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Civile Ord. Sez. L Num. 6940 Anno 2019 Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: TRICOMI IRENE

Civile Ord. Sez. L Num. 6940 Anno 2019 Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 11/03/2019
Rilevato
1. Che la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 1026/13, ha rigettato l'Impugnazione proposta da M.V. nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Trapani e dell'INAIL, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani tra le parti.
2. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso con cui la M.V., medico ex dipendente dell'AUSL n. 9 di Trapani, aveva chiesto la declaratoria di nullità dell'atto deliberativo n. 4352 dell'11 dicembre 2003 e successivi, con il quale le era stato revocato l'incarico di dirigente distrettuale di medicina legale, fiscale e necroscopica, e conferito quello professionale di assistenza riabilitativa e protesica; della delibera n. 1821 del 27 maggio 2004, con cui le era stato affidato l'incarico di responsabile dell'UO Acque nell'ambito del servizio di laboratorio medico di sanità pubblica del dipartimento di prevenzione, e conseguentemente, condannarsi, indifferentemente, l'AUSL n. 9 e l'INAIL al risarcimento del "danno professionale (patrimoniale) e da perdita di chance, in via equitativa nella somma di euro 784.400,00", ed inoltre affermarsi la responsabilità datoriale per gli "atti vessatori (mobbing) subiti" e condannarsi "l'Azienda convenuta e l'INAIL" al risarcimento del danno biologico in misura di euro 83.315,34, e del danno esistenziale da determinarsi equitativamente.
3. La Corte d'Appello, come già il Tribunale, individuava il petitum: risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - biologico, morale, esistenziale, e la causa petendi: inadempimento da dequalificazione e da mobbing.
In ragione della suddetta individuazione dell'oggetto del giudizio, riteneva la inconsistenza della lamentata omessa declaratoria (nel dispositivo della sentenza) della riconosciuta (in motivazione) illegittimità delle delibere censurate.
Invero, afferma la Corte d'Appello, l'accertamento dell'illegittimità degli atti deliberativi in questione costituisce il presupposto della domanda risarcitoria formulata dalla M.V. nella sua duplice articolazione.
In sostanza, statuisce il giudice di secondo grado, ciò che rilevava nella specie, avuto riguardo al petitum, non era la illegittimità in sé delle delibere, ma gli eventuali effetti pregiudizievoli patrimoniali e professionali, che da tale inadempimento fossero eventualmente derivati alla ricorrente e la rilevanza dello stesso ai fini della configurabilità della più complessa fattispecie vessatoria, sicché una volta esclusa la prova dei primi, ed affermata l'insufficienza ai fini della configurabilità della seconda, nessuna statuizione doveva essere resa a riguardo.
Il giudice di appello riteneva quindi non sussistere danno, né la condotta vessatoria.
4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la lavoratrice prospettando tre motivi di ricorso.
5. Si sono costituiti con autonomi controricorsi sia l'Azienda sanitaria provinciale di Trapani che l'INAIL, resistendo al ricorso.
6. La lavoratrice ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica, con la quale ha esposto che nelle more del giudizio si era formato giudicato esterno (sentenza n. 435 del 2014 del Tribunale di Trapani) circa l'esistenza del danno e del nesso causale tra le patologie sofferte dalla ricorrente ed i comportamenti illegittimi della ASP.

Considerato
1. Che, preliminarmente, va esaminata l'eccezione formulata con la memoria, relativa alla sussistenza di giudicato esterno.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 11314 del 2018, n. 20629 del 2016), qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.
Nella specie, la sentenza n. 435 del 2014 aveva ad oggetto la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio della "sindrome depressiva reattiva" della lavoratrice.
In proposito, il Tribunale affermava sussistere il nesso di causalità tra la lesione patita dal dipendente e l'attività lavorativa svolta, precisando che l'istituto (infermità da causa di servizio) non concerne in alcun modo la "responsabilità" del datore di lavoro, nel senso che il nesso di causalità non riguarda necessariamente una condotta illecita datoriale. Piuttosto, anche il mero svolgimento dell'attività lavorativa, laddove incida negativamente sullo stato di salute del ricorrente, determina la possibilità di esperire il rimedio in oggetto.
2. Ciò trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass., n. 25151 del 2017) la dipendenza della malattia del lavoratore da una "causa di servizio" non implica, né può far presumere, che l'evento dannoso sia derivato dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, essendo possibile che la patologia accertata debba essere collegata alla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa ed al logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo. In detto ultimo caso si resta al di fuori dell'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici.
3. Peraltro, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (Cass., n. 17698 del 2014).
Di talché, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti, bensì nell'intento persecutorio che li unifica (Cass., n. 26684 del 2017).
