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Ministero dell'ambiente - Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015 Quesito 18

Ministero dell'ambiente - Coordinamento per l?uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015 Quesito 18


 

Coordinamento per l?uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015

Quesito 18

 

Rif.

Q18/2018

 

Quesito:
Un serbatoio, installato presso una stazione di spinta per oleodotti di collegamento tra depositi di oli minerali e pontili, separato fisicamente dallo stabilimento per cui esercisce, può essere considerato soggetto al D.Lgs. 105/2015?


Presentazione/argomentazione della problematica:

Un serbatoio, installato in una area delimitata (separato fisicamente dallo stabilimento per cui esercisce), consistente in una stazione di spinta per oleodotti di collegamento tra deposito di oli minerali (soggetto al D.Lgs. 105/2015) e pontili, è utilizzato quale strumento funzionale per la movimentazione di prodotti petroliferi (es. greggio, OCD, slop, ecc.), ovvero per l?attività di stazione di pompaggio.
Il serbatoio, nello specifico, può prevedere, generalmente, i seguenti utilizzi:
- spiazzamento prodotto in caso di perdita dell?oleodotto servito (emergenza) ? spiazzamento prodotto per manutenzione linea (straordinario);
- raccolta sfiori delle tubazioni e delle vasche di raccolta dei reflui (ordinario);
- accumulo prodotti utilizzati per successivo spiazzamento oleodotto dopo le operazioni commerciali (ordinario).
Per quanto concerne i momenti salienti dell?attività dell?oleodotto, sono possibili, fondamentalmente:
- condizione di riposo: serbatoio vuoto; oleodotto in conservazione es. (greggio/slop);
- preparazione all'esercizio: serbatoio pieno (greggio/slop pompato dal deposito di oli minerali al serbatoio); oleodotto disponibile esercizio (ovvero riempito con greggio/OCD successivamente da movimentare);
- esercizio: serbatoio pieno (greggio/slop); oleodotto in esercizio (movimentazione di prodotti);
- messa in conservazione: serbatoio vuoto; oleodotto in conservazione (greggio/slop).
Per quanto riguarda il dettato normativo, all?art. 2 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 105/2015 è indicato che ??il decreto non si applica al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto??.
Sempre in riferimento al D.Lgs. 105/2015, all?art. 3 comma 1, si definisce, tra gli altri:
- lettera a): ?stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;??
- lettera h) ?impianto: un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l?impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto?.
In base a ciò (art. 2 comma 2 lettera d)), essendo escluse le stazioni di pompaggio esterne ai confini di stabilimento, in caso di esclusivo ausilio, di queste, all?attività di rilancio in linea del prodotto, sarebbe possibile, conseguentemente, escludere il serbatoio in questione, in quanto parte integrante delle stazioni stesse e quindi funzionale solo ed esclusivamente al sistema di trasporto in questione, ritenendolo, così, un asset utilizzato al solo fine dell?esercizio degli oleodotti sia in condizioni normali sia in caso di emergenza.
Tutto ciò a meno di una eventuale utilizzazione di tale serbatoio con finalità che non possono essere direttamente ed esclusivamente collegate al trasporto delle sostanze pericolose, ma piuttosto a necessità operative diverse da quella propria di trasporto, come deducibili, ad es., dal profilo di utilizzo del serbatoio stesso (andamento delle movimentazioni di prodotto). In tal caso, infatti, trovando applicazione l?art. 3 comma 1 lettere a) e h), esso non può venire escluso dagli obblighi connessi al D.Lgs. 105/2015, configurandosi come un vero e proprio impianto, collegato a livello operativo e gestionale allo stabilimento per cui esercisce o, eventualmente, come stabilimento a sé stante, ovviamente in caso di presenza di quantitativi compatibili con le soglie di riferimento del D.Lgs. 105/2015

 
Risposta:
Un serbatoio, installato in una area delimitata, consistente in una stazione di spinta per oleodotti di collegamento tra deposito di oli minerali e pontili, è utilizzato quale strumento funzionale per la movimentazione di prodotti petroliferi, ovvero per l?attività di stazione di pompaggio.
In base al dettato normativo, con particolare riferimento alle condizioni indicate all?art. 2 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 105/2015, essendo escluse le stazioni di pompaggio esterne ai confini di stabilimento, in caso di esclusivo ausilio, di queste, all?attività di rilancio in linea del prodotto, sarebbe possibile escludere il serbatoio, in quanto parte integrante delle stazioni stesse e quindi funzionale solo ed esclusivamente al sistema di trasporto in questione.
Tutto ciò a meno di una eventuale utilizzazione di tale serbatoio con finalità che non possono essere direttamente ed esclusivamente collegate al trasporto delle sostanze pericolose, ma piuttosto a necessità operative diverse da quella propria di trasporto. In tal caso, infatti, trovando applicazione l?art. 3 comma 1 lettere a) e h), esso non può venire escluso dagli obblighi connessi al D. Lgs. 105/2015, configurandosi come un vero e proprio impianto, collegato a livello operativo e gestionale allo stabilimento per cui esercisce o, eventualmente, come stabilimento a sé stante, ovviamente in caso di presenza di quantitativi compatibili con le soglie di riferimento del D. Lgs. 105/2015.

 

Risposta approvata nella riunione del 13 marzo 2019



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