Regione Emilia-Romagna, L.r. 4 marzo 2019, n.1
Regione Emilia-Romagna, L.r. 4 marzo 2019, n.1 - Disposizioni in materia di
tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la
promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)
Regione Emilia-Romagna
Legge regionale 4 marzo 2019, n.1
Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto
2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza
e regolarità del lavoro)
B.U.R. 4 marzo 2019, n. 63
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005 (Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito
dal seguente:
?Articolo 24
Tirocini
1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla
legislazione nazionale, disciplina i tirocini, nell'ambito dell'articolo 9,
comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali misure formative di
politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto
ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio
di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento e il
reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in periodi di orientamento al
lavoro e di formazione in situazioni che non si configurano come rapporti di
lavoro. Resta ferma la speciale disciplina contenuta nell'articolo 26 novies.
2. La presente regolamentazione non si applica:
a) ai tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi
da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale,
fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS), in quanto esperienze previste
all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
b) ai tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche nonché ai
periodi di pratica professionale;
c) ai tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
d) ai tirocini rivolti a cittadini esterni ai Paesi dell'Unione europea,
promossi all'interno delle quote di ingresso.
3. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di
lavoro ospitante ed al tirocinante, che assicura la qualità e il corretto
andamento del progetto formativo individuale di seguito richiamato. I tirocini
sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di
lavoro, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che ospita il
tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale
sottoscritto anche dal tirocinante. La Giunta regionale individua e predispone i
modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.
4. Il progetto formativo di cui al comma 3 ha a riferimento una qualifica del
sistema regionale delle qualifiche, le cui competenze, conoscenze e capacità non
siano già state interamente formalizzate o certificate al tirocinante.
5. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore responsabile didattico ed
organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del
tirocinio, nonché un tutore responsabile del tirocinio scelto dal soggetto
ospitante. Ogni tutore del soggetto promotore può accompagnare fino ad un
massimo di quaranta tirocinanti, salvo che i tirocini siano attivati con
medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. Ogni tutore
responsabile del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre
tirocinanti contemporaneamente.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), può disporre
eventuali circostanziate deroghe in materia di numero di tirocinanti che i
tutori del soggetto promotore del tirocinio e i tutori responsabili del
tirocinio del soggetto ospitante possono accompagnare contemporaneamente, per i
tirocini in favore dei seguenti soggetti:
a) le persone di cui all'articolo 26 novies;
b) le persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68
del 1999;
c) le persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381 del 1991;
d) i richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o
umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21
(Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della
protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.);
e) le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni
criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari
nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del decreto legislativo n.
286 del 1998;
f) le vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
(Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla
repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che
sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI).
7. Il soggetto promotore invia alla Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna,
nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 9, attraverso il sistema
informativo di cui all'articolo 38, la convenzione ed il progetto formativo, che
l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna mette a disposizione
dell'Ispettorato territoriale del lavoro e, esclusivamente in forma anonima ed
aggregata, anche delle organizzazioni rappresentate nelle commissioni di cui
all'articolo 7, comma 3.
8. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul
lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso
idonea compagnia assicuratrice. La convenzione deve prevedere che l'obbligo
assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o in alternativa dal soggetto
promotore. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente
svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, purché rientranti nel progetto
formativo.
9. I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria
prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
10. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di
finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante
multilocalizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi
territoriali, il tirocinio può essere regolato, a discrezione del soggetto
ospitante, dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la
sua sede legale, invece che dalle disposizioni del presente capo, previa
comunicazione all'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, secondo
modalità stabilite dalla Giunta regionale. Di tale determinazione è
obbligatoriamente data comunicazione nella convenzione.?.
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
?Art. 25
Destinatari e durata dei tirocini
1. I tirocini sono rivolti alle persone che abbiano assolto al diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
della L. 28 marzo 2003, n. 53).
2. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o
qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche,
ovvero riservate alla professione.
3. La durata massima dei tirocini, comprensiva di proroghe, non può essere
superiore a ventiquattro mesi, laddove i tirocinanti siano persone con
disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999; a dodici
mesi laddove i tirocinanti siano persone svantaggiate ai sensi della legge n.
381 del 1991, richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o
umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 2015, vittime di
violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e
titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in
percorsi di protezione sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del
1998, vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo n. 24 del 2014; a sei
mesi, in tutti gli altri casi.
4. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi. Nel caso
in cui il datore che ospita il tirocinante svolga un'attività stagionale, come
definita dalle rispettive normative e dai contratti collettivi di lavoro
sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative, la durata minima è ridotta ad un mese.
5. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità,
infortunio e malattia, laddove questa si protragga per una durata pari o
superiore a trenta giorni di calendario.
6. Il tirocinio può essere sospeso dal datore ospitante per i periodi di
chiusura aziendale di almeno quindici giorni di calendario.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 il periodo di sospensione non concorre al
computo della durata complessiva del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi
indicati al comma 3.
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, può
individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior
favore a beneficio delle persone di cui all'articolo 24, comma 6. In tali casi,
al solo fine di garantire l'inclusione attiva, possono essere altresì previste
eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.?.
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
?Art. 26
Soggetti promotori
1. Possono promuovere tirocini:
a) l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna;
b) le università e gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali
abilitati al rilascio di titoli accademici; gli istituti di alta formazione
artistica e musicale;
c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di
studio con valore legale;
d) le fondazioni ITS;
e) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
f) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 35;
g) i soggetti accreditati per la formazione professionale di cui all'articolo 33
della legge regionale n. 12 del 2003;
h) i soggetti autorizzati all'intermediazione dall'ANPAL, ai sensi dell'articolo
9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi
dell'articolo 12 del medesimo decreto, nonché autorizzati all'intermediazione ai
sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
i) l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO);
l) i comuni in forma singola o associata, le aziende di servizi alla persona, le
aziende speciali consortili, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e
cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali,
relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e
d'inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine
del loro pieno reinserimento sociale;
m) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito
percorsi terapeutici, riabilitativi e d'inserimento sociale.
2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 non può promuovere più di un
tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale che
si riferisca a qualifica o unità di competenza già interamente acquisita dal
tirocinante.
3. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione a uno stesso tirocinio, da
soggetto promotore e ospitante.
4. In caso di mobilità interregionale sono abilitati a promuovere tirocini
presso soggetti ospitanti ubicati nel territorio regionale esclusivamente i
seguenti soggetti:
a) i servizi per l'impiego e le agenzie regionali per il lavoro;
b) le università, gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali
abilitati al rilascio di titoli accademici e gli istituti di alta formazione
artistica e musicale;
c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di
studio con valore legale;
d) le fondazioni ITS.
5. La Giunta regionale con proprio atto individua le modalità per la
costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini nel
territorio regionale.
6. La Regione verifica l'idoneità dei singoli soggetti promotori, alla luce
delle previsioni dell'articolo 26 ter.?.
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal
seguente:
?Art. 26 bis
Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio
1. Il soggetto ospitante deve:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e
successive modificazioni;
c) non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività
equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo
specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini; il
soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo ?espansivo?
può attivare tirocini;
d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in
questo caso l'attivazione di tirocini;
e) fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative che permettano in questi casi l'attivazione
di tirocini, non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e
per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e
nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività
equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei
tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi:
1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
2) licenziamento collettivo;
3) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
5) licenziamento per fine appalto;
6) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro,
al termine del periodo formativo.
2. Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto delle seguenti quote di
contingentamento:
a) un tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di
cinque dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data
d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la
scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
b) non più di due tirocinanti contemporaneamente, nelle unità operative con un
numero di dipendenti compreso tra sei e venti, assunti a tempo indeterminato
nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla
data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del
tirocinio;
c) un numero di tirocinanti non superiore al 10 per cento dei dipendenti
contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore, nelle unità
operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato,
purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del
tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
3. Dalla base di calcolo delle quote di contingentamento di cui al comma 2 sono
esclusi gli apprendisti. Ai fini della determinazione dei limiti in oggetto non
si computano i tirocini curriculari.
4. Sono escluse dai limiti di cui al comma 2 le persone di cui all'articolo 24,
comma 6.
5. I datori ospitanti possono attivare ulteriori tirocini, oltre la quota di
contingentamento di cui al comma 2, laddove abbiano sottoscritto con uno o più
tirocinanti ospitati un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno
sei mesi, secondo quanto di seguito precisato. Tale contratto può essere anche a
tempo parziale, se la riduzione di orario non eccede il 50 per cento, in
riferimento alla disciplina del lavoro a tempo pieno stabilita dal contratto
collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative ed applicato dal datore
ospitante. In particolare, i datori ospitanti possono attivare, in deroga ai
limiti di cui al comma 2, un tirocinio per ogni assunzione di tirocinante
ospitato nei ventiquattro mesi precedenti, fino a un massimo di quattro
tirocinanti.
