Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 22 gennaio 2019
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Decreto 22 gennaio 2019
Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare.
G.U. 13 febbraio 2019, n. 37
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art.
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto, in particolare, l'art. 161, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, che demanda ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali,
della salute e delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione del regolamento
per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione
della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice
della strada», di seguito «Codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada», di seguito «Regolamento del Codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 recante «Attuazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 recante «Attuazione delle
direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione
individuale»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio
2002, recante «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2002, n. 226,
supplemento straordinario;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, recante:
«Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi
autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in
condizioni di scarsa visibilità», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio
1995, n. 174;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2015
(2014), n. 183»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno
2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a
livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
del 4 marzo 2013, recante «Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure
di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare», di
cui al comunicato del 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
marzo 2013, n. 67;
Ravvisata la necessità di aggiornare le previsioni del citato decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della
salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13
dicembre 2018;
Decreta:
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali di sicurezza
relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare. L'applicazione dei criteri di cui al presente
decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
2. Le attività lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle situazioni
descritte nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'art. 2 del
disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve.
Art. 2
Procedure di apposizione della segnaletica stradale
1. Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di
cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle
infrastrutture, come definiti dall'art. 14 del Codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici,
esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri di sicurezza di cui
all'allegato I, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate
nel medesimo allegato.
2. Dell'adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al comma 1 i gestori
delle infrastrutture, come definiti dall'art. 14 del Codice della strada, le
imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie e i coordinatori, ove nominati,
danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 3
Informazione e formazione
1. I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese
esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del decreto legislativo
n. 81 del 2008, assicurano che gli addetti all'attività di apposizione,
integrazione e rimozione della segnaletica oggetto del presente decreto ricevano
una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle
procedure di cui all'art. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della
formazione e dell'addestramento sono individuati nell'allegato II.
Art. 4
Dispositivi di protezione individuale
1. Fermi restando gli obblighi di formazione e addestramento, i datori di lavoro
mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale
conformi alle previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del
2008. Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal
decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e
dalla norma UNI EN ISO 20471. Tali indumenti devono essere di classe 3 per tutte
le attività lavorative eseguite su strade di categoria A, B, C, e D e almeno di
classe 2 per le attività lavorative eseguite su strade di categoria E ed F
urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'art. 2, comma 3,
del Codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di
classe 1.
2. I veicoli operativi di cui all'art. 38 del Regolamento del Codice della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, devono essere segnalati con dispositivi supplementari a luce lampeggiante,
o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero mediante la
combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla
tipologia di intervento.
3. La segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui
all'art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
Art. 5
Raccolta e analisi dei dati
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con il coinvolgimento
dell'INAIL e dei soggetti preposti al controllo della circolazione stradale,
definisce i criteri e le modalità, tenuto conto della competenza delle diverse
amministrazioni interessate, per la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli
infortuni correlati alle attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1.
Art. 6
Revisione e integrazione
1. Le previsioni e le procedure previste dal presente decreto, ove necessario,
sono oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno triennale, anche sulla
base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di
cantieri stradali di cui all'art. 5.
2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 4 marzo 2013 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2019
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Di Maio
Il Ministro della salute Grillo
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli
Allegato I
Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di
delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare
1. Premessa.
Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della
segnaletica di cantiere, sia programmata che quella legata agli interventi in
situazione di emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono
attività lavorative comportanti un rischio derivante dall'interferenza con il
traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei
delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato
costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli
operatori.
Il presente allegato contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle
attività lavorative in presenza di traffico veicolare.
Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i requisiti sotto riportati,
vengono redatte, dai soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, le
necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da
adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della
quantità e della posizione dei segnali.
Per l'individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione
almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in relazione alla loro localizzazione
ed alle caratteristiche geometriche:
ambito extraurbano o urbano;
tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata;
numero di corsie per senso di marcia;
larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard;
presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della banchina;
criticità del tracciato plano altimetrico (curve di raggio ridotto, perdita di
tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse
in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, pendenze non
adeguate, curve pericolose, tornanti, etc.);
presenza di opere d'arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.) e/o di altri
elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono
restringimenti puntuali della piattaforma;
presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale
libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma.
Inoltre per l'individuazione delle tratte omogenee vengono presi in
considerazione ulteriori elementi, in base alle informazioni di cui all'art. 5
del presente decreto, in relazione alle condizioni particolari di traffico,
(velocità, elevata presenza veicoli pesanti, etc.) all'incidentalità ed alla
tipologia delle componenti stradali interessate dall'incidentalità (pedoni,
ciclisti, autoveicoli, veicoli pesanti).
Le associazioni dei datori di lavoro, i gestori delle infrastrutture e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori dell'edilizia e dei
trasporti, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, promuovono
intese destinate a rafforzare le competenze e le azioni di intervento degli RLS,
degli RLST o di sito e a garantire l'esercizio del diritto di accesso nei
cantieri stradali e autostradali.
2. Criteri generali di sicurezza.
2.1. Dotazioni delle squadre di intervento.
Le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di
integrazione e rimozione, sono precedute e supportate da azioni di
presegnalazione, secondo le modalità specificate nel punto 2.4.
La composizione minima delle squadre è determinata in funzione della tipologia
di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare
e delle condizioni atmosferiche e di visibilità.
Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni lavorative
supportate, ove richiesto, da presegnalazioni effettuate con bandierina.
La squadra è composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel
campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare
nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori
devono aver completato il percorso formativo di cui all'allegato II.
Nel caso di squadra composta da due persone è da intendersi che almeno un
operatore debba avere esperienza nel campo delle attività che prevedono
interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada
interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il
percorso formativo di cui all'allegato II.
Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e D, ove il decreto prevede,
obbligatoriamente, l'uso di indumenti ad alta visibilità in classe 3.
2.2. Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali.
In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, di condizioni che
possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza
della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di
cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.
Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente
all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente
rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della
segnaletica non costituiscano un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza
stradale).
Nel divieto non rientrano i seguenti casi, a cui si applicano le procedure
minime di cui al punto 6:
lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);
lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilità (per esempio,
attuazione dei piani per la gestione delle operazioni invernali) in quanto
intesi ad eliminare situazioni di più grave pericolo per la circolazione.
2.3. Gestione operativa degli interventi.
La gestione operativa degli interventi consiste nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, dalla presegnalazione di inizio intervento
fino alla fine.
La gestione operativa degli interventi è effettuata da un preposto che, ferme
restando le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, abbia
ricevuto una formazione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente
decreto.
Il preposto per la gestione operativa degli interventi utilizza i mezzi di
comunicazione in dotazione (ad esempio, apparecchi ricetrasmittenti) in tutte le
fasi che comportano una diversa dislocazione degli operatori lungo il tratto
interessato e l'impraticabilità di un adeguato coordinamento a vista.
La gestione operativa può anche essere effettuata da un responsabile non
presente nella zona di intervento o tramite centro radio o sala operativa.
2.4. Presegnalazione di inizio intervento.
L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato.
In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere
individuata la tipologia di presegnalazione più adeguata (ad esempio,
sbandieramento con uno o più operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio
variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all'utenza tramite
tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi), al fine di:
preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori;
indurre una maggiore prudenza;
consentire una regolare manovra di rallentamento della velocità dei veicoli
sopraggiungenti.
I sistemi adottati devono garantire l'efficacia della presegnalazione.
