Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - Misure urgenti di crescita economica e per
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi.
G.U. 30 aprile 2019, n. 100
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure per la
crescita economica;
Considerata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4
aprile e 23 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure fiscali per la crescita economica
Art. 1
Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito
d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in
beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di
trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La
maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi
eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
Art. 2
Revisione mini-IRES
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2021, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a
riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento
di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del
predetto testo unico ridotta di 3,5 punti percentuali; per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la
stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5
punti percentuali, di 3 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata
all'aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l'addizionale di cui
all'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in
misura corrispondentemente aumentata.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili
diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice
civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili
realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e
accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non
disponibili;
b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio
netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento,
senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili
accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il
patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo
esercizio.
3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva
agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è
computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili
dell'esercizio successivo.
4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a),
b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al
consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo
unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del
comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla
società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta,
fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle
società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai
successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del
testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota
ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito
a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli
utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento
dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo,
determinato ai sensi del presente comma.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato
dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in
accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri
benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi
forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni di attuazione del presente articolo.
9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono
abrogati.
Art. 3
Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le
parole «nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021
nella misura del 70 per cento; per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per
cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento».
Art. 4
Modifiche alla disciplina del Patent box
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per
il regime agevolativo di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui
articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile,
indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea
documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono, altresì, definite
le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo. I soggetti che
esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in
diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione
dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al
periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai
due periodi d'imposta successivi.
2. In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del
reddito d'impresa ai sensi del regime agevolativo di cui al comma 1, determinato
direttamente dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una
differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di
accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente
consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea
a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito
escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito,
ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati,
sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi
riferibili ai predetti componenti positivi.
3. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento, di
cui al comma 1, deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia
dell'agevolazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di
attivazione delle procedure previste dall'articolo 31-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che non sia
stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle
entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura. I soggetti
che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la somma delle
variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione
dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella
dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle
relative ai due periodi d'imposta successivi.
5. Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare
dell'agevolazione, di applicare le disposizioni previste nel comma 2, mediante
la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione
idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione,
purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale
conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime
previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
6. In assenza, nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione
attestante il possesso della documentazione idonea di cui al comma 1, in caso di
rettifica del reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Art. 5
Rientro dei cervelli
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che
trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro
ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta
precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per
almeno due anni;
b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Il regime di cui al comma 1
si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal
comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con
almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le
disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di
imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno
un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al
trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità
immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal
coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi,
i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento
del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a
carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli
ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»;
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i
soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.»;
5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici
fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi
per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi
d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili
ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio
nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il
31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel
testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro
Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per
il periodo di cui al, comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al
rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) si applicano ai
soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano
nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,
del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del
regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.».
4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite
dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta
in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel
territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che
permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con
un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di
docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare
di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della
residenza ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986 o nei dodici mesi
precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata
direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due
figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986, nel
territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che
permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o
ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido
preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo
d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi
dell'articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986, nel territorio dello Stato e nei dodici
periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.»;
3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai
benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza
in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per
i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto
di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi
d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e
ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31
dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo
vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato
ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il
periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte
versate in adempimento spontaneo.».
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano ai soggetti
che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
Art. 6
Modifiche al regime dei forfetari
1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «,
ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni
di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'ammontare
complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già
corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate
mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le
parole «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24
del medesimo decreto».
Art. 7
Incentivi per la valorizzazione edilizia
1. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore
di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i
successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi,
conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe
energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato
preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché
all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte
ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui
non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte
di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione
pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di
mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo.
Art. 8
Sisma bonus
1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole «zone
classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».
Art. 9
Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili
1. I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche
previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da
azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate al comma 2 non
concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini
dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta.
2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti
caratteristiche:
a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo è stato integralmente
versato;
b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati nè dalla società
emittente nè da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il
20 per cento dei diritti di voto o del capitale;
c) l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato, nè direttamente nè
indirettamente, dalla società emittente;
d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione
dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto
alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri
creditori;
e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di
altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri
creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o
liquidazione;
f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono
alcun incentivo al rimborso per l'emittente;
g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente
prima di cinque anni dalla data di emissione;
h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di
rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione può essere esercitata unicamente
dall'emittente;
i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, nè
esplicite nè implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche
anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente intende rimborsarli, anche
anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:
1) liquidazione della società;
2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;
l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la società
emittente abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le
distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono
cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di
insolvenza da parte della società emittente;
m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente,
che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di
patrimonializzazione della società:
1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o
temporanea;
2) gli strumenti siano convertiti in azioni;
3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai
precedenti due punti.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che gli emittenti
indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al comma 2 nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta
l'emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei
redditi, dei maggiori o minori valori che ai sensi del comma 1 non concorrono
alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul
reddito delle società e del valore della produzione netta al fine di consentire
l'accertamento della conformità dell'operazione con le disposizioni
dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato;
per gli strumenti finanziari di cui al comma 22 del citato articolo 2, emessi
nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma 3 si
considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10
Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza
energetica e rischio sismico
1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo,
il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo
diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari
importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.».
