Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 maggio 2019, n. 12530
Presidente Napoletano ? Relatore Bellé
Rilevato che:
la Corte d?Appello di Bologna, con sentenza n. 1199/2013, in riforma della
pronuncia di primo grado, ha rigettato integralmente le domande proposte da O.J.
di condanna della Provincia di Reggio Emilia, di cui la predetta era stata
dipendente dal 1988 al 2003, al risarcimento dei danni per mobbing e vari
periodi di utilizzazione in mansioni deteriori rispetto a quelle di
inquadramento o in totale svuotamento di attribuzioni lavorative;
la Corte, come già anche il Tribunale,, riteneva insussistenti gli estremi del
mobbing, sotto il profilo dell?unicità di progetto illecito e di un intento
persecutorio;
quanto al demansionamento, la Corte negava, ancora in conformità con la
decisione del Tribunale, che esso vi fosse stato nel periodo ottobre
1997-dicembre 1998 di adibizione all?ufficio statistica, ritenendo che
l?attività di trascrizione dei dati alberghieri su appositi moduli non si
collocasse al di sotto delle mansioni tipiche del livello VI di inquadramento,
così come parimenti escludeva che vi fosse stato demansionamento nel periodo
luglio 2001 - giugno 2002;
riteneva poi che l?accertamento equitativo dell?estensione temporale del
demansionamento, quale sviluppato dal Tribunale, non potesse trovare conferma,
perché il giudizio secondo equità poteva servire alla determinazione di un danno
già certo e non a fissare i termini dell?inadempimento;
quindi affermava che il demansionamento non potesse dirsi provato per due dei
periodi (novembre-dicembre 1995 e luglio 1998-dicembre 1999) in cui il Tribunale
lo aveva ritenuto dimostrato, mentre solo per l?ultimo periodo (luglio
2002-ottobre 2003, intervallato da malattia dal febbraio all?agosto 2003) si
poteva affermare che la ricorrente fosse stata lasciata inoperosa;
tuttavia, anche considerando i tre predetti periodi valorizzati dal Tribunale
sotto il profilo del demansionamento, la limitatezza temporale di essi e il
livello tecnico non elevato delle mansioni di inquadramento non permettevano,
secondo la Corte, di affermare il verificarsi di un danno biologico o
professionale in effettivo nesso causale effettivo con i comportamenti datoriali;
avverso la sentenza la O. ha sviluppato cinque motivi di ricorso, poi illustrati
da memoria e resistiti dalla Provincia di Reggio Emilia con controricorso,
anch?esso infine corredato da memoria illustrativa.
Considerato che:
con il primo motivo la ricorrente critica la sentenza, ai sensi dell?art. 360
c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei
contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 52, all?art. 3 All. A CCNL di comparto (Regioni ed Autonome
Locali), del D.P.R. n. 347 del 1983, nonché degli artt. 2087, 2043, 2049 e 2059
c.c. e degli artt. 1218 e 2697 c.c.;
il motivo è suddiviso in tre parti;
nella prima di esse si assume che, per il periodo ottobre 1997-ottobre 1998, in
cui la ricorrente venne utilizzata per operazioni di mero inserimento di dati
statistici, vi sarebbe stata violazione delle norme relative alle attività
proprie del livello di appartenenza, ingiustamente disconosciuta dal Tribunale
prima e poi dalla Corte distrettuale;
nella seconda parte si afferma che, per il periodo luglio 2001-giugno 2002, la
documentazione prodotta in primo grado avrebbe comprovato che alla dipendente
non erano stati assegnati compiti di alcun genere;
infine, rispetto ai periodi novembre-dicembre 1995, luglio-dicembre 1999 e
luglio 2001 - ottobre 2003, la O. ha censurato la sentenza di appello per avere
fatto erronea applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., sottolineando come
spettasse al datore di lavoro provare che la lavoratrice non fosse stata
lasciata priva di mansioni;
il motivo, nella prima parte attinente al demansionamento di cui periodo
dall?ottobre 1997 all?ottobre 1998 è fondato e va accolto;