2.5. Sbandieramento.
Lo sbandieramento per la segnalazione di rallentamento è effettuato facendo
oscillare lentamente la bandiera: l'oscillazione deve avvenire orizzontalmente,
all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare,
stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in
transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non
improvvisa manovra di rallentamento.
La presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la
eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica
installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico
veicolare.
Nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento sono
privilegiati i tratti in rettilineo; devono essere evitati stazionamenti:
in curva;
immediatamente prima e dopo una galleria;
all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per
presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale.
Al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione
venga effettuata a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il
normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità
e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo.
Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori
devono:
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;
iniziare subito la segnalazione camminando sulla banchina o sulla corsia di
emergenza, se presenti, e comunque il più a destra possibile, fino a portarsi in
posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da
consentire agli utenti un ottimale rallentamento;
segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di
presegnalazione;
utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene
svolta in ore notturne.
Nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi
abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere
avvicendati nei compiti da altri operatori.
Tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli
operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto,
tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di
comunicazione di cui devono essere dotati.
In presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta
interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, etc.), lo
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.
2.6. Regolamentazione del traffico con movieri.
Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per le fermate
temporanee del traffico, quando non è possibile la gestione a vista, possono
essere utilizzati sistemi semaforici temporizzati o movieri; in tale ultimo caso
gli stessi utilizzano le palette rosso/verde (figura II 403, art. 42,
Regolamento del Codice della strada), e si collocano di norma in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo
«C» ed «F» extraurbane, dopo il segnale di «strettoia» (fig. II 384, 385, 386,
art. 31 Regolamento del Codice della strada), e comunque in posizione anticipata
rispetto al primo mezzo d'opera nel caso di cantieri mobili avendo costantemente
cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare.
Nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi
abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei
compiti da altri operatori.
Tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli
operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il
preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono
essere dotati.
Le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate
adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di
code.
3. Spostamento a piedi.
3.1. Generalità e limitazioni.
La presenza degli operatori in transito pedonale viene adeguatamente
presegnalata come previsto al punto 2.4.
Lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico veicolare è
consentito esclusivamente per effettive esigenze operative di intervento.
Nei casi in cui si rendono necessari spostamenti a piedi, a partire dal luogo di
stazionamento dell'automezzo, gli stessi devono essere brevi, effettuati in
unica fila, lungo il bordo della carreggiata, sull'estremo margine destro della
corsia di emergenza o della banchina, senza intralcio alla circolazione e sempre
con lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento).
In assenza di un'adeguata e preventiva attività di presegnalazione all'utenza,
commisurata alla tipologia di strada, di traffico e di velocità consentite e/o
operative, non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:
in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia piedi;
nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;
nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;
in curva;
nelle immediate vicinanze delle uscite dalle curve;
nei rami di svincolo;
lungo i tratti stradali sprovvisti di corsia di emergenza o banchina;
lungo le opere d'arte sprovviste di corsia di emergenza o banchina;
in condizioni di scarsa visibilità per criticità presenti nei tratti stradali
(curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili,
visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per
limitato franco centrale, etc.);
in caso di impossibilità di sosta dell'autoveicolo in prossimità del luogo di
intervento.
Gli spostamenti a piedi non sono effettuati in caso di nebbia, precipitazioni
nevose, di notte o, comunque, in condizioni che possano gravemente limitare la
visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, salvo le
situazioni di comprovata emergenza, secondo quanto previsto al punto 2.2.
3.2. Spostamento a piedi in presenza di autoveicolo.
Nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in maniera coordinata
allo spostamento di un autoveicolo, quest'ultimo deve sempre seguire gli addetti
mantenendo una distanza tale da preservarli dal rischio di investimento
accidentale, anche in caso di tamponamento del veicolo stesso.
3.3 Spostamento a piedi in galleria e lungo ponti e viadotti.
Il transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i ponti ed i viadotti è
presegnalato con segnaletica temporanea o, previa valutazione, mediante
sbandieramento e segnaletica su autoveicoli di servizio dotati di dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e pannelli luminosi con segnali a messaggio
variabile.
L'attività di sbandieramento è eseguita tramite operatore posizionato prima
dell'inizio del ponte o del viadotto o della galleria ed in modo da essere il
meno possibile esposto al traffico veicolare e possibilmente posizionato prima
del mezzo di servizio.
Gli spostamenti lungo il ponte o il viadotto o all'interno della galleria che
avvengono ad una certa distanza dall'imbocco sono segnalati e, previa
valutazione, la segnalazione è ripetuta all'interno della galleria o lungo il
ponte o il viadotto.
Nel caso di gallerie con una sola corsia per senso di marcia le attività di
presegnalazione vengono poste in atto nel solo senso di marcia interessato
dall'intervento.
In caso di indisponibilità di aree per lo stazionamento in sicurezza dello
sbandieratore e del veicolo, fatte salve le situazioni di emergenza descritte al
punto 6, si dovrà procedere alla cantierizzazione temporanea del tratto.
Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se lo spostamento
avviene in senso contrario al traffico, o l'ultimo della fila, se avviene nello
stesso senso, segnala la presenza di persone in transito mediante l'utilizzo di
lampade a luce intermittente gialla.
3.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate.
Gli attraversamenti devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori
condizioni di sicurezza.
Per le strade con almeno due corsie per senso di marcia l'attraversamento è
consentito previa valutazione dell'esistenza e della praticabilità di idonee
modalità operative alternative dell'attraversamento a garanzia degli operatori.
Nei casi in cui l'attraversamento è consentito vengono adottate le seguenti
cautele:
gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal veicolo di servizio
e si posizionano fuori dalla striscia continua di margine destro, prestando la
massima attenzione e rivolgendo lo sguardo al traffico rimanendo in attesa del
momento più opportuno per attraversare la carreggiata;
dopo aver atteso il momento più opportuno un solo addetto per volta effettua
l'attraversamento, tranne nel caso in cui è previsto il trasporto di cartelli
segnaletici di notevoli dimensioni o in altri casi simili (in questo caso i due
addetti si dispongono entrambi perpendicolarmente all'asse della carreggiata in
modo da poter rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico);
l'attraversamento avviene in condizioni di massima visibilità,
perpendicolarmente alla carreggiata, nel minore tempo possibile, in un'unica
soluzione, senza soste intermedie, con margine di sicurezza rispetto ai veicoli
sopraggiungenti (dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che
il primo in arrivo sia sufficientemente lontano da garantire l'attraversamento
stesso);
l'attraversamento è effettuato tenendo i cartelli, il dispositivo luminoso e/o i
supporti, sul lato destro del corpo al fine di evitare il possibile effetto vela
(nell'attraversamento di rimozione, i cartelli e gli altri dispositivi andranno
tenuti sul lato sinistro del corpo);
non è consentito attraversare con più di due sacchetti di appesantimento per
volta o con più di un cartello ed un sacchetto contemporaneamente;
l'operazione di fissaggio del cartello avviene, ove possibile, dall'interno
della barriera spartitraffico e comunque evitando di girare le spalle al
traffico in arrivo e l'attraversamento di ritorno è eseguito dopo essersi
posizionati a monte del cartello appena posato, in attesa del momento opportuno
per attraversare;
in ogni caso, e soprattutto lungo i tratti a visibilità ridotta (ad esempio, in
presenza di dossi o curve), l'attraversamento è preavvisato da adeguata
presegnalazione (pannelli a messaggio variabile, ove possibile, veicoli di
servizio attrezzati dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed
eventuali pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile, sbandieramento o
una combinazione di questi).