2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è
inserito il seguente:
«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al
presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in
luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare,
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha
effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito
d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali
di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.».
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da
effettuarsi d'intesa con il fornitore.
Art. 11
Aggregazioni d'imprese
1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di
aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31
dicembre 2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di
avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per
effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio,
per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi
dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori
valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di
avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di
aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno
due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che
partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo
societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto
di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche
indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei
commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a
quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese
interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano
trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle
condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni
e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi
d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori
operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni
iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione,
fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la
decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare
l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività
produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta
precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti
fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono
dovute sanzioni e interessi.
Art. 12
Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San
Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30
dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con
decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con
detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di
fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole
tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Art. 13
Vendita di beni tramite piattaforme digitali
1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le
vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno
dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun
trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta
elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare
totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
2. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d'imposta per le
vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo
incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non
dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio
2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia
elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi
analoghi, le vendite a distanza di cui di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a
15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo compreso tra il 13 febbraio
2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
4, invia i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019, secondo
modalità che saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate
di cui al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020.
Art. 14
Enti associativi assistenziali
1. All'articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, al comma 3, dopo la parola: «religiose,» è inserita la seguente:
«assistenziali,».
Art. 15
Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti
locali
1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle
province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal
2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti
enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente
per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse,
l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti
territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui
al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono
anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30
settembre 2021;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della
definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il
numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza
di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa,
assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della
riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati
l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello
delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di
prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero
di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la
definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di
prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In
tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in
conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale
autonomia previste dai rispettivi statuti.
Art. 16
Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte
di distributori di carburante
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei
confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di
consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione
di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le
transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito
d'imposta di cui al citato 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017, spetta per
la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume
d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo
complessivo.
Capo II
Misure per il rilancio degli investimenti privati
Art. 17
Garanzia sviluppo media impresa
1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione,
a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli
di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata
ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti
non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno
il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del
fondo è incrementata di 150 milioni per l'anno 2019. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni
i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il
primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse
nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo
per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea, a 3,5 milioni di euro.».
3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non utilizzate a valere sulla la
sezione speciale di cui al decreto del Ministro delle attività produttive e
Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse
assegnate al Fondo con la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva
di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014, sono utilizzate per
le finalità generali del predetto Fondo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Art. 18
Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le
PMI
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla
lettera r) il secondo periodo è soppresso.
2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, è già disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei
fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta
limitazione rimane in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di
conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle
imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere
sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore dei soggetti che
finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding,
progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come
definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività
ammissibili all'intervento del Fondo.
4. Ai fini di cui al comma 3:
a) per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità
di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite
piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un
progetto;
b) per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e
imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una
pluralità di investitori.
5. La garanzia di cui al comma 3 è richiesta, per conto e nell'interesse dei
soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 3, dai gestori di piattaforme di
social lending o di crowdfunding preventivamente accreditati, a seguito di
apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le
condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti di cui ai commi 3 e 5, la
misura massima della garanzia concedibile, che deve comunque assicurare un
significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio
dell'operazione, le modalità di retrocessione ai soggetti finanziatori delle
somme derivanti dalla eventuali escussione e liquidazione della garanzia, nonché
i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui al comma
5, tra i quali rientrano la trasparenza della modalità di determinazione del
prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del modello di valutazione della
rischiosità dei prenditori, il rispetto delle norme che regolano le attività
riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti, ivi inclusa la
raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di quanto previsto dalla
normativa tecnica della Banca d'Italia.
Art. 19
Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa
1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48,
lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di
euro nell'anno 2019.
2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a
copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo
garantito.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Art. 20
Modifiche alla misura Nuova Sabatini
1. All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «4
milioni di euro»;
b) al comma 4, dopo le parole «L'erogazione del predetto contributo è
effettuata» sono inserite le seguenti: «,sulla base delle dichiarazioni prodotte
dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento,» e, dopo il
secondo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di finanziamento di importo
non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica
soluzione.».
Art. 21
Sostegno alla capitalizzazione
1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
sono altresì riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in
favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria,
impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma
di investimento.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono
concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a
fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale
dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del
piano di ammortamento del predetto finanziamento.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo
2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle
intensità massime previste dalla applicabile normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale,
sul finanziamento a un tasso annuo del:
a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;
b) 3,575 per cento, per le medie imprese.
4. Per la concessione del contributo di cui presente articolo, l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
è integrata per euro 10 milioni per l'anno 2019, per euro 15 milioni per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 10 milioni per l'anno 2024. Al
fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono
trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle
annualità previste.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le
condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del
programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di
capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima,
nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato
rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano
di capitalizzazione.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Art. 22
Tempi di pagamento tra le imprese
1. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è
inserito il seguente:
Art. 7-ter (Evidenza nel bilancio sociale). - A decorrere dall'esercizio 2019,
nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle
transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi
medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi
soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali
adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali
azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.
