Penale Sent. Sez. 4 Num. 5916 Anno 2019 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PICARDI FRANCESCA
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5916 Anno 2019 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 23/01/2019
Fatto
1. La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che
ha condannato alla pena sospesa di mesi 4 di reclusione, oltre al risarcimento
del danno nei confronti della parte civile, con previsione di una provvisionale,
I.DS., in qualità di amministratore unico della Magsistem s.r.l., M.P., in
qualità di capocantiere della Magsistem s.r.l., F.P., in qualità di
amministratore unico della Ingeco s.r.l., per il reato di cui agli artt. 590,
primo, secondo e terzo comma, cod.pen. (per avere cagionato in data 11 novembre
2008 lesioni gravi a E.P., dipendente dell'azienda ospedaliera committente dei
lavori, il quale, camminando su un grigliato privo dei bulloni di fissaggio,
poggiato dagli operai dell'impresa Artevi su una trave mancante di staffa di
supporto, precedentemente rimossa da operai delle imprese Madasi e Tecnoedilizia,
precipitava da circa 2,5 metri di altezza, a causa del suo cedimento) - con
colpa, per I.DS. e F.P., nell'omessa cooperazione all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione, nell'omesso coordinamento e nell'omessa reciproca
informazione necessaria ad eliminare i rischi derivanti dalla interferenze tra i
lavori delle imprese coinvolte; per M.P., nell'omesso accordo sulla tempistica
delle fasi di lavoro con M., capocantiere della Madasi s.r.l. La sentenza di
appello ha, invece, riformato la decisione di primo grado relativamente alla
posizione di altri coimputati.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione
congiuntamente, a mezzo del proprio difensore, I.DS., M.P., F.P., lamentando
l'inosservanza degli artt. 26 e 29 del d.lgs. n. 81 del 2008, atteso che la posa
in opera del pannello grigliato e la predisposizione delle putrelle di sostegno,
così come la costruzione della scala di emergenza, solo originariamente
rientravano nella competenza della Magsystem e della Ingeco, poiché in corso di
opera erano state affidate alla Madasi, la quale avrebbe dovuto, dunque, come ha
fatto, rimuovere il fissaggio del pannello grigliato e successivamente
ripristinarlo o, comunque, provvedere ad eliminare la situazione di pericolo
determinata o quantomeno a segnalarla - situazione di pericolo di cui la
Magsystem e la Ingeco (e, quindi, I.DS. e M.P., nella qualità di amministratori
di tali società) non erano artefici e non erano neppure a conoscenza e di cui
non dovevano occuparsi, spettando i compiti di coordinamento al coordinatore per
la sicurezza, figura assente nel cantiere, la redazione del documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze, al datore di lavoro e, cioè, all'Azienda
Ospedaliera committente; l'inosservanza dell'art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2008,
atteso che M.P., in qualità di preposto della Magsystem, non poteva intervenire
per impedire il transito di E.P., che non era dipendente della Magsystem e,
dunque, suo subordinato, sottoposto ai suoi poteri di vigilanza e controllo, ma
della Azienda ospedaliera committente; l'erronea applicazione degli artt. 132 e
133 cod.pen., essendo state negate le attenuanti generiche in conseguenza della
mera inosservanza della legge ovvero della condotta che coincide con
l'aggravante contestata.
Diritto
1.1 ricorsi sono destituiti di ogni fondamento, in quanto i motivi sono
meramente ripetitivi di quelli già proposti in appello ed adeguatamente
rigettati dal giudice dell'impugnazione.
Occorre sottolineare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili
i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se
con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente
assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso
il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività
rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del
21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del
07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso
per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma
solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto
con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al
provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).