la ricorrente era pacificamente inquadrata nella VI qualifica funzionale di cui
al D.P.R. n. 347 del 1983 e proveniva dallo svolgimento, in estrema sintesi, di
mansioni inerenti all?Ufficio Stampa e da un periodo di aspettativa;
di fatto, nel periodo ora in questione, la sentenza afferma che il compito della
ricorrente consistette nella trascrizione dati su appositi moduli per monitorare
le presenza negli alberghi;
la declaratoria propria della VI qualifica funzionale fa riferimento all?"uso
complesso di dati" per l?espletamento di prestazioni lavorative di natura
tecnica, amministrativa e contabile, con possibilità di coordinamento di addetti
di qualifiche inferiori e, quanto all?area amministrativa e contabile, fa
riferimento alla "raccolta... organizzazione ed elaborazione di dati ed
informazioni di natura complessa";
nulla palesemente a che vedere con l?attività di mero inserimento di dati
inerenti alla presenza alberghiere su appositi moduli, in cui manca l?"uso" o
l?"elaborazione" dei dati, come anche la complessità degli stessi, ovverosia
alcune delle chiare caratteristiche della qualifica spettante;
sussiste quindi violazione dell?allora D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, in
relazione alle qualifiche funzionali di cui al D.P.R. n. 347 del 1983;
pertanto la sentenza va cassata per un nuovo esame sulla base di parametri
corretti;
la parte del motivo dedicata in specifico al periodo luglio 2001-giugno 2002 è
invece da disattendere, come anche la parte in cui si assume, per il medesimo ed
altri periodi (novembre-dicembre 1995, luglio-dicembre 1999 e luglio
2001-ottobre 2003) la violazione delle regole sul riparto degli oneri probatori;
la sentenza impugnata, rispetto al periodo luglio 2001-giugno 2002, afferma che
"deve escludersi, in quanto non emergente dall?istruttoria (...) la sussistenza
della lamentata de qualificazione";
non ricorre pertanto omissione di pronuncia, come adombrato in un passaggio del
motivo in cui si richiama l?art. 112 c.p.c., atteso che quel periodo viene
espressamente considerato, nei termini appena riportati;
d?altra parte, rispetto a tali periodi nel loro insieme e con riferimento alle
questioni sull?onere della prova, si deve rilevare come, secondo l?assetto
giuridico processuale risalente a Cass., S.U., 6 marzo 2009, n. 5454, "in tema
di demansionamento e relativo onere probatorio, il lavoratore può reagire al
potere direttivo che assume esercitato illegittimamente prospettando circostanze
di fatto volte a dare fondamento alla denuncia e, quindi, con un onere di
allegazione di elementi di fatto significativi dell?illegittimo esercizio,
mentre il datore di lavoro, convenuto in giudizio, è tenuto a prendere
posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione,
circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda (art. 416 c.p.c.)
e può allegarne altri, indicativi, per converso, del legittimo esercizio del
potere direttivo";
pertanto, onere primario della ricorrente era quello di puntualmente e
chiaramente allegare l?assetto dei propri incarichi nei corrispondenti periodi
e, quindi, per quanto qui interessa, la ricorrente, nell?impugnare per
cassazione per asserita violazione della regola sull?onere della prova, doveva
riportare i passaggi del ricorso introduttivo da cui risultassero le predette
specifiche deduzioni;
viceversa, rispetto al periodo novembre-dicembre 1995, manca una tale
trascrizione e tutto si riduce ad un (insufficiente ed inidoneo) passaggio
narrativo in cui si afferma che in quei due mesi ad essa sarebbe stato solo
chiesto di fare la rassegna stampa (pag. 13 del ricorso per cassazione);
ciò rende la censura aspecifica e come tale non coerente con i presupposti
giuridici e di rito di cui all?art. 366 c.p.c., comma 1, (in particolare, per
quanto qui interessa, alla regola di specificità dei motivi che si riporta ai nn.