Art. 23
Cartolarizzazioni
1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 4-ter:
1) dopo le parole «aperture di credito» sono inserite le seguenti: «in qualunque
forma»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Nel caso di cessione di crediti
aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1, comma 1, la banca
cedente può, altresì, trasferire ad una banca o intermediario finanziario di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi
dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o
la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito
o affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegata e
mantenendo la domiciliazione del conto medesimo. A seguito della cessione, gli
incassi registrati su tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti
dai contratti di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti
successivamente alla cessione, secondo le modalità contrattualmente previste.
Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello
della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre
operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
creditori diversi dai portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla società
finanziaria di cui al citato articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del
1993 cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione. Si applicano in
quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis.»;
b) all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole «derivanti dalla
titolarità» sono inerite le seguenti: «, in capo alla società di cui
all'articolo 7.2»;
c) all'articolo 7.1:
1) al comma 3:
1.1) le parole «degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti «degli articoli 57, 60, 84,
85 e 240 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;
1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il finanziamento può essere
concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti
con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio, nella forma
di società di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di
acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di
cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo
d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito
originario, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti
concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di
cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione
finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da
tali contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche
ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei
commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o
rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai
trasferimenti ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi
modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti
sono dovute dalla società veicolo d'appoggio alla società di cartolarizzazione
di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai
pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al
soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei
costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti
dai medesimi nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di
cui al presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo
alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte
di creditori diversi dalla società di cartolarizzazione nell'interesse dei
portatori dei titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei
crediti.».
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
«4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura
fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo,
anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e
5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di
debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento
prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed
in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti
acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative
eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali,
ivi comprese le relative cessioni di credito.
4-ter. Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di
locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le
disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività
di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di
leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla
e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture
catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti
dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale
sono dovute in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a
favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti
reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo
d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di
registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che
l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque
anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il
quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono
dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione
amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui
all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il
recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-quater emessi a favore
di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte
di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna
sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota
II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione
mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.».
4) al comma 5:
1.1) le parole «di tali contratti, la società veicolo» sono sostituite dalle
seguenti: «di tali contratti, la società veicolo d'appoggio»;
1.2) le parole «nel bilancio di una banca» sono sostituite dalle seguenti: «nel
bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla società veicolo» è inserita
la seguente: «d'appoggio».
d) dopo l'articolo 7.1, è aggiunto il seguente:
«Art. 7.2 (Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati) - 1. Le
società che effettuano le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b-bis, non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da
quelle indicate dall'articolo 7, comma 1, lettera b-bis. Delle obbligazioni nei
confronti dei portatori dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell'ambito
di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il
patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente
articolo. A tali operazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo
7.1, comma 8, primo periodo.
2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al
soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei
contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei
titoli ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo
derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione dalle società di cui al comma 1
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società
stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai
portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti
da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di
copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Art. 24
Sblocca investimenti idrici nel sud
1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia
(EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma
11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla vigilanza del dipartimento
delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno
e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle
seguenti: «che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di
rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le
politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero per le politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
b) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «La tutela occupazionale è
garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con l'Ente soppresso. Le passività di natura contributiva,
previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della
società di cui al primo periodo del presente comma sono estinte dall'Ente in
liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del
trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i
diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 in forza di
provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova
costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e
snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella
definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti
sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi
natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle
operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti
giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono
effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il
Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al
Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che lo
approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali
e del turismo, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le
politiche di coesione e per il Mezzogiorno.»;
c) il penultimo periodo è soppresso.
Art. 25
Dismissioni immobiliari enti territoriali
1. All'articolo 1, comma 423, lettera d) della legge 30 dicembre 2018 n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «proprietà» sono aggiunte le seguenti: «degli Enti
territoriali e»;
b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse dagli Enti
territoriali» sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «e,
in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo
per ammortamento dei titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e,
limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per
la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di
Stato».
Art. 26
Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione
dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare
1. Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello
di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto
industriale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa
in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle
intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE)
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca
e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i
centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione,
soddisfano le seguenti caratteristiche:
a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli
adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei
servizi diretti alle imprese manifatturiere;
c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di
fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente
tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti
co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati
mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme
contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e
l'accordo di partenariato.
4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di
ricerca e sviluppo devono:
a) essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel
territorio nazionale;
b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l'utilizzo delle
risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi ammissibili non inferiori a
euro 500 mila e non superiori a euro 2 milioni;
c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei
mesi;
d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro
in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione
produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi
prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o
servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali
Key Enabling Technologies (KETs), relative a:
1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle
risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei
materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di
compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati
finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso,
ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e
riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle
acque e al riciclo delle materie prime;
3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la
fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei
prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging)
che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:
a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi
ammissibili pari al 50 per cento;
b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi
ammissibili.
6. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di
cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 140 milioni di cui:
a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo
diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, 147, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della legge
23 dicembre 2014, n. 190;
b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del
finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, utilizzando le risorse di cui
all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.
Art. 27
Società di investimento semplice - SIS
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dopo la lettera i-ter) è inserita la seguente:
«i-quater) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano, riservato a
investitori professionali, costituito in forma di Sicaf che gestisce
direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in
PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1,
lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione,
di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-bis, comma
1, lettera f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo
2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c).».