Nelle strade con una corsia per senso di marcia, nei casi in cui
l'attraversamento si rende necessario ed è consentito, vengono adottate le
seguenti cautele:
informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui panelli a
messaggio variabile in itinere se presenti lungo la tratta stradale;
segnalare le operazioni mediante «sbandieramento» eseguito in entrambi i sensi
di marcia.
4. Veicoli operativi.
4.1 Modalità di sosta o di fermata del veicolo.
La sosta, o anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore di rischio sia
per l'utenza che per gli operatori e sono consentite unicamente per eseguire le
operazioni di posa in opera delle segnaletiche temporanee, verifiche e controlli
di rapida esecuzione e per la segnalazione di pericolo all'utenza (ad esempio,
incidenti, rimozione di ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria).
La sosta avviene comunque in zone con ampia visibilità, distanti da dossi, da
curve, dall'ingresso dall'uscita da una galleria.
Durante la sosta il conducente e gli addetti non possono rimanere all'interno
del mezzo se non per effettive esigenze tecnico-operative.
Nelle ipotesi di cui al primo capoverso la sosta è consentita nel rispetto di
una o più delle seguenti condizioni:
la presenza di una banchina;
la presenza della corsia di emergenza;
la presenza di piazzole di sosta;
all'interno di zone di lavoro opportunamente delimitate;
in prossimità o sullo spartitraffico, per le strade con almeno due corsie per
senso di marcia, quando nel tratto sono disponibili uno spazio o un varco che
possono garantire migliori condizioni di sicurezza rispetto al margine destro.
Per le strade prive di banchina o di corsie di emergenza la sosta o la fermata
per effettuare le operazioni di cui al primo capoverso, ad eccezione delle
situazioni di emergenza di cui al punto 6, deve avvenire con una opportuna
presegnalazione all'utenza, realizzata secondo le modalità descritte nel punto
2.4.
Prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il conducente osserva,
attraverso lo specchio retrovisore, il traffico sopraggiungente mantenendo
costantemente in azione i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli
indicatori di direzione.
A seguito della fermata, nelle operazioni di discesa o salita di persone da un
veicolo, nel carico o scarico di materiale, nell'apertura di portiere,
ribaltamento di sponde, di norma e fatte salve particolari situazioni di
emergenza, l'eventuale occupazione di parte di carreggiata aperta al traffico
deve essere ridotta al minimo.
Le soste necessarie per l'esecuzione delle operazioni di installazione,
integrazione e rimozione della segnaletica sono supportate da presegnalazione
all'utenza, realizzata secondo le modalità descritte nel punto 2.4.
Durante la sosta il conducente posiziona l'autoveicolo sull'estremo margine
destro della corsia di emergenza o della banchina, e consente la salita e la
discesa degli operatori esclusivamente dal lato non esposto al traffico
veicolare fatte salve le casistiche di cui al successivo punto 4.3
4.2 Fermata e sosta del veicolo in galleria.
Tranne che per i casi esplicitamente e diversamente disciplinati o per
situazioni di emergenza, non è consentita la sosta all'interno delle gallerie se
non all'interno di piazzole di sosta, corsie di emergenza o delimitazioni di
cantieri.
Per l'effettuazione in sicurezza di una fermata programmata di un veicolo di
servizio all'interno di una galleria sprovvista di corsia di emergenza (ad
esempio, per eseguire un'ispezione) si deve:
informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui pannelli a
messaggio variabile in itinere, se presenti lungo il tronco ed all'interno della
galleria;
posizionare, prima dell'imbocco della galleria, un ulteriore veicolo che abbia
attivato i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed i pannelli luminosi
con segnali a messaggio variabile;
segnalare l'evento al traffico in arrivo mediante «sbandieramenti».
4.3 Discesa e risalita dal veicolo.
La discesa dai veicoli di servizio avviene prioritariamente dal lato destro o
comunque dal lato non esposto al traffico veicolare.
La discesa dal lato sinistro può essere consentita solo in presenza di barriere
fisiche che impediscono l'apertura delle portiere dal lato destro, ovvero al
conducente, e dopo che il mezzo sia stato parcheggiato in modo tale che
l'apertura della portiera invada il meno possibile la carreggiata aperta al
traffico.
Nel caso di uscita dal lato sinistro gli operatori, mantenendo lo sguardo
rivolto al traffico, devono limitare il più possibile l'occupazione della
carreggiata aperta al traffico e, per le strade in cui è presente, evitano di
sporgersi oltre la linea di delimitazione della corsia di emergenza.
Nel caso di soste prolungate, a seconda della categoria di strada, il conducente
e gli addetti rimangono il meno possibile all'interno dell'autoveicolo o nelle
sue immediate vicinanze.
Tutte le suddette procedure valgono anche per la risalita sul veicolo.
4.4. Ripresa della marcia con l'autoveicolo.
Prima di riprendere la marcia il conducente dà obbligatoriamente la precedenza
ai veicoli sopraggiungenti, segnalando le sue intenzioni con gli indicatori
luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di segnalazione, che vengono
spenti una volta inserito nel normale flusso veicolare.
Per le strade aventi almeno due corsie per senso di marcia, se la zona di sosta
da cui si riprende la marcia è una zona di lavoro situata sulla sinistra della
carreggiata (corsia di sorpasso), l'uscita dal cantiere avverrà al termine del
cantiere stesso. Ove ciò non fosse possibile, il conducente prima si accerta che
nessun altro veicolo sopraggiunga e successivamente si porta gradualmente sulla
corsia di marcia normale, segnalando le sue intenzioni con gli indicatori
luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di segnalazione che vengono
spenti una volta inserito nel normale flusso veicolare.
4.5 Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina.
Le fermate, la marcia e qualsiasi manovra sulla corsia di emergenza o sulla
banchine sono effettuate a velocità moderata previa attivazione dei dispositivi
di segnalazione supplementari.
Tutte le manovre sono eseguite in modo tale da generare il minimo ingombro
possibile e, in corsia di emergenza, esclusivamente all'interno della striscia
continua e per limitate percorrenze.
Eventuali manovre che possano ingenerare reazioni di allarme da parte
dell'utenza sono presegnalate mediante opportuni «sbandieramenti».
Nel caso in cui la marcia sulla corsia di emergenza avvenga in presenza di
veicoli in coda, si deve prestare particolare attenzione alla eventuale presenza
di pedoni discesi dai veicoli in coda e ad eventuali veicoli che si immettono
sulla corsia di emergenza.
5. Entrata ed uscita dal cantiere.
Le manovre di accesso ed uscita dai cantieri situati lungo le tratte stradali
sono consentite solo per effettive esigenze di servizio, al personale
autorizzato e previa adozione delle cautele necessarie alla sicurezza propria e
del traffico veicolare.
5.1 Strade con una corsia per senso di marcia.
Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di cantiere
il conducente, nella fase di avvicinamento al raccordo obliquo, aziona i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di direzione
destro.
Successivamente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza o
della banchina quando presenti.
L'entrata in area di cantiere avviene di norma in corrispondenza del limite
destro della testata (raccordo obliquo) e nei casi in cui ciò non dovesse essere
possibile viene effettuata in un punto del tratto delimitato, previa
segnalazione all'utenza della manovra mediante l'utilizzo dei dispositivi
luminosi supplementari e di direzione.