4 e 6 di tale disposizione) e con i principi di autonomia del ricorso per
cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo
complesso esprime al fine di assicurare che già in base al solo ricorso si possa
valutare consistenza, pregnanza e decisività del motivo;
parimenti nessuna trascrizione delle allegazioni di primo grado vi è rispetto al
periodo luglio-dicembre 1999, ove il ricorso per cassazione, sempre in via
narrativa, fa comunque riferimento a studi e progetti sulle realtà femminili del
territorio, che, si afferma, furono impostati autonomamente dalla ricorrente (v.
pag. 18 del ricorso) e svolti in orario di lavoro, sicché è addirittura incerto
che, data la natura non secondaria, si tratti di fatti effettivamente riferiti
ad un demansionamento, quanto piuttosto finalizzati a far constare un
atteggiamento di disinteresse datoriale;
quanto infine al periodo luglio 2001-ottobre 2003, la Corte territoriale ha in
realtà deciso nei termini che seguono;
rispetto al sub-periodo luglio 2002-ottobre 2003, in cui il giudice di primo
grado aveva riconosciuto il demansionamento, la sentenza afferma che, anche a
voler ammettere la fondatezza dell?assunto della ricorrente, "i periodi
estremamente limitati (alcune settimane o mesi) oltre che non continuativi",
così come il non elevato tecnicismo delle mansioni formali, avrebbero impedito
di riconoscere danni alla professionalità o all?integrità psico-fisica, sicché
la questione sull?onere probatorio qui in esame non è coerente con la ratio
decidendi - in cui, come è evidente dal passaggio sopra riportato, si dà per
ammessa in via di ipotesi la fondatezza dell?assunto, salvo poi disattendere la
pretesa per insussistenza del danno - ed è come tale, sul punto specifico,
inammissibile;
per il sub-periodo luglio 2001-giugno 2002, valgono le medesime considerazioni
sopra svolte in ordine alla mancata trascrizione, nel ricorso per cassazione,
delle specifiche allegazioni sul demansionamento svolte in primo grado, sol
osservandosi che anche la mera narrativa del ricorso per cassazione (punti 74 e
ss.) contiene piuttosto il racconto di asserite vessazioni (su cui infra),
accompagnate da solo generiche e temporalmente non definite doglianze di un
progressivo svuotamento di mansioni;
in definitiva il primo motivo può trovare accoglimento nei soli limiti di cui si
è detto (demansionamento dall?ottobre 1997 all?ottobre 1998) e nel resto viene
disatteso;
con il secondo motivo di ricorso la O. sostiene che la Corte d?Appello avrebbe
violato gli artt. 1218 e 2697 c.c., nell?affermare che il Tribunale avrebbe
errato nel ritenere in via equitativa provato il demansionamento e non, semmai,
la misura del danno da demansionamento;
si tratta di censura inconferente, in quanto ciò che riguarda la sentenza di
primo grado è irrilevante una volta che si sia avuta pronuncia sul merito da
parte della Corte d?Appello, sulla quale soltanto possono essere articolate le
censure di legittimità;
il motivo è pertanto inammissibile;
il terzo motivo denuncia, ai sensi dell?art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, degli artt. 2 e 32 Cost. e degli artt. 2697 e
1218 c.c., nonché nullità della sentenza impugnata per non avere la stessa
pronunciato iuxta alligata et probata;
la ricorrente, sul presupposto che fossero da ritenere provati, anche in
applicazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., periodi di demansionamento per
complessivi 50 mesi e mezzo, ritiene che non trovasse conseguentemente
fondamento l?assunto della Corte d?Appello secondo cui i periodi interessati
sarebbero stati momentanei a saltuari e come tali inidonei a comportare danno
professionale o all?integrità psicofisica;
a parte quanto già si è detto sull?applicazione degli artt. 2697 e 1218 c.c.