Dunque, l'intervenuto accertamento passato in giudicato della infermità da causa di servizio, sul presupposto, come si legge nella sentenza Tribunale di Trapani n. 435 del 2014, che "è certo che i fatti narrati dalla ricorrente si siano svolti come la stessa li ha narrati in ricorso", che sussisteva la sindrome depressiva e il nesso causale, non offre argomenti di per sé per l'assolvimento dell'onere probatorio della diversa domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio, la cui fondatezza è stata esclusa dalla Corte d'Appello in mancanza della prova degli effetti pregiudizievoli e della condotta vessatoria.
4. Può passarsi all'esame dei motivi di ricorso.
5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ. e dell'art. 2087 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Assume la ricorrente che la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto l'illegittimità delle delibere adottate dall'ASP di Trapani, ha ritenuto tale illegittimità non sufficiente a provare la sussistenza di danno non patrimoniale, in mancanza di connotazioni vessatorie mortificanti delle stesse, mentre ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. non spetta al creditore provare le finalità vessatorie dell'inadempimento.
Nella specie, vi erano una serie di gravi e oggettivi inadempimenti datoriali, e non sussistevano labili stati emotivi ed interiori, come affermato dalla Corte d'Appello, ma una vera patologia psichica.
I comportamenti dell'amministrazione erano di per sé idonei a fondare la prova della responsabilità ex art. 2087 cod. civ., secondo il riparto dell'onere della prova come sancito dalla giurisprudenza.
La ricorrente non doveva provare il concerto e la premeditazione di coloro che avevano posto in essere i comportamenti in questione, ma l'ASP doveva provare di avere adempiuto agli obblighi di prevenzione e sicurezza, anche in ragione della malattia della ricorrente.
6. Con il secondo motivo di appello è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nonché dell'art. 2697 cod. civ., e dell'art. 432 cod. proc. civ. Conseguente omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.). La Corte d'Appello avrebbe trascurato la sistematica e continuativa violazione di norme contrattuali e di legge in materia di trasferimenti e di conferimento e revoca incarichi.
Una volta escluso il concerto tra i soggetti che avevano posto in essere i vari comportamenti, il giudice di appello si limitava ad affermare che i provvedimenti non apparivano vessatori e mortificanti, omettendo di analizzarne le caratteristiche oggettive, pur sottoposte all'esame del giudice dell'impugnazione.
Inoltre, per la violazione del dovere di correttezza e buona fede non è necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte.
La Corte d'Appello avrebbe dovuto prendere in considerazione le condotte di cui era stata oggetto la ricorrente - richiamate nel motivo di ricorso - e l'effetto delle stesse di dequalificazione professionale e inabilità al lavoro.
L'omissione di tale accertamento aveva fatto escludere di considerare se anche alcuna delle condotte potesse essere considerata obiettivamente vessatoria, la lesione della professionalità e il nesso causale tra inadempimento e danno biologico.
Espone, altresì, la ricorrente che, qualora in accoglimento del ricorso fosse dato ingresso al nesso causale, il giudice del rinvio dovrebbe esaminare la questione della legittimazione passiva dell'ASP di Trapani e dell'INAIL, sussistendo argomenti a favore della prima, quale datore di lavoro, come sostenuto in appello.
Inoltre, il giudice del rinvio dovrebbe esaminare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ulteriore al danno biologico.
La condotta del datore di lavoro ledeva, altresì, lo sviluppo della personalità umana, il diritto al lavoro, la partecipazione alla formazione sociale (lavoro) ove la ricorrente svolgeva la sua personalità.
7. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.
Gli stessi non sono fondati.
7.1. La Corte d'Appello dopo avere precisato l'oggetto del giudizio come sopra riportato, afferma che nel giudizio di primo grado la lavoratrice aveva chiesto il risarcimento del danno per perdita di chance sostenendo che la mancata assegnazione di incarichi coerenti con la propria "disciplina" e "area funzionale di appartenenza" ne avessero determinato lo "svilimento professionale" e "la perdita squisitamente retributiva".
Senonchè, afferma la Corte d'Appello, tali deduzioni erano generiche quanto all'affermato depauperamento del bagaglio professionale, difettando la benché minima allegazione di elementi, non meramente emotivi ma oggettivamente accertabili, tale per cui si potesse argomentare che la lesività dei provvedimenti aziendali non fosse stata solo potenziale ma effettiva, e tale lacuna non era stata e non poteva, per le preclusioni di merito verificatesi, essere colmata in sede di gravame, essendosi la appellante limitata a richiamare le presunzioni senza fornire gli elementi di fatto su cui fondare il ragionamento deduttivo.
Quanto al danno patrimoniale, la appellante si era limitata al rinvio al prospetto allegato al ricorso, contenente una serie di voci rispetto alle quali non era specificato quale sarebbe stata la chance di conseguirle, addirittura ammettendo per alcune di esse di non avere richiesto le necessarie autorizzazioni.
Le ulteriori richieste, non avanzate nel ricorso introduttivo, erano inammissibili per tardività.