6. I tirocini di cui al comma 5 non si computano ai fini della quota di
contingentamento, prevista dal comma 2.
7. Il tirocinio è svolto in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto
formativo.
8. È vietato adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie
dell'organizzazione del soggetto ospitante; sostituire il personale in malattia,
maternità, ferie e sciopero; operare in sostituzione di lavoratori, subordinati
e non, in presenza di picco delle attività.
9. Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato
l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore
subordinato o con qualunque altra forma contrattuale. Costituisce unica
eccezione l'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro
accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche
non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
10. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo
tirocinante, fatta salva la possibilità di proroghe, nel rispetto della durata
massima stabilita dall'articolo 25.?.
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal
seguente:
?Art. 26 ter
Procedura di autorizzazione e verifica regionale e qualificazione dei tirocini
1. L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna verifica l'idoneità e
la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed
ospitante, ai sensi dell'art. 24, commi 7 e 9. Dopo dieci giorni di calendario
dal recepimento da parte del sistema informativo della documentazione inviata,
l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna tramite il sistema
informativo effettua la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni. I
soggetti promotore e ospitante, con espressa richiesta attraverso il sistema
informativo, possono rinunciare alla facoltà di successiva modifica dei
contenuti della documentazione presentata. In questo caso la verifica su
idoneità e congruenza delle comunicazioni è effettuata sin dal momento del
recepimento della documentazione e l'esito della verifica sarà visibile nel
sistema informativo al soggetto promotore, nella giornata successiva. Dalla
verifica della coerenza delle informazioni contenute nella documentazione,
attestata dall'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna tramite il
sistema informativo, il tirocinio è attivabile. Qualora la documentazione
risulti incompleta o non idonea, l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna
tramite il sistema informativo segnala, immediatamente dopo la suddetta
verifica, la necessità di integrare la documentazione, consentendo la correzione
delle eventuali incongruenze entro il termine perentorio di trenta giorni di
calendario dalla segnalazione delle stesse; il soggetto promotore potrà sanare
anche di propria iniziativa le incongruenze, che gli verranno segnalate dai
sistemi informativi. Dalla avvenuta regolare integrazione della documentazione,
attestata dall'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna tramite il
sistema informativo, il tirocinio è attivabile; se le incongruenze non vengono
corrette entro il termine perentorio di trenta giorni di calendario, il
tirocinio non è attivabile. L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna
prende atto della corretta attivazione del tirocinio attraverso un proprio
provvedimento entro quarantacinque giorni dall'attestazione, da parte del
sistema informativo, dell'attivabilità del tirocinio.
2. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1, promuove e
sostiene la qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della
capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati,
nonché attraverso finanziamenti dedicati in ambiti di particolare interesse per
la Regione.
3. Nell'attuazione del tirocinio è garantito l'accesso a tutte le conoscenze e
le capacità necessarie all'acquisizione di almeno un'unità di competenza della
qualifica di cui all'articolo 24, comma 4, ai fini della sua certificabilità.
4. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale il tirocinante partecipa alle
attività per almeno quarantacinque giornate effettive. Nel caso in cui il datore
svolga un'attività stagionale, il tirocinante partecipa alle attività per almeno
venti giornate effettive. Il dato relativo alle giornate di presenza è
obbligatoriamente rilevato a cura del soggetto promotore.
5. Ai tirocinanti è garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione
ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e
dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
6. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce
le modalità d'attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del
tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale.?.
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal
seguente:
?Art. 26 quater
Indennità di partecipazione
1. È corrisposta al tirocinante da parte del soggetto ospitante un'indennità per
la partecipazione al tirocinio. La disposizione opera anche per i tirocini di
cui all'articolo 26 novies.
2. L'indennità è d'importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili, laddove il
tirocinante partecipa alle attività per almeno il 70 per cento della durata del
tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile.
3. Nei periodi di sospensione del tirocinio, di cui all'articolo 25, commi 5 e
6, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
4. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al
reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità.
L'indennità è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione di
sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al
comma 2 per i lavoratori sospesi. Nel caso di tirocini in favore di soggetti
percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, è
riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di
partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre
l'indennità minima.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, può
prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di
ammontare dell'indennità.?.
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal
seguente:
?Art. 26 quinquies
Monitoraggio e vigilanza
1. L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna realizza il
monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo
24, commi 7 e 9, dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso
formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti
lavorativi successivi al tirocinio.
