Decreto Ministero della Salute - G.U. 24 maggio 2019, n. 120
Ministero della Salute, d.d. 15 gennaio 2019 - Revisione delle patenti di
abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo
1° gennaio - 31 dicembre 2014
Ministero della Salute
Decreto 15 gennaio 2019
Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate
o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014.
G.U. 24 maggio 2019, n. 120
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del
regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni,
in particolare l'art. 35;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio
sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, comma
1, lettera c), che demanda alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio
ed impiego dei gas tossici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in
particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i
provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo
quelli delegati ai dirigenti»;
Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 93, del 21 aprile 2018, ultimo in materia, concernente la revisione
generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di
gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013;
Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147,
l'«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al
conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorità
competente sanitaria;
Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di
accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata
dalla patente di abilitazione di cui al capo VII, del summenzionato regio
decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle
operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il
superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal
medesimo regio decreto;
Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego
di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del
richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere
revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art.
36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;
Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione
alle operazioni relative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel
periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014;
Decreta:
Art. 1
1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del
regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di
abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o
revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2019
Il direttore generale: D'Amario
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2019 Ufficio controllo atti MIUR,
MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 197
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