Inoltre, la Corte d'Appello ha affermato che ai fini della configurazione della fattispecie, rileva la sequenza sistematica di comportamenti datoriali ostili, che per la loro durata, reiterazione, direzionalità e pretestuosità manifestino oggettivamente il perseguimento di finalità illecite, quali l'isolamento e/o la vessazione del lavoratore.
La Corte d'Appello affermava che non era stata data la prova dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza per la configurazione del mobbing.
Rilevava che la lavoratrice aveva indicato come persecutorie condotte di plurima provenienza. In sostanza, si sarebbe realizzato un vero e proprio concorso di persone indirizzato all'unico fine di perseguitare la lavoratrice stessa che, però, non si era fatta carico di provare il dedotto concerto, laddove, invece, proprio la indicata generalità di comportamenti asseritamente ostili, avrebbe imposto una rigorosa dimostrazione.
Diversamente da quanto mostrava di ritenere la lavoratrice, infatti, tale prova non poteva trarsi dalla sola illegittimità delle delibere di conferimento e revoca degli incarichi e dall'esistenza di dissidi o contrasti di volta in volta manifestatesi nell'ambiente lavorativo, laddove si fosse considerato, per un verso che gli affermati attacchi personali e professionali, i sabotaggi e gli insulti, non erano stati neanche contestualizzati e meno che meno provati e, dall'altro, che dagli unici episodi specificamente allegati con riferimento al comportamento di altro lavoratore, all'esito dell'istruttoria svolta, non poteva derivare la conseguenza auspicata dall'appellante, ove si fosse considerato che la turnazione in cui la lavoratrice era inserita, presso la medicina legale di Alcamo, non era più gravosa di quella riservata ai suoi colleghi, che tutti i medici erano assegnate a turni festivi, e che non pareva così grave, ai fini che interessavano, l'assegnazione del turno il giorno della festa patronale di Alcamo.
La Corte d'Appello ricorda che persecutoria è la condotta che si presenta oggettivamente tale, e non quella che il suo destinatario percepisca in detti termini.
E da tale soggettiva lettura, proseguiva il giudice di secondo grado, non andavano esenti i provvedimenti di revoca e conferimento degli incarichi giudicati illegittimi dal Tribunale per difetto di motivazione, sicuramente espressione di inadempimento, ma non sufficienti per fondare la responsabilità datoriale per le causali in esame, atteso che la giurisprudenza, anche al di fuori della fattispecie del mobbing, richiede che il singolo atto abbia connotazioni vessatorie mortificanti delle quali nella specie non vi era prova.
7.2. Dunque, la ratio decidendè della sentenza di appello, si fonda sulla mancata prova, anche solo per presunzioni, del danno che sarebbe conseguito al comportamento inadempiente dell'amministrazione, anche in ragione delle preclusioni processuali verificatesi.
Tale statuizione si sottrae a censura in quanto fa corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, che escludono il carattere oggettivo della responsabilità ex art. 2087 cod. civ., e stabiliscono le condizioni necessarie per ravvisare il mobbing.
Non è poi censurata in modo circostanziato la affermata decadenza per il verificarsi delle preclusioni processuali.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 26495 del 2018, n. 24742 del 2018), l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Inoltre (Cass., n. 25743 del 2018) il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione, prova che la Corte d'Appello ha escluso fosse stata data.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione (Cass., n. 29047 del 2017) il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
Il mobbing lavorativo, come si è già ricordato, come affermato dalla giurisprudenza, sussiste ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo, e di tale principio la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione con articolata motivazione, che pone in evidenza la mancanza di prova della sussistenza di tutti gli elementi che concorrono a dare luogo al mobbing, nonché la mancata prova di connotazioni vessatorie e mortificanti dei singoli atti.
Prive di rilievo, in ragione del rigetto dei suddetti motivi di ricorso, sono le deduzioni relative al giudizio di rinvio.
8. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.).
Espone la ricorrente, riportando le conclusioni formulate in fase di merito, che il petitum consisteva anche nella domanda di dichiarazione dell'accertamento dell'illegittimità delle delibere di conferimento e revoca incarichi adottate nei confronti della ricorrente, domanda in merito alla quale la Corte d'Appello non provvedeva.
La statuizione adottata sul punto dalla Corte d'Appello non costituiva interpretazione della domanda, ma dava luogo ad un'omissione di pronuncia sul petitum integrante error in procedendo.
8.1. Il motivo non è fondato.
Non è ravvisabile nella specie error in procedendo in quanto la statuizione impugnata, sopra riportata al punto 3 del "Rilevato", attiene all'interpretazione della domanda, ed è stata adottata dal giudice del merito in conformità con i principi enunciati da questa Corte, secondo cui in tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Cass., n. 19435 del 2018).
Si richiama, altresì, Cass., n. 20718 del 2018, che ha affermato che l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel "thema decidendoci", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si 
configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte.
9. Il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
11. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 28 novembre 2018.
 


 



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