusa penale a proprio carico (Sez. 6, n. 52118 del 02/12/2014, Rv. 261668 -
01; Sez. 6A, n. 37398 del 16/06/2011,Rv. 250878; v., inoltre, Sez. 3A, n. 45444
del 25/06/2014, dep. 04/11/2014, Rv. 260744). Si è in tal senso affermato (Sez.
6A, n. 37398 del 16/06/2011, dep. 17/10/2011, cit.) che, quando la libertà
personale che il soggetto agente tutela, compiendo un favoreggiamento personale
a beneficio di un terzo, sia rappresentata dall'esigenza di evitare un'accusa
penale, cioè un procedimento penale o soltanto delle indagini penali nei propri
confronti, l'interesse di libertà che egli persegue si immedesima, senza
soluzione di continuità temporale e ideativa, nell'esercizio dell'inviolabile
diritto di difesa. Diritto e valore di rango costituzionale (art. 24 Cost.,
comma 2), al pari di quello incarnato dalla non fuorviata e "giusta"
amministrazione della giustizia (ex arti. 111 e 112 Cost.).
3. In conclusione deve ritenersi che la S.A., con riferimento al reato di cui al
capo C), ha reso dichiarazioni sul fatto proprio, conseguentemente il reato di
favoreggiamento personale non sussiste e la sentenza su tale capo deve essere
annullata senza rinvio, ex art. 620 lett. L cod.proc.pen., con rideterminazione
della pena finale in anni due e mesi sei di reclusione, risultante dalla
eliminazione di quella di mesi sei di reclusione irrogata dal Giudice di primo
grado, in relazione all'aumento ex art. 81 cpv. cod.pen della pena base
individuata per il reato più grave di cui al capo A).
3.1. Va invece dichiarata la inammissibilità dei restanti motivi di ricorso e la
ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle parti
civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo
C) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi sei di
reclusione, calcolata in continuazione. Ridetermina pertanto in anni due e mesi
sei di reclusione la pena inflitta all'imputata per il reato di cui al capo A).
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di S.A. e la condanna al pagamento
delle spese in favore della parte civile B.D. che liquida in euro
duemilacinquecento oltre accessori come per legge ed in favore delle parti
civili OMISSIS, che liquida in complessivi euro tremilacinquecento oltre
accessori, come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 19.11.2019
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