Penale Sent. Sez. 4 Num. 15334 Anno 2019 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15334 Anno 2019 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore:
CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 13/03/2019
Fatto
1. Con sentenza 11/03/2016, la Corte d'appello di Brescia ha ridotto, previo
riconoscimento delle generiche in termini di equivalenza rispetto alle
aggravanti, la pena inflitta all'Imputato P.S., procuratore speciale della
SOGEMI s.r.l., appaltatrice di lavori di realizzazione di un laminatoio presso
la LUCCHINI RS S.p.A., per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., posto in
essere in data 18/05/2009 ai danni di S.PO., dipendente della citata SOGEMI,
sostituendola con la pena pecuniaria di euro 15.000,00 di multa, con il
beneficio della non menzione e conferma nel resto.
2. Si è contestato all'imputato di non aver individuato il mezzo più adatto per
l'accesso al posto di lavoro temporaneo in quota da parte del lavoratore,
impegnato a montare tubazioni e staffe a un'altezza di metri 2,40 dal suolo su
una scala a pioli, dalla quale cadeva procurandosi le lesioni descritte in
imputazione.
3. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto erronea applicazione dell'art. 590 cod. pen. e
dell'art. 111 del d.lgs. 81/2008, oltre a vizio motivazionale con riferimento
alla ritenuta responsabilità, avendo la corte territoriale omesso di considerare
una circostanza rilevata con i motivi d'appello, riguardante il mancato utilizzo
da parte del lavoratore della cintura di sicurezza in dotazione, decisiva ai
fini dello scrutinio demandatole, siccome idonea a scongiurare con con ogni
probabilità la caduta del lavoratore e, quindi, l'infortunio. Sotto altro
profilo, il deducente ha rilevato che il documento sulla sicurezza - prodotto
già in primo grado - prevedeva espressamente l'obbligo di indossare imbracature
e dispositivi in situazioni in cui sussista pericolo di caduta dall'alto anche
in caso di lavori occasionali e di breve durata, copia del quale era stata
consegnata al S.PO. che l'aveva sottoscritta.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio di omessa motivazione in ordine al
giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., la giustificazione della
equivalenza essendosi tradotta in mera formula di stile che non ha dato conto
della valutazione degli elementi evidenziati a difesa (attenzione della società
alla sicurezza sul lavoro, carattere episodico dell'infortunio).
Diritto
1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato
dovuta a prescrizione, maturata nelle more del ricorso, tenuto conto della data
del commesso delitto (18/05/2009) e del titolo di reato (art. 590 co. 1, cod.
pen.), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.,
elementi rispetto ai quali deve ritenersi il termine spirato il 09 dicembre 2016
(calcolata, rispetto al termine di anni sette e mesi sei, la sospensione per il
rinvio di 21 giorni, disposto all'udienza del 14/11/14 per adesione del
difensore all'astensione proclamata dagli organi forensi).
2. Quanto ai motivi posti a base del ricorso, si rileva che - nonostante la non
manifesta infondatezza di quelli che riguardano il percorso argomentativo
seguito dal giudice dell'impugnazione (che ha consentito, quindi, la valida
instaurazione del rapporto d'impugnazione), soprattutto per quanto riguarda la
concretizzazione del rischio, avuto riguardo alla presenza di altri presidi di
sicurezza dei quali il lavoratore era dotato - in presenza di una declaratoria
di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla corte
di cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della
decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio
l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della
prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in
conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione (sez. 1 n. 35627
del 18/04/2012 Ud. (dep. 18/09/2012), Rv. 253458) che deve risultare dal testo
del provvedimento impugnato (conf. sez. 6 n. 48461 del 28/1172013 Ud. (dep.
04/12/2013), Rv. 258169).
3. Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, alla luce degli stessi motivi
di ricorso e della motivazione comunque rinvenibile nel provvedimento impugnato,
con la quale è stata ricostruita la posizione di garanzia riconosciuta in capo
all'imputato e ritenuta la violazione delle regole di cautela contestate.
Cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione. Cosi deciso in Roma il 13 marzo 2019
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