2. Relativamente alla posizione di I.DS., in qualità di amministratore unico
della Magsistem s.r.l., e F.P., in qualità di amministratore unico della Ingeco
s.r.l., società che costituivano una associazione temporanea di imprese, occorre
premettere che, nella ricostruzione del fatto, congruamente argomentata dai
giudici di merito, la posa in opera dei pannelli grigliati è stata effettuata
dalla Artevi Ponteggi, impresa che lavorava in subappalto proprio per
l'associazione temporanea di imprese, in base a direttive ricevute da M.P.,
capocantiere e preposto dell'associazione temporanea di imprese, successivamente
alla demolizione del muro nel quale era inglobato l'angolare di supporto della
putrella, sicché le imprese associate hanno contribuito a determinare la
situazione di pericolo che ha determinato la caduta nel vuoto della vittima,
difformemente da quanto sostenuto nel ricorso, in cui non si evidenzia,
peraltro, alcuna illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza
impugnata relativamente a tale aspetti. Più precisamente il capo cantiere
dell'associazione di impresa ha consentito al subappaltatore di collocare il
grigliato su un supporto instabile, perché svincolato dalle estremità,
ingenerando, dunque, una situazione di grave pericolo, senza in alcun modo
segnalarla, visto che al momento dell'infortunio non esisteva alcuna protezione
atta ad impedire l'accesso da parte dell'infortunato alla zona di pavimentazione
con i grigliati.
In definitiva, il motivo formulato con il presente ricorso per cassazione
prescinde completamente dall'accertamento della vicenda, come effettuato dai
giudici di merito, riproponendo la prospettazione difensiva non condivisa nelle
sentenze di primo e secondo grado, senza svolgere tuttavia alcuna critica in
proposito.
Dal punto di vista giuridico, inoltre, la tesi prospettata nel ricorso è
smentita dalla stessa lettera dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008,
ai sensi del quale, in caso di affidamento dei lavori ad un'impresa appaltatrice
o a lavoratori autonomi all'interno di un'azienda o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima, tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva. L'eventuale inadempimento, da parte del
committente e del coordinatore, come correttamente osservato dal giudice di
appello, non esime da responsabilità penale né i legali rappresentanti
dell'associazione temporanea né il capo cantiere M.P..
3. Per quanto concerne, invece, la posizione di M.P., capo cantiere e preposto
per l'associazione temporanea di imprese, è sufficiente ricordare, come già ha
fatto il giudice di appello, che, in materia di prevenzione degli infortuni nei
luoghi di lavoro, appartiene al gestore del rischio connesso all'esistenza di un
cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei,
ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo
di rischio definito dalla norma cautelare violata (principio da ultimo affermato
da Sez. 4, n. 38200 del 12/05/2016 ud. - dep. 14/09/2016, Rv. 267606 - 01 in una
fattispecie in cui è stata ritenuta esente da censure la sentenza che aveva
affermato la responsabilità dell'imputata, proprietaria di un appartamento nel
quale erano in corso lavori di ristrutturazione, per le lesioni riportate da un
vicino che, recatosi nell'immobile per eseguire un sopralluogo, era caduto in
una botola priva di protezioni, precipitando nell'appartamento sottostante,
nonostante anche egli avesse tenuto un comportamento imprudente percorrendo un
tracciato diverso da quello indicatogli dall'imputata). Difatti, in materia di
prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della
tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché
dell'infortunio che sia occorso all'"extraneus" risponde il garante della
sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla
regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un
comportamento di volontaria esposizione a pericolo ( Sez. 4, n. 43168 del
17/06/2014 ud. - dep. 15/10/2014, Rv. 260947 - 01).
4. Anche il motivo relativamente alla quantificazione della pena si presenta
meramente ripetitivo di quello già respinto con la sentenza impugnata, e non
evidenzia, comunque, alcun elemento positivo, segnalato, ma non valutato dai
giudici di merito, che avrebbe giustificato la concessione delle attenuanti
generiche.
5. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e ciascuno dei
ricorrenti condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo
ragioni di esonero, della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso 23 gennaio 2019.
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