Nel caso di mezzi d'opera e soprattutto quando la manovra comporta una
temporanea occupazione delle carreggiate aperte al traffico, sia in entrata che
in uscita, si utilizzano opportuni provvedimenti di regolamentazione del
traffico (ad esempio, senso unico alternato a vista, con movieri e senso unico
alternato con semafori).
Per l'uscita dalle aree di cantiere, a seconda della tipologia di intervento ed
in funzione degli spazi di manovra disponibili, le manovre di uscita dalla zona
di lavoro con immissione nella corrente di traffico vengono di norma effettuate
in corrispondenza della fine della zona di intervento, a partire dal limite
destro della corsia di emergenza o della banchina, se presenti, previa
attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore
di direzione sinistro ed in assenza di traffico sopraggiungente a cui viene data
sempre la precedenza.
Nel caso di cantieri non transitabili, l'uscita dalla zona di lavoro avviene
lungo il tratto delimitato adiacente la carreggiata aperta al traffico, mediante
immissione diretta nella corrente di traffico previa attivazione dei dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro.
In quest'ultimo caso la manovra avviene nel rispetto del sistema di
regolamentazione del traffico adottata (ad esempio, senso unico alternato a
vista, senso unico alternato con semafori), in assenza di traffico
sopraggiungente a cui sarà data sempre la precedenza.
5.2 Strade con più corsie per senso di marcia.
Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di
cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di marcia il conducente, nella
fase di avvicinamento alla testata, aziona i dispositivi supplementari a luce
lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.
Successivamente il conducente porta il veicolo sul limite destro della corsia di
emergenza o della banchina, quando presenti, ed entra in area di cantiere
portandosi al di là della testata.
Per le manovre di uscita il conducente si porta sul margine destro della
carreggiata ed esce dall'area di cantiere percorrendo la corsia di emergenza o
la banchina, quando presenti, fino a quando l'assenza di traffico
sopraggiungente consenta di immettersi sulla normale corsia di marcia, previa
segnalazione della manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e
dell'indicatore di direzione sinistro.
La medesima procedura viene adottata per l'entrata e uscita da un cantiere che
occupa l'intera carreggiata transitabile.
Nel caso in cui non sia presente la corsia di emergenza oppure sia tale da non
permettere l'entrata nell'area di cantiere dalla destra della testata, la
procedura da seguire è quella descritta per il cantiere di chiusura della corsia
di sorpasso.
Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata dalle aree di
cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di sorpasso il conducente, nella
fase di avvicinamento alla testata azionerà i dispositivi supplementari a luce
lampeggiante ed il lampeggiatore di direzione sinistro e, sorvegliando
costantemente il traffico sopraggiungente, porta il veicolo al di là della
testata.
Per le manovre di uscita il conducente, accertandosi che nessun veicolo
sopraggiunga dal retro, sull'adiacente corsia di marcia (o centrale, nel caso di
sezione a tre corsie per senso di marcia), avanza con il veicolo sulla stessa
corsia di sorpasso fin quando l'assenza di traffico sopraggiungente consenta di
immettersi sulla normale corsia di marcia o centrale, segnalando comunque la
manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e con l'indicatore
di direzione destro.
Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata ed uscita dalle aree
di cantiere, nel caso di deviazione del traffico con scambio di carreggiata e
con cantiere non transitabile, il conducente, nella fase di avvicinamento alla
testata che precede lo scambio, o alla prima testata nel caso di più di due
corsie per senso di marcia, aziona i dispositivi supplementari a luce
lampeggiante e l'indicatore di direzione destro e porta il veicolo sulla corsia
di emergenza o sulla banchina (se presenti).
Percorrendo la corsia di emergenza o la banchina si porta al di là della testata
entrando con la massima cautela nell'area di cantiere.
A causa della non transitabilità della zona di cantiere, per effettuare in
sicurezza l'uscita dalle aree di cantiere il conducente si porta sul margine
destro della corsia di emergenza o della banchina che percorre in retromarcia
fino a portarsi oltre la prima riduzione del traffico (il primo raccordo obliquo
che incontra l'utenza veicolare).
Da questa posizione il conducente, previa segnalazione della manovra con
attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore
di direzione sinistro, in assenza di traffico sopraggiungente, si immette sulla
corsia aperta al traffico e prosegue incanalandosi verso la deviazione.
Per l'effettuazione in sicurezza della manovre di entrata all'interno di aree di
cantiere segnalate con cantieri mobili, il conducente, previa segnalazione della
manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di
direzione, esegue l'entrata nell'area di cantiere collocandosi dopo l'ultimo
segnale mobile di protezione (fig. II 401, art. 39, Regolamento del Codice della
strada).
Le manovre in uscita da un cantiere mobile vengono eseguite in assenza di
traffico sopraggiungente e previa attivazione dei i dispositivi supplementari a
luce lampeggiante e degli indicatori di direzione.
6. Situazioni di emergenza.
6.1 Principi generali di intervento.
Le situazioni di emergenza a cui si fa riferimento (ad esempio, incidenti
stradali, eventi di natura meteorologica, ostacoli che si frappongono
improvvisamente sulla carreggiata) sono situazioni di pericolo per l'utenza
stradale che, comparendo bruscamente, impongono la messa in atto di procedure di
segnalazione di emergenza eseguite in condizioni di criticità non essendo sempre
possibile prevedere e programmare le risorse umane e tecnologiche necessarie per
fronteggiare l'evento.
Tra gli interventi di emergenza possono essere compresi anche quelli messi in
atto dagli operatori per assistere l'utenza veicolare in presenza di anomalie
rispetto alla normale circolazione stradale.
I criteri generali di comportamento che seguono saranno attuati esclusivamente
nel periodo transitorio, cioè da quando si viene a conoscenza dell'insorgere
della situazione anomala, fino a quando non siano stati adottati, dai competenti
organismi, i provvedimenti necessari per la rimozione definitiva del pericolo.
Le indicazioni che vengono fornite non possono essere considerate esaustive
rispetto a tutte le possibili situazioni di emergenza di fronte alle quali si
può trovare chi opera in esposizione al traffico.
Tuttavia l'applicazione dei principi di base e dei criteri generali di sicurezza
qui riportati, con gli opportuni adattamenti alle situazioni contingenti,
costituiscono sicuramente una buona regola operativa per affrontare l'emergenza
tutelando la propria e l'altrui incolumità.
In situazioni di emergenza il segnalamento è costituito da veicoli d'intervento
muniti di dispositivi luminosi supplementari lampeggianti o di pannello di
passaggio obbligatorio o di pannelli a messaggio variabile, o una combinazione
di tali sistemi.
Gli interventi di emergenza devono essere preceduti da un adeguato
presegnalamento secondo quanto previsto al punto 2.4.
Il segnalamento d'urgenza è successivamente sostituito rapidamente, se il
pericolo persiste, da un sistema segnaletico più complesso, secondo le
previsioni contenute nel citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 10 luglio 2002.
6.2. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore.