2. All'articolo 35-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le SiS non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1,
2 e 2-bis). Il sistema di governo e controllo è adeguato per assicurare la sana
e prudente gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro
applicabili. Le SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile
professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta. Le SiS
applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione
di OICR.
1-ter. In deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera e), i titolari di
partecipazioni indicati all'articolo 15, comma 1, rispettano i soli requisiti di
onorabilità previsti dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5,
la denominazione sociale della SiS contiene l'indicazione di società di
investimento semplice per azioni a capitale fisso.
1-quater. I soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente
o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune
controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS possono procedere
alla costituzione di una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo di euro
25 milioni.».
Art. 28
Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area
1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni
concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui
all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le
spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i
termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette
dichiarazioni sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. L'erogazione degli importi spettanti è autorizzata sulla base delle
predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni
di cui all'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono fatti
salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione della predetta
direttiva ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che
non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, il Ministero dello
sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza
degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del nucleo
speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di
finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati
volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto
Ministero redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione di sintesi
annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. Agli
oneri per i precitati controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo di
500 mila euro, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti
territoriali. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei predetti controlli
comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte
l'importo dell'aiuto fruito.
3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie
ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie
per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni le risorse residue
dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate
per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale
territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto
delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il
trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei
precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse
esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di
carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali.
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75
milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Art. 29
Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata massima di otto anni» sono
sostituite dalle seguenti: «della durata massima di dieci anni» e, infine, è
aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di imprese costituite da almeno
trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura delle
spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni
possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole: «dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta mesi»;
c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti
dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo
2, comma 1» sono soppresse e, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
«L'importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per
le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi.
Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina
europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;
d) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente: «Art. 4-ter (Cumulo). - 1. Le
agevolazioni di cui al presente Capo possono essere cumulate con altri aiuti di
Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia
di aiuti di Stato di riferimento.».
2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e
individuare modalità atte a consentire la maggiore efficacia dell'intervento,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, è ridefinita la disciplina di attuazione
della misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di
servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una
percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese
ammissibili. Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative,
alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad
applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per
l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri
amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro
dello sviluppo economico procede con propri decreti, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sulla base dei criteri di cui
al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di
competenza, con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi
industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, e
all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014. Ai medesimi
fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche
direttive ai soggetti gestori dei singoli interventi.
4. La revisione di cui al comma 3 è improntata alla semplificazione e
accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle
agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione
delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari,
nonché all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di
modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a
consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una
revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli
interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire
la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.
5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le
modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del
50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento
(UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29
del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette a sostenere la realizzazione
dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti
caratteristiche:
a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate
nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive
manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e
verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics);
b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200 mila euro.
7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 5 le imprese devono
possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti
caratteristiche:
a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello
dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato
e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno
a euro 500 mila;
d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di
fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente.
8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la
concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a
valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui
all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di
finanziamenti agevolati.
9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a
10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a
1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai
sensi dell'articolo 50.
Art. 30
Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati,
sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel
limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti
nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile.
2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base
della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati
pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito
indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato
un contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato
un contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato
un contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è
assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 250.000,00.
3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia
di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di
mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in
sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche.
4. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere
pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento
europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli
stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.
5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.
6. Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia
e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.
7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del
Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente
beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di
cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa
effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già
erogata, nel limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto
su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei
dati inseriti, nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente
beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori .
8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il
tramite delle Autonomie speciali.
9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono
automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative
risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
10. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero
dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.
11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e
procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui
al all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».
12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune
beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è
esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi
straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei
trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche
avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività
realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità
definite con apposito decreto ministeriale.
14. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal
presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino
all'importo massimo di euro 1.760.000,00.
TABELLA DI RIPARTO
Tipologia
Enti
Importo
Totale
> 250.000
12
250.000
3.000.000
100.001-250.000
33
210.000
6.930.000
50.001-100.000
100
170.000
17.000.000
20.001-50.000
379
130.000
49.270.000
10.001-20.000
707
90.000
63.630.000
5.001-10.000
1.183
70.000
82.810.000
2.001-5.000
2.050
50.000
275.600.000
< 2.000
3.462
7.926
498.240.000
Capo III
Tutela del made in Italy
Art. 31
Marchi storici
1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 11-bis è inserito il seguente: «Art. 11-ter (Marchio storico
di interesse nazionale). - 1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi
d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile
dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la
commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva
nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono
ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse
nazionale di cui all'articolo 185-bis.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito il logo
«Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro di
cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalità commerciali e
promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì specificati i
criteri per l'utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale».»;
b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti: «Art. 185-bis (Registro
speciale dei marchi storici di interesse nazionale). - 1. È istituito, presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici
come definiti dall'articolo 11-ter.
2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza
del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.
Art. 185-ter (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d'impresa). - 1. Al
fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività
produttiva sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse
nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio
delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di
mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della commissione
recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e i criteri di gestione e di
funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
2. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro
speciale di cui all'articolo 185-bis che intenda chiudere il sito produttivo di
origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per
delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con
conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello
sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o
delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:
a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o
delocalizzazione;
b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi
all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del
gruppo;
c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
d) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto
ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
3. A seguito dell'informativa di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo
economico avvia il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante
le risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del
titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000
euro ad 50.000 euro.».
