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Cassazione Civile, Sez. Lav., n. 21561 - Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: D'ANTONIO ENRICA

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 agosto 2019, n. 21561



Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: D'ANTONIO ENRICA Data pubblicazione: 21/08/2019



Fatto




1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di V.C., vedova di M.S., volta ad ottenere la rendita ai superstiti sul presupposto del nesso eziologico tra la malattia professionale della silicosi, di cui soffriva il dante causa con riconoscimento della rendita, e la morte dello stesso avvenuta per ictus cerebrale.
La Corte, aderendo alla conclusioni assunte dalla CTU svolta in appello, ha escluso che sussistesse una ragionevole certezza (neppure in termini di ragionevole probabilità, ma solo in termini di mera possibilità), che la silicosi, da cui era affetto il M.S., avesse influito eziologicamente sulla morte dello stesso anche solo accelerandone l'esito. Secondo la Corte la morte era avvenuta per ictus cerebrale la cui insorgenza poteva essere attribuita in astratto con egual grado di potenziale verificazione, tanto a fattori di rischio patogeni extraprofessionali dei quali soffriva il M.S. (sindrome apnee notturne, obesità, diabete e ipertensione arteriosa), quanto all'insufficienza respiratoria, alla ipossiemia e ipercapnia, conseguenze sintomatiche della silicosi.
Esclusa la fondatezza delle critiche mosse dalla V.C. e dal suo consulente di parte, la Corte ha concluso rigettando la domanda.
2. Avverso la sentenza ricorre la V.C.. Resiste l'Inail che deposita anche memoria ex art 378 cpc..




Diritto




3. La ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, nonché violazione degli artt 145 e 85 TU 1124/1965.
Deduce che la Corte non aveva valutato che il M.S. godeva di rendita per silicosi del 62 % la quale aveva generato gran parte delle altre patologie (insufficienza respiratoria, bronchite cronica ostruttiva), che certamente aveva avuto ruolo concausale, anche solo accelerando l'esito letale (cfr. certificato di morte dove si legge " altri stati rilevanti che hanno contribuito al decesso cardiopatia ischemica, insufficienza respiratoria da BPCO secondaria a silicosi). Deduce che il CTU, e quindi la Corte che aveva aderito alle conclusione del consulente, aveva dato invece rilievo, tra i fattori di rischio extraprofessionali, solo alla sindrome delle apnee notturne la cui incidenza era basata su dati non dimostrati ed inconsistenti.
Rileva che avendo la Corte affermato che l'ictus era attribuibile sia a fattori extraprofessionali ( di cui mancava adeguata argomentazione da parte dei CTU), quanto all'insufficienza respiratoria, alla ipossiemia e ipercapnia quali conseguenze sintomatiche della silicosi,non era comprensibile perché non fosse possibile riconoscere alla tecnopatia di cui soffriva il M.S. quantomeno il ruolo di concausa che avesse anche solo accelerato l'esito finale.
4. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale l'ictus cerebrale - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634).
Nello stesso senso questa Corte ha, altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
"A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (v. Cass., n.23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438). Tali principi vanno qui ribaditi, con l'ulteriore precisazione che la verifica del grado rilevante di probabilità costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in questa sede di legittimità se sorretto da congrua ed esaustiva motivazione.
5. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha affermato che non sussiste" una ragionevole certezza ( neppure in termini di ragionevole probabilità ma solo in termini di mera possibilità) che la silicosi da cui era affetto il M.S. abbia influito etiologicamente sulla morte del M.S. anche solo accelerandone l'exitus".
La decisione della Corte territoriale,che ha accolto le conclusioni formulate dal CTU, non è censurabile in quanto ha dato ampia ed esauriente spiegazioni delle ragioni poste a base della propria decisione esaminando in modo analitico tutti gli elementi disponibili. La Corte ha, infatti, evidenziato che "il decesso del M.S. era avvenuto per ictus cerebrale la cui insorgenza può essere attribuita in astratto, sulla base delle risultanze cui è pervenuta la letteratura medico-scientifica, con egual grado di potenziale verificazione tanto a fattori di rischio patologici extralavorativi dei quali certamente soffriva il M.S. (sindrome apnee notturne, obesità, diabete e ipertensione arteriosa ) quanto all'insufficienza respiratoria, alla ipossiemia e ipercapnia quali conseguenze sintomatiche della silicosi.
Le affermazioni contenute nell?elaborato peritale, accolte dalla Corte d'appello, non sono oggetto, nella impostazione difensiva della parte, di critiche precise e circostanziate idonee a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella consulenza tecnica finendo per risolversi in mero dissenso diagnostico. Costituisce principio affermato più volte da questa Corte ( Cfr ord. n. 1652/2012; ord. n. 22707/2009; sent. n. 9988/2009) che "in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice".
6. Deve, altresì, rilevarsi che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento.
Nella specie, tuttavia, manca del tutto la prova, anche solo in termini di ragionevole probabilità, di una concorrente incidenza, nel decesso del M.S. per ictus cerebrale, dei fattori di rischio lavorativi.
7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. In applicazione dell'art 152 disp.att. cpc non vi è condanna della soccombente al pagamento delle spese processuali.
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n 115/2002.




P.Q.M.




Rigetta il ricorso, nulla spese. Ai sensi dell'art 13, comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Roma 28/5/2019


 



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