Civile Ord. Sez. L Num. 10331 Anno 2019 Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: MANCINO ROSSANA
Civile Ord. Sez. L Num. 10331 Anno 2019 Presidente: D'ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 12/04/2019
Rilevato che
1. con sentenza in data 27 marzo 2013 la Corte di Appello di Catanzaro ha
riformato la sentenza di primo grado e ha rigettato la domanda di I.N. per
l'accertamento dell'occasione di lavoro per gli infortuni occorsi in occasione
di punture da siringhe infette (nel dicembre 1987 e nel gennaio 1989) e per il
riconoscimento della rendita o indennizzo in somma capitale per la menomazione
all'integrità psico-fisica subita nello svolgimento dell'attività lavorativa di
infermiera professionale;
2. la Corte di merito, per quanto in questa sede rileva, aderendo alle
conclusioni rassegnate dall'ausiliare officiato in giudizio, riteneva non
fornita dalla lavoratrice la prova del necessario nesso causale fra l'evento
infortunistico dedotto in giudizio e la lesione dell'integrità fisica, non
essendovi prova che l'ago che aveva cagionato le due punture fosse infetto e non
essendovi reattivi specifici per la ricerca dell'HCV all'epoca degli infortuni;
concludeva nel senso di non poter formulare un giudizio positivo, neppure in
termini probabilistici, sull'esistenza del nesso causale tra il dedotto
infortunio e la tecnopatia HCV;
3. avverso tale sentenza I.A., quale erede di I.N., ha proposto ricorso affidato
a due motivi, al quale ha opposto difese l'INAIL con controricorso;
Considerato che
4. con i motivi di ricorso, denunciando violazione degli artt. 3, d.P.R. n.1124
del 1965 e degli artt.40,41 cod.pen. e 2697 cod.civ., la parte ricorrente assume
che il consulente tecnico non abbia compreso l'oggetto della domanda, malattia
professionale e non risarcimento del danno, e che ciò abbia indotto la Corte di
merito alla violazione dei principi che governano il nesso eziologico in tema di
infortuni sul lavoro e malattie professionali; si duole che il consulente non
abbia tenuto conto del criterio epidemiologico secondo il quale gli infermieri
che prestano servizio in reparti delle strutture ospedaliere presentano un
rischio particolare dovuto alla maggiore incidenza di soggetti HCV positivi tra
gli utenti e che erroneamente la Corte di merito abbia escluso il nesso di
causalità e la causa violenta tra eventuali lesioni (da punture di siringa o
altro) e l'infezione contratta; assume, ancora, che l'accertamento della
lavorazione della malattia nelle apposite tabelle comporta la presunzione di
eziologia professionale della patologia sofferta (primo motivo); deduce,
inoltre, violazione degli artt. 115 cod.proc.civ., 2727 e 2729 cod.civ. e omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,
per avere omesso di accertare se per il tipo di reparto, le modalità di
prestazione e le mansioni svolte, le infermità presenti nei ricoverati, secondo
l'id plerumque accidit, avesse contratto la malattia nello svolgimento della sua
professione, stante l'irrilevanza dell'accertamento, in concreto, di una
specifica causa violenta (secondo motivo);
5. il ricorso è da rigettare;
6. la parte ricorrente si duole che la consulenza tecnica, recepita dalla Corte
territoriale, non abbia compreso l'oggetto della domanda ma non svolge alcun
motivo deducendo la nullità della sentenza impugnata che ad essa ha
acriticamente aderito;
7. peraltro, pur chiarendo, incidentalmente, di aver svolto domanda per malattia
professionale e non per risarcimento del danno, di fatto illustra le censure,
sul piano del nesso eziologico, richiamando tanto la causa violenta da lesioni
da punture accidentali in riferimento all'infezione contratta quanto la
presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta;
8. in ogni caso la mancata allegazione della consulenza tecnica o l'indicazione
della sede processuale, nelle pregresse fasi di merito, in cui rinvenire
l'elaborato peritale al quale la Corte di merito ha inteso aderire acriticamente
recependone le conclusioni, non consente il vaglio delle censure imperniate su
una consulenza tecnica che si assume fondata, con precipuo riferimento ad
elementi di fatto inerenti agli oneri probatori e al nesso causale, su domanda
diversa da quella azionata in giudizio e sulla carente considerazione del
criterio epidemiologico;
9. in ogni caso va ribadito che la malattia professionale in questione (epatite
cronica anti HCV positiva) è ad eziologia plurifattoriale sicché la prova della
causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro grava sul
lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso
che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere
invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (Cass. 3
giugno 2014, n.12364; 8 maggio 2013, n. 10818; Cass. 10 novembre 2011, n. 23415;
Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021);
10. correttamente la Corte territoriale ha applicato il regime probatorio,
effettivamente a carico della lavoratrice, con la conseguenza
dell'incensurabilità, in sede di legittimità, della sentenza gravata che ha
concluso, in conseguenza del mancato assolvimento del predetto onere, per
l'impossibilità di formulare un giudizio positivo, neppure in termini meramente
probabilistici, sull'esistenza del nesso causale con l'evento infortunistico;
11. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
12. ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i
presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
ex art. 13,comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per
compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri
accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente,
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso ex art. 13,comma 1 -bis Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del 22 gennaio 2019.
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