Circolare Ministero dell’Interno - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero dell?Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRATE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA Ministero
dell?Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
Al Capo di Gabinetto del Ministro dell?Interno
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Al Capo di Gabinetto del Ministro dell?Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare
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All?ISPRA - SNPA
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Alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
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Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile
Alle Regioni e Province autonome
Indirizzi in elenco
E, p.c.: All?Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Alla Direzione centrale per l?emergenza, il soccorso tecnico e l?antincendio
boschivo
Oggetto: Disposizioni attuative dell?art. 26-bis, inserito dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti
Come noto, l?art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3
dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto
l?obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito ?piano di emergenza
interna? (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e
trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la
predisposizione del ?piano di emergenza esterna? (di seguito PEE), elaborato dal
prefetto d?intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle
informazioni fornite dai gestori stessi.
Nelle more dell?emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell'art. 26-bis, che
stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa
informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai diversi quesiti pervenuti
dagli operatori del settore, si ritiene di dover fornire, con la presente, le
prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento
devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell?art. 26-bis entro la data
del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI.
In primo luogo deve essere evidenziato che le disposizioni di cui all?art.
26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione con
riferimento agli impianti che ricadano nell?ambito di applicazione del d.lgs. n.
105/2015. Le previsioni contenute nel citato art. 26-bis, infatti, sono volte a
disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di
minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l?ambiente che
possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti
di gestione dei rifiuti. Le norme del d.lgs. n. 105/2015 riguardano invece
ipotesi di rischio specificamente individuate essenzialmente con riferimento a
parametri quantitativi di sostanze pericolose, al fine di regolare con una
disciplina specifica e di particolare rigore i casi in cui i potenziali
incidenti sono in grado di arrecare i danni più intensi ed estesi. Da ciò deriva
che, laddove gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti ricadano
nell?ambito del d.lgs. n. 105/2015, i relativi gestori dovranno attenersi alle
disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI (per gli
stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell'art. 20 del
medesimo decreto legislativo), sia nel fornire ai prefetti competenti le
necessarie informazioni per la stesura del PEE, non dovendo viceversa dare
seguito anche alle disposizioni di cui all?art. 26-bis in parola, trattandosi di
adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di
settore, con riferimento al pericolo di incidenti rilevanti connessi con
l?utilizzo di sostanze pericolose.
I gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricadenti nel
campo di applicazione del d.lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione,
dovranno predisporre le pianificazioni di emergenza entro i termini stabiliti
dall?art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal
comma 1 dell?art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nonché
fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del PEE da parte del
prefetto competente.
In particolare, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai prefetti ai
sensi dell?art. 26 comma 4 per l?elaborazione del PEE, i gestori sono tenuti ad
effettuare una descrizione dell?impianto fornendo adeguate informazioni circa:
? Ragione sociale e indirizzo dell?impianto;
? Nominativo e recapiti del gestore dell?impianto e del responsabile per la
sicurezza;
? Descrizione dell?attività svolta e dei relativi processi, indicazione del
numero degli addetti;
? Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della
sicurezza in possesso della società;
? Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell?attività, il
contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di
viabilità;
? Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all?aperto utilizzate per
le attività recanti l?indicazione degli elementi caratteristici: layout
dell?impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle
aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle
misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
? Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:
1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità
di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l?impianto gestisca rifiuti
pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le
modalità di gestione adottate;
2. descrizione degli impianti tecnici;
3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in
relazione alla gestione dell?impianto.
? Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull?ambiente che
possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
? Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per
limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
? Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al
disinquinamento dell?ambiente dopo un incidente;
? Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità
competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco,
Prefettura, ARPA, ecc ).
Tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per
caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo
delle attività di elaborazione del PEE.
Resta inteso che, sulla base delle informazioni assunte dalla documentazione
trasmessa dal gestore, il prefetto, qualora non siano ragionevolmente
prevedibili effetti all'esterno dell'impianto provocati dagli incidenti
individuati nell'ambito della valutazione del rischio, può decidere di non
predisporre il PEE.
Si invitano le amministrazioni in indirizzo a garantire la massima divulgazione
della presente presso gli operatori del settore e le rispettive strutture
amministrative e di controllo.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Ing. Fabio Dattilo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Grillo
ELENCO INDIRIZZI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Regione Abruzzo
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Regione Basilicata
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Regione Calabria
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Regione Campania
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Regione Emilia Romagna
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Regione Friuli Venezia Giulia
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Regione Marche
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Regione Lazio
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Regione Liguria
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Regione Lombardia
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Regione Molise
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Regione Piemonte
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Regione Puglia
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Regione Sardegna
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Regione Sicilia
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Regione Toscana
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Regione Trentino Alto Adige
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Regione Umbria
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Regione Valle D?Aosta
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Regione Veneto
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Provincia Autonoma di Trento
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Provincia Autonoma di Bolzano
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