2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinati 30 milioni di euro
per l'anno 2020. Per le medesime finalità di cui al presente articolo,
relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di
valorizzazione economica dei marchi storici di interesse nazionale, le PMI
proprietarie o licenziatarie del marchio storico possono accedere alla garanzia
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la
concessione della garanzia.
3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero
dello sviluppo economico è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione
organica, ad assumere a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare nell'area
III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico,
in possesso dei specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei
nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli
30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per
l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Art. 32
Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi
1. Ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la
tutela dell'originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli
agroalimentari, venduti all'estero, è concessa un'agevolazione pari al 50 per
cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal
fenomeno dell'Italian Sounding, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale.
L'agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto
beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel limite annuo di cui al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione, ivi
inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, le procedure per l'ammissione al
beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, nonché le modalità
di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di
decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle agevolazioni
fruite indebitamente.
3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai
sensi dell'articolo 50.
4. All'articolo 10, del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «simboli, emblemi e stemmi che rivestano un
interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «inclusi i segni riconducibili
alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici
territoriali italiani».
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis: «Non possono altresì
formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o
della reputazione dell'Italia».
5. All'articolo 144 del Codice della proprietà industriale sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole: «e pratiche di Italian
Sounding»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche
di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine
italiana di prodotti»
6. All'articolo 145 del codice di proprietà industriale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: «e della falsa
evocazione dell'origine italiana»;
b) ovunque ricorrano le parole «Consiglio Nazionale Anticontraffazione» sono
sostituite dalle parole: «Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e
all'Italian Sounding»;
c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «,
da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca,».
7. Alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è concesso
il Voucher 3I - Investire In Innovazione - al fine di supportare la
valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo
2019-2021.
8. Il voucher 3I può essere utilizzato dalle imprese di cui al comma 10 per
l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della
brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità
preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda
nazionale.
9. I criteri e le modalità di attuazione del voucher 3I sono definiti con
decreto di natura non regolamentare dal Ministero dello sviluppo economico, in
piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di cui al
comma 10, attivate dal Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attività
inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero dello sviluppo economico può
avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente
articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2019-2021 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
11. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la
valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo
economico provvede annualmente, con decreto del direttore generale per la lotta
alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione di un
atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti
denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo
tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale,
in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le
necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli
interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di
incrementarne la relativa dotazione finanziaria.
12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al
ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero
dello sviluppo economico concede un'agevolazione diretta a sostenere la
promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari
italiani, ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 19 marzo
2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria fissata nella
misura massima di euro 1 milione per anno.
13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono fissati i criteri e
le modalità di concessione dell'agevolazione di cui al comma 12, nonché i
requisiti minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le
associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime
relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non
conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la
composizione e le modalità di funzionamento degli organismi cui i titolari
affideranno la gestione dei marchi.
14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione sull'attività
dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle
agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e sull'espletamento dei
controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione
coordinata e coerente di tali marchi. Agli adempimenti previsti il Ministero
dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1 milione di euro per ciascun
anno, a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
16. All'articolo 55 del Codice della proprietà industriale sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione
in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente
la designazione o l'elezione dell'Italia, indipendentemente dalla designazione
dell'Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto
europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per
modello di utilità depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli
effetti, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove
rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una
richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto
italiano ai sensi dell'articolo 160-bis, comma 1.».
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi del comma 1 decorre dalla
data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico,
tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana
della domanda ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore.
La designazione dell'Italia nella domanda internazionale è considerata priva di
effetti sin dall'origine, salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3,
quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la
designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il
termine stabilito dal comma 1.
1-ter. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'articolo 160-bis
sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».
17. Dopo l'articolo 160 del Codice della proprietà industriale è inserito il
seguente:
«Art. 160-bis (Procedura nazionale della domanda internazionale). - 1. La
richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell'articolo
55, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del
brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere
accompagnata da:
a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come
pubblicata;
b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile
2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del presente codice,
dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in
particolare in relazione alla ricevibilità e integrazione delle domande, alla
data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e
traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del
mantenimento in vita dei titoli.
3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su
una domanda internazionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 la ricerca di
anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente
ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme
sull'esame previste dal presente codice.».
Capo IV
Ulteriori misure per la crescita
Art. 33
Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base
alla sostenibilità finanziaria
1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma,
anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico,
ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia
sanitaria e gli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale,
anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre
titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene
prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è
vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle
relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali
massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si
collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono
essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le
regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi
tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo
periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le
regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn
over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il
limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito
all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse
per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento
come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma,
anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali
dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una
spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito
come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative
ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello
in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti
dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro
della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi
valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni
che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri
possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque
anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei
primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al
primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i
comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn
over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il
limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito
all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse
per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento
come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
Art. 34
Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali
1. Ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle
Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché
per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente
del Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorità politica delegata per la
coesione, definisce le linee di intervento denominate «Piano grandi investimenti
- ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro
per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo
sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
2. Il piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di
capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o
fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano
quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.
