Cassazione Civile, Sez. Lav., n. 18701 - Presidente Nobile – Relatore Amendola
Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 luglio 2019, n. 18701 -
Presidente Nobile ? Relatore Amendola
Rilevato che
1. la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza pubblicata in data 8
gennaio 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto le
domande degli eredi di Ro. Ma., dipendente Enel dal 1970 al 1999 come operaio
manutentore, volte ad ottenere dalla datrice di lavoro il risarcimento dei danni
subiti dal dante causa in relazione alle patologie contratte a causa del lavoro
svolto e che lo avevano condotto alla morte;
2. la Corte territoriale, sulla base della istruttoria espletata e della CTU, ha
escluso che le mansioni svolte dal de cuius avessero comportato una esposizione
a campi elettromagnetici o ad olii contenenti PCB di intensità e frequenze tali
da poter svolgere un ruolo causale o concausale nell'insorgenza della patologia
epatica e della aplasia midollare e, successivamente, della neoplasia della
lingua di cui era affetto il Ma.;
3. le ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per la cassazione di tale
sentenza con 6 motivi, cui hanno resistito con controricorso Enel Distribuzione
Spa, in proprio e quale mandataria di Enel spa, nonché Generali Italia Spa (già
Ina Assitalia Spa);
4. il P.G. ha comunicato le sue conclusioni di rigetto del ricorso; il difensore
delle ricorrenti ed E-Distribuzione Spa hanno depositato memorie;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione
degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione all'art. 2087 c.c. (art. 360 n.3 c.p.c.)",
lamentando che la sentenza impugnata violerebbe il principio dell'equivalenza
delle condizioni prescritto dall'art. 41 c.p. - applicabile anche in materia di
infortuni sul lavoro e di malattie professionali - in virtù del quale va
riconosciuta l'efficacia causale ad ogni antecedente che abbia contribuito,
anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento; secondo i
ricorrenti "la responsabilità va affermata e riconosciuta anche se l'infermità
non dipende esclusivamente dalle modalità di esercizio della prestazione
lavorativa, ma questa sia soltanto concausa";
il motivo non merita accoglimento atteso che non si confronta con il fondamento
del decisum sul punto, atteso che la Corte di Appello ha esplicitamente negato
che l'attività lavorativa svolta dal Ma. abbia esercitato anche un ruolo
concausale nel determinismo eziologico delle patologie contratte dal de cuius,
mentre parte ricorrente si limita a contrastare l'assunto semplicemente
affermando una opposta opinione; come condivisibilmente osservato dalla Procura
Generale la sentenza esclude chiaramente che l'esposizione ai fattori che si
assumono nocivi sia avvenuta con una frequenza ed una intensità tali da assumere
un ruolo non solo causale ma anche concausale nell'insorgenza delle malattie e
tale accertamento è corredato da un esame del materiale istruttorio la cui
valutazione si sottrae al sindacato di legittimità;
2. il secondo motivo denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (art.360 n. 5 c.p.c.)",
deducendo che la sentenza gravata "è viziata per illogica, contraddittoria ed
insufficiente motivazione su fatti decisivi, che sono stati oggetto di
discussione tra le parti"; si argomenta che la prima malattia del de cuius che
lo condusse al trapianto del midollo osseo e l'altra infermità - cancro alla
lingua - che lo portò alla morte "sono diretta conseguenza del contatto con il
PBC e, comunque, si pongono l'una come concausa rispetto all'altra";
il motivo è palesemente inammissibile perché denuncia difetti di motivazione non
più sindacabili nel vigore del novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c. riecheggiando
invece la formulazione precedente e omettendo di prospettare la doglianza
secondo le prescrizioni imposte dalle Sezioni unite di questa Corte con le
sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014;
3. per la medesima ragione è inammissibile il terzo mezzo con cui ancora si
denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato
oggetto di discussione tra le parti - devianza dai canoni della scienza medica
(art.360 n. 5 c.p.c.)" ma, lungi dal formulare la doglianza secondo le
indicazioni delle pronunce innanzi richiamate (principi costantemente ribaditi
dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del
2015), non viene individuato un fatto storico realmente decisivo (nel senso che
la sua valutazione avrebbe condotto con certezza e non con prognosi di mera
probabilità ad un esito diverso della controversia) di cui sarebbe stato omesso
l'esame da parte della Corte territoriale, piuttosto proponendosi la
rivalutazione del giudizio affidato al sovrano apprezzamento del giudice di
merito, travalicando i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal
novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.;
quanto alle censure con cui i ricorrenti si dolgono delle lacune della CTU per
la "completa omissione della valutazione del PBC quale fattore scatenante le
neoplasie, disattendendo i canoni fondamentali della scienza medico legale,
"cristallizzati nei numerosi studi pubblicati sulla base dei quali l'IARC ha