Riscontrata una situazione anomala l'operatore provvede a:
rallentare l'andatura del veicolo di servizio, predisponendosi alle operazioni
di emergenza, azionando i dispositivi supplementari a luce lampeggiante (ed il
pannello a messaggio variabile, se il veicolo ne è dotato);
posizionare il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il più
possibile sulla destra, per quanto possibile con netto anticipo rispetto
all'ostacolo e, comunque, in modo da non costituire un fattore di rischio per
gli utenti;
nel caso di strade con almeno due corsie per senso di marcia, se presente la
corsia di emergenza o uno spazio di fermata utile sul margine destro, arrestare
il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il più possibile sulla
destra in anticipo rispetto all'ostacolo; in assenza di spazi utili di fermata
sul margine destro, nel caso in cui un evento rilevante non segnalato possa
costituire elemento di pericolo per la circolazione, fermarsi sulla corsia
interessata dall'evento, inducendo gradualmente il rallentamento del traffico in
arrivo;
dare informazione della situazione visibile alla propria struttura secondo le
proprie procedure operative;
scendere dal veicolo di servizio, collocandosi in posizione di sicurezza;
preavvisare gli utenti del pericolo mediante i dispositivi di segnalazione in
dotazione ai veicoli di servizio;
evitare di effettuare segnalazioni transitando o stazionando sulle corsie di
transito o farle in modo improvviso e concitato con il rischio di indurre i
guidatori dei veicoli sopraggiungenti ad effettuare manovre brusche e
precipitose;
proseguire nella segnalazione, eventualmente anche attraverso sbandieramento, in
attesa di ricevere istruzioni e/o informazioni da parte della propria
organizzazione e dell'eventuale arrivo in sito dei servizi attivati e dei
soccorsi.
6.3. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di due operatori.
Riscontrata una situazione anomala, gli operatori articolano l'intervento nel
seguente modo:
un primo operatore attua, nell'ordine, tutte le operazioni di cui al precedente
punto 6.2 (rilevazione di una situazione di emergenza da parte di un solo
operatore);
un secondo operatore si reca, invece, adottando le opportune precauzioni, sul
posto del sinistro o dell'ostacolo (senza esporsi inutilmente al traffico
sopraggiungente), verificando brevemente la situazione in atto e
tranquillizzando, in caso di incidente, gli eventuali bisognosi di soccorso.
Fornisce, inoltre, le informazioni al centro radio o sala operativa, quando
presenti, o al proprio preposto per ricevere le istruzioni del caso da parte dei
superiori. 6.4. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di tre o
più operatori.
Riscontrata una situazione anomala, due di questi operatori opportunamente
intervallati tra loro provvedono ad effettuare la presegnalazione del pericolo
all'utenza adottando le procedure e le precauzioni indicate ai punti 6.2 e 6.3,
mentre gli altri adottano le procedure e le precauzioni indicate al punto 6.3.
In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver attivato gli
eventuali soccorsi e le eventuali squadre di supporto, si procede alla
segnalazione ed alla delimitazione della zona dell'evento mediante l'utilizzo di
segnaletica alleggerita o segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.
6.5 Rimozione di ostacoli dalla carreggiata.
La rimozione degli ostacoli dalla carreggiata da parte degli operatori richiede
la massima attenzione per la salvaguardia della propria incolumità.
Prima di eseguire qualsiasi operazione si deve informare la propria
organizzazione della situazione oggettivamente riscontrata la quale provvede ad
avvisare l'utenza, ove possibile, tramite i pannelli a messaggio variabile in
itinere.
La rimozione dell'ostacolo avviene, nel rispetto dei principi di fermata del
veicolo di cui al punto 4.1 e di presegnalazione di cui al punto 2.4, solo se la
sua posizione sia compatibile con le limitazioni indicate nei punti 3.1, 3.2,
3.3 e 3.4 per l'attraversamento delle carreggiate e per gli spostamenti a piedi.
Inoltre, per la rimozione di materiali non compatibile con la movimentazione
manuale dei carichi, oppure ubicati in una zona che non ne consenta la rimozione
in condizioni di sicurezza, si richiede il supporto di ulteriori veicoli, di
risorse umane o delle Forze dell'ordine, continuando ad assicurare l'attività di
presegnalamento.
6.6 Segnalazione di intervento in galleria in situazioni di emergenza.
Riscontrata una situazione anomala in galleria, fermi restando i principi di cui
ai punti 3.3 e 4.2, gli operatori provvedono ad informare preventivamente la
propria organizzazione in modo da consentire l'inserimento dell'evento, ove
possibile, sui pannelli a messaggio variabile in itinere e sui semafori agli
imbocchi o in galleria.
Nel caso di eventi anomali di cui si ha notizia, un operatore posizionato fuori
dalla galleria, nel punto di maggiore visibilità, provvede alla segnalazione al
traffico in arrivo mediante sbandieramento.
In funzione della lunghezza della galleria e del punto in cui è stata
riscontrata la situazione anomala, un ulteriore operatore, in posizione visibile
al traffico veicolare e comunque a non meno di 150 metri di distanza
dall'evento, può provvedere alla segnalazione al traffico in arrivo mediante
sbandieramento all'interno della galleria.
Il veicolo di servizio, previa attivazione dei dispositivi luminosi di sicurezza
e del pannello a messaggio variabile, se in dotazione, è posizionato
possibilmente ad almeno 50 metri dall'area dove è presente l'evento, in
posizione visibile agli utenti in arrivo, anche sulla stessa corsia interessata
dall'evento e comunque, in modo da non costituire un fattore di rischio per gli
utenti e per la propria sicurezza.
In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver attivato gli
eventuali soccorsi e le eventuali squadre di supporto, si procede alla
segnalazione ed alla delimitazione della zona dell'evento mediante l'utilizzo di
segnaletica alleggerita o segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.
7. Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi.
7.1 Generalità.
Con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10 luglio 2002 un cantiere è detto fisso se non subisce alcuno spostamento
durante almeno una mezza giornata.
Ogni cantiere deve essere preventivamente autorizzato; l'inizio delle attività
di installazione deve essere opportunamente comunicato ai centri di controllo
competenti per il territorio ove presenti nell'organizzazione del gestore.
Gli schemi segnaletici temporanei per la segnalazione dei cantieri programmati
sono illustrati nelle tavole allegate al citato decreto ministeriale 10 luglio
2002.
Il segnalamento comporta una segnaletica di avvicinamento, una segnaletica di
posizione, una segnaletica di fine prescrizione.
Tutte le fasi di messa in opera del cantiere devono essere adeguate alla
tipologia di schema segnaletico e alla sezione stradale.
La segnaletica di preavviso su svincoli e intersezione interferenti con le aree
di cantiere deve essere installata prima della corrispondente segnaletica
sull'asse principale.
Gli elementi di cui tenere conto sono: tipo di strada e caratteristiche
geometriche (ad esempio, numero di corsie per senso di marcia, presenza o meno
di corsia di emergenza), visibilità legata agli elementi geometrici della strada
(ad esempio, andamento plano-altimetrico, opere d'arte, barriere di sicurezza) e
ingombri e visibilità conseguenti alla tipologia di cantiere da adottarsi.
Per quanto riguarda la sosta in prossimità dell'area da cantierizzare e la
presegnalazione, si rimanda a quanto previsto ai punti 2.4 (presegnalazione di
inizio intervento) e 4 (veicoli operativi).
7.2 Prelevamento della segnaletica dall'autoveicolo.
In questa fase è necessario scaricare la segnaletica fermando l'autoveicolo
secondo i criteri riportati al punto 4 (veicoli operativi).
I segnali devono essere prelevati uno alla volta dal lato non esposto al
traffico dell'autoveicolo, ovvero dal retro, senza invadere le corsie di marcia.
7.3 Trasporto manuale della segnaletica.
I cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le
mani guardando costantemente il traffico sopraggiungente e mostrando al traffico
il lato con pellicola rifrangente.