rispetto ai periodi fatti oggetto di esatta censura, sul medesimo punto, con il
primo motivo, il terzo motivo ora in esame è inammissibile perché ritiene non
corretta un?affermazione (sull?inidoneità dei periodi di demansionamento, per la
loro durata e intermittenza con periodi di assenza) che la Corte territoriale
sviluppa con riferimento ai periodi quali "poi riconosciuti dal giudice di prime
cure" che assommano a circa la metà dei mesi contemplati dal motivo stesso;
è dunque palese come la censura in parte qua risulti eccentrica rispetto alla
motivazione della sentenza di appello, la quale ha argomentato rispetto ad un
numero di mesi assai inferiore, sicché non può avere corso un motivo che si basa
su una diversa (ed ipotetica) situazione di fatto non accertata come tale dal
giudice del merito;
in altra parte il motivo è inammissibile perché travisa il significato del
passaggio di sentenza che esso intendeva censurare, attribuendo alla pronuncia
l?affermazione per cui le mansioni di minor tecnicismo sarebbero soggette a più
rapida obsolescenza, ove viceversa la frase, pur se formulata in modo non
chiarissimo, va evidentemente intesa, secondo logica, in senso opposto,
ovverosia che, proprio perché le mansioni interessate non erano di livello
particolarmente elevato, solo periodi più lunghi avrebbero potuto determinare un
pregiudizio alla professionalità;
infine, nell?ultima parte, il motivo afferma che la prova del denegato danno
professionale sarebbe "evincibile da tutti gli elementi, anche di comune
conoscenza" e che il danno alla salute andrebbe ricostruito sulla base della
c.t.u. di primo grado, con critiche inammissibili perché formulate in forma del
tutto generica, oltre che palesemente finalizzate alla revisione delle
valutazioni e del convincimento del giudice di primo grado, al fine di ottenere
una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del
giudizio di cassazione. (Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 21148);
con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell?art. 360 c.p.c., nn.
4 e 5, l?omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione
tra le parti, nonché violazione dell?art. 112 c.p.c., per omesso esame di uno
dei motivi di appello e per non essersi pronunciato iuxta alligata et probata,
lamentando che la Corte non abbia speso neppure una parola sulle circostanze
allegate, con particolare riferimento al periodo successivo al 1994, tutto
risolvendosi nella mera affermazione dell?insussistenza del mobbing;
con il quinto motivo è addotta, ai sensi dell?art. 360 c.p.c., n. 3, la
violazione dell?art. 112 c.p.c. per mancato esame di uno dei motivi di appello,
violazione degli artt. 2087, 2043, 2049 e 2059 c.c. e dell?art. 32 Cost., nonché
omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e ciò sul
presupposto, ancora, di un omesso esame delle plurime circostanze dedotte e
sottolineandosi come la configurazione del mobbing prescinda dall?individuazione
di un intento persecutorio, bastando l?obiettiva correlazione fra i
comportamenti posti in essere dal datore di lavoro e gli effetti prodotti.
i predetti motivi, data la loro connessione, possono essere esaminati
congiuntamente e sono da ritenere inammissibili;
attraverso essi si censura in sintesi l?omesso esame del motivo (o dei motivi)
di appello riguardante il mobbing e si afferma la sostanziale apoditticità della
sentenza di secondo grado, ma il motivo (o i motivi) di appello non sono
riportati, in violazione del principio di specificità del ricorso (art. 366
c.p.c., nn. 4 e 6) e come era altresì necessario per far constare ed esporre se
ed in che modo la questione attinente al mobbing, già disattesa in primo grado,
fosse stata effettivamente e concretamente devoluta al giudice del gravame;
quanto poi all?apoditticità della negazione del mobbing o alla mancata pronuncia
sul motivo (o sui motivi) di appello ad esso inerenti, la sentenza di secondo
grado in realtà contiene pronuncia e (pur sintetica e per relationem),
motivazione, ove essa afferma che la sentenza di primo grado era da ritenere
"corretta" nell?avere escluso il mobbing sul presupposto che "le condotte
denunciate... o non sono state dimostrate o risultano carenti dei necessari
requisiti per integrare la fattispecie invocata";
in proposito è stato affermato che "in tema di ricorso per cassazione, ove la
sentenza di appello sia motivata "per relationem" alla pronuncia di primo grado,
al fine ritenere assolto l?onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la
censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente
condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l?atto di
gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa
motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri
motivazionali" (Cass. 20 marzo 2017, n. 7074), ma, nel caso di specie, oltre a
mancare la trascrizione del motivo (o dei motivi) di appello, manca altresì la
trascrizione della sentenza del Tribunale;
in definitiva i motivi vanno tutti rigettati, tranne, nella parte in cui si è
detto, il primo motivo, con accoglimento che comporterà il riesame in sede di
rinvio della corrispondente questione sul demansionamento nel periodo ottobre
1997-ottobre 1998 e quanto ad essa riconnesso o consequenziale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione e
rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d?Appello di Bologna, in diversa composizione.