classificato i PBC 'agenti cancerogeni' per l'uomo gruppo 1)" - ferma la
radicale inammissibilità già dichiarata - vale rammentare quanto segue: nelle
ipotesi in cui il giudice respinga o accolga la domanda avvalendosi del parere
di un consulente tecnico d'ufficio, tanto più quando è richiesto un accertamento
di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o
strumentazioni tecniche (come avviene con la consulenza medico-legale), questa
Corte ha più volte ribadito che il giudice del merito non è tenuto a
giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del
consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti
o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere
quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle
spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1660
del 2014; n. 25862 del 2011; n. 10688 del 2008; n. 4797 del 2007; n. 26694 del
2006; n. 10668 del 2005); in ogni caso costituisce fermo principio quello
secondo cui il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che
abbia prestato adesione alle conclusioni della perizia medico legale è
ravvisabile solamente nel caso di palese devianza dalle nozioni correnti della
scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti
strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la
formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la
censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una
inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. ex multis Cass. n.
1652 del 2012; n. 569 del 2011; n. 9988 del 2009); dal punto di vista
processuale, poi, nel caso in cui il motivo del ricorso per cassazione si fondi
sulle contestazioni delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, per
rispettare il canone dell'autosufficienza è necessario che il contenuto della
stessa, quanto meno nelle sue parti rilevanti, sia riportato in ricorso (Cass.
n. 1652 del 2012), oltre a precisare dove la stessa sia reperibile e dove sia
stata prodotta, ed analoghi oneri di indicazione specifica e di produzione
dovranno essere assolti ove il motivo sia fondato anche sulle osservazioni
critiche contenute in una consulenza tecnica di parte ovvero sulla devianza
dalle nozioni correnti della scienza medica, di cui deve essere data
dimostrazione riportando i contenuti delle fonti da cui tale devianza palese è
desumibile; infine, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, il principio
per cui in sede di giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi
nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova
anche applicazione in riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del
consulente tecnico d'ufficio - e, per esse, alla sentenza che le abbia recepite
nella motivazione - le quali sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione
sempre che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e
che la tempestività di tale proposizione risulti, a sua volta, dalla sentenza
impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso, con
specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le
contestazioni predette erano state formulate, onde consentire alla Corte di
cassazione di controllare ex actis la veridicità dell'asserzione prima di
esaminare nel merito la questione sottopostale (crf., ex plurimis, Cass. n. 795
del 2014; n. 12532 del 2012; n. 7696 del 2006; n. 2707 del 2004);
poiché nel motivo che ci occupa non sono riportati né i contenuti della CTU né
quelli delle fonti che palesino la devianza dalle correnti nozioni della scienza
medica e non sono neanche indicati i contenuti degli atti processuali ove le
questioni qui prospettate siano state sottoposte al giudice del merito, anche
per questi ulteriori versi, la censura è inammissibile;
4. il quarto motivo censura "violazione dell'art. 2697 c.c., D.P.R. n.1124/1965
voci 35,33,34,36 tabella titolo V allegato n.5; D.P.R. 13 aprile 1994 n.336;
D.M. 27 aprile 2004 art.1 Lista I; D.M. 22 luglio 2004; D.M. 11 dicembre 2009
Lista 2 gruppo 6; art. 40 e 41 c.p. - ed omesso esame di fatto decisivo (art.360
n. 3 e n. 5 c.p.c.)"; sulla base dell'assunto che i PCB sono stati riconosciuti
fattori di malattie professionali, i ricorrenti contestano la CTU e la sentenza
impugnata che ad essa aderisce "per non aver considerato la natura tabellata
della malattia riscontrata all'appellante con ogni conseguenza in ordine
all'onere della prova del rapporto di causalità";
anche tale doglianza non può trovare accoglimento;
innanzi tutto essa è inammissibile laddove denuncia la violazione di una serie
di norme di diritto non tenendo conto che, con riferimento alla violazione e
falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., il vizio va
dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di
diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle
affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si
assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con
l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o
dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione
comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla
S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento
della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass.