In caso di trasporto di cartelli di grandi dimensioni, l'attività deve essere
svolta da due operatori.
L'attraversamento a piedi della carreggiata per il posizionamento della
segnaletica deve essere effettuato con le modalità descritte al punto 3.4.
7.4 Installazione della segnaletica.
I segnali vengono messi in opera nell'ordine in cui gli utenti della strada li
incontrano: prima la segnaletica di avvicinamento, poi quella di posizione e
infine quella di fine prescrizione, assicurandosi durante la posa che ogni
cartello sia perfettamente visibile.
La segnaletica è posata in modo da non intralciare la traiettoria dei veicoli
sopraggiungenti.
La segnaletica su cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata.
Lo sbarramento obliquo del cantiere (testata) deve essere preventivamente
localizzato con precisione e posizionato in corrispondenza di tratti di strada
rettilinei e comunque in punti ove ne sia consentito l'agevole avvistamento a
distanza da parte degli utenti.
I segnali della testata di chiusura devono essere installati seguendo le
seguenti istruzioni:
agevolare la posa dei cartelli con l'ausilio di un'adeguata presegnalazione;
assicurarsi che il traffico sopraggiungente permetta il posizionamento del
cartello e il successivo rientro al mezzo di servizio;
posare preferibilmente un cartello per volta;
posare per primo il cartello più vicino alla corsia di emergenza o alla
banchina, (in caso di chiusura della corsia di marcia) o allo spartitraffico (in
caso di chiusura della corsia di sorpasso su strade con almeno due corsie per
senso di marcia);
non lavorare mai con le spalle rivolte al traffico;
non sostare a piedi o con gli autoveicoli nelle immediate vicinanze delle
testate dopo averne completata l'installazione.
Nel caso di strade con più corsie per senso di marcia, in assenza della corsia
di emergenza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 per il segnalamento
anticipato, posizionare un carrello con PMV, o segnaletica alternativa, sulla
prima piazzola di sosta utile precedente il tratto interessato dal cantiere.
Nella fase di apposizione della segnaletica per la chiusura della corsia di
sorpasso, il presegnalamento attraverso lo sbandieratore posizionato sulla
destra almeno 200 metri prima dell'inizio della testata del cantiere in
allestimento, deve avvenire evitando lo spostamento verso sinistra del traffico
sopraggiungente.
L'installazione dei coni o delineatori flessibili avviene successivamente alla
messa in opera della segnaletica di avvicinamento e della testata di chiusura
corsia, quindi in un'area già interdetta al transito dei veicoli (area di
cantiere).
Nel caso in cui sia necessario eseguire la segnaletica orizzontale di cantiere
successivamente alla installazione della testata o comunque dover intervenire in
prossimità della testata è necessario riattivare le procedure di cui al punto
2.4.
7.5 Rimozione della segnaletica per fine lavori.
La segnaletica temporanea deve essere rimossa, od oscurata, non appena cessate
le cause che ne hanno reso necessario il collocamento.
La rimozione avviene, in generale, nell'ordine inverso alle operazioni della
posa in opera.
Spostandosi con l'autoveicolo all'interno del cantiere delimitato dalla
segnaletica, gli operatori procedono a ritroso, raccogliendo tutta la
segnaletica che incontrano fino alla testata di chiusura e posizionandola sul
veicolo.
Il completamento della rimozione della testata e della segnaletica rimanente
deve avvenire con il veicolo posizionato in corsia di emergenza, quando
presente, partendo da una distanza opportuna dalla testata, oppure, in assenza
della corsia di emergenza, direttamente dalla corsia interessata dalla chiusura,
preceduto da opportuna presegnalazione come previsto al punto 2.4.
In particolare nei tratti privi della corsia di emergenza ove le manovre in
retromarcia possono risultare particolarmente difficoltose e pericolose, la
rimozione della segnaletica di preavviso può essere effettuata nel senso del
traffico supportata da adeguata presegnalazione.
La rimozione della segnaletica dei cantieri che interessano strade con una sola
corsia per senso di marcia avviene con gli stessi criteri, per entrambi i sensi
di marcia, dando priorità al senso di marcia interessato dal cantiere.
Gli eventuali attraversamenti della carreggiata vengono effettuati con le
modalità già descritte al punto 3.4.
7.6 Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili.
Con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10 luglio 2002 si definisce «cantiere mobile» un cantiere caratterizzato da una
progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di
metri al giorno a qualche chilometro all'ora.
Il cantiere mobile viene utilizzato nell'ambito degli indirizzi e degli schemi
previsti dal disciplinare tecnico (ossia, di norma, in presenza di due corsie
per senso di marcia, anche se prive di corsie di emergenza e sulle strade di
tipo C, E ed F con attività di un solo veicolo operativo, in condizioni di
traffico modesto, purché lo spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei
due sensi senza apprezzabile disagio).
Quando necessario le manovre di posizionamento dei veicoli possono essere
presegnalate con le modalità indicate nel punto 2.4.
Prima della messa in opera di un cantiere mobile, oltre a quanto già previsto al
punto 1 del presente allegato, vanno prese in considerazioni anche:
le aree di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso (quali, ad
esempio, corsie di emergenza, banchine, piazzole di sosta, aree zebrate, corsie
di accelerazione e di decelerazione, aree equivalenti, etc.);
le aree di sosta in cui compiere le operazioni di configurazione della
segnaletica, gli eventuali approvvigionamenti e la rimozione della segnaletica
del cantiere temporaneo a fine giornata o al termine dei lavori;
l'area d'inizio e di termine attività.
Per l'impiego di un cantiere mobile sulle strade di tipo C con attività di un
solo veicolo operativo la presegnalazione dell'attività viene agevolata mediante
la posa di un segnale mobile di preavviso con PMV o equivalente segnale a terra
(tipo Fig. II 391 art. 31 Reg. C.d.s.) posto sulla prima piazzola utile (o area
equivalente) in entrambi i sensi di marcia e sulle intersezioni.
Per la segnaletica dei cantieri mobili, su strade con almeno due corsie per
senso di marcia, è previsto l'impiego di veicoli opportunamente attrezzati. I
principi di segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi, nel senso che è
previsto un segnalamento in anticipo ed un segnalamento di localizzazione.
I sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada, delle corsie di
marcia interessate e della tipologia di intervento.
Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e
con dispositivi luminosi spenti.
Durante l'esecuzione delle manovre di messa in opera e di rimozione della
segnaletica mobile, è necessario organizzare gli spostamenti dei veicoli nei
momenti di assenza temporanea di traffico e comunque dando sempre la precedenza
al traffico sopraggiungente.
La messa in opera di un cantiere mobile su tratti privi della corsia di
emergenza presuppone la disponibilità nel tratto di aree di stazionamento in
sicurezza dei segnali mobili di preavviso (quali ad esempio piazzole di sosta,
aree zebrate, corsie di accelerazione e di decelerazione, aree equivalenti) in
funzione dell'avanzamento coordinato delle attività di lavoro e in funzione
della rimozione del cantiere. Nei casi in cui non sia possibile mantenere la
distanza di 100 m tra l'ultimo segnale mobile di protezione ed il primo veicolo
operativo (cantieri mobili posti in opera a protezione di veicoli speciali
impiegati per lavori, controlli, sondaggi e verifiche di rapida esecuzione o
comunque in lavori di rapida esecuzione) tale tratto sarà delimitato con coni o
con altri dispositivi aventi equivalente efficacia ove non già previsto.