2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il
Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo
le forme di abuso. A tal fine la Giunta regionale individua e programma attività
di controllo anche al fine di:
a) avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati;
b) avere periodica e completa informazione sui caratteri degli eventuali
elementi distorsivi individuati;
c) verificare l'effettiva attuazione di quanto previsto dall'articolo 26 ter,
comma 5.
3. La Regione e l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna
stabiliscono con un accordo con l'Ispettorato interregionale del lavoro modalità
e procedure per l'attuazione dei controlli di competenza.
4. L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna assicura il
monitoraggio e la valutazione dei tirocini restituendo le informazioni
quantitative e qualitative disponibili nei sistemi informativi, allo scopo di
assicurare la coerenza dell'utilizzo dello strumento dei tirocini con gli
obiettivi della programmazione regionale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo e dell'articolo 47, comma 1,
lettera c), l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna definisce con
proprio atto, in modo coordinato con altre eventuali rilevazioni di risultato
richieste dall'amministrazione, un formulario di valutazione del tirocinio, da
compilarsi da parte del tirocinante al termine dell'esperienza. Il formulario è
trasmesso all'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna da parte del
soggetto promotore attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 38.?.
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal
seguente:
?Art. 26 sexies
Sanzioni verso il soggetto promotore
1. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei
successivi tre anni in caso di:
a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell'articolo 26 ter,
comma 1, a meno che non dimostri l'assenza di responsabilità a seguito di
attività amministrativa istruttoria. In questo caso l'Agenzia regionale per il
lavoro dell'Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente, in relazione al
luogo di svolgimento del tirocinio;
b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso
l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, ove nella convenzione
sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui, ai sensi dell'articolo 24,
comma 8.
2. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei
successivi dodici mesi nei casi seguenti:
a) mancata individuazione del tutore responsabile didattico e organizzativo
dell'attività e violazione del limite di tirocinanti che questi può
accompagnare, di cui all'articolo 24, comma 5;
b) violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all'articolo 25 commi
3 e 4, come risultanti dal progetto formativo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e nel caso di rettifica dei contenuti della
documentazione del tirocinio attivato immediatamente su richiesta ai sensi
dell'articolo 26 ter, comma 1, terzo periodo, i tirocini sono immediatamente
interrotti, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante le
indennità non percepite, ai sensi dell'articolo 26 quater, a carico del soggetto
promotore.
4. Le violazioni di cui al precedente comma 2 sono sanabili e pertanto i
tirocini proseguono, salvo il caso di avvenuto superamento della durata massima,
laddove il soggetto promotore provvede alla regolarizzazione, in accordo con il
soggetto ospitante ove ciò sia necessario, nei tempi concordati con l'Agenzia
regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna. In tal caso le sanzioni
interdittive sono ridotte a un terzo.
5. Nei casi di seconda violazione nell'arco di ventiquattro mesi dal termine
della prima interdizione opera un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per
una durata doppia rispetto al primo. Una terza violazione, nell'arco di
ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione, comporta
l'interdizione permanente.
6. Il soggetto promotore è tenuto al rimborso di quanto eventualmente
corrisposto dalla Regione, in relazione ai tirocini interrotti, ai sensi del
comma 3, con riferimento ai costi connessi alla promozione, all'indennità di
partecipazione nonché alle attività di formalizzazione e certificazione.
7. La promozione del tirocinio, da parte di soggetto diverso da quelli
legittimati, ai sensi dell'articolo 26, comporta l'irrogazione di sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. In questo caso il tirocinio è
immediatamente interrotto. In caso di reiterazione l'importo massimo della
sanzione è di 50.000 euro.
8. Le sanzioni si applicano al momento dell'adozione del provvedimento
d'interdizione.?.
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal
seguente:
?Art. 26 septies
Sanzioni verso il soggetto ospitante
1. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei
successivi tre anni in caso di:
a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell'articolo 26 ter,
comma 1. In questo caso l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna
trasferisce la documentazione rilevante alla sede territoriale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del
tirocinio;
b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso
l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, ove nella convenzione
sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui, ai sensi dell'articolo 24,
comma 8;
c) riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata
dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché
dall'Autorità giudiziaria;
d) attivazione del tirocinio con promotore diverso da quelli indicati
all'articolo 26;
e) violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante
abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, ai sensi dell'articolo 26 bis,
comma 9;
f) attivazione del tirocinio con persone che non hanno assolto al diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
g) violazione del divieto di attivazione del tirocinio in favore di
professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni
regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione, ai sensi
dell'articolo 25, comma 2.
2. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei
successivi dodici mesi nei casi seguenti:
a) mancata individuazione del tutore responsabile del tirocinio e violazione del
limite di tirocinanti che questi può accompagnare, di cui all'articolo 24, comma
5;
b) violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all'articolo 25 commi
3 e 4;
c) mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 bis, comma1;
d) mancato rispetto delle quote di contingentamento di cui all'articolo 26 bis,
commi 2 e 5;
e) svolgimento del tirocinio in violazione degli obiettivi previsti nel progetto
di cui all'articolo 26 bis, comma 7;
f) violazione dei divieti di cui all'articolo 26 bis, comma 8;
g) violazione del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo
tirocinante, di cui all'articolo 26 bis, comma 10;
h) violazione dell'obbligo di cui all'art. 26 ter, comma 3;
i) violazione dell'obbligo di erogazione ai tirocinanti d'idonea formazione di
cui all'articolo 26 ter, comma 5;
l) violazione degli obblighi in merito all'erogazione dell'indennità di
partecipazione, di cui all'articolo 26 quater, commi 1 e 2.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e nel caso di rettifica dei contenuti della
documentazione del tirocinio attivato immediatamente su richiesta ai sensi
dell'articolo 26 ter, comma 1, terzo periodo, i tirocini sono immediatamente
interrotti, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante le
indennità non percepite, ai sensi dell'art. 26 quater, a carico del soggetto
ospitante.
4. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), quanto alla durata massima,
se al momento dell'accertamento non sia stata superata, e), h), i) e l) sono
sanabili e pertanto i tirocini proseguono, laddove il soggetto ospitante
provvede alla regolarizzazione, in accordo con il soggetto promotore ove ciò è
necessario, nei tempi concordati con l'Agenzia regionale per il lavoro
dell'Emilia-Romagna. In tal caso le sanzioni interdittive sono ridotte ad un
terzo.
5. Nei casi di seconda violazione nell'arco di ventiquattro mesi dal termine
della prima interdizione, opera un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per
una durata doppia rispetto al primo. Una terza violazione nell'arco di
ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione comporta l'interdizione
permanente.
6. Il soggetto ospitante è tenuto al rimborso di quanto eventualmente
corrisposto dalla Regione, in relazione ai tirocini interrotti ai sensi del
comma 3, con riferimento ai costi connessi alla promozione, all'indennità di
partecipazione nonché alle attività di formalizzazione e certificazione.
7. In nessun caso al tirocinante, a fronte delle violazioni di cui ai commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6 nonché all'articolo 26 sexies, è imposto di restituire quanto
percepito come indennità di partecipazione con finanziamento pubblico; la
Regione in tale ipotesi si rivale sul datore ospitante.
8. Le sanzioni si applicano al momento dell'adozione del provvedimento
d'interdizione.?.
Art. 10
Sostituzione dell'articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005
1. L'articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal
seguente:
?Art. 26 octies
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo e dagli articoli 5 e 9 della
legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'articolo 1,
commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).?.
Art. 11
Introduzione dell'articolo 26 novies nella legge regionale n. 17 del 2005
1. Dopo l'articolo 26 octies è inserito il seguente:
?Art. 26 novies
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati
all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
1. I tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento,
finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla
riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale
professionale o dai servizi sanitari competenti sono regolati dalle disposizioni
precedenti, nonché dalle norme che seguono, che prevalgono in caso di contrasto.
2. La durata massima dei tirocini di cui al comma 1 è di ventiquattro mesi.
3. I tirocini di cui al comma 1 possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre
i termini di durata previsti al comma 2, a seguito di attestazione, da parte del
servizio pubblico che ha in carico la persona, della necessità di prolungare la
misura.
4. Alla convenzione che regola i tirocini di cui al comma 1 è allegato un
progetto personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di
modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti
coinvolti nell'esperienza di tirocinio.
5. I tirocini di cui al comma 1 sono esclusi dai limiti indicati dall'articolo
26 bis, comma 2.
6. Per i tirocini di cui al comma 1 l'indennità, che costituisce un sostegno di
natura economica finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone
e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato, è corrisposta, di
norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.
7. I tirocini di cui al comma 1 non possono essere inseriti tra le modalità
stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 68
del 1999.
8. Per tutto quanto non previsto valgono le previsioni contenute nelle "Linee
guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento
finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla
riabilitazione" di cui all'accordo tra il Governo e le Regioni ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sottoscritto il
22 gennaio 2015.?.
Art. 12
Norma transitoria
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini in essere
al momento della sua entrata in vigore.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno 1 luglio 2019.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 marzo 2019
STEFANO BONACCINI
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