3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua
parte con soggetti individuati nel risetto della disciplina europea e nazionale
in materia.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, dell'Autorità
politica delegata per la coesione, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentito il Ministro per gli affari regionali, sono disciplinate le
linee di attività del Piano di cui al comma 1, nonché l'ammontare degli
investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi
e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso
Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.
Art. 35
Obblighi informativi erogazioni pubbliche
1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono
sostituiti dai seguenti:
«125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo
periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali
digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non
aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario
precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo
2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si
applica:
a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206;
c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del
codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e
dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non
aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del
codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa
assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle
medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti
internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di
questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di
appartenenza.
125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai
commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi
ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria
dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla
contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di
pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio
ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli
altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica
la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.
125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni
centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione
previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme
di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati
di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel
caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto
agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 8 dicembre
2015, n. 208.
125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con
conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai
soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa
disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei
soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata
l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del
Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio
oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito
internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di
appartenenza.
125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresì
tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali
l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi
finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche
agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o
indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei
propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso
di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle
somme erogate.
127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti,
l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove
l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in
denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel
periodo considerato.
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari
siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica
ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì
pubblicati i dati consolidati di gruppo.».
129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le
amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
2. Il comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è abrogato.
Art. 36
Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: «2019» è
sostituita dalla seguente: «2020».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle seguenti:
«mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti entro
il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti
finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»;
b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole «costo di acquisto,» sono
inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;
c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole «costo di acquisto,» sono
inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;
d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato con scadenza
equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119»;
e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono
sostituiti dai seguenti:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto
delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata
una Commissione tecnica per: l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo
del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del
nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori;
l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono
avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e
la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in
presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato. Il decreto
indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il
termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di
violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al
comma 502-bis. La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di
idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i
componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire
ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente
riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire
ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite
massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo
eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di
indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al
comma 494, è inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla
data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.»;
f) dopo il comma 501 è inserito il seguente comma:
«501-bis. Le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della
Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione
dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi
e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività
sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo
complessivo di 12,5 milioni di euro.»;
g) il comma 502 è sostituito dal seguente:
«502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono soddisfatti con priorità a
valere sulla dotazione del FIR.»;
h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:
«502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma
501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente
comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo
forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i
risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate
delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in
liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di
fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti
finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una
delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del
risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito
complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018. Il valore del patrimonio
mobiliare di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma
494, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per
l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante
approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché
delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma
3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.
159. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal
precedente comma 501 sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza di
erogazione del menzionato indennizzo forfettario.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del
risparmiatore, di cui al comma 502-bis, lettera a), può essere elevato fino a
200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione
europea. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma
501, secondo periodo, è conseguentemente adeguato.».
Art. 37
Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della
NewCo Nuova Alitalia
1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento
del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di
interessi ai sensi del comma 3, quote di partecipazione al capitale della
società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali
oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96.
I criteri e le modalità dell'operazione di cui al primo periodo sono determinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla
registrazione della Corte dei Conti.
A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di
cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00.
2. Alla società di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata
dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
3. Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria
corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento a titolo oneroso - di cui
all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come integrato ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, - dalla data di effettiva
erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di
autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e,
comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019.
4. Gli interessi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello
sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le
finalità di cui al comma 1.
5. All'articolo 50, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, le parole
al terzo periodo «,ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione in
prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura» sono
soppresse.
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole «
entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi
aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del
decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno
2019» sono sostituite con le seguenti: «, nell'ambito della procedura di
ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei
limiti dell'attivo disponibile di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in
amministrazione straordinaria».
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno
2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
8. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e
delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da
imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.
Art. 38
Debiti enti locali
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 932 è
inserito il seguente: «932-bis. A seguito della conclusione delle attività
straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932:
a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei
confronti della gestione commissariale;
b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione
commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato
fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla
riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata
alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);
c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei
debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930,
unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, non destinate annualmente all'ammortamento del debito finanziario a carico
del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930;
d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore
al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva
di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.».
2. Fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione
commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di
sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione stessa il comune di
Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidità.
Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la
restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono
disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione
Commissariale.
Art. 39
Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole da: «il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali» sino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «attesa la situazione di necessità e di urgenza, limitatamente
al triennio 2019-2021, l'Anpal, previa convenzione approvata con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può avvalersi di società in
house al Ministero medesimo già esistenti, le quali possono servirsi degli
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.».
Art. 40
Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45
1. È concessa, ai sensi del comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di
integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere
dal 16 gennaio 2019, per un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del
settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività
lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis
Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del
viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti
da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta
chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non
trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele
previste dalla normativa vigente.
2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori
autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali,
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano
dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, è
riconosciuta, ai sensi del comma 3, un'indennità una tantum pari a 15.000 euro,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti
di Stato.
3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto delle regioni
Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni
di euro per l'anno 2019. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui
al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate e le modalità ai
fini del rispetto del limite di spesa medesimo sono disciplinati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto. Le regioni, insieme al decreto di concessione,
inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate
alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo
i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni
Emilia Romagna, Toscana e Umbria.
