INAIL, circ. n. 7 - Art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006
INL, circ. 6 maggio 2019, n. 7 - Art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 - Benefici
normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva
INL
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Direzione generale
Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
LORO SEDI
Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro
All'INPS Direzione centrale entrate e recupero crediti
All'INAIL Direzione centrale rapporto assicurativo
e p.c.
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Comando Generale della Guardia di Finanza
comando.generale@pec.gdf.it
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
Oggetto: art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 - benefici normativi e contributivi
e rispetto della contrattazione collettiva.
A seguito di alcune richieste di chiarimento e facendo seguito a quanto già
illustrato con circ. n. 3/2018 di questo Ispettorato, si ritiene opportuno
fornire alcune precisazioni in ordine alla corretta applicazione, in sede di
vigilanza, della disposizione di cui all'art. 1, comma 1175, della L. n.
296/2006.
Tale disposizione stabilisce che ?a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di
lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri
obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali
nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale?.
In particolare si segnala, fra le condizioni che subordinano il godimento dei
benefici, quella del ?rispetto degli accordi e contratti collettivi (...)'".
A tale riguardo e al fine di verificare se il datore di lavoro possa o meno
fruire dei benefici, il personale ispettivo dovrà svolgere un accertamento sul
merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai
lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del
contratto sottoscritto dalle ?organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
In altri termini, atteso che la disposizione in parola chiede il ?rispetto"
degli ?accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale", si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a
corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o
superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei
benefici normativi e contributivi indicati dall'art. 1, comma 1175, della L. n.
296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo
?applicato" o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione,
abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la ?applicazione" di
uno specifico contratto collettivo.
Si ricorda che la valutazione di equivalenza di cui sopra non potrà tenere conto
di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in
tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es.
avviene per il c.d. welfare aziendale).
Resta fermo che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti
collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà
la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.
Il DIRETTORE DELL'ISPETTORATO
Leonardo Alestra
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