Nella fase di spostamento coordinato dei segnali mobili devono essere mantenute
le mutue distanze previste dallo schema di cantiere.
Inoltre i segnali di preavviso non devono stazionare su aree di larghezza
insufficiente a contenere l'ingombro del mezzo.
8. Segnalazione di interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso
di marcia.
Gli interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia, con o
senza la presenza di corsie di emergenza o banchina o di marciapiede,
costituiscono una particolare criticità, ad elevato rischio per operatori ed
utenza, a causa dei limitati spazi di manovra comportanti una pericolosa ed
elevata prossimità tra le aree di intervento e le carreggiate aperte al
traffico, con ridotta possibilità di fuga in caso di bruschi eventi imprevisti.
Pertanto i principi di ordine generale da applicare per l'esecuzione in
sicurezza di interventi all'interno di questo tipo di gallerie, saranno:
1. utilizzo privilegiato delle ore notturne;
2. inserimento dell'evento sui pannelli a messaggio variabile presenti in
itinere ed all'interno della galleria (misura da adottare sempre qualunque sia
la soluzione operativa adottata);
3. chiusura di una corsia con segnalamento all'utenza mediante apposizione di
segnaletica di preavviso e di testata di riduzione fuori galleria, nonché
apposizione di segnaletica complementare per la delimitazione longitudinale e
veicolo di servizio, a protezione della zona operativa, dotato di segnale
posteriore di direzione obbligatoria (art. 38 del Regolamento del Codice della
strada) oltre ai dispositivi luminosi supplementari ed al pannello a messaggio
variabile;
4. chiusura di entrambe le corsie nel caso di interventi che comportano il
posizionamento di persone e mezzi nella parti centrali della piattaforma;
5. regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante semafori
(collocati fuori della galleria) con chiusura di una carreggiata e segnalamento
come nel punto 3; questa soluzione può essere adottata nel caso di gallerie in
rettilineo, di limitata lunghezza (al massimo 300 metri) che consentano
all'utente di verificare anche a vista il via libera, oppure nel caso in cui si
adotti un sistema di controllo dell'impianto semaforico in grado di verificare
l'assenza di veicoli in transito all'interno della galleria prima di dare il via
libera. In alternativa, per interventi di durata non superiore a quattro ore,
regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante movieri,
collocati fuori dalla galleria in sicurezza, effettuata secondo le modalità
indicate al punto 2.6.
Nel caso in cui la tratta stradale e la galleria non dovessero essere dotate di
pannelli a messaggio variabile, l'evento è comunque segnalato all'utenza
mediante cartello segnaletico e veicolo di servizio dotato di pannello a
messaggio variabile posizionato all'esterno della galleria e dall'interno, sulla
prima piazzola utile rispetto all'area operativa, comunque ad una distanza non
inferiore a 150 metri.
Nel caso di attività mobili il veicolo di servizio di segnalazione si sposta in
maniera coordinata all'avanzamento dei lavori.
Allegato II
Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività
di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
1. Premessa.
Il presente allegato individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata
nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per
preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgano in presenza di traffico veicolare.
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'art. 37 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve avvenire in orario di lavoro e
non può comportare oneri economici per i lavoratori.
La formazione di seguito prevista, in quanto formazione specifica, non è
sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i
lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 37 del citato decreto legislativo n.
81 del 2008. Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa della
formazione prevista dall'accordo Stato-Regioni di cui al medesimo art. 37, comma
2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
La durata ed i contenuti della formazione sono da
considerarsi minimi.
2. Destinatari dei corsi.
I corsi sono diretti a lavoratori e preposti addetti
alle attività di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgano in presenza
di traffico veicolare.
3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento.
Fino alla piena attuazione del sistema di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 e successive modificazioni, sono
soggetti formatori del corso di formazione e del
corso di aggiornamento:
le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, anche mediante le proprie strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione (ad
esempio, le aziende sanitarie locali) e della
formazione professionale;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
mediante il personale tecnico impegnato in attività
del settore della sicurezza sul lavoro;
l'Ispettorato nazionale lavoro;
l'INAIL;
le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale nel settore dell'edilizia e dei
trasporti;
gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2,
comma 1, lettera ee), del decreto legislativo n. 81
del 2008, per lo svolgimento delle funzioni di cui
all'art. 51 del predetto decreto legislativo,
istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero dell'interno (dipartimento pubblica
sicurezza - servizio polizia stradale, vigili del
fuoco);
gli enti proprietari e le società concessionarie di
strade o autostrade;
i soggetti formatori con esperienza documentata,
almeno triennale alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nella formazione in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati
in conformità al modello di accreditamento definito
in ogni regione e provincia autonoma ai sensi
dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 (in
Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009), che si
intende, ai fini del presente decreto, valido su
tutto il territorio nazionale.
Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi
di soggetti formatori esterni alla propria
struttura, questi ultimi devono essere in possesso
dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento
definiti in ogni regione e provincia autonoma ai
sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che
si intende, ai fini del presente decreto, valido su
tutto il territorio nazionale, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23
febbraio 2009.
4. Requisiti dei docenti.
Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai
diversi argomenti, per la parte teorica, dal
responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione aziendale con esperienza almeno triennale
nel settore stradale, ovvero da personale interno o
esterno con esperienza documentata, almeno
quinquennale, nel settore della formazione o nel
settore della prevenzione, sicurezza e salute nei
cantieri stradali. Per quanto invece riguarda la
parte pratica, da personale con esperienza
professionale documentata nel campo
dell'addestramento pratico o nei ruoli tecnici
operativi o di coordinamento, almeno quinquennale,
nelle tecniche di installazione e rimozione dei
sistemi segnaletici adottati per garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
Al termine del triennio successivo all'adozione del
presente decreto, per la effettuazione di docenze
riferite alla parte teorica, il personale esterno
dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute,
del 6 marzo 2013, n. 65, con esperienza
professionale nel settore della prevenzione,
sicurezza e salute nei cantieri stradali.
5. Organizzazione dei corsi di formazione.
In ordine all'organizzazione dei corsi di
formazione, occorre garantire:
a) l'individuazione di un responsabile del progetto
formativo e dei docenti;
b) la tenuta del registro di presenza dei
partecipanti da parte del soggetto che realizza il
corso;
c) un numero di partecipanti per ogni corso non
superiore a trentacinque unità;
d) per le attività addestrative pratiche il rapporto
istruttore/allievi non deve essere superiore al
rapporto di 1 a 6 (almeno un docente ogni sei
allievi);
e) che sia ammesso un numero di assenze massimo pari
al 10% del monte orario complessivo.
6. Articolazione e contenuti del percorso formativo.
Il percorso formativo, differenziato per categoria
di strada, è finalizzato all'apprendimento di
tecniche operative in presenza di traffico, adeguate
ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività
di:
installazione del cantiere;
rimozione del cantiere;
revisione e integrazione della segnaletica;
manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
interventi in emergenza.
6.1 Percorso formativo per i lavoratori.
Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è
strutturato in tre moduli della durata complessiva
di otto ore oltre una prova di verifica finale,
secondo la seguente articolazione:
a) modulo giuridico - normativo della durata di
un'ora;
b) modulo tecnico della durata di tre ore,
concernente le categorie di strade nonché le
attività di emergenza;
c) prova di verifica intermedia (questionario a
risposta multipla da effettuarsi prima del modulo
pratico);
d) modulo pratico della durata di quattro ore,
concernente le categorie di strade nonché le
attività di emergenza;
e) prova di verifica finale (prova pratica).