4. Per l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale di cui
al comma 1, è prevista la modalità di pagamento diretto della prestazione da
parte dell'INPS. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i
dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità
stabilite dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo.
Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri
ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte
sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Art. 41
Misure in materia di aree di crisi industriale complessa
1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e
si applicano, altresì, anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la
mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di
16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 16 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere
sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno
e indebitamento netto, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Art. 42
Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli
strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)
1. Il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del
decreto del Ministro delle sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, è prorogato
al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni
periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del
predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta
accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento.
2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18
marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere
dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019,
dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa
all'accreditamento.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio
delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia
disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del
2017.
Art. 43
Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore
1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «del finanziamento o del contributo»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in caso di finanziamenti o contributi
di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo
dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale
importo»;
b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «contestualmente alla sua
trasmissione» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite PEC,»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per gli effetti del
presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:
a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi
direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di
partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi
ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti
costitutivi;
b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di
gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o
movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni
precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive
regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o
hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello
nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;
c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di
liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al
finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti,
movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni
comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari
di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.»;
d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il comma 4, lettera b), non
si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4,
lettera b), non si applica altresì alle fondazioni, alle associazioni, ai
comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese».
2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito
dell'iscrizione nel predetto registro previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei
registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma
3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. All'articolo 1 della legge 19 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 11, terzo periodo, le parole «entro il mese solare successivo a
quello di percezione, in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di
contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore
o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se
complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro
numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o
dal tesoriere,»; al quarto periodo, le parole «e in ogni caso l'annotazione deve
essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione» sono
soppresse;
b) al comma 21 dopo le parole «e 12» sono aggiunte le seguenti: «, primo
periodo,»; alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, se
entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del
corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13» e, in
fine, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di violazione del
divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al
primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza della
sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il
partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente
importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13.»;
c) al comma 28, dopo il primo periodo, è aggiunto in fine il seguente: «È fatto
salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13.»;
d) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: «28-bis. In deroga al comma 28, alle
fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal
comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del
citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i
comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle fondazioni, alle
associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12,
primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in
caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti
di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui
al comma 12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in relazione a
contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno
a euro 500.».
4. I termini di cui all'articolo 1, comma 28-bis, primo periodo, della legge 19
gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti relativi ad elargizioni,
finanziamenti e contributi ricevuti a partire dal centoventesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Art. 44
Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed
attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli interventi
infrastrutturali finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di
coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di
accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città
metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione
di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in
sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente
denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la
coesione territoriale procede ad una riclassificazione di tali strumenti al fine
di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud,
autorità delegata per la coesione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore
della presente disposizione, un unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo
e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.
2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e
della relativa programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi
Operativi Europei, ciascun Piano è articolato per aree tematiche, in analogia
agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato, con conseguente
trasferimento delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance,
istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati di
Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai
quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione,
dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica e dei Ministeri
competenti per area tematica, nonché del partenariato economico e sociale,
relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3. Per la
partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza,
compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando le competenze
specifiche normativamente attribuite alle amministrazioni centrali e alle
Agenzie nazionali:
a) approvano la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
b) approvano le relazioni di attuazione annuali e finali;
c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo, con facoltà di
approvazione delle stesse ai sensi del numero 2, lettera g) della delibera CIPE
10 agosto 2016, n. 25, ovvero esprimendo un parere ai fini della sottoposizione
delle modifiche stesse al CIPE;
d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati comprese le verifiche di
efficacia dell'attuazione;
e) esaminano i risultati delle valutazioni.
4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013
integrano la propria composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
2 e 3.
5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione monitorano gli
interventi sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicità
bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca
dati Unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni normative di cui di cui
all'articolo 1, comma 703, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli
interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice
Unico di Progetto (CUP).
6. Restano in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il relativo
finanziamento, le appostazioni programmatiche ove non declinate in specifici
interventi, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal
CIPE, i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi.
7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1
può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di
aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera
a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di
coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni
titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione dello stato di avanzamento
della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di
sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di
programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
8. L'amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della
riclassificazione, prevista al comma 1, è responsabile della individuazione
degli interventi, comprensivi di quelli previsti in sostituzione degli
interventi già finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
inclusa la vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi, l'approvazione di
varianti, la presentazione degli stati di avanzamento, nonché delle richieste di
erogazione delle risorse ai beneficiari.
9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima
delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, a fini di
accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla
progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di
coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la
progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano
sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera CIPE su proposta del
Ministro per il Sud al fine di contribuire:
a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle Amministrazioni
di cui al comma 2 per le quali le risorse di cui al comma 1 di cui risultino
titolari al momento di entrata in vigore del presente decreto non siano
superiori alle risorse assegnate al Piano sviluppo e coesione relativo alle
medesime Amministrazioni ai sensi del comma 7;
b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie»
per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per
fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole,
ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del
Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 da stipulare per singola area tematica;
c) al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali.
11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione territoriale di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Restano, altresì,
ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto
compatibili.