n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012), mentre
nella specie la serie di disposizioni richiamate non è accompagnata da una
adeguata illustrazione secondo le indicazioni promananti dalla giurisprudenza di
questa Corte, traducendosi piuttosto nell'affermazione che, in fatto, il nesso
concausale dovesse essere ritenuto sussistente;
quanto alla "natura tabellata della malattia riscontrata" è appena il caso di
rilevare che - secondo questa Corte - in caso di malattia, come quella tumorale,
ad eziologia multifattoriale, la prova del nesso causale non può consistere in
semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve
consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di
probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento
morboso (tra altre v. Cass. n. 23653 del 2016), per cui è pur sempre necessario
che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori
elementi idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale
(cfr. tra molte Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del
2015; Cass. n. 13814 del 2017); nel caso poi non è stato affatto negato che vi
possa essere correlazione tra contatto con i PCB e talune patologie
neoplastiche, ma piuttosto si è escluso, nella fattispecie in concreto, che vi
possa essere stato, per le modalità esecutive della prestazione, un contatto
dotato di sufficiente forza eziopatogenetica con un giudizio che appartiene
pienamente alla quaestio facti come tale insindacabile in questa sede;
5. il quinto motivo denuncia "violazione dell'art.2087 e dell'art. 41 c.p.;
omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione nel giudizio (art.360 n. 3 e n. 5 c.p.c.)"; a dire dei ricorrenti,
"nessuna prova di fornitura di mezzi protettivi e di informazioni può liberare
il datore di lavoro dalla responsabilità sancita dall'art.2087 c.c. di fronte al
mantenimento in uso del prodotto vietato, altamente nocivo e causa
dell'insorgenza o proliferazioni di malattie professionali tabellate" e "non
risulta assolto l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro circa
l'idoneità e sufficienza degli indumenti forniti ad eliminare il rischio della
contrazione delle infermità";
la censura è del tutto inconferente rispetto al fondamento della decisione della
Corte territoriale che, prima di valutare la responsabilità datoriale dal punto
di vista soggettivo, l'ha esclusa oggettivamente per mancanza di nesso
eziologico tra attività lavorativa e malattia denunciata;
6. il sesto motivo contesta "violazione degli artt.2087, 1218, 1223 c.c.
(art.360 n.3)" e argomenta: "dal chiesto accoglimento del presente ricorso per
tutti i motivi esposti, discende il diritto delle ricorrenti ad ottenere il
risarcimento dei danni chiesto con l'atto introduttivo del giudizio a carico
dell'ENEL s.p.a. e dell'ENEL Distribuzione s.p.a.";
anche questo mezzo è inammissibile perché lungi dall'investire un capo della
sentenza impugnata con una delle critiche vincolate di cui all'art. 360 c.p.c.
auspica una pronuncia di merito condizionata dall'accoglimento dei motivi di
ricorso che invece, per quanto sopra, vanno disattesi;
6. conclusivamente il ricorso deve essere respinto con liquidazione delle spese
secondo soccombenza come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti
controricorrenti;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1
quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, L. n. 228
del 2012;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
alle controricorrenti società liquidate in relazione a ciascun controricorso in
Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese
generali al 15%.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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