Modulo |
Argomento |
Durata |
Giuridico normativo |
Cenni sugli articoli del Codice della strada
e del suo regolamento di attuazione, che
disciplinano l'esecuzione di opere, depositi
e l'apertura di cantieri sulle strade di
ogni classe;
Cenni sull'analisi dei rischi a cui sono
esposti i lavoratori in presenza di traffico
e di quelli trasmessi agli utenti;
Cenni sulle statistiche degli infortuni e
delle violazioni delle norme nei cantieri
stradali in presenza di traffico. |
un'ora |
Tecnico |
Nozioni sulla segnaletica temporanea.
I dispositivi di protezione individuale:
indumenti ad alta visibilità;
Organizzazione del lavoro in squadra,
compiti degli operatori e modalità di
comunicazione;
Norme operative e comportamentali per
l'esecuzione in sicurezza di interventi
programmati e di emergenza (cfr. Allegato I
al presente decreto). |
tre ore |
Pratico |
Tecniche di installazione, integrazione,
revisione e rimozione della segnaletica per
cantieri stradali su:
- Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade
extraurbane principali, strade urbane di
scorrimento);
- Strade di tipo C, F (strade extraurbane
secondarie e locali extraurbane);
- Strade di tipo E, F (strade urbane di
quartiere e locali urbane);
Tecniche di intervento mediante «cantieri
mobili»;
Tecniche di intervento in sicurezza per
situazioni di emergenza. |
quattro ore |
6.2 Percorso formativo per i preposti
Il percorso formativo per i preposti è strutturato
in tre moduli della durata complessiva di dodici ore
oltre una prova di verifica finale, secondo la
seguente articolazione:
a) modulo giuridico - normativo della durata di tre
ore;
b) modulo tecnico della durata di cinque ore,
concernente le categorie di strade nonché le
attività di emergenza;
c) prova di verifica intermedia (questionario a
risposta multipla da effettuarsi prima del modulo
pratico);
d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla
simulazione dell'addestramento della durata di
quattro ore, concernente le categorie di strade
nonché le attività di emergenza;
e) prova di verifica finale (prova pratica).
Modulo |
Argomento |
Durata |
Giuridico normativo |
legislazione generale di sicurezza in
materia di prevenzione infortuni con
particolare riferimento ai cantieri
temporanei e mobili in presenza di traffico;
articoli del Codice della strada e del suo
regolamento di attuazione, che disciplinano
l'esecuzione di opere, depositi e l'apertura
di cantieri sulle strade di ogni classe;
analisi dei rischi a cui sono esposti i
lavoratori in presenza di traffico e di
quelli trasmessi agli utenti; statistiche
degli infortuni e delle violazioni delle
norme nei cantieri stradali in presenza di
traffico; |
tre ore |
Tecnico |
Il disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo;
i dispositivi di protezione individuale:
indumenti ad alta visibilità;
organizzazione del lavoro in squadra,
compiti degli operatori e modalità di
comunicazione;
norme operative e comportamentali per
l'esecuzione in sicurezza di interventi
programmati e di emergenza (vedi allegato I
del presente decreto) |
cinque ore |
Pratico |
sulla comunicazione e sulla simulazione
dell'addestramento sulle tecniche di
installazione e rimozione della segnaletica
per cantieri stradali su:
- strade di tipo A, B, D (autostrade, strade
extraurbane principali, strade urbane di
scorrimento);
- strade di tipo C, F (strade extraurbane
secondarie e locali extraurbane);
- strade di tipo E, F (strade urbane di
quartiere e locali urbane);
tecniche di intervento mediante «cantieri
mobili»;
tecniche di intervento in sicurezza per
situazioni di emergenza; |
quattro ore |
Nel caso di un preposto che abbia già effettuato il
percorso formativo di lavoratore, la formazione deve
essere integrata, in relazione ai compiti dal
medesimo esercitati, con un corso della durata di
quattro ore più una prova di verifica finale.
I contenuti di tale formazione comprendono:
a) modulo tecnico della durata di un'ora;
b) modulo pratico sulla comunicazione e sulla
simulazione dell'addestramento della durata di tre
ore;
c) prova di verifica finale (prova pratica).
7. Sedi della formazione.
Considerata la specificità dell'intervento
formativo, le prove pratiche e i relativi
addestramenti devono essere effettuati in siti ove
possano essere ricreate condizioni operative simili
a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che
tengano conto della specifica tipologia di corso.
8. Metodologia didattica.
Per quanto concerne la metodologia di
insegnamento/apprendimento devono essere
privilegiate metodologie «attive» che comportano la
centralità del discente nel percorso di
apprendimento e che:
a) garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali,
valorizzazione e confronto delle esperienze in aula,
nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore
complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile
con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favoriscono metodologie di apprendimento basate
sulla simulazione e risoluzione di problemi
specifici;
c) prevedono dimostrazioni e prove pratiche, nonché
simulazione di gestione autonoma da parte del
discente di situazioni critiche.
9. Valutazione e verifica dell'apprendimento.
Al termine dei due moduli teorici si svolge una
prima prova di verifica, nella forma di un
questionario a risposta multipla. Il superamento
della prova, che si intende superata con almeno il
70% delle risposte esatte, consente il passaggio
alla seconda parte del corso (parte pratica).
Il mancato superamento della prova, di converso,
comporta la ripetizione dei due moduli teorici.
Al termine del modulo pratico ha luogo una prova
pratica di verifica finale, consistente in una
simulazione in area dedicata dell'installazione e
rimozione di cantieri per tipologia di strada.
Il mancato superamento delle prova di verifica
finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo
pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia
e finale, unitamente a una presenza pari almeno al
90% del monte ore, consente il rilascio, al termine
del percorso formativo, dell'attestato di frequenza
con verifica dell'apprendimento.
L'elaborazione di ogni singola prova è competenza
del relativo docente, eventualmente supportato dal
responsabile del progetto formativo. L'accertamento
dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di
verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal
responsabile del progetto formativo o da un docente
da lui delegato che formula il proprio giudizio in
termini di valutazione globale e redige il relativo
verbale.
Gli attestati di frequenza e superamento della prova
finale vengono rilasciati, sulla base di tali
verbali, dai soggetti individuati al punto 3, i
quali provvedono alla custodia e archiviazione della
documentazione relativamente a ciascun corso.
Gli attestati rilasciati conformemente a quanto
previsto dal presente decreto hanno validità
sull'intero territorio nazionale.
10. Modulo di aggiornamento.
L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e
dei preposti, distribuito nel corso di ogni
quinquennio successivo al corso di formazione, va
garantito, alle condizioni di cui al presente
allegato, per mezzo di interventi formativi della
durata complessiva minima di sei ore, in particolare
in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso
di interruzione prolungata dell'attività lavorativa.
Gli aggiornamenti formativi possono essere
effettuati anche sui luoghi di lavoro.
11. Registrazione sul fascicolo informatico del
lavoratore.
L'attestato di frequenza con verifica
dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di
aggiornamento potranno essere inseriti nel fascicolo
informatico del lavoratore di cui agli articoli 14 e
15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
e successive modificazioni, ovvero - fino alla
completa sostituzione del libretto formativo del
cittadino - nella III sezione «Elenco delle
certificazioni e attestazioni» del libretto
formativo del cittadino.
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