12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, le proposte di assegnazione di risorse da
sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono
essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento
per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera
di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima delibera. Le
relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.
13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella
progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse
destinate alla progettazione di cui al comma 10, lettera c) finanziano i costi
della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la
valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorità di
sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessità di
fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle
Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso
il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di
cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti
per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono
prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la
realizzazione. Alle risorse del Fondo e sviluppo e coesione assegnate alle
finalità specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di
destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma
1 si applicano i principi di cui alla delibera CIPE n. 25/2016. Il CIPE, su
proposta del Ministro per il Sud, d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta una apposita
delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di
programmazione 2000-2006 e 2007- 2013. Nelle more dell'approvazione dei singoli
Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.
15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE:
a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione delle disposizioni del
presente articolo;
b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020, una relazione
annuale sull'andamento degli interventi ricompresi nei Piani operativi di cui al
comma 1 riferita all'anno precedente.
Art. 45
Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione
di errori formali
1. All'articolo 1, comma 965, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge».
2. All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le
lettere «c-ter)» e «c-quater» sono, rispettivamente, ridenominate come segue:
«c-quater)» e «c-quinquies)»; all'articolo 194-septies, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 13
febbraio 2019, n. 19, le lettere «e-bis» ed «e-ter)» sono, rispettivamente,
ridenominate come segue: «e-ter» ed «e-quater)».
Art. 46
Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20:
a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» è inserita la parola «Ambientale»,
le parole «nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo» sono
sostituite dalle parole «come modificato e integrato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017» e le parole «e delle
altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica»
sono abrogate;
b) al secondo periodo, dopo la parola «Piano» è inserita la parola:
«Ambientale», dopo le parole «periodo precedente» sono inserite le parole: «,
nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti,» e le parole «, di
tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono
abrogate;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al periodo
precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6
settembre 2019».
Art. 47
Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e
contratti
1. Al fine di consentire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unità di personale di
alta specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri,
architetti e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale
amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto
delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti gli specifici requisiti di cui il
personale deve essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle procedure
concorsuali per l'individuazione del personale di cui al presente comma,
effettuate in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
e all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante
richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste
dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata in vigore
del decreto di cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento con
modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la
costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a
ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati
inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva,
qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione
di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei
quesiti da parte degli stessi. Agli oneri per le assunzioni di cui al presente
articolo, pari a euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a
decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Art. 48
Disposizioni in materia di energia
1. Per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo
italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di
Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati
alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche
pulite, nonché gli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale
Integrato Energia Clima, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021. All'onere del presente comma
si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Art. 49
Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali
1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle
PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è
riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle
spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta
è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni per
l'anno 2020.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di
partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si
svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi
espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività
pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei
limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE)
n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della
commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è ripartito in tre
quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle di cui al
comma 2;
b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di
cui al comma 1;
c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è
ammesso il credito di imposta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73.
5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività
di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito
d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico
che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010,
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 50.
Art. 50
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 111 euro per l'anno 2027,
di 47 milioni di per l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40
milioni di euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17,19, 21, 23,
comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40,
comma 5, 41, comma 2, 47, 48, 49 e dal comma 1 del presente articolo e dal
secondo periodo della lettera n) del presente comma, pari a 400,625 milioni di
euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491
milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a
663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno
2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per
l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 euro per
l'anno 2028, a 317,891 euro per l'anno 2029, a 307,791 euro per l'anno 2030, a
304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno
2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno
per 1.078,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 428,975
milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 555,141 milioni di euro per
l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di
euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791
milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede:
a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2 milioni di euro per
l'anno 2020, a 274 milioni di euro per l'anno 2021, a 184,6 milioni di euro per
l'anno 2022, a 385 milioni di euro per l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per
l'anno 2024, a 298,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro per
l'anno 2026, a 369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni di euro
per l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni di
euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e a 292,4 milioni
di euro annui decorrere dall'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno
e indebitamento netto, a 236,087 milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887
milioni di euro per l'anno 2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a
386,887 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e
47;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2014-2020 di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge
27 dicembre 2013 n. 47;
c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a 34,46 milioni di euro per
l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno 2021, a 133,96 milioni di euro
per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,5 milioni di
euro per l'anno 2024 e a 108 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno
2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, a 77 milioni di euro per l'anno
2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
f) quanto a 20 milioni euro per l'anno 2019, a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo
di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2021, mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico;
h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
i) quanto a 9,324 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,833 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 12,833 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico per 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 9,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti
per 0,324 milioni di euro per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per anno 2020 e
3,433 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;
l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno
2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189;
n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno
2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrisponde utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni. Conseguentemente, le risorse di cui all'articolo 20 della legge
n. 67 de 1988, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 e 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025;
o) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
q) quanto a 650 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2019,
mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31
dicembre 2019, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa
servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria
centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La predetta
giacenza è mantenuta in deposito alla fine di ciascun anno a decorrere dal 2019
sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo ed è ridotta in misura
corrispondente alla quota rimborsata del finanziamento di cui all'articolo 50,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
r) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'articolo 1, comma 851, ultimo
periodo, della legge n. 296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di euro per
l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni di euro per l'anno
2020».
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto
residui.
Art. 51
